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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 6611/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FF SD Presidente
EV AL CE
Alessio Marfé CE rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ESPOSITO PAOLA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SCOTTI SIMONA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 29/04/2013 (atto n.11, P. II, S. A, sez. Q, anno 2013), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a NAPOLI Per_1
l'1/08/2013) e (nt. a NAPOLI il 26/07/2018) e hanno chiesto la pronuncia della Per_2 separazione personale e anche divorzile.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, alle seguenti condizioni: La dimora coniugale, in Napoli alla via Nabucco n. 76, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse delle figlie ivi stabilmente Parte_2 conviventi.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI. Per_ le figlie e , restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte in cui lo desidera, compatibilmente con le esigenze delle figlie e concordandolo con la madre e comunque secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal sabato e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, il pernottamento verrà effettuato quando il sig. avrà una residenza adeguata ad Pt_1 accogliere le figlie minori;
b) il mercoledì ed venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore sarà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza ovvero il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il 31 con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
d) la festa del papà le minor la trascorreranno con il padre dalle ore 18.00 alle ore
21.00: così come trascorreranno sempre la domenica della festa della mamma con la sig.ra . Parte_2
Il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno 1 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, l'assegno di mantenimento per le sole figlie pari nel complesso ad € 650,00 (ovvero €325,00 per ciascuna figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decoroso un anno dall'omologazione della separazione.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
L'assegno unico nella misura del 100% nella disposizione della sig.ra ; Parte_2
Pag. 2 di 4 il sig. si obbliga, altresì, a pagare nella misura del 50% le spese straordinarie come Pt_1 da protocollo e solo documentalmente provate;
entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto delle figlie minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
27/10/1976) e (nt. a NAPOLI (NA) il 18/01/1980), omologando Parte_2 gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Pag. 3 di 4 Il CE estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. FF SD
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 6611/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FF SD Presidente
EV AL CE
Alessio Marfé CE rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. ESPOSITO PAOLA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. SCOTTI SIMONA;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 29/04/2013 (atto n.11, P. II, S. A, sez. Q, anno 2013), nel corso del quale sono nate le figlie (nt. a NAPOLI Per_1
l'1/08/2013) e (nt. a NAPOLI il 26/07/2018) e hanno chiesto la pronuncia della Per_2 separazione personale e anche divorzile.
In ordine alla domanda divorzile si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio
- si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale, alle seguenti condizioni: La dimora coniugale, in Napoli alla via Nabucco n. 76, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse delle figlie ivi stabilmente Parte_2 conviventi.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI. Per_ le figlie e , restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte in cui lo desidera, compatibilmente con le esigenze delle figlie e concordandolo con la madre e comunque secondo le seguenti cadenze:
a) a settimane alterne dal sabato e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, il pernottamento verrà effettuato quando il sig. avrà una residenza adeguata ad Pt_1 accogliere le figlie minori;
b) il mercoledì ed venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore sarà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza ovvero il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro; il 31 con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro; la Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
d) la festa del papà le minor la trascorreranno con il padre dalle ore 18.00 alle ore
21.00: così come trascorreranno sempre la domenica della festa della mamma con la sig.ra . Parte_2
Il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno 1 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, l'assegno di mantenimento per le sole figlie pari nel complesso ad € 650,00 (ovvero €325,00 per ciascuna figlia), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decoroso un anno dall'omologazione della separazione.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.
L'assegno unico nella misura del 100% nella disposizione della sig.ra ; Parte_2
Pag. 2 di 4 il sig. si obbliga, altresì, a pagare nella misura del 50% le spese straordinarie come Pt_1 da protocollo e solo documentalmente provate;
entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Non si procede all'ascolto delle figlie minori poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
27/10/1976) e (nt. a NAPOLI (NA) il 18/01/1980), omologando Parte_2 gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Pag. 3 di 4 Il CE estensore
Dott. Alessio Marfé
Il Presidente
Dott. FF SD
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