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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8287 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2833/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.), pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2833/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e MM NN (c.f.: Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ti in Napoli alla via San Giacomo 15 presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti AMABILE ANDREA (c.f.: ) e CodiceFiscale_3 Parte_2
(c.f.: ) dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti. C.F._4
- Ricorrenti
E
Controparte_1
(c.f.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11..
- Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, i sig.ri e LI AN hanno impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento d'indennità di occupazione n. NA415, notificata dall'
[...]
dei beni sequestrati e alla Controparte_1 CP_1
criminalità organizzata (ANBSC), in data 09.01.2024, per l'importo complessivo di €
21.285,57.
Detta indennità è riferibile ad un immobile confiscato, sito nel comune di Mugnano di
Napoli alla via F. Crispi 4, riportato al NCEU del medesimo comune, foglio 4, p.lla1472, sub
57, ed è ritenuta dovuta in conseguenza di un'occupazione ad uso abitativo senza titolo, da parte dei sigg.ri AN LI e , avvenuta per il periodo dal 2019 al 2023, Parte_1
accertata a seguito del sopralluogo effettuato il 13 dicembre 2022, con prot. ANBSC n.
11783 del 17/02/2023.
Con decreto di destinazione n. 61915 del 25/09/2023, il suddetto cespite veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Mugnano di Napoli e per il mancato versamento dell'indennità di occupazione relativa all'immobile, con nota prot. ANBSC n.
335/2024, le intimazioni di pagamento delle indennità venivano ritualmente notificate nei confronti di e LI AN in data 09/03/2024, come da nota in atti al Parte_1
prot. ANBSC n. 3361/2024.
In diritto, gli opponenti hanno eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, stante la violazione dell'art 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, ed hanno sostenuto l'inesistenza dell'occupazione senza titolo in presenza di una regolare contratto di locazione del 9 novembre 2011, registrato in pari data al n. 12517/3 presso la Direzione Provinciale di Napoli 1, che si sarebbe rinnovato tacitamente dal 20 ottobre
2011, non essendo stata mai inviata alcuna disdetta da parte del locatore, sig. Parte_3
, che si dichiarava proprietario dell'immobile.
[...]
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
equestrati ha impugnato le avverse pretese,
[...] Controparte_1
ritenute infondate, ed ha preliminarmente evidenziato l'improcedibilità della domanda ai 2
sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4-3-2010 n. 28.
L' ha poi rilevato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ed ha CP_1
evidenziato l'infondatezza delle avverse eccezioni.
Circa la proposta istanza di rideterminazione in diminuzione del canone di occupazione, l'Agenzia ha manifestato la propria opposizione.
All'esito del tentativo di definizione transattiva della lite stimolato da questo Giudice, le parti sono addivenute ad un accordo transattivo.
In particolare durante l'udienza del 26 giugno 2025, come da verbale in atti,
l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuta transazione tra le parti in ordine all'importo da corrispondere a seguito della richiesta di pagamento per indennità di occupazione, per cui i ricorrenti hanno versato in data 30 maggio 2025 l'importo di €
4.510,00 relativo al solo periodo decorrente dal 13 dicembre 2022 al 31 ottobre 2023.
Con note del 15 settembre 2025 la convenuta amministrazione ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, ciò alla luce dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e regolarmente eseguito con i pagamenti richiamati dalle parti.
La causa è stata rinviata alla data del 22.09.2025, per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
In ragione dell'intervenuta transazione della lite avvenuta tra le parti e dell'esecuzione dei pagamenti pattuiti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere dichiarandosi estinto il credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, che va, pertanto, caducata (cfr. concordi richieste delle parti con note di trattazione scritta del 9 settembre
2025, opponenti, e del 15 settembre 2025, opposta).
Dalle conclusioni rassegnate dalle parti, emerge, inoltre, che l'accordo transattivo ha, altresì, previsto la compensazione delle spese di lite, sicchè questo Giudice è esonerato
3
da qualsivoglia statuizione sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto accordo tra le parti;
dichiara, pertanto, estinto il credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, che va, pertanto, caducata;
➢ Nulla per le spese, stante l'accordo transattivo di compensazione.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.), pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2833/2024
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e MM NN (c.f.: Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.ti in Napoli alla via San Giacomo 15 presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti AMABILE ANDREA (c.f.: ) e CodiceFiscale_3 Parte_2
(c.f.: ) dai quali sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti. C.F._4
- Ricorrenti
E
Controparte_1
(c.f.: ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11..
- Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, i sig.ri e LI AN hanno impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento d'indennità di occupazione n. NA415, notificata dall'
[...]
dei beni sequestrati e alla Controparte_1 CP_1
criminalità organizzata (ANBSC), in data 09.01.2024, per l'importo complessivo di €
21.285,57.
Detta indennità è riferibile ad un immobile confiscato, sito nel comune di Mugnano di
Napoli alla via F. Crispi 4, riportato al NCEU del medesimo comune, foglio 4, p.lla1472, sub
57, ed è ritenuta dovuta in conseguenza di un'occupazione ad uso abitativo senza titolo, da parte dei sigg.ri AN LI e , avvenuta per il periodo dal 2019 al 2023, Parte_1
accertata a seguito del sopralluogo effettuato il 13 dicembre 2022, con prot. ANBSC n.
11783 del 17/02/2023.
Con decreto di destinazione n. 61915 del 25/09/2023, il suddetto cespite veniva trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Mugnano di Napoli e per il mancato versamento dell'indennità di occupazione relativa all'immobile, con nota prot. ANBSC n.
335/2024, le intimazioni di pagamento delle indennità venivano ritualmente notificate nei confronti di e LI AN in data 09/03/2024, come da nota in atti al Parte_1
prot. ANBSC n. 3361/2024.
In diritto, gli opponenti hanno eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, stante la violazione dell'art 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, ed hanno sostenuto l'inesistenza dell'occupazione senza titolo in presenza di una regolare contratto di locazione del 9 novembre 2011, registrato in pari data al n. 12517/3 presso la Direzione Provinciale di Napoli 1, che si sarebbe rinnovato tacitamente dal 20 ottobre
2011, non essendo stata mai inviata alcuna disdetta da parte del locatore, sig. Parte_3
, che si dichiarava proprietario dell'immobile.
[...]
Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
equestrati ha impugnato le avverse pretese,
[...] Controparte_1
ritenute infondate, ed ha preliminarmente evidenziato l'improcedibilità della domanda ai 2
sensi dell'art. 5 D.Lgs. 4-3-2010 n. 28.
L' ha poi rilevato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ed ha CP_1
evidenziato l'infondatezza delle avverse eccezioni.
Circa la proposta istanza di rideterminazione in diminuzione del canone di occupazione, l'Agenzia ha manifestato la propria opposizione.
All'esito del tentativo di definizione transattiva della lite stimolato da questo Giudice, le parti sono addivenute ad un accordo transattivo.
In particolare durante l'udienza del 26 giugno 2025, come da verbale in atti,
l'Avvocatura dello Stato ha confermato l'avvenuta transazione tra le parti in ordine all'importo da corrispondere a seguito della richiesta di pagamento per indennità di occupazione, per cui i ricorrenti hanno versato in data 30 maggio 2025 l'importo di €
4.510,00 relativo al solo periodo decorrente dal 13 dicembre 2022 al 31 ottobre 2023.
Con note del 15 settembre 2025 la convenuta amministrazione ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, ciò alla luce dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e regolarmente eseguito con i pagamenti richiamati dalle parti.
La causa è stata rinviata alla data del 22.09.2025, per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********
In ragione dell'intervenuta transazione della lite avvenuta tra le parti e dell'esecuzione dei pagamenti pattuiti, occorre dichiarare cessata la materia del contendere dichiarandosi estinto il credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, che va, pertanto, caducata (cfr. concordi richieste delle parti con note di trattazione scritta del 9 settembre
2025, opponenti, e del 15 settembre 2025, opposta).
Dalle conclusioni rassegnate dalle parti, emerge, inoltre, che l'accordo transattivo ha, altresì, previsto la compensazione delle spese di lite, sicchè questo Giudice è esonerato
3
da qualsivoglia statuizione sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto accordo tra le parti;
dichiara, pertanto, estinto il credito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento, che va, pertanto, caducata;
➢ Nulla per le spese, stante l'accordo transattivo di compensazione.
Così deciso in Napoli il 22 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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