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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 881/2024 r.g. (a cui è riunita la causa n. 886/2024 r.g.) tra
Parte_1
Parte_2
- ricorrenti -
E
REGIONE CALABRIA
-resistente-
Oggi 23 giugno 2025 alle ore 10.25 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Vittorio Longo per e, anche in sostituzione dell'avv. Natale Perri, per Parte_1
; Parte_2 L'avv. Massimiliano Manna per la;
Parte_3
L'avv. Longo prende atto delle note illustrative depositate dalla e ne impugna e Parte_3 contesta il contenuto. Si riporta alle proprie note illustrative ed alla sentenza penale di assoluzione pronunciata nel processo penale per i medesimi fatti. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'avv. Manna si riporta alle proprie note conclusionali, rilevando l'inconferenza del richiamo alla sentenza penale di assoluzione, essendo il procedimento amministrativo supportato da rilievi di natura documentale e da circostanze acquisite con la diretta percezione degli agenti accertatori al momento dell'accertamento. Chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 sito in Corigliano Rossano, a.u. di Rossano, alla via Pitagora n.3 dell'Avv. Vittorio Longo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Massimiliano Manna, in forza di procura generale alle liti per Notaio n. 163.078, Persona_1
Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione a cui è riunita la causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Perri, Parte_2 C.F._2
in virtù di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Massimiliano Manna, in forza di procura generale alle liti per Notaio n. 163.078, Persona_1
Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all''udienza del 23 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla Regione
[...]
– , con cui veniva ingiunto allo Controparte_1
stesso ed a di pagare, in solido tra loro, la somma di €.6.326,67, per violazione degli Parte_2
artt. 48-49-50 e 59 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi) sanzionati dall'art.26 del R.D. n.3267/1923 e art.37, co.I°, lettera “i” L.R. n.45/201223, ovvero per avere proceduto, quale socio accomandatario dell'impresa SC CAMBIT sas, al taglio non autorizzato di n.142 piante di alto fusto ivi radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla
21, Fg.78, di proprietà di , come accertato con verbale di Contestazione n.16/2020 Parte_2
del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Acri
(CS).
A sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione, rilevando che non aveva mai provveduto al taglio delle n.142 piante di alto fusto, né lo stesso era stato visto dagli agenti accertatori effettuarvi operazioni di taglio né in proprio né con propri operai, attrezzature e mezzi;
che, peraltro, le n.117 piante di pioppo, della varietà pioppo canadese, nel maggio 2020 erano già mature per il taglio ed erano state messe a dimora dal proprietario del terreno esclusivamente per fini produttivi, sicchè non si ravvisavano gli estremi della violazione della normativa riguardante la salvaguardia dei vincoli idrogeologici e boschivi;
che, relativamente alle n.11 piante di ontano e n.14 di quercia, le stesse erano malsane, presentavano diverse carie al colletto e diverse zone marcescenti;
che, ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, “Interventi non soggetti ad autorizzazione”: ”Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
….
