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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14567 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28178 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 09.10.2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FRANCESCHELLI WALTER ed elettivamente domiciliata presso il suo in Roma, Piazza dei Condottieri nr. 4, giusta procura alle liti;
Attore/Opponente
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv. SALZETTA SIMONE e SALZETTA
DOMENICO, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Viale
Angelico nr. 92, per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 09.10.2025, celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle Parti ed i verbali di causa, per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art.132
c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69).
Premessa
a convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 7906/2023 (R.G. 20024/2023) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale, il 21.04.2023 con il quale è stata condannata a pagare l'importo di € 14.018,32 (oltre interessi e spese di procedura) quale credito derivante dalla fornitura di beni, a fronte della quale sono state emesse le Fatture nr. 1963/2020, nr. 1149/2021, nr.1247/2021, nr. 1355/2021, nr.
1437/2021 e nr. 1048/2021, aventi ad oggetto la vendita di autoricambi per autoveicoli, meglio descritti nelle singole fatture.
Ha dedotto l'inesistenza del credito di cui alle Fatture sopra riportate, negando di aver mai ricevuto il materiale ivi indicato;
di non aver richiesto alcun ordine per la fornitura e che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta delle sole fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la CP_1
contestando i motivi di opposizione ed ha sottolineato la piena
[...]
rispondenza delle somme azionate in sede monitoria ai titoli di credito rilasciati “a garanzia” dall'opponente. Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizioni, parte opponente ha chiesto concedersi rinvio per la verifica di un'intesa bonaria, fallita la conciliazione, con l'ordinanza del 7 ottobre
2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione per la parziale somma di € 8.308,00, come portata da nr. 3 assegni bancari, sottoscritti dall'A.U. della società opponente.
Ammesse ed espletate le prove orali -con l'escussione dell'unico teste di parte opposta dichiarato decaduto dalla prova contraria l'opposto -per la Testimone_1
mancata intimazione dei propri testi-; la causa è stata rinviata per la decisione -con
2 assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.- all'udienza dell'8.10.2025, celebrata in forma cartolare, in cui è stata riservata alla decisione.
***
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudice che l'opposizione proposta possa essere accolta solo parzialmente.
Nel merito, si osserva che la ricognizione di debito, disciplinata dall'art. 1988 c.c., ha per oggetto rapporti giuridici ovvero opinioni o valutazioni e comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale. Più dettagliatamente, la Suprema
Corte ha affermato che, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale, il solo destinatario della ricognizione,
è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa, ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione, ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
Va infatti ribadito che, la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che si presume esistente e valido fino a prova contraria (cfr., ex multis, Cass., sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass., sez. III, sent. n. 11332/2009). Va ulteriormente ricordato che, la giurisprudenza ha più volte affermato che il riconoscimento del debito non esige formule speciali e che può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, che, anche se non esplicita, implichi in modo univoco l'ammissione dell'altrui diritto. Tale viene ritenuta la
3 consegna dei tre assegni recanti la firma dell'A.U. della società opponente, valevoli quindi, come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., comportando, pertanto, la presunzione -fino a prova contraria- del rapporto fondamentale, poiché aventi valore confessorio (Cass. n. 15575 del 11/12/2000).
Va però rilevato che, secondo le regole generali dell'onere probatorio, al convenuto opposto spetta dimostrare la fondatezza del suo credito (ex plurimis Cassazione civile sez. I, 03/02/2006, n. 2421); dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n.
11417/1997), nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente creditore opposto e in secondo luogo, nel caso in cui venga raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle obiezioni e delle difese fatte valere dall'opponente-debitore. Incomberà, pertanto, sull'attore in senso sostanziale
(creditore opposto nel giudizio di opposizione), dimostrare non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare del credito di cui chiede il pagamento (Cassazione civile sez. II,
28/04/2016, n. 8463), si dovrà, primariamente indagare se il creditore-opposto (attore in senso sostanziale) abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, dando sufficiente dimostrazione anche del preciso ammontare del credito medesimo.
Nel caso di specie, all'origine del rapporto fra le parti, vi è il contratto di fornitura di materiali di ricambi per auto, in forza del quale sono state emesse le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio. Tuttavia, poiché sono stati prodotti solo tre titoli riconducibili all'opponente, per il complessivo importo di € 8.308,00, è solo relativamente a tale somma che, con ordinanza del 7.10.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale ex art 648 c.p.c.
