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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4621 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
MI RO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1300/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
a socio unico (p. IVA: ), in persona del socio unico e legale Pt_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Brescia, via G.B. Pagani n.8, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Martinengo Villagana Ragazzoni del Foro di Brescia, come da procura in calce all'opposto decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata nello studio in Brescia, Via Viotto n.22
opponente contro
Rag. (P.IVA: ), con studio professionale in Brescia, via CP_1 P.IVA_2
G.B. Pagani n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Venditti del Foro di
Brescia, come da procura in allegato alla comparsa di costituzione ex art. 83 III° comma cpc, elettivamente domiciliata nello studio in Brescia, Corso Magenta n.22
opposto e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore il Procuratore Dott. con sede Controparte_3 legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati William Roggero e Mauro Ghioni con studio in Milano (MI), Via del Carroccio 12, giusta procura apposta a margine della pagina n. 29 dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo terzo chiamato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni professionali - pagamento somme. conclusioni delle parti: come da note scritte con precisazione delle conclusioni depositate telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla
L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 27.01.2017, la società a socio unico si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. Pt_1
7916/2020 R.G. 20152/2016, del 15.12.2016 emesso dal Tribunale di Brescia, notificato il 19.12.2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento a favore della rag.
[...]
della somma capitale di € 5.079,80 (oltre accessori) per il mancato CP_1 pagamento di due fatture pro forma datate 30 settembre 2016 e 25 ottobre 2016. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice Unico designato, contrarijs rejectis e con vittoria di spese e competenze del giudizio, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare ed accertare l'improcedibilità, l'inammissibilità e, comunque, la nullità della chiamata di terzo da parte dell'opposta nei confronti di e delle Controparte_2 domande ed eccezioni proposte da quest'ultima verso la qui concludente nella comparsa dalla stessa depositata, stante anche il mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione ed essendo stata depositata a preclusioni processuali già intervenute ex art. 166 e 167 cpc;
estromettere, quindi, la terza chiamata dal processo, stante la carenza di connessione fra i rapporti intercorsi fra attrice ed opposta e quelli per garanzia impropria fra quest'ultima e
[...]
, carente di interesse ex art. 100 cpc ad intervenirvi proponendo Controparte_2 proprie eccezioni e domande verso l'opponente; in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché errato, ingiusto, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, per quanto esposto nella narrativa di cui alla citazione ex art. 645 cpc notificata ed alle memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 cpc depositate dall'opponente nel corso del processo, dichiarando nel contempo che
l'attrice non deve la somma ingiunta;
il tutto con contestuale declaratoria, di nullità, annullamento, inefficacia o comunque risoluzione per inadempimento della parte opposta del contratto per cui è causa e del recesso come comunicato in data 10 novembre 2016, per esclusivo fatto e colpa di quest'ultima; respingere in ogni caso ogni e qualsiasi domanda proposta verso la qui concludente, in quanto preclusa, inammissibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannare la convenuta a rendere le somme corrispostile risultassero non dovute ad esito della risoluzione del sinallagma contrattuale in questione ed in forza della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, ma in via subordinata, la parte eccedente l'eventuale, pur ritenuto non dovuto, equo corrispettivo quantificando ad esito del processo;
in via subordinata, ridurre il corrispettivo a suo tempo pattuito per le prestazioni professionali per cui è causa in proporzione delle lacune, vizi e difetti di quanto eseguito dalla parte convenuta rispetto agli accordi sinallagmatici intercorsi, in tal caso dichiarando che null'altro deve l'attrice per il rapporto oggetto di causa, considerate le somme già in precedenza versate;
in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'opponente per i fatti di cui alla narrativa in premessa, oltre che ex art.96 cpc, nella misura, occorrendo in via equitativa, che verrà quantificata ad esito dell'espletata istruttoria, oltre agli interessi ex D.Lvo 231/02 maturati e maturandi su tutti gli importi ut supra liquidandi per i titoli che precedono;
il tutto entro l'importo di € 25.000,00 in cui si conferma di mantenere contenuta ogni formulata domanda. Fermo quanto sopra, compensare quanto verrà riconosciuto in favore dell'attrice, per i titoli azionati in giudizio, con quanto dovesse, in ipotesi denegata e non creduta, ritenersi ancora dovuto alla convenuta per le eventuali prestazioni risultassero dalla stessa utilmente effettuate in favore dell'opponente per quanto oggetto di lite e non già integralmente pagate dall'attrice ex art. 645 cpc”.
Parte opponente contestava il fatto che il Rag. non avesse svolto CP_1 attività professionale nel suo interesse, eccependo la mancanza del sinallagma Parte contrattuale sulla base del quale avrebbe giustificatamente omesso i pagamenti delle fatture pro forma poste alla base del decreto ingiuntivo;
formulava, quindi, anche una richiesta di risarcimento di danni subiti in seguito all'inesatto adempimento delle prestazioni professionali, quantificato nei limiti di €
25.000,00.
Si costituiva ritualmente la convenuta opposta, contestando integralmente in fatto e in diritto quanto asserito da sostenendo di avere svolto attività Pt_1 professionale in forza di scrittura inter partes del 02.01.2015; chiedeva la chiamata in causa di , affinché manlevasse la professionista da Controparte_2 qualsivoglia denegata responsabilità per danni.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Brescia contrariis rejectis, rifuse le spese di lite, in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - con sede in Milano, via Ignazio Gardella n.2, P. IVA
in manleva in caso di provata responsabilità in capo alla convenuta P.IVA_3 opposta durante lo svolgimento della propria attività professionale;
ancora in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n.20152/2016 R.G. dato che l'opposizione ha un evidente scopo dilatorio e si basa su circostanze non rispondenti al vero, mere illazioni ed ipotesi e non risponde ai requisiti previsti dall'art. 648 cpc;
in via riconvenzionale: accertata l'infondatezza e la capziosità delle eccezioni di parte attrice opponente basate esclusivamente su atti unilaterali illazioni, ipotesi, accertata la mera natura dilatoria della presente Parte opposizione, accertato che attribuisce presunte responsabilità proprie e derivanti da scelte personali in capo al professionista, condannare al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa nel limite del valore dichiarato della presente causa;
In via principale e nel merito: accertato e ritenuto che lo studio ha regolarmente espletato la propria attività CP_1 professionale in adempimento alle obbligazioni contrattuali, respingere la domanda attorea di risoluzione per inadempimento e conseguentemente respingere la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché entrambe destituite di fondamento alla luce delle produzioni di parte convenuta;
respingere altresì la domanda di risarcimento del danno poiché infondata in fatto e in diritto, basata esclusivamente su mere illazioni ed ipotesi e comunque confutata dalla documentazione ivi prodotta;
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la compagnia terza chiamata, contestando l'infondatezza delle domande avversarie;
eccepiva la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell'assicurata,
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda di manleva, non essendo stata dimostrata la sussistenza del rapporto professionale con e delle condotte colpose ascrivibili all'operato Pt_1 dell'opposta. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale: a) nel merito: rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa formulata dalla Rag.
nei confronti di b) in ordine alla chiamata in CP_1 Controparte_2 garanzia: escludere il diritto alla manleva assicurativa formulata dalla Rag.
[...]
nei confronti di per tutti i danni e le perdite CP_1 Controparte_2 patrimoniali derivanti da condotte non garantite dalla polizza, per le causali di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in capo alla Rag. una responsabilità risarcitoria nei confronti di e CP_1 Parte_1 venisse accolta, anche solo parzialmente, la domanda di manleva, negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui al massimale (€ 1.000.000,00) e dello scoperto previsto in polizza (10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari all'1 per cento del massimale assicurato) da applicarsi ad ogni singola posta di danno. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Francesca Grassani, prima udienza fissata per il giorno 25.01.2018, previa autorizzazione alla chiamata in causa.
Con ordinanza del 01.02.2018, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
con il medesimo provvedimento, rigettava la richiesta di parte opposta della chiamata in causa di dipendente dello studio CP_4
, e riservava la decisione sull'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, al CP_1 merito;
rigettava, altresì, l'eccezione sollevata dall'opponente di mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Il giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 19.02.2018 il procedimento era assegnato al giudice dott.ssa Laura Frata.