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”; che, in particolare, con il taglio degli alberi piantati a fini produttivi, nonché di pochi alberi malsani, il popolamento del bosco non veniva interrotto, ma era sostituito con la nascita dei giovani ricacci e polloni nella parte epigea della pianta;
che anche nel parallelo processo penale in corso erano stati escussi alcuni testimoni, tra cui l'appuntato scelto dei Carabinieri forestali, stazione di Acri, che aveva effettuato i controlli e sottoscritto il verbale di contestazione prodromico, il quale aveva dichiarato di non aver mai assistito al taglio in atto, né di poter indicare la data in cui era avvenuto lo stesso.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Parte_3 che l'ordinanza opposta trovava fondamento nel verbale di Contestazione n.16/2020 del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Acri, nonché nel successivo con verbale di controdeduzioni del 21/10/2021 (acquisito al prot. regionale n. 455883) nei quali gli agenti avevano attestato che in data 6 maggio 2020, nell'ambito di un servizio mirato alla repressione e prevenzione degli illeciti boschivi, nel terreno indicato era stato effettuato il taglio delle piante di alto fusto, per come sopra descritte;
e che: «Dalle indagini effettuate, il taglio boschivo nell'area è stato eseguito dalla Ditta SC “CAMBIT sas” di cui Parte_1
risulta socio accomandatario, su mandato del proprietario »; che era stata allegata Parte_2
una ricevuta di versamento da cui si evinceva che , individuato quale proprietario del Parte_2
terreno, avesse incaricato proprio la Ditta sopra indicata, il cui socio accomandatario aveva firmato la ricevuta di pagamento del compenso;
che la sanzione era stata comminata per il taglio di un bosco misto di alto fusto, in violazione degli artt. 48, 49, 50 e 59 delle Prescrizioni di Massima di
Polizia Forestale per la , che riguarda le norme per i boschi governati a fustaia e le Parte_3
autorizzazioni (previa presentazione di idoneo progetto al competente Servizio Area Territoriale), nei limiti quantitativi e secondo le tempistiche ivi individuate e non anche in relazione alla diversa norma di cui all' art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 che individua gli interventi non soggetti all'“autorizzazione paesaggistica” di cui agli artt. 146 (presentazione di progetti per interventi), 147
(opere di amministrazioni statali) e 159 (regime transitorio); che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che si trattasse di interventi colturali volti alla perpetuazione del bosco e, in quanto tali, non soggetti ad autorizzazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Veniva disposta la riunione del procedimento n. 886/2024 r.g., avente ad oggetto l'opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione, proposta da , quale proprietario del Parte_2
terreno e coobbligato in solido, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando che il sopracitato terreno, giusta atto del Notaio datato 10/02/2015, era A_
stato donato al figlio , che ne aveva acquistato in tal modo la proprietà. CP_2 Si costituiva la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che Parte_3
dall'analisi della visura storica risultava che la proprietà del terreno interessato dal taglio non autorizzato fosse stata ceduta da al figlio solo in data 14/06/2021, Parte_2 CP_2
con atto del Pubblico Ufficiale , sede -R (CS) Repertorio n. Controparte_3
7871, sicchè, alla data dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione (6 maggio 2020),
risultava essere l'unico proprietario del terreno in questione. Parte_2
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Espletati gli incombenti di rito e concesso termine per note, all'udienza del 23 giugno 2025, udita la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza di seguito motivata.
****
Le opposizioni proposte da e appaiono fondate e meritano Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata risulta che sia stata contestata agli odierni opponenti la violazione degli artt. 48-49-50 e 59 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo
Idrogeologico e Tagli Boschivi) sanzionati dall'art.26 del R.D. n.3267/1923 e art.37, co.I°, lettera
“i” L.R. n.45/201223 per avere effettuato, tramite l'impresa SC CAMBIT sas di cui il era socio accomandatario, il taglio non autorizzato di n.142 piante di alto fusto ivi Parte_1
radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte
Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla 21, Fg.78, di proprietà di . Parte_2
Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso sulla scorta degli accertamenti contenuti nel verbale di Contestazione n.16/2020 del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del
Comando Stazione di Acri (CS).
Passando all'esame del merito della violazione contestata, si osserva quanto segue.
Quanto ai rapporti tra il presente giudizio ed il processo penale per i reati di cui agli artt. 146 e 181
D. Lgs. n. 42/2004, definito con sentenza n. 1151/2024 emessa in data 27.9-20.12.2024 dal
Tribunale di Cosenza – con cui entrambi gli imputati sono stati assolti - , si osserva che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità che le disposizioni punitive si riferiscano allo "stesso fatto", nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale
(che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti” (Cass. Civ., n. 1299 del 22.1.2008) Non è invocabile il rapporto di specialità tra le norme quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (cfr. Cass. Civ., n. 21502 del 30.11.2012).
