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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Massimiliano Mastretta (c.f. ) in Milano (MI), alla via Bernardino C.F._2
Verro n. 33/6;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Lidia D'Agostino (c.f. ) in Melegnano (MI), alla C.F._4 via Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 19.09.2025, che di seguito si riportano integralmente:
“1.) affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, il padre vedrà il figlio a Per_1 weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, e un giorno infrasettimanale che viene individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo;
per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé per 3 settimane non consecutive, da concordare con la Per_1 madre entro il 31 maggio di ogni anno, le parti si impegnano a comunicare direttamente tra loro tramite email o whatsapp senza coinvolgere il figlio minore;
2.) il padre, oltre a riconoscere il 100% dell'assegno unico in favore della madre, verserà un contributo al mantenimento di €.150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
3.) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento.
4.) Spese legali compensate”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 15.01.2025 la ricorrente sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dal coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio il 04.08.2004 in Santa Maria Capua Vetere (CE) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 9, parte II, serie C, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli (05.02.2006) e (18.01.2012). Persona_2 Per_1
La ricorrente ha chiesto altresì l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento presso di Per_1 sé, la regolamentazione delle visite padre–figlio; la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, fino al recepimento di un'attività lavorativa che le consenta un reddito di € 1.200,00 mensili;
oltre vittoria di spese.
2. Il ricorrente , non costituito, è comparso personalmente all'udienza del 17.04.2025, Controparte_1 alla quale è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 473- bis.14 c.p.c., e fissata nuova udienza di comparizione personale delle parti per il gionro 11.07.2025.
3. Con comparsa di risposta in data 11.06.2025 si è costituito il sig. aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione, chiedendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
la regolamentazione delle visite padre-figlio secondo i desideri del minore;
la previsione di un suo contributo al mantenimento pari ad € 250,00 mensili (€ 125,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
2 il rigetto dell'istanza dell'assegno di mantenimento per la moglie;
la previsione della percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente;
oltre vittoria di spese.
3. All'udienza dell'11.07.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice delegata, che ha formulato loro una proposta conciliativa. Le parti hanno domandato un rinvio per la valutazione della proposta ed hanno insistito sulla pronuncia di sentenza parziale di separazione. La Giudice, dato atto, ha autorizzato le parti a vivere separate, rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ed ha rinviato all'udienza del
19.09.2025 per la verifica dell'accordo.
4. Il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definiva n. 416/2025 del
22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025 e con ordinanza del 22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025, ha disposto la prosecuzione del procedimento rimettendo le parti dinanzi al giudice delegato.
5. All'udienza del 19.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte su istanza delle parti, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
§§§
6. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede: dato atto che con sentenza non definiva n. 416/2025 del 22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi,
1) dispone l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) dispone che il sig. possa vedere il figlio a fine settimana alterni dal sabato mattina alla CP_1 domenica sera;
ogni mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al riaccompagnamento presso l'istituto scolastico il giorno successivo;
durante il periodo estivo, per tre settimane non consecutive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento mensile CP_1 Parte_1
€300,00 (€ 150,00 a figlio) con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5
3 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
4) prende atto che il sig. rinuncia alla propria quota dell'assegno unico in favore della sig.ra CP_1
; Parte_1
5) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 68/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Massimiliano Mastretta (c.f. ) in Milano (MI), alla via Bernardino C.F._2
Verro n. 33/6;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Lidia D'Agostino (c.f. ) in Melegnano (MI), alla C.F._4 via Marconi n. 5;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 19.09.2025, che di seguito si riportano integralmente:
“1.) affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, il padre vedrà il figlio a Per_1 weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, e un giorno infrasettimanale che viene individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo;
per il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé per 3 settimane non consecutive, da concordare con la Per_1 madre entro il 31 maggio di ogni anno, le parti si impegnano a comunicare direttamente tra loro tramite email o whatsapp senza coinvolgere il figlio minore;
2.) il padre, oltre a riconoscere il 100% dell'assegno unico in favore della madre, verserà un contributo al mantenimento di €.150,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
3.) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento.
4.) Spese legali compensate”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato il 15.01.2025 la ricorrente sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dal coniuge , con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio il 04.08.2004 in Santa Maria Capua Vetere (CE) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 9, parte II, serie C, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli (05.02.2006) e (18.01.2012). Persona_2 Per_1
La ricorrente ha chiesto altresì l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento presso di Per_1 sé, la regolamentazione delle visite padre–figlio; la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, fino al recepimento di un'attività lavorativa che le consenta un reddito di € 1.200,00 mensili;
oltre vittoria di spese.
2. Il ricorrente , non costituito, è comparso personalmente all'udienza del 17.04.2025, Controparte_1 alla quale è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 473- bis.14 c.p.c., e fissata nuova udienza di comparizione personale delle parti per il gionro 11.07.2025.
3. Con comparsa di risposta in data 11.06.2025 si è costituito il sig. aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione, chiedendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
la regolamentazione delle visite padre-figlio secondo i desideri del minore;
la previsione di un suo contributo al mantenimento pari ad € 250,00 mensili (€ 125,00 a figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie;
2 il rigetto dell'istanza dell'assegno di mantenimento per la moglie;
la previsione della percezione dell'intero assegno unico da parte della ricorrente;
oltre vittoria di spese.
3. All'udienza dell'11.07.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi alla giudice delegata, che ha formulato loro una proposta conciliativa. Le parti hanno domandato un rinvio per la valutazione della proposta ed hanno insistito sulla pronuncia di sentenza parziale di separazione. La Giudice, dato atto, ha autorizzato le parti a vivere separate, rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status ed ha rinviato all'udienza del
19.09.2025 per la verifica dell'accordo.
4. Il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definiva n. 416/2025 del
22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025 e con ordinanza del 22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025, ha disposto la prosecuzione del procedimento rimettendo le parti dinanzi al giudice delegato.
5. All'udienza del 19.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte su istanza delle parti, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
§§§
6. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede: dato atto che con sentenza non definiva n. 416/2025 del 22.07.2025, pubblicata il 28.07.2025, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi,
1) dispone l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) dispone che il sig. possa vedere il figlio a fine settimana alterni dal sabato mattina alla CP_1 domenica sera;
ogni mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto, sino al riaccompagnamento presso l'istituto scolastico il giorno successivo;
durante il periodo estivo, per tre settimane non consecutive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento mensile CP_1 Parte_1
€300,00 (€ 150,00 a figlio) con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5
3 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Milano;
4) prende atto che il sig. rinuncia alla propria quota dell'assegno unico in favore della sig.ra CP_1
; Parte_1
5) prende atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e non avanzano richieste di assegno di mantenimento;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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