Con ordinanza del 15.06.2018 erano ammessi parzialmente i soli capitoli di prova formulati dall'opposta e abilitate le parti alla prova contraria, riservando all'esito delle prove orali la decisione in ordine alla CTU contabile richiesta da parte opponente.
All'udienza del 01.10.2018 erano escussi i testi sui capitoli di prova ammessi, dal Gop dott.ssa delegata per l'assunzione della prova orale. Testimone_1
Con ordinanza del 05.11.2018Il giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, CTU contabile compresa, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2020.
Con provvedimento del 01.11.2020, il giudice disponeva la coassegnazione del procedimento al gop dott.ssa MI RO e la causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.02.2021, nelle forme della trattazione scritta.
Le parti depositavano le rispettive note scritte, nelle quali precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse trattenuta a decisione, con termini per comparse conclusionali e repliche.
Il giudice tratteneva la causa a decisione e assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * *
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si conferma integralmente quanto disposto con ordinanza del
01.02.2018, per le ragioni nello stesso provvedimento esposte.
Di fatto, come ritenuto dal giudice, poiché l'opposizione si fonda sulla negazione dell'esecuzione delle prestazioni della professionista e sull'asserito inadempimento contrattuale, il procedimento necessitava di un'approfondita istruttoria sul punto e, pertanto, correttamente è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, si conferma anche il rigetto dell'eccezione di parte opponente della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, tanto con riferimento alla domanda principale, quanto con riguardo alla domanda di manleva svolta da nei confronti della terza chiamata, ritenuto che, a mente CP_1 dell'art.
3.3 della L. 162/2014, i procedimenti per ingiunzione non rientrano tra quelli per i quali l'avvio della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità.
Passando al merito della questione, si rileva quanto segue.
Con il decreto ingiuntivo n.7916/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 15.12.2016 il rag. intimava a a socio unico, il pagamento di alcune fatture CP_1 Pt_1 staccate dallo studio per delle prestazioni professionali in forza di contratto CP_1 tra le parti del 02.01.2015. Giova al proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019 e la
Giurisprudenza anche di legittimità ivi richiamata) Ebbene, si ritiene che parte opposta abbia fornito la prova dell'esistenza del credito, ossia della sua prestazione professionale a favore di in forza Pt_1 dell'incarico a lei conferito e prodotto in atti, e non validamente contestato.
Ininfluente ai fini della responsabilità del rag. e dell'espletamento della sua Per_1 attività, la circostanza che bbia affidato l'esame della contabilità del 2016 Pt_1 anche ad altro professionista.
All'esito dell'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ritiene di concludere che, invece, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio, richiesto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia la prova dell'esistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Si ritiene sia stata documentata l'attività svolta dallo studio , attività CP_1 concordata tra le parti e di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché il credito;
che sia stata dimostrata documentalmente (docc. da 2 a 13 di parte opposta) la corretta esecuzione dell'attività professionale svolta dal Rag. , così CP_1 come che sia stato dimostrato che le decisioni relative alla posizione INAIL - rischi aziendali furono prese direttamente da da ultimo, anche che l'attività svolta Pt_1 dallo studio , in particolare la documentazione “elaborata” dal medesimo, CP_1 fu consegnata brevi manu” a Pt_1
Si richiamano le testimonianze rese dai testi e (udienza del CP_4 Tes_2
01.10.2018) che hanno dichiarato, rispettivamente di essersi CP_4
Parte personalmente occupata della tenuta delle scritture contabile nell'interesse di e ) di avere personalmente consegnato i documenti in nome e per Tes_2
Parte conto di allo studio riconoscendo anche i docc 17 e 18 a lei mostrati, CP_1 evidenziando di averli personalmente controllati.
Ciò concluso, è assorbente qualsiasi esame e considerazione in ordine alle domande della compagnia terza chiamata e sull'operatività della polizza con la professionista.
Per concludere l'esame della fase istruttoria del giudizio, si ritiene corretta e si conferma la decisione del giudice dott.ssa Frata, la quale, con ordinanza del
05.11.2018, ha ritenuto l'inammissibilità e irrilevanza della c.t.u. contabile richiesta da parte opponente in quanto la medesima, alla luce delle difese formulate e della documentazione versata in atti, e dell'istruttoria svolta, si appalesa esplorativa e, in ogni caso, irrilevante.
Alle stesse conclusioni questo giudice giunge con riferimento al rigetto delle ulteriori istanze istruttorie, sulle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento, dopo la prova orale: la parte opposta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di verificazione proposta in relazione al proprio doc. 16 (documento disconosciuto da parte opponente.
Si conferma che detta istanza è inammissibile, atteso che essa non può applicarsi a scritture prive di sottoscrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 3730/2013).
Si conferma anche l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di parte opponente, in difetto del requisito della necessità dell'acquisizione, ai sensi dell'articolo stesso.
Le conclusioni raggiunte sono assorbenti per qualsiasi altra domanda delle parti, compresa la domanda riconvenzionale di parte opponente di risarcimento danni quantificati in € 25.000,00.
Peraltro, non sono stati provati e idoneamente coltivati gli asseriti danni provocati dalle prestazioni professionali del Rag. . CP_1
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta rag. , quindi, alla conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto: la rag. dunque creditrice della opponente Parte_4 Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo capitale di €
5.079,80, oltre interessi moratori.
* * * *
Da ultimo, si ritiene non sussistano i requisiti e i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposto di condanna ex art. 96 c.p.c., che, pertanto, si rigetta.
* * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €.
5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta. Compensa le spese processuali tra l'opposta e la terza chiamata, in ragione del loro rapporto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7916/2020
R.G. 20152/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.12.2016, con il quale in persona del legale rappresentante pro tempore, è Pt_1 condannata a pagare a rag. , la capitale somma di € 5.079,80 CP_1 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da corrispondere all'avv. Matteo Venditti quale antistatario;
3) compensa le spese processuali tra l'opposta e la terza chiamata in causa
. Controparte_2
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
MI RO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
MI RO ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1300/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
a socio unico (p. IVA: ), in persona del socio unico e legale Pt_1 P.IVA_1 rappresentante con sede in Brescia, via G.B. Pagani n.8, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Arnaldo Martinengo Villagana Ragazzoni del Foro di Brescia, come da procura in calce all'opposto decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata nello studio in Brescia, Via Viotto n.22
opponente contro
Rag. (P.IVA: ), con studio professionale in Brescia, via CP_1 P.IVA_2
G.B. Pagani n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Venditti del Foro di
Brescia, come da procura in allegato alla comparsa di costituzione ex art. 83 III° comma cpc, elettivamente domiciliata nello studio in Brescia, Corso Magenta n.22
opposto e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore il Procuratore Dott. con sede Controparte_3 legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati William Roggero e Mauro Ghioni con studio in Milano (MI), Via del Carroccio 12, giusta procura apposta a margine della pagina n. 29 dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo terzo chiamato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni professionali - pagamento somme. conclusioni delle parti: come da note scritte con precisazione delle conclusioni depositate telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla
L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
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Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 27.01.2017, la società a socio unico si opponeva al decreto ingiuntivo telematico n. Pt_1
7916/2020 R.G. 20152/2016, del 15.12.2016 emesso dal Tribunale di Brescia, notificato il 19.12.2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento a favore della rag.
[...]
della somma capitale di € 5.079,80 (oltre accessori) per il mancato CP_1 pagamento di due fatture pro forma datate 30 settembre 2016 e 25 ottobre 2016. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di
Brescia, in persona del Giudice Unico designato, contrarijs rejectis e con vittoria di spese e competenze del giudizio, In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare ed accertare l'improcedibilità, l'inammissibilità e, comunque, la nullità della chiamata di terzo da parte dell'opposta nei confronti di e delle Controparte_2 domande ed eccezioni proposte da quest'ultima verso la qui concludente nella comparsa dalla stessa depositata, stante anche il mancato esperimento del preventivo procedimento di mediazione ed essendo stata depositata a preclusioni processuali già intervenute ex art. 166 e 167 cpc;
estromettere, quindi, la terza chiamata dal processo, stante la carenza di connessione fra i rapporti intercorsi fra attrice ed opposta e quelli per garanzia impropria fra quest'ultima e
[...]
