Ordinanza presidenziale 15 dicembre 2020
Ordinanza presidenziale 23 agosto 2021
Decreto decisorio 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 23/08/2021, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 00122/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2011, proposto da
Immobiliare Lisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Cazzagon e Alessandro Di Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, via Garibaldi, 46/B;
contro
il Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Chioggia, corso del Popolo, 1193;
per l'annullamento
della nota del dirigente del Settore Territorio del Comune di Chioggia prot. n. 55382 in data 8.11.10 avente ad oggetto: "Diniego alla domanda di permesso di costruire presentata in data 19/04/2010 con numero 19176 di protocollo";
degli atti dell'istruttoria del Comune di Chioggia in data 21.9.10;
della nota prot. n. 47210 del 21.9.10 recante i motivi ostativi;
della nota del Settore Urbanistica del Comune di Chioggia prot. n. 26817 /2010;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 951/2020 del 15.12.2020;
Visto l’adempimento istruttorio depositato dal Comune di Chioggia in data 15.4.2021;
Ritenuto opportuno accertare se persista tutt’ora l’interesse alla decisione di merito del ricorso
P.Q.M.
Invita
la parte ricorrente a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito.
L’inerzia potrà essere valutata come contegno concludente, anche ai fini di una pronuncia decisoria sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 23 agosto 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO