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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4952/2021 del Ruolo Generale
tra
Parte_1 CP_1 CP_2
attori
e in persona del suo Amministratore pro- Controparte_3
tempore elettivamente domiciliato Controparte_4
in presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Marchio sito in al Corso CP_3 CP_3
Alessandro Manzoni n. 33/A, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato alle liti in atti
convenuto
nonché
in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli come da procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indicato nella comparsa di costituzione
terza chiamata
1 OGGETTO: “risarcimento danni da infiltrazioni”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nel verbale di udienza del 10.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.10.2021, (di poi deceduto) e Persona_1 CP_2
– premesso di essere comproprietari dell'appartamento censito presso il Catasto
Fabbricati del Comune di al Fg. 26, P.lla 693 sub.9, sito a Via Don CP_3 CP_3
Raffale Sarno, 5, I piano, int.9, scala A;
di avere appreso in data 27.11.2019 che loro proprietà era stato interessata da un copioso allagamento di acque putride e nauseabonde che ricoprivano la pavimentazione di gran parte dell'unità
immobiliare, esondate dal lavello della cucina, provenendo dalla colonna montante di scarico del;
che il su descritto allagamento causava vasti ed ingenti CP_3
danni, accertati a mezzo di Perizia Asseverata del 14.07.2020 a firma dell'Arch.
; di avere inviato al , custode ex art. 2051 Persona_2 CP_3
delle parti comuni e in particolare dalla colonna montante risultata occlusa, richiesta risarcitoria unitamente ad invito formale a stipulare convenzione di negoziazione assistita, rispetto al quale, il resistente non offriva riscontro alcun CP_3
riscontro; di avere promosso procedimento per accertamento tecnico con finalità
conciliativa rubricato al nr. 4048/2020 R.G., all'esito del quale, il nominato ctu, ing.
, riscontrato l'allagamento dell'immobile, ha individuato le cause in Persona_3
una importante occlusione della condotta fognante condominiale, dopo il tratto verticale fra il primo piano e il piano terra, verosimilmente a livello del gomito alla base della colonna verticale condominiale;
che le acque, provenienti dallo scarico delle cucine, erano putride e maleodoranti;
che l'appartamento non risultava abitabile, per l'impossibilità di usare la cucina, oltre che per la residua presenza di umidità; che i danni materiali sono stati dal ctu quantificati in € 12.500,00, iva inclusa;
di avere ricevuto dal Condominio la somma di € 2.700,00 trattenuta in
2 acconto;
di avere diritto al rimborso delle spese legali e tecniche sostenute nella fase dell'ATP; di avere patito un danno non patrimoniale da sconvolgimento delle proprie abitudini di vita a motivo della impossibilità di utilizzare l'appartamento normalmente adibito a residenza estiva e durante le festività, quantificato in base al criterio del valore locativo dell'immobile, in € 9.600,00; che pertanto la somma al cui pagamento i ricorrenti hanno diritto ammonta a complessivi € 23.221,83 – tutto quanto premesso, hanno convenuto in giudizio il in Controparte_6
rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
in persona dell'amministratore Controparte_7
pro tempore, nella causazione del sinistro ex art. 2051 c.c. e in via subordinata ex art. 2043 c.c., b) per l'effetto, condannarlo al pagamento a titolo di risarcimento delle seguenti somme: 16.231,63 a titolo di ogni danno patrimoniale subito dai ricorrenti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
€ 9.690,00 a titolo di ogni danno non patrimoniale subito dai ricorrenti in conseguenza del medesimo sinistro o quell'altra somma da determinarsi in corso di causa, entro i limiti della somma ora indicata per tale titolo, con deduzione della somma di € 2.700,00 offerta dal per un CP_3
totale complessivo di € 23.221,83, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.1.2022 si costituiva il CP_3
in persona dell'amministratore p.t., contestando il quantum della domanda e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di con Controparte_5
la quale ha stipulato la polizza n. 0001100781 “ Globale Fabbricati”, a CP_5
copertura dei danni connessi alla responsabilità civile, per essere manlevata di quanto in ipotesi condannata a pagare ai ricorrenti anche a titolo di spese legali.
Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 22.4.2022 si costituiva in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., eccependo la inoperatività della garanzia
3 assicurativa per essere espressamente esclusi dalla garanzia sia il danno da occlusione di tubazioni che quello immateriale indiretto, quale quello da mancato godimento dell'immobile che esula dal danno materiale alle cose invece coperto dalla polizza e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda perché infondata e non provata, in subordine, dichiararsi l'inoperatività della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 37 e 41 delle Condizioni di Assicurazione;
in via ulteriormente gradata, limitare l'obbligo mallevatorio alla luce delle condizioni e limiti di garanzia come richiamati e stabiliti in polizza, detratta l'offerta già corrisposta da
[...]
e pari ad € 2.700,00, con vittoria delle spese di lite. Controparte_5
Mutato il rito in ordinario di cognizione, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e, costituitisi ex art. 302 c.p.c. gli eredi di Per_1
frattanto deceduto, all'udienza indetta, la causa è stata trattenuta in
[...]
decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda principale è fondata e va accolta.
Gli attori, eseguita una perizia di parte e di poi, introdotto procedimento per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, nel quale hanno convenuto sia il che rimasta Controparte_3 Controparte_5
contumace, ha convenuto in questo giudizio il nella qualità di custode CP_3
delle parti comuni, al fine di sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'allagamento del proprio immobile causato dalla fuoriuscita di acque di scarico putride e maleodoranti dal lavandino della cucina.
4 La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e,
perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. 8496/2023).
Il ctu, dopo accurata ispezione dello stato dei luoghi, ha verificato quanto segue:a
seguito di ostruzione della condotta fognante che serve il lato cucine, CP_8
si è verificato un rigurgito di acque sporche che ha provocato un parziale
allagamento dell'appartamento(ingresso e ripostiglio, disimpegno centrale, cucina,
soggiorno, corridoio della zona notte ed una camera da letto). Il battente d'acqua
non ha mai superato però i due – tre centimetri nei punti più bassi del pavimento,
che all'esito del rilievo di quote (AT8) non è risultato perfettamente planare;
infatti
la presenza del listello di battuta per gli infissi esterni, di altezza non superiore ai
due centimetri e mai tracimato, nonché l'assenza di fuoriuscite sul pianerottolo
condominiale dimostrano che, pur perdurando la presenza di acqua sporca per
alcuni giorni su parte del pavimento (l'appartamento risultava disabitato al
momento dell'evento), non ha mai superato i due-tre centimetri nelle zone di
maggiore depressione. Le acque sporche, risalite dagli scarichi del lavello a due
vaschette, sono quelle derivanti dall'uso di cucina (lavaggio manuale di stoviglie,
lavastoviglie elettrodomestiche ed eventuali lavatrici). Le colonne di scarico
fognario dei servizi igienici sono invece separate… La provenienza di tali acque,
risalite dagli scarichi del lavello a due vaschette dall'uso di cucina, è riconducibile
ad una importante occlusione della condotta fognante condominiale che serve il lato
cucine. Tale occlusione della condotta di scarico delle acque dei lavandini si è
5 verificata dopo il tratto verticale tra il primo piano ed il piano terra, verosimilmente
a livello del gomito alla base della colonna verticale condominiale, visibile
esternamente nel box dei servizi condominiali a piano seminterrato
(AF3).L'accumulo dovuto all'occlusione ha innalzato il livello dell'acqua fino al
primo piano ed ogni volta che dai piani superiori è stato operato lo scarico la
pressione idrostatica ne ha causato la fuoriuscita dal lavandino (sfogo a pressione
atmosferica)>.
La causa della fuoriuscita di acqua di scarico dal lavello della cucina dell'appartamento degli attori, che ha determinato l'allagamento dell'appartamento,
è dunque provato che vada ascritta ad una occlusione della colonna montante lato cucine del fabbricato CP_8
La fattispecie dedotta in giudizio va assunta sotto l'ipotesi disciplinata dall'art. 2051
cod. civ. in quanto il ha la custodia delle parti e degli impianti comuni CP_3
ed è quindi obbligato a adottare tutte le misure idonee ad evitare che le cose comuni arrechino pregiudizio a terzi o alla porzione di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
È per l'effetto responsabile dei danni causati dai beni comuni di cui è custode e, tra i beni comuni, l'art. 1117, n. 3, cod. civ. annovera gli impianti, tra i quali quello idrico, fino al punto di diramazione verso le unità immobiliari di proprietà esclusiva così come sempre ai sensi del medesimo art. 1117, n. 3, c.c., la colonna montante destinata al deflusso delle acque reflue, si configura quale parte inscindibile dei beni comuni essendo, conseguentemente, soggetta alla responsabilità extracontrattuale del ai sensi dell'art. 2051 c.c. laddove si verifichino danni ascrivibili al CP_3
malfunzionamento nella disciplina del deflusso delle acque
La Suprema Corte ha affermato che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa
6 configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza" (si veda Cass. Civ., 14/03/2023, n. 7415); ancora,
“la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno" (si veda Cass. Civ., 15/09/2023, n. 26682).
A tale stregua, il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi CP_3
comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini", salva la prova di cui il Condominio è onerato, del caso fortuito, ovvero un fattore estraneo,
dotato di un'efficienza causale esclusiva e, in quanto tale, capace di interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento stesso (Cass. Civ., 26/09/2022, n. 27989).
Nel caso al vaglio del presente giudizio, alla luce delle risultanze istruttorie, è
incontestabile il legame causale tra occlusione della colonna montante e fuoriuscita di liquami nell'appartamento degli attori laddove la prova del caso fortuito o quella del fatto colposo del soggetto danneggiato, idoneo a integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente proporzionale diminuzione di responsabilità del danneggiante, non è stata fornita dal convenuto, la CP_3
cui responsabilità da cose in custodia non può pertanto essere esclusa.
Risulta, quindi, accertata la esclusiva responsabilità del convenuto CP_3
nella causazione dei danni nei confronti degli attori la cui domanda è pertanto fondata.
7 Il Ctu ha verificato che le acque sporche hanno allagato e danneggiato le parti in
legno delle basi dei mobili del blocco cucina (fianchi, ante e top) causando
deterioramenti, rigonfiamenti e distacchi irreversibili. Risultano irrimediabilmente
danneggiati anche i relativi elettrodomestici da incasso: lavello, lavastoviglie e
piano cottura a cinque fuochi, escluso solo il forno. Le acque tracimate dai bordi
del lavandino, spargendosi in parte sulla pavimentazione degli ambienti limitrofi,
hanno invaso tutta la cucina ed il disimpegno ed interessato anche il corridoio, il
soggiorno e buona parte dell'ingresso, del ripostiglio e di una camera. Hanno
provocato lievi danni alla zoccolatura della credenza della sala da pranzo, alla
parte bassa di alcune porte interne e di un infisso esterno (elementi di finitura e
leggera alterazione cromatica che però non necessitano di particolari lavorazioni
da eseguire in laboratorio artigianale). Risultano molto più evidenti i danni agli
intonaci e tinteggiature della parte bassa delle pareti dei vani interessati
dall'allagamento, ove l'umidità dovuta alla risalita capillare ha raggiunto anche
altezze superiori ai 30 cm, e l'alterazione del fugante fra i mattoni del pavimento
che in qualche punto presenta anche segni di disfacimento. Nelle zone di risalita
capillare sono visibili efflorescenze, esfoliazione parziale disfacimento di intonaco,
diretta conseguenza della proliferazione di muffe e funghi. Non si rilevano invece
rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco dal fondo delle pareti o discontinuità
acustiche alla battitura. Il lamentato rigonfiamento della pavimentazione in una
piccola zona del soggiorno, proprio davanti all'infisso esterno, non è correlabile
con il sinistro oggetto di causa, data la vetustà del piano mattonato. Anche il lieve
avvallamento nella pavimentazione del soggiorno, che interessa cinque piastrelle,
non è correlabile all'evento ma è attribuibile piuttosto alla freccia di mezzeria dei
travetti del solaio, aventi una “luce” di circa cinque metri lineari e soggetti
certamente a deformazioni di lungo periodo, cioè di tipo plastico> (cfr. pag. 13 e 14
8 della ctu).
I costi necessari per il completo ripristino delle condizioni esistenti prima dell'evento sono stati stimati dal ctu in € 12.510,00, iva inclusa, secondo il conteggio riportato a pag. 15 della relazione.
Le conclusioni rassegnate dal ctu sono integralmente condivise da questo giudice perché basate su attento esame dello stato dei luoghi, logicamente e congruamente motivate e immuni da vizi logico giuridici.
Gli attori hanno anche domandato il risarcimento del danno non patrimoniale da privazione del diritto alla casa e all'abitazione nel periodo fra il 27.11.2019 e il
26.4.2021 allorquando i danni sono stati riparati.
Il ctu ha accertato che l'appartamento nel periodo in questione non risultava abitabile, sia per l'impossibilità di utilizzare la cucina che per la residua presenza di umidità.
L'appartamento in questione costituisce per gli attori, residenti nel Comune di
Milano, una seconda residenza adibita a casa vacanze nel periodo estivo e durante le principali festività.
La Suprema Corte, richiamando un precedente risalente, ha affermato come la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile,
che siano causate dall'altrui fatto dannoso ( nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante
9 presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (Sez. 2 - ,
Sentenza n. 33439 del 17/12/2019).
Ora, nella specie, la prova della impossibilità di utilizzare l'immobile dalla cui cucina fuoriuscivano acque putride e maleodoranti che hanno danneggiato il mobilio, causato distacco di intonaco e muffe, risulta acquisita attraverso la ctu.
E i testi escussi, familiari del a conoscenza dei fatti di causa, hanno Per_1
confermato che gli attori non disponendo della casa di abitazione, hanno rinunciato a raggiungere per le vacanze, salvo che per esigenze legate al presente CP_3
contenzioso, trovando ospitalità presso la sorella del Per_1
Il referente normativo della lesione al godimento della propria abitazione può essere rinvenuto nell'art. 42, comma 2, che tutela la proprietà privata e detta i limiti per la compressione del relativo diritto e, nella specie, il pregiudizio non patrimoniale fatto valere dagli attori deriva dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, ossia da diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è
tenuto ad uniformarsi (vedi Cass.sez.U, 1 febbraio 2017, n.2611, Cass. Sez. 3, n.
20927/2015).
Nel catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, va quindi certamente incluso il diritto di proprietà nell'ambito di una rinnovata visione dell'art.2059 c.c., che attribuisca rilevanza, ai fini dell'ingiustizia del pregiudizio arrecato dal terzo, alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona.
10 Nella specie, considerata la destinazione dell'immobile a casa per le vacanze che consente agli attori di ricongiungersi ai loro familiari, e quindi riscontrata la forzosa rinuncia ad un bene da cui entrambi ritraggono una utilità funzionale a soddisfare l'interesse alla piena realizzazione della loro personalità, deve ritenersi provata l'apprezzabile lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Rapportata la privazione del diritto di abitazione di un immobile di proprietà al tempo di effettivo utilizzo dello stesso da parte degli attori e alla durata della sua inutilizzabilità (27.11.2019-26.4.2021), ma tenuto conto della destinazione dell'immobile a soddisfare esigenze di svago e di ricongiungimento familiare degli attori, l'ammontare del risarcimento ad essi spettante va equitativamente determinato in € 3.000,00.
In definitiva, il convenuto, custode della res da cui è derivato il danno, CP_3
va condannato al risarcimento sia del danno patrimoniale pari alla somma occorrente al risanamento delle parti ammalorate, stimata dal ctu nel computo metrico allegato alla relazione, in € 12.510,00 che al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'abitazione, che in via equitativa si liquida nella somma reputata congrua di € 3.000,00.
Parte attrice ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte.
La spesa di € 300,00 sostenuta per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientra tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024), e nella specie, in quanto né eccessiva né superflua in ragione della complessità dell'accertamento richiesto e dell'esito dell'indagine peritale, non vi è motivo di escluderla dalla ripetizione.
All'importo complessivo di € 15.810,00 andrà detratto l'importo di € 2.700.00,
versato dal condominio e dagli attori trattenuto a titolo di acconto.
11 Il va dunque condannato a corrispondere agli attori la somma di € CP_3
13.110,00.
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente,
sulla somma devalutata alla data della quantificazione operata dal ctu (1.2.2021) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta,
sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Rimane da esaminare la domanda di manleva avanzata dal convenuto CP_3
nei confronti della compagnia che in forza di polizza Controparte_5
n. 0001100781 “ Globale Fabbricati”, assicura il condominio per i danni CP_5
connessi alla responsabilità civile.
La domanda è infondata.
Risulta dall'esame del contratto di assicurazione che fra i rischi assicurati vi è anche il danno da “occlusione della condotta fognante condominiale” per coprire il quale il ha sottoscritto nell'ambito del settore A-Incendio, apposita garanzia CP_3
aggiuntiva “E” (Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo).
L'art. 18.2 delle Condizioni di assicurazione specifica che la GARANZIA
“ Rigurgito Della Parte_2 Parte_3
Rete Fognaria, è operante nel caso in cui nelle Condizioni Particolari di Polizza Pt_4
sia barrata la relativa casella, che nella specie si desume dall'esame del frontespizio di polizza, rischio per il quale l'assicurato ha corrisposto un premio aggiuntivo.
La compagnia indennizza quindi i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici e igienici esistenti nel fabbricato.
12 Il , oltre alla assicurazione della responsabilità civile verso terzi che non CP_3
include la copertura del danno da occlusione della colonna montante, ha sottoscritto il rischio incendio e garanzie aggiuntive fra cui la garanzia “E” che prevede,
appunto, danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici e igienici esistenti nel fabbricato.
E del resto è documentato in atti e incontestato fra le parti, che la compagnia ha corrisposto al Condominio la somma di € 2.700,00, di poi girata a mezzo assegno bancario agli attori e da questi trattenuta in acconto.
A termini di polizza, in caso di danno da occlusione di tubazione a somma di denaro
(non sussistendo alcuna garanzia aggiuntiva “Y”, non barrata nel contratto), la somma massima che la compagnia si è contrattualmente impegnata a mettere a disposizione dell'assicurato per questo specifico rischio, all'interno della garanzia,
è di € 3.000,00 per sinistro, con una franchigia, delimitativa del contenuto della garanzia, di € 300,00 che corrisponde a quella parte di danno (o, meglio, del suo risarcimento) che rimane a carico dell'assicurato.
"La franchigia è una clausola di talché la relativa eccezione, al pari di ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva" (v. Cass. 12.6.2020 n. 21283 e 22.11. 2019 n. 30524).
E allora, considerato che nella specie il danno ammonta ad una somma superiore al limite indennizzabile di € 3.000,00, e che è prevista a carico dell'assicurato la franchigia di € 300,00, la compagnia ha già eseguito la sua prestazione corrispondendo la somma di € 2.700,00 come dovuta a termini di contratto.
Non essendo tenuta per lo specifico rischio da occlusione di tubazioni al pagamento di ulteriori somme, la domanda di manleva avanzata dal convenuto, va CP_3
rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che tanto nel rapporto processuale fra attori e
13 convenuto che nei confronti di infondatamente Controparte_5
chiamata in causa, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore degli attori dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza del
. CP_3
Parte attrice nell'atto di citazione ha domandato anche il rimborso delle spese tecniche e legali relative al procedimento per atp.
Quanto alle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo "ante causam", queste vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga come nella specie acquisito) come spese giudiziali, da porre, e da liquidare in un unico contesto, secondo il principio della soccombenza
(Cass. 14268/2017).
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo rubricato, liquidate in quella sede, vanno poste a definitivo carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4952/2021 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte_1
, e per l'effetto, accertata la
[...] CP_1 CP_2
responsabilità da cose in custodia del Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t., lo condanna al pagamento in
[...]
favore degli attori della complessiva somma di € 13.110,00, oltre interessi come in motivazione;
2. rigetta la domanda di manleva avanzata nei confronti di
[...]
[...
[...] in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_10
3. condanna in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t., alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese di lite del procedimento per accertamento tecnico che liquida in complessivi
€ 2.000,00 per esborsi e compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
4. condanna in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t., alla rifusione in favore di parte attrice, e per essa del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 147,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
5. condanna in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t., alla rifusione in favore della terza chiamata, delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti
6. pone definitivamente a carico del Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t., le spese di ctu liquidate nel
[...]
procedimento di accertamento tecnico preventivo, con decreto di pagamento del 4.3.2021
Trani, 27.6.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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