, carente di interesse ex art. 100 cpc ad intervenirvi proponendo Controparte_2 proprie eccezioni e domande verso l'opponente; in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché errato, ingiusto, illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto, per quanto esposto nella narrativa di cui alla citazione ex art. 645 cpc notificata ed alle memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 cpc depositate dall'opponente nel corso del processo, dichiarando nel contempo che
l'attrice non deve la somma ingiunta;
il tutto con contestuale declaratoria, di nullità, annullamento, inefficacia o comunque risoluzione per inadempimento della parte opposta del contratto per cui è causa e del recesso come comunicato in data 10 novembre 2016, per esclusivo fatto e colpa di quest'ultima; respingere in ogni caso ogni e qualsiasi domanda proposta verso la qui concludente, in quanto preclusa, inammissibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto;
per l'effetto condannare la convenuta a rendere le somme corrispostile risultassero non dovute ad esito della risoluzione del sinallagma contrattuale in questione ed in forza della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, ovvero, ma in via subordinata, la parte eccedente l'eventuale, pur ritenuto non dovuto, equo corrispettivo quantificando ad esito del processo;
in via subordinata, ridurre il corrispettivo a suo tempo pattuito per le prestazioni professionali per cui è causa in proporzione delle lacune, vizi e difetti di quanto eseguito dalla parte convenuta rispetto agli accordi sinallagmatici intercorsi, in tal caso dichiarando che null'altro deve l'attrice per il rapporto oggetto di causa, considerate le somme già in precedenza versate;
in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti e subendi dall'opponente per i fatti di cui alla narrativa in premessa, oltre che ex art.96 cpc, nella misura, occorrendo in via equitativa, che verrà quantificata ad esito dell'espletata istruttoria, oltre agli interessi ex D.Lvo 231/02 maturati e maturandi su tutti gli importi ut supra liquidandi per i titoli che precedono;
il tutto entro l'importo di € 25.000,00 in cui si conferma di mantenere contenuta ogni formulata domanda. Fermo quanto sopra, compensare quanto verrà riconosciuto in favore dell'attrice, per i titoli azionati in giudizio, con quanto dovesse, in ipotesi denegata e non creduta, ritenersi ancora dovuto alla convenuta per le eventuali prestazioni risultassero dalla stessa utilmente effettuate in favore dell'opponente per quanto oggetto di lite e non già integralmente pagate dall'attrice ex art. 645 cpc”.
Parte opponente contestava il fatto che il Rag. non avesse svolto CP_1 attività professionale nel suo interesse, eccependo la mancanza del sinallagma Parte contrattuale sulla base del quale avrebbe giustificatamente omesso i pagamenti delle fatture pro forma poste alla base del decreto ingiuntivo;
formulava, quindi, anche una richiesta di risarcimento di danni subiti in seguito all'inesatto adempimento delle prestazioni professionali, quantificato nei limiti di €
25.000,00.
Si costituiva ritualmente la convenuta opposta, contestando integralmente in fatto e in diritto quanto asserito da sostenendo di avere svolto attività Pt_1 professionale in forza di scrittura inter partes del 02.01.2015; chiedeva la chiamata in causa di , affinché manlevasse la professionista da Controparte_2 qualsivoglia denegata responsabilità per danni.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Brescia contrariis rejectis, rifuse le spese di lite, in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - con sede in Milano, via Ignazio Gardella n.2, P. IVA
in manleva in caso di provata responsabilità in capo alla convenuta P.IVA_3 opposta durante lo svolgimento della propria attività professionale;
ancora in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n.20152/2016 R.G. dato che l'opposizione ha un evidente scopo dilatorio e si basa su circostanze non rispondenti al vero, mere illazioni ed ipotesi e non risponde ai requisiti previsti dall'art. 648 cpc;
in via riconvenzionale: accertata l'infondatezza e la capziosità delle eccezioni di parte attrice opponente basate esclusivamente su atti unilaterali illazioni, ipotesi, accertata la mera natura dilatoria della presente Parte opposizione, accertato che attribuisce presunte responsabilità proprie e derivanti da scelte personali in capo al professionista, condannare al Pt_1 risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa nel limite del valore dichiarato della presente causa;
In via principale e nel merito: accertato e ritenuto che lo studio ha regolarmente espletato la propria attività CP_1 professionale in adempimento alle obbligazioni contrattuali, respingere la domanda attorea di risoluzione per inadempimento e conseguentemente respingere la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto poiché entrambe destituite di fondamento alla luce delle produzioni di parte convenuta;
respingere altresì la domanda di risarcimento del danno poiché infondata in fatto e in diritto, basata esclusivamente su mere illazioni ed ipotesi e comunque confutata dalla documentazione ivi prodotta;
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la compagnia terza chiamata, contestando l'infondatezza delle domande avversarie;
eccepiva la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dell'assicurata,
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda di manleva, non essendo stata dimostrata la sussistenza del rapporto professionale con e delle condotte colpose ascrivibili all'operato Pt_1 dell'opposta. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale: a) nel merito: rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa formulata dalla Rag.
nei confronti di b) in ordine alla chiamata in CP_1 Controparte_2 garanzia: escludere il diritto alla manleva assicurativa formulata dalla Rag.
[...]
nei confronti di per tutti i danni e le perdite CP_1 Controparte_2 patrimoniali derivanti da condotte non garantite dalla polizza, per le causali di cui in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in capo alla Rag. una responsabilità risarcitoria nei confronti di e CP_1 Parte_1 venisse accolta, anche solo parzialmente, la domanda di manleva, negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui al massimale (€ 1.000.000,00) e dello scoperto previsto in polizza (10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari all'1 per cento del massimale assicurato) da applicarsi ad ogni singola posta di danno. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Francesca Grassani, prima udienza fissata per il giorno 25.01.2018, previa autorizzazione alla chiamata in causa.
Con ordinanza del 01.02.2018, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
con il medesimo provvedimento, rigettava la richiesta di parte opposta della chiamata in causa di dipendente dello studio CP_4
, e riservava la decisione sull'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, al CP_1 merito;
rigettava, altresì, l'eccezione sollevata dall'opponente di mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Il giudice concedeva i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 19.02.2018 il procedimento era assegnato al giudice dott.ssa Laura Frata.
Con ordinanza del 15.06.2018 erano ammessi parzialmente i soli capitoli di prova formulati dall'opposta e abilitate le parti alla prova contraria, riservando all'esito delle prove orali la decisione in ordine alla CTU contabile richiesta da parte opponente.
All'udienza del 01.10.2018 erano escussi i testi sui capitoli di prova ammessi, dal Gop dott.ssa delegata per l'assunzione della prova orale. Testimone_1
Con ordinanza del 05.11.2018Il giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, CTU contabile compresa, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2020.
Con provvedimento del 01.11.2020, il giudice disponeva la coassegnazione del procedimento al gop dott.ssa MI RO e la causa era rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.02.2021, nelle forme della trattazione scritta.
Le parti depositavano le rispettive note scritte, nelle quali precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa fosse trattenuta a decisione, con termini per comparse conclusionali e repliche.
Il giudice tratteneva la causa a decisione e assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * *
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va respinta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si conferma integralmente quanto disposto con ordinanza del
01.02.2018, per le ragioni nello stesso provvedimento esposte.
Di fatto, come ritenuto dal giudice, poiché l'opposizione si fonda sulla negazione dell'esecuzione delle prestazioni della professionista e sull'asserito inadempimento contrattuale, il procedimento necessitava di un'approfondita istruttoria sul punto e, pertanto, correttamente è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, si conferma anche il rigetto dell'eccezione di parte opponente della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, tanto con riferimento alla domanda principale, quanto con riguardo alla domanda di manleva svolta da nei confronti della terza chiamata, ritenuto che, a mente CP_1 dell'art.
3.3 della L. 162/2014, i procedimenti per ingiunzione non rientrano tra quelli per i quali l'avvio della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità.
Passando al merito della questione, si rileva quanto segue.
Con il decreto ingiuntivo n.7916/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 15.12.2016 il rag. intimava a a socio unico, il pagamento di alcune fatture CP_1 Pt_1 staccate dallo studio per delle prestazioni professionali in forza di contratto CP_1 tra le parti del 02.01.2015. Giova al proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione” (cfr. fra le molte Trib. Milano 17.09.2019 e la
Giurisprudenza anche di legittimità ivi richiamata) Ebbene, si ritiene che parte opposta abbia fornito la prova dell'esistenza del credito, ossia della sua prestazione professionale a favore di in forza Pt_1 dell'incarico a lei conferito e prodotto in atti, e non validamente contestato.
