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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/10/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico AL AR ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5556/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli avv.ti Vito Zumbo e Salvatore Iannello che ne hanno la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti per procura in atti,
resistente oggetto: riliquidazione pensione per esposizione ad amianto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di aver già ottenuto con sentenza d'appello n. 435/2017 dell'8 giugno 2017
l'accertamento del proprio diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 per esposizione qualificata ad amianto ai fini del computo della pensione relativamente al periodo 28 marzo 1982 – 31 dicembre 1998 sulla base del moltiplicatore di 1,25, lamentava che l' aveva provveduto a riliquidare la sua pensione VO n. 10053749 ma solo a CP_1 far data dal 1 marzo 2012. Essedo stato il ricorso amministrativo rigettato con comunicazione del
30 agosto 2017 per asserita “decadenza”, ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento, previa loro determinazione, dei conguagli pensionistici maturati dalla collocazione in quiescenza
(1 aprile 2003) sino al 29 febbraio 2012 Nella resistenza dell' , espletata ctu contabile e sostituita l'udienza del 9 ottobre CP_1
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In fatto va evidenziato che secondo l' , avendo il giudice di seconde cure CP_2 riconosciuto in favore del solo la maggiorazione contributiva per esposizione Pt_1 all'amianto, non anche il diritto alla ricostituzione della pensione, il ricorrente per ottenere l'aggiornamento della sua pensione VO avrebbe dovuto avanzare specifica domanda di ricostituzione per motivi contributivi da esposizione all'amianto; e poichè essa è stata presentata il 1 febbraio 2017 correttamente la prestazione sarebbe stata ricalcolata con decorrenza dal mese di marzo 2012 nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
La tesi non merita accoglimento.
In primo luogo, dagli atti si evince che il lavoratore aveva presentato domanda amministrativa di ricostituzione pensione per motivi contributivi già l'11 marzo 2009 (respinta con comunicazione del 16 marzo 2009). Inoltre sempre nel 2009, il 14 ottobre, unitamente ad altri colleghi della Cometra s.p.a., ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della L. 257/1992.
Giova ricordare che la materia della rivalutazione a fini pensionistici - prevista da tale disposizione per tutti i lavoratori che abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per oltre dieci anni a lavorazioni aventi valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/1991 (v. Cass. n. 2926/2002) - è stata poi modificata dall'art. 47 della L. n. 326/2003 che, tra l'altro, ha introdotto un termine di decadenza di 180 giorni per proporre domanda all' (termine scaduto il 15 giugno 2005), ridotto il CP_3 coefficiente di rivalutazione a 1,25 e fissato il limite delle cento fibre litro come valore medio su otto ore al giorno (v. D.M. del 27 ottobre 2004), quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del beneficio.
Nel caso di specie, avendo il ricorrente inviato istanza all' il 14 giugno 2005 la CP_3
Corte d'appello, nella pronuncia sopra menzionata, ha ritenuto applicabile il nuovo regime. Essa inoltre ha espressamente riconosciuto il diritto del alla rivalutazione in questione Pt_1 proprio “ai fini del computo della prestazione pensionistica”.
Sicchè per un verso non occorreva che egli presentasse una ulteriore domanda amministrativa;
per l'altro nessuna prescrizione era maturata, essendo stato il termine interrotto dapprima dall'istanza del 2009 e poi dalla notifica nel medesimo anno del successivo giudizio, conclusosi con sentenza definitiva del giugno 2017, con conseguente sospensione per tutta la durata dello stesso e trasformazione nel termine lungo decennale per i ratei maturati dal 2009.
2 In senso favorevole alle ragioni dell'istante si richiama anche, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia resa da questo ufficio n. 1524/2023, allegata al ricorso, e quelle successive di identico tenore.
3.- Ciò posto, è stata disposta una consulenza contabile, che ha quantificato in 24.386,16 euro gli importi spettanti al a titolo di conguagli pensionistici maturati dal collocamento Pt_1 in quiescenza (1 aprile 2003) fino alla liquidazione operata dall' (29 febbraio 2012). CP_1
L'accertamento definitivo effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su Persona_1 dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, l'ente va condannato a corrispondere al ricorrente la relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. n. 412/1991.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore effettivo e dell'attività svolta, ma applicando i minimi per la serialità, in 2.738,5 di cui 43 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) condanna l' a versare a la somma di 24.386,16 euro interessi CP_1 Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. n.
412/1991, a titolo di conguagli pensionistici per rivalutazione amianto maturati dal 1 aprile 2003 al 29 febbraio 2012;
2) condanna, altresì, l' resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al CP_2 ricorrente le altre spese del giudizio, liquidate in 2.738,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 10.10.2025
Il Giudice del lavoro
AL AR
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