In forza degli ordinari principi sull'onere della prova, stante la contestazione sulla piena esecuzione del contratto, incombeva all'opposta dimostrare di avere effettivamente consegnato i materiali descritti nelle fatture (per i quali viene data dettagliata descrizione anche dei DDT e delle relative date) per i quali ha chiesto il pagamento;
mentre, ove avesse fornito la prova di tale fornitura, sarebbe stato onere della dimostrare di avere versato il prezzo corrispondente. Pt_1
4 E' noto che le fatture e scritture contabili dell'imprenditore fornite in sede monitoria ex art 634 cpc non sono sufficienti a documentare il credito in fase di opposizione, a cognizione piena, ove deve essere data prova dell'esecuzione delle attività per le quali si chiede il corrispettivo. In seguito dell'instaurazione dell'opposizione, quei documenti costituiscono al più degli indizi, da corroborare con altri elementi probatori emersi nella fase istruttoria del giudizio (cfr., tra le altre, Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371). Il creditore è dunque tenuto a fornire ulteriori elementi probatori atti a dimostrare, nel caso di specie, l'esatto ammontare del credito (cfr.
Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, n. 20802, a mente della quale “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza a un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa
l'esistenza del credito in essa riportato, di talché, contestatone in giudizio l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorché il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pure genericamente, di avere già pagato la diversa e inferiore somma dovuta. Infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili e inidonee a invertire l'onere della prova secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell'attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta”).
Al fine di dimostrare l'esecuzione della fornitura nella misura indicata in ricorso, la
è stata abilitata alla prova dell'attività svolta (cfr Controparte_1
ordinanza del 7.10.2024), attraverso l'escussione di testimoni. Il teste sentito però non
è riuscito a dimostrare l'entità esatta del materiale che si assume fornito nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero nella domanda giudiziale iniziale (del valore complessivo di € 14.018,32),
Infatti, il teste escusso, non ha confermato di aver ricevuto anche l'assegno nr.
7245919418-10, per l'importo di € 1.000,00 e recante la firma del , Parte_2
soggetto estraneo alla compagine sociale, né ha fornito elementi precisi in ordine al numero esatto di viaggi effettuati (nonostante l'analitica indicazione dei DDT), né in
5 ordine al periodo di lavoro e neppure in ordine alla quantità di materiale consegnata: non è stato quindi provato ciò che tendeva a dimostrate la ditta creditrice, ovvero la fornitura di materiali per il complessivo valore di € 14.018,32.
Va ulteriormente considerato che la società fornitrice avrebbe potuto depositare i
Documenti di Trasporto -indicati nelle singole fatture- per ricostruire con esattezza il quantitativo di merce fornito, prova documentale che la CP_1
on ha affatto fornito, preferendo affidarsi alle dichiarazioni testimoniali,
[...]
che non hanno avuto quella precisione necessaria a ricostruire con esattezza il quantitativo di merce fornito, avendo il teste genericamente riferito: “Sono a conoscenza del fatto perché consegnavo il materiale concernente gli autoricambi delle vetture quasi tutti i giorni.” e “Preciso che consegnavo la merce presso la carrozzeria sita in Roma Via Pt_1
F. Di Benedetto”. Tali dichiarazioni del teste non sono state Testimone_1
idonee, per la genericità ed incompletezza, a supportare alcun altro accertamento.
Deve quindi affermarsi la solo parziale fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria, precisamente per l'importo portato dai nr. 3 assegni a firma del l.r.p.t. della opponente, riconoscendo quindi l'importo di € 8.308,00 alla CP_1
CP_1
A tale parziale accoglimento dell'opposizione corrisponde la revoca del monitorio opposto portante il n. 7906/2023 (RG 20024/2023); la condanna dell'opponente a corrispondere alla la somma di € 8.308,00, Controparte_1
oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
PQM
letto l'art. 281 quinquies c.p.c.;
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione in epigrafe, cosi dispone:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7906/2023 (R.G. 20024/2023);
6 2. Accerta e dichiara il diritto della l Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 8.308,00, oltre interessi legali fino al soddisfo;
3. Condanna l'opponente n persona del l.r.p.t. al pagamento Parte_1
di detta somma, previa decurtazione di quanto già fino al momento corrisposto;
4. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma li 21.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni
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