Ininfluente ai fini della responsabilità del rag. e dell'espletamento della sua Per_1 attività, la circostanza che bbia affidato l'esame della contabilità del 2016 Pt_1 anche ad altro professionista.
All'esito dell'esame della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi, si ritiene di concludere che, invece, parte opponente non ha assolto all'onere probatorio, richiesto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia la prova dell'esistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Si ritiene sia stata documentata l'attività svolta dallo studio , attività CP_1 concordata tra le parti e di cui al doc. 3 del fascicolo monitorio, nonché il credito;
che sia stata dimostrata documentalmente (docc. da 2 a 13 di parte opposta) la corretta esecuzione dell'attività professionale svolta dal Rag. , così CP_1 come che sia stato dimostrato che le decisioni relative alla posizione INAIL - rischi aziendali furono prese direttamente da da ultimo, anche che l'attività svolta Pt_1 dallo studio , in particolare la documentazione “elaborata” dal medesimo, CP_1 fu consegnata brevi manu” a Pt_1
Si richiamano le testimonianze rese dai testi e (udienza del CP_4 Tes_2
01.10.2018) che hanno dichiarato, rispettivamente di essersi CP_4
Parte personalmente occupata della tenuta delle scritture contabile nell'interesse di e ) di avere personalmente consegnato i documenti in nome e per Tes_2
Parte conto di allo studio riconoscendo anche i docc 17 e 18 a lei mostrati, CP_1 evidenziando di averli personalmente controllati.
Ciò concluso, è assorbente qualsiasi esame e considerazione in ordine alle domande della compagnia terza chiamata e sull'operatività della polizza con la professionista.
Per concludere l'esame della fase istruttoria del giudizio, si ritiene corretta e si conferma la decisione del giudice dott.ssa Frata, la quale, con ordinanza del
05.11.2018, ha ritenuto l'inammissibilità e irrilevanza della c.t.u. contabile richiesta da parte opponente in quanto la medesima, alla luce delle difese formulate e della documentazione versata in atti, e dell'istruttoria svolta, si appalesa esplorativa e, in ogni caso, irrilevante.
Alle stesse conclusioni questo giudice giunge con riferimento al rigetto delle ulteriori istanze istruttorie, sulle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento, dopo la prova orale: la parte opposta ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di verificazione proposta in relazione al proprio doc. 16 (documento disconosciuto da parte opponente.
Si conferma che detta istanza è inammissibile, atteso che essa non può applicarsi a scritture prive di sottoscrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 3730/2013).
Si conferma anche l'inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di parte opponente, in difetto del requisito della necessità dell'acquisizione, ai sensi dell'articolo stesso.
Le conclusioni raggiunte sono assorbenti per qualsiasi altra domanda delle parti, compresa la domanda riconvenzionale di parte opponente di risarcimento danni quantificati in € 25.000,00.
Peraltro, non sono stati provati e idoneamente coltivati gli asseriti danni provocati dalle prestazioni professionali del Rag. . CP_1
Le ragioni esposte conducono, pertanto, ad una pronuncia che accoglie le conclusioni di parte opposta rag. , quindi, alla conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto: la rag. dunque creditrice della opponente Parte_4 Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo capitale di €
5.079,80, oltre interessi moratori.
* * * *
Da ultimo, si ritiene non sussistano i requisiti e i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dall'opposto di condanna ex art. 96 c.p.c., che, pertanto, si rigetta.
* * *
In punto di regolamentazione delle spese, le spese seguono la soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in €.
5.077,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta. Compensa le spese processuali tra l'opposta e la terza chiamata, in ragione del loro rapporto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande tutte di parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7916/2020
R.G. 20152/2016, emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.12.2016, con il quale in persona del legale rappresentante pro tempore, è Pt_1 condannata a pagare a rag. , la capitale somma di € 5.079,80 CP_1 oltre interessi di mora e compensi liquidati in decreto, per le causali come da parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che si quantificano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da corrispondere all'avv. Matteo Venditti quale antistatario;
3) compensa le spese processuali tra l'opposta e la terza chiamata in causa
. Controparte_2
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
MI RO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.