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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1748/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n. 15, C.F.: C.F._1
e nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_2
C.F.: C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Livorno Piazza Attias 13 presso e nello studio dell'Avv. PAOLO FREDIANI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 16.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 10.5.1992, e che dalla loro unione è nata la figlia in Per_1
Livorno in data 9.12.1996 -C.F.: tuttora studentessa universitaria CodiceFiscale_3 frequentando il terzo anno del corso di laurea in chimica industriale, dunque non ancora economicamente indipendente. Con provvedimento in data 27.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 10.5.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 104 P. 2 Serie A anno. 1992; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare tempestivamente il cambiamento all'altro coniuge e con il preventivo reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità e per eventuali successivi rinnovi;
2) I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica;
3) Il c/c n. C01 00010647865 cointestato presso CASTAGNETO BANCA 1910 CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. sarà intestato alla Sig.ra
[...]
Parte_2
4) Il c/c n. CC1054012268 cointestato presso BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SpA sarà intestato al Sig. ; Parte_1
5) Il Sig. e la Sig.ra si obbligano a trasferire alla Parte_1 Parte_2 figlia , nata in [...] in data [...] e residente in [...]
Olanda n. 15 -C.F.: a titolo di mantenimento essendo CodiceFiscale_3 questa economicamente non autosufficiente, essendo questo un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tutti i diritti dai medesimi vantati, pari a ¼ ciascuno di essi della nuda proprietà nonchè pari a 1/4 ciascuno della piena proprietà, sull'immobile sito in Livorno Via Olanda n. 15, con diritto di usufrutto costituito in favore di sia Parte_3
l'appartamento per civile abitazione piano primo con locale ad uso ripostiglio al piano terzo censito al catasto fabbricati fg. 48 part. 2182 sub. 619 Cat. A/2 classe 04 Consistenza 6,5 vani rendita € 1141,37; sia la relativa pertinenza (locale ad uso ricovero auto al piano seminterrato) censita al catasto fabbricati fg. 48 part. 2182 sub. 604 cat. C/6 classe 07 Consistenza 29 mq. rendita € 116,82; compresi i diritti proporzionali sulle parti comuni. E comunque tutto quanto ai medesimi ricorrenti pervenuto in virtù dell'atto di assegnazione di alloggi di cooperativa rogato Dott. Notaio in Persona_3
Livorno dd.
4.2.2000 rep. n. 32644 racc. 8409/1999, trascritto a Livorno al n. 1051.1/2000 (Pratica n. 26576 del 1.5.2000) nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente la consistenza in oggetto si trova. Sulla consistenza immobiliare in oggetto gravano due ipoteche volontarie, la prima iscritta a Livorno in data 18 marzo 2015 al n. 496 di registro particolare, per l'importo di euro 190.000,00 (centonovantamila), di cui euro 95.000,00 (novantacinquemila) a titolo di capitale, a favore del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A, a garanzia del mutuo concesso con l'atto ricevuto dal Notaio Persona_4 di Livorno in data 17 marzo 2015, Repertorio n. 1475/1066; la seconda iscritta a Livorno in data 30 novembre 2016 al n. 3255 di registro particolare, per l'importo di euro 280.000,00 (duecentottantamila), di cui euro 140.000,00 (centoquarantamila) a titolo di capitale, a favore della
[...]