Con specifico riguardo ai rapporti tra gli illeciti amministrativi contestati agli odierni ricorrenti ed il reato di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, va osservato che la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha escluso l'esistenza del rapporto di specialità tra le norme, proprio in ragione dei differenti beni giuridici oggetto di protezione.
In particolare, “Quanto alla disposizione di cui al D.L. 30dicembre 1923, n. 3267, art. 26, può osservarsi che essa è dettata a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), invece, è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali,
e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio.
Quanto al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 54, anch'esso persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona il proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato……
Pertanto…..non si ravvisano nel fatto come contestatogli elementi per sussumerlo nelle fattispecie di cui al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt.26 o 54, o alla L. 9 ottobre 1956, n. 950, art.
1. E' quindi esclusa ogni possibilità di concorso apparente di norme e di applicazione del principio di specialità” (cfr. Cassazione penale sez. III, 07/06/2006 n. 32542).
Ciò posto, quanto alla materialità della violazione contestata, si osserva che, secondo quanto emerso dal verbale di contestazione elevato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando
Stazione di Acri (CS), in riferimento al controllo effettuato in data 6.5.2020, è stato rinvenuto il taglio di n.142 piante di alto fusto ivi radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla
21, Fg.78. Gli agenti accertatori hanno, quindi, contestato la violazione amministrativa sopra indicata a , in qualità di socio accomandatario dell'impresa SC CAMBIT Parte_1
sas, quale autore materiale del taglio, ed a , quale proprietario del terreno. Parte_2 Sebbene la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non abbia efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024 ).
Inoltre, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, sicchè spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, potendo la stessa anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (cfr. Cass. Civ., n. 3837 del 16.3.2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, dall'esame degli elementi complessivi acquisiti al presente giudizio e costituiti dalle risultanze degli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti e compendiati nel verbale di contestazione della violazione amministrativa e degli atti del procedimento penale (verbali di audizioni dei testimoni e sentenza di assoluzione), non può ritenersi che l'autorità amministrativa abbia fornito elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti rispetto all'illecito amministrativo loro contestato.
In particolare, rispetto alla posizione di , dalla deposizione resa da Parte_1 Tes_1
, appuntato scelto dei Carabinieri forestali, stazione di Acri, che ha effettuato i controlli e
[...]
sottoscritto il verbale di contestazione, è emerso che, al momento del controllo sul terreno, sono state rinvenute le piante già tagliate e che non è stato possibile accertare con esattezza la data in cui
è avvenuto il taglio. Inoltre, il teste ha dichiarato che sul posto non siano stati rinvenuti mezzi della ditta SC , né operai della stessa, e che non sia stato esibito alcun contratto con cui Parte_1
il proprietario del bosco, individuato nella persona di , abbia incaricato Parte_2 Parte_1
per il taglio, precisando, quanto al tipo di alberi, che si trattava di fustaie, generate
[...]
esclusivamente da piante da seme.
In merito, l'allegazione di una ricevuta di versamento della somma di €.300,00, da parte di ed in favore di “per la vendita di piante di pioppo a forfait in loc. Parte_1 Parte_2
Macchia, Acri” (cfr. doc. allegato al fascicolo della ) non può reputarsi sufficiente Parte_3 a fornire la prova circa l'esecuzione del taglio degli alberi da parte dell'impresa SC del
, anche in ragione del modesto importo ivi indicato. Parte_1
Va, poi, ribadito che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (cfr. Cass. Civ., n. 23800 del
7.11.2014).
Ciò posto, non avendo gli agenti verbalizzati assistito materialmente alle operazioni di taglio degli alberi insistenti sul terreno di cui alla p.lla 21, Fg.78, in Acri, il relativo verbale di contestazione non può assumere valore di fede privilegiata in ordine all'accertamento della responsabilità di
. Parte_1
Consegue che, in assenza di elementi concreti dai quali desumere che il suddetto taglio sia stato effettivamente eseguito da operai dell'impresa SC di , non può imputarsi a Parte_1 quest'ultimo la responsabilità per la violazione amministrativa contestata in forza dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto, poi, alla posizione di , si osserva che la sentenza penale ha pronunciato la Parte_2 sua assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, sul presupposto che, con atto per Notaio
del 10.2.2015, il terreno interessato dal taglio fosse stato da lui donato al figlio A_
, in tal modo venendo meno l'elemento costitutivo posto a fondamento della sua CP_2
responsabilità.
D'altra parte, la stessa ha inteso allegare, quale elemento probatorio a Parte_3
dimostrazione della titolarità del terreno di cui alla p.lla 21, Fg.78, in Acri, le risultanze di una visura catastale storica dalla quale risulterebbe che la proprietà del terreno sia stata trasferita al figlio solo in data 14/06/2021, con atto per Notaio , Repertorio CP_2 Controparte_3
n. 7871 – che non risulta, tuttavia, prodotto in atti - e, quindi, successivamente alla data dell'accertamento della violazione.
In mancanza del titolo da cui desumere che effettivamente sia stato proprietario del Parte_2
terreno interessato dal taglio degli alberi, alla data del 6.5.2020, deve ritenersi che le sole risultanze della visura catastale non siano, di per sè sole, idonee a fondare la responsabilità per la violazione allo stesso contestata. In conclusione, le opposizioni proposta da e da vanno accolte, con Parte_1 Parte_2
conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla . Controparte_4
In considerazione delle ragioni della decisione e delle peculiarità della fattispecie concreta, appaiono ravvisabili fondati elementi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da e da Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla Regione
, ogni contraria Controparte_1 Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie le opposizioni proposte da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla
[...]
; Parte_3 Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 881/2024 r.g. (a cui è riunita la causa n. 886/2024 r.g.) tra
Parte_1
Parte_2
- ricorrenti -
E
REGIONE CALABRIA
-resistente-
Oggi 23 giugno 2025 alle ore 10.25 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Vittorio Longo per e, anche in sostituzione dell'avv. Natale Perri, per Parte_1
; Parte_2 L'avv. Massimiliano Manna per la;
Parte_3
L'avv. Longo prende atto delle note illustrative depositate dalla e ne impugna e Parte_3 contesta il contenuto. Si riporta alle proprie note illustrative ed alla sentenza penale di assoluzione pronunciata nel processo penale per i medesimi fatti. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate e per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'avv. Manna si riporta alle proprie note conclusionali, rilevando l'inconferenza del richiamo alla sentenza penale di assoluzione, essendo il procedimento amministrativo supportato da rilievi di natura documentale e da circostanze acquisite con la diretta percezione degli agenti accertatori al momento dell'accertamento. Chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 sito in Corigliano Rossano, a.u. di Rossano, alla via Pitagora n.3 dell'Avv. Vittorio Longo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Massimiliano Manna, in forza di procura generale alle liti per Notaio n. 163.078, Persona_1
Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione a cui è riunita la causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Perri, Parte_2 C.F._2
in virtù di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Massimiliano Manna, in forza di procura generale alle liti per Notaio n. 163.078, Persona_1
Racc. 36.819 del 21 gennaio 2022;
- resistente– avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all''udienza del 23 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla Regione
[...]
– , con cui veniva ingiunto allo Controparte_1
stesso ed a di pagare, in solido tra loro, la somma di €.6.326,67, per violazione degli Parte_2
artt. 48-49-50 e 59 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi) sanzionati dall'art.26 del R.D. n.3267/1923 e art.37, co.I°, lettera “i” L.R. n.45/201223, ovvero per avere proceduto, quale socio accomandatario dell'impresa SC CAMBIT sas, al taglio non autorizzato di n.142 piante di alto fusto ivi radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla
21, Fg.78, di proprietà di , come accertato con verbale di Contestazione n.16/2020 Parte_2
del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Acri
(CS).
A sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione, rilevando che non aveva mai provveduto al taglio delle n.142 piante di alto fusto, né lo stesso era stato visto dagli agenti accertatori effettuarvi operazioni di taglio né in proprio né con propri operai, attrezzature e mezzi;
che, peraltro, le n.117 piante di pioppo, della varietà pioppo canadese, nel maggio 2020 erano già mature per il taglio ed erano state messe a dimora dal proprietario del terreno esclusivamente per fini produttivi, sicchè non si ravvisavano gli estremi della violazione della normativa riguardante la salvaguardia dei vincoli idrogeologici e boschivi;
che, relativamente alle n.11 piante di ontano e n.14 di quercia, le stesse erano malsane, presentavano diverse carie al colletto e diverse zone marcescenti;
che, ai sensi dell'articolo 149 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, “Interventi non soggetti ad autorizzazione”: ”Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
….
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”; che, in particolare, con il taglio degli alberi piantati a fini produttivi, nonché di pochi alberi malsani, il popolamento del bosco non veniva interrotto, ma era sostituito con la nascita dei giovani ricacci e polloni nella parte epigea della pianta;
che anche nel parallelo processo penale in corso erano stati escussi alcuni testimoni, tra cui l'appuntato scelto dei Carabinieri forestali, stazione di Acri, che aveva effettuato i controlli e sottoscritto il verbale di contestazione prodromico, il quale aveva dichiarato di non aver mai assistito al taglio in atto, né di poter indicare la data in cui era avvenuto lo stesso.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando Parte_3 che l'ordinanza opposta trovava fondamento nel verbale di Contestazione n.16/2020 del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Acri, nonché nel successivo con verbale di controdeduzioni del 21/10/2021 (acquisito al prot. regionale n. 455883) nei quali gli agenti avevano attestato che in data 6 maggio 2020, nell'ambito di un servizio mirato alla repressione e prevenzione degli illeciti boschivi, nel terreno indicato era stato effettuato il taglio delle piante di alto fusto, per come sopra descritte;
e che: «Dalle indagini effettuate, il taglio boschivo nell'area è stato eseguito dalla Ditta SC “CAMBIT sas” di cui Parte_1
risulta socio accomandatario, su mandato del proprietario »; che era stata allegata Parte_2
una ricevuta di versamento da cui si evinceva che , individuato quale proprietario del Parte_2
terreno, avesse incaricato proprio la Ditta sopra indicata, il cui socio accomandatario aveva firmato la ricevuta di pagamento del compenso;
che la sanzione era stata comminata per il taglio di un bosco misto di alto fusto, in violazione degli artt. 48, 49, 50 e 59 delle Prescrizioni di Massima di
Polizia Forestale per la , che riguarda le norme per i boschi governati a fustaia e le Parte_3
autorizzazioni (previa presentazione di idoneo progetto al competente Servizio Area Territoriale), nei limiti quantitativi e secondo le tempistiche ivi individuate e non anche in relazione alla diversa norma di cui all' art. 149 del d.lgs. n. 42/2004 che individua gli interventi non soggetti all'“autorizzazione paesaggistica” di cui agli artt. 146 (presentazione di progetti per interventi), 147
(opere di amministrazioni statali) e 159 (regime transitorio); che l'opponente non aveva fornito alcuna prova che si trattasse di interventi colturali volti alla perpetuazione del bosco e, in quanto tali, non soggetti ad autorizzazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Veniva disposta la riunione del procedimento n. 886/2024 r.g., avente ad oggetto l'opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione, proposta da , quale proprietario del Parte_2
terreno e coobbligato in solido, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando che il sopracitato terreno, giusta atto del Notaio datato 10/02/2015, era A_
stato donato al figlio , che ne aveva acquistato in tal modo la proprietà. CP_2 Si costituiva la che contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che Parte_3
dall'analisi della visura storica risultava che la proprietà del terreno interessato dal taglio non autorizzato fosse stata ceduta da al figlio solo in data 14/06/2021, Parte_2 CP_2
con atto del Pubblico Ufficiale , sede -R (CS) Repertorio n. Controparte_3
7871, sicchè, alla data dell'accertamento e della contestazione dell'infrazione (6 maggio 2020),
risultava essere l'unico proprietario del terreno in questione. Parte_2
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
Espletati gli incombenti di rito e concesso termine per note, all'udienza del 23 giugno 2025, udita la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza di seguito motivata.
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Le opposizioni proposte da e appaiono fondate e meritano Parte_1 Parte_2
accoglimento.
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione impugnata risulta che sia stata contestata agli odierni opponenti la violazione degli artt. 48-49-50 e 59 delle P.M.P.F. (Norme di Salvaguardia Vincolo
Idrogeologico e Tagli Boschivi) sanzionati dall'art.26 del R.D. n.3267/1923 e art.37, co.I°, lettera
“i” L.R. n.45/201223 per avere effettuato, tramite l'impresa SC CAMBIT sas di cui il era socio accomandatario, il taglio non autorizzato di n.142 piante di alto fusto ivi Parte_1
radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte
Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla 21, Fg.78, di proprietà di . Parte_2
Il provvedimento sanzionatorio è stato emesso sulla scorta degli accertamenti contenuti nel verbale di Contestazione n.16/2020 del 6.5.2020, redatto dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del
Comando Stazione di Acri (CS).
Passando all'esame del merito della violazione contestata, si osserva quanto segue.
Quanto ai rapporti tra il presente giudizio ed il processo penale per i reati di cui agli artt. 146 e 181
D. Lgs. n. 42/2004, definito con sentenza n. 1151/2024 emessa in data 27.9-20.12.2024 dal
Tribunale di Cosenza – con cui entrambi gli imputati sono stati assolti - , si osserva che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità che le disposizioni punitive si riferiscano allo "stesso fatto", nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale
(che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti” (Cass. Civ., n. 1299 del 22.1.2008) Non è invocabile il rapporto di specialità tra le norme quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse (cfr. Cass. Civ., n. 21502 del 30.11.2012).
Con specifico riguardo ai rapporti tra gli illeciti amministrativi contestati agli odierni ricorrenti ed il reato di cui all'art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, va osservato che la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ha escluso l'esistenza del rapporto di specialità tra le norme, proprio in ragione dei differenti beni giuridici oggetto di protezione.
In particolare, “Quanto alla disposizione di cui al D.L. 30dicembre 1923, n. 3267, art. 26, può osservarsi che essa è dettata a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), invece, è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali,
e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio.
Quanto al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 54, anch'esso persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona il proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato……
Pertanto…..non si ravvisano nel fatto come contestatogli elementi per sussumerlo nelle fattispecie di cui al D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt.26 o 54, o alla L. 9 ottobre 1956, n. 950, art.
1. E' quindi esclusa ogni possibilità di concorso apparente di norme e di applicazione del principio di specialità” (cfr. Cassazione penale sez. III, 07/06/2006 n. 32542).
Ciò posto, quanto alla materialità della violazione contestata, si osserva che, secondo quanto emerso dal verbale di contestazione elevato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Comando
Stazione di Acri (CS), in riferimento al controllo effettuato in data 6.5.2020, è stato rinvenuto il taglio di n.142 piante di alto fusto ivi radicate, nello specifico n.117 piante di pioppo, n.11 di ontano e n.14 di quercia, nella località Ponte Montagnola in agro di Acri CS, all'interno della p.lla
21, Fg.78. Gli agenti accertatori hanno, quindi, contestato la violazione amministrativa sopra indicata a , in qualità di socio accomandatario dell'impresa SC CAMBIT Parte_1
sas, quale autore materiale del taglio, ed a , quale proprietario del terreno. Parte_2 Sebbene la sentenza penale irrevocabile di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato" non abbia efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, compete al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 15296 del 31/05/2024 ).
Inoltre, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, sicchè spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, potendo la stessa anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità (cfr. Cass. Civ., n. 3837 del 16.3.2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, dall'esame degli elementi complessivi acquisiti al presente giudizio e costituiti dalle risultanze degli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti e compendiati nel verbale di contestazione della violazione amministrativa e degli atti del procedimento penale (verbali di audizioni dei testimoni e sentenza di assoluzione), non può ritenersi che l'autorità amministrativa abbia fornito elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti rispetto all'illecito amministrativo loro contestato.
In particolare, rispetto alla posizione di , dalla deposizione resa da Parte_1 Tes_1
, appuntato scelto dei Carabinieri forestali, stazione di Acri, che ha effettuato i controlli e
[...]
sottoscritto il verbale di contestazione, è emerso che, al momento del controllo sul terreno, sono state rinvenute le piante già tagliate e che non è stato possibile accertare con esattezza la data in cui
è avvenuto il taglio. Inoltre, il teste ha dichiarato che sul posto non siano stati rinvenuti mezzi della ditta SC , né operai della stessa, e che non sia stato esibito alcun contratto con cui Parte_1
il proprietario del bosco, individuato nella persona di , abbia incaricato Parte_2 Parte_1
per il taglio, precisando, quanto al tipo di alberi, che si trattava di fustaie, generate
[...]
esclusivamente da piante da seme.
In merito, l'allegazione di una ricevuta di versamento della somma di €.300,00, da parte di ed in favore di “per la vendita di piante di pioppo a forfait in loc. Parte_1 Parte_2
Macchia, Acri” (cfr. doc. allegato al fascicolo della ) non può reputarsi sufficiente Parte_3 a fornire la prova circa l'esecuzione del taglio degli alberi da parte dell'impresa SC del
, anche in ragione del modesto importo ivi indicato. Parte_1
Va, poi, ribadito che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (cfr. Cass. Civ., n. 23800 del
7.11.2014).
Ciò posto, non avendo gli agenti verbalizzati assistito materialmente alle operazioni di taglio degli alberi insistenti sul terreno di cui alla p.lla 21, Fg.78, in Acri, il relativo verbale di contestazione non può assumere valore di fede privilegiata in ordine all'accertamento della responsabilità di
. Parte_1
Consegue che, in assenza di elementi concreti dai quali desumere che il suddetto taglio sia stato effettivamente eseguito da operai dell'impresa SC di , non può imputarsi a Parte_1 quest'ultimo la responsabilità per la violazione amministrativa contestata in forza dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Quanto, poi, alla posizione di , si osserva che la sentenza penale ha pronunciato la Parte_2 sua assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, sul presupposto che, con atto per Notaio
del 10.2.2015, il terreno interessato dal taglio fosse stato da lui donato al figlio A_
, in tal modo venendo meno l'elemento costitutivo posto a fondamento della sua CP_2
responsabilità.
D'altra parte, la stessa ha inteso allegare, quale elemento probatorio a Parte_3
dimostrazione della titolarità del terreno di cui alla p.lla 21, Fg.78, in Acri, le risultanze di una visura catastale storica dalla quale risulterebbe che la proprietà del terreno sia stata trasferita al figlio solo in data 14/06/2021, con atto per Notaio , Repertorio CP_2 Controparte_3
n. 7871 – che non risulta, tuttavia, prodotto in atti - e, quindi, successivamente alla data dell'accertamento della violazione.
In mancanza del titolo da cui desumere che effettivamente sia stato proprietario del Parte_2
terreno interessato dal taglio degli alberi, alla data del 6.5.2020, deve ritenersi che le sole risultanze della visura catastale non siano, di per sè sole, idonee a fondare la responsabilità per la violazione allo stesso contestata. In conclusione, le opposizioni proposta da e da vanno accolte, con Parte_1 Parte_2
conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla . Controparte_4
In considerazione delle ragioni della decisione e delle peculiarità della fattispecie concreta, appaiono ravvisabili fondati elementi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da e da Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla Regione
, ogni contraria Controparte_1 Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie le opposizioni proposte da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 109465 del 13/2/2024 p.vo n.889 emessa dalla
[...]
; Parte_3 Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà