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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/01/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 616 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 26/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. TORGE ANNA MARIA e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE. CP_1
in sostituzione dell'avv. DE MARZO E' presente in aula il CTU dott. L'avv. Per_1
TORGE chiede che il CTU indichi la percentuale complessiva del danno biologico del ricorrente previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia. L'avv.
D'AMORE si riporta agli atti, contesta la CTU e ne chiede il rinnovo. In ogni caso chiede il rigetto della domanda per mancata prova dell'esposizione a rischio, Nel caso di accoglimento dell'istanza di controparte a cui si oppone chiede rinvio per esame dei chiarimenti forniti dal CTU
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, rilevato che non è stata l'unificazione del danno accertato con quello già riconosciuto per altra patologia invita il CTU ad indicare la percentuale complessiva della menomazione del ricorrente. Il CTU dott. dichiara quanto segue: “tenuto Per_1
conto del precedente riconoscimento di un grado invalidante pari al 11% per sindrome del tunnel carpale bilaterale e per protusioni discali multiple del rachide lombo sacrale, ritengo che il danno biologico complessivo della ricorrente per le suddette infermità e per quelle accertate nella CTU sia ragionevolmente quantificabile nella misura del 13%”. A questo punto l'avv, TORGE chiede la decisione e si oppone alla richiesta dell' che non ha presenziato alle operazioni peritali né inviato osservazioni al CP_1
CTU. Si oppone alla richiesta di rinvio in quanto il CTU ha semplicemente provveduto all'unificazione delle percentuali di danno accertate. L'avv. D'AMORE insiste nelle sue richieste.
Il GOT rilevato che il CTU all'odierna udienza si è solo limitato alla unificazione delle percentuali di danno accertate in questo giudizio e di quelle già precedentemente riconosciute, rigetta la richiesta di rinvio formulata dall' e decide come da CP_2
separata sentenza
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 616 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. De Marzo Manuela ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2022 - assumendo che aveva Parte_1
inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
consistente in “sindrome della cuffia dei rotatori” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del
- 3 - suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta da unificarsi con quanto già riconosciuto per altra patologia.
In particolare, il ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di coltivatore diretto svolta dal 1972
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dagli estratti contributivi in atti risulta che il ricorrente lavora quale coltivatore diretto dal 1975.
I testi escussi hanno confermato che il signor lavora quale coltivatore Parte_1
diretto da almeno 40 anni, coltivando per tutto l'anno circa 7 ettari di terreno ed occupandosi della preparazione dei terreni per la semina, della pulitura e della raccolta delle patate.
I testi hanno precisato che il ricorrente utilizza nella sua attività zappa, forbici e coltello ed deve anche movimentare cassette e sacchi pesanti di fertilizzante e balle fieno.
Infine gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente alleva bovini ed ovini provvedendo alla mungitura degli stessi ed alla pulizia della stalla con pale e forconi.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha concluso ritenendo che “Il Persona_2
sig. è affetto da “Tendinopatia della cuffia dei rotatori Parte_1
bilaterale”. Nel caso in cui risulti effettivamente dimostrato che il periziando abbia svolto per svariati decenni (dal 1972) l'attività di coltivatore direttamente impegnato nel lavoro dei campi, nonché di allevatore di bovini e ovini (con le connesse attività di foraggiamento e pulizie delle stalle), la suddetta patologia può ritenersi riconducibile, quanto meno in via concausale, all'attività professionale svolta dal medesimo. Per le motivazioni sopra esposte, il grado di menomazione dell'efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico), è valutabile nella misura massima del 3% (tre per cento) in riferimento alle tabelle di cui al DM del 12.07.2000”. CP_1
Lo stesso CTU ha precisato in udienza, ad integrazione della relazione depositata che il danno complessivo, tenuto conto di quanto già riconosciuto per altra patologia, può essere determinato nella misura del 13%
- 4 - L' , da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, accolta per quanto di ragione
Le spese di lite, atteso che comunque è stata riconosciuto un danno biologico per la malattia professionale denunciata nella misura solo del 3% e quindi inferiore al minimo indennizzabile possono essere compensate nella misura di 1/3 mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_1
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile, nella misura del
3% e, pertanto, previa unificazione con quanto già riconosciuto per altra patologia, nella misura del 13%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (13%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di nella misura di 1/3 e condanna, l' al pagamento, in CP_1
favore del procuratore antistatario, della residua quota delle spese, per € 1.740,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 26 gennaio 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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