a garanzia del mutuo concesso con l'atto Controparte_1 ricevuto dal Notaio di Livorno in data 29 novembre 2016, Persona_5 Repertorio n. 80391/10973. I ricorrenti nell'atto di trasferimento immobiliare in favore della figlia si accolleranno tali debiti integralmente sino all'estinzione Per_1 per la quota di un mezzo ciascuno dei residui importi dovuti. Tutte le spese per l'estinzione dei due mutui, comprese quelle per la cancellazione dell'ipoteca, saranno a carico esclusivo della parte acquirente. L'atto notarile, con il quale le parti effettueranno il trasferimento immobiliare, beneficerà dell'esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, trattandosi di atto relativo a procedimento di separazione personale tra coniugi ed avente ad oggetto la sistemazione del patrimonio familiare in attuazione degli accordi del divorzio. 6) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1748/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n. 15, C.F.: C.F._1
e nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_2
C.F.: C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Livorno Piazza Attias 13 presso e nello studio dell'Avv. PAOLO FREDIANI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 16.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 10.5.1992, e che dalla loro unione è nata la figlia in Per_1
Livorno in data 9.12.1996 -C.F.: tuttora studentessa universitaria CodiceFiscale_3 frequentando il terzo anno del corso di laurea in chimica industriale, dunque non ancora economicamente indipendente. Con provvedimento in data 27.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Parte_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 10.5.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 104 P. 2 Serie A anno. 1992; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la loro residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare tempestivamente il cambiamento all'altro coniuge e con il preventivo reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o carta di identità e per eventuali successivi rinnovi;
2) I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica;
3) Il c/c n. C01 00010647865 cointestato presso CASTAGNETO BANCA 1910 CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. sarà intestato alla Sig.ra
[...]
Parte_2
4) Il c/c n. CC1054012268 cointestato presso BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SpA sarà intestato al Sig. ; Parte_1
5) Il Sig. e la Sig.ra si obbligano a trasferire alla Parte_1 Parte_2 figlia , nata in [...] in data [...] e residente in [...]
Olanda n. 15 -C.F.: a titolo di mantenimento essendo CodiceFiscale_3 questa economicamente non autosufficiente, essendo questo un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, tutti i diritti dai medesimi vantati, pari a ¼ ciascuno di essi della nuda proprietà nonchè pari a 1/4 ciascuno della piena proprietà, sull'immobile sito in Livorno Via Olanda n. 15, con diritto di usufrutto costituito in favore di sia Parte_3
l'appartamento per civile abitazione piano primo con locale ad uso ripostiglio al piano terzo censito al catasto fabbricati fg. 48 part. 2182 sub. 619 Cat. A/2 classe 04 Consistenza 6,5 vani rendita € 1141,37; sia la relativa pertinenza (locale ad uso ricovero auto al piano seminterrato) censita al catasto fabbricati fg. 48 part. 2182 sub. 604 cat. C/6 classe 07 Consistenza 29 mq. rendita € 116,82; compresi i diritti proporzionali sulle parti comuni. E comunque tutto quanto ai medesimi ricorrenti pervenuto in virtù dell'atto di assegnazione di alloggi di cooperativa rogato Dott. Notaio in Persona_3
Livorno dd.
4.2.2000 rep. n. 32644 racc. 8409/1999, trascritto a Livorno al n. 1051.1/2000 (Pratica n. 26576 del 1.5.2000) nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente la consistenza in oggetto si trova. Sulla consistenza immobiliare in oggetto gravano due ipoteche volontarie, la prima iscritta a Livorno in data 18 marzo 2015 al n. 496 di registro particolare, per l'importo di euro 190.000,00 (centonovantamila), di cui euro 95.000,00 (novantacinquemila) a titolo di capitale, a favore del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A, a garanzia del mutuo concesso con l'atto ricevuto dal Notaio Persona_4 di Livorno in data 17 marzo 2015, Repertorio n. 1475/1066; la seconda iscritta a Livorno in data 30 novembre 2016 al n. 3255 di registro particolare, per l'importo di euro 280.000,00 (duecentottantamila), di cui euro 140.000,00 (centoquarantamila) a titolo di capitale, a favore della
[...]
a garanzia del mutuo concesso con l'atto Controparte_1 ricevuto dal Notaio di Livorno in data 29 novembre 2016, Persona_5 Repertorio n. 80391/10973. I ricorrenti nell'atto di trasferimento immobiliare in favore della figlia si accolleranno tali debiti integralmente sino all'estinzione Per_1 per la quota di un mezzo ciascuno dei residui importi dovuti. Tutte le spese per l'estinzione dei due mutui, comprese quelle per la cancellazione dell'ipoteca, saranno a carico esclusivo della parte acquirente. L'atto notarile, con il quale le parti effettueranno il trasferimento immobiliare, beneficerà dell'esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, trattandosi di atto relativo a procedimento di separazione personale tra coniugi ed avente ad oggetto la sistemazione del patrimonio familiare in attuazione degli accordi del divorzio. 6) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra