CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 362 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
06.11.2025, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._2
Melisurgo, n. 44, presso lo studio degli Avv.ti Daniele Carsana e Vittorio
Carsana che li assistono e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello;
- Appellanti -
Contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliato in
Napoli, Via San Giacomo, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Mauro Fusco che lo assiste e difende in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
- Appellato -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.11.2025 trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. nessuna delle parti compariva. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza per la precisazione delle conclusioni fissata per la data del
16.10.2025 con modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti partecipava mediante deposito di note di trattazione scritta, per cui con ordinanza del 17.10.2025, regolarmente comunicata in pari data ai difensori delle parti, la corte assegnava il nuovo termine perentorio del
06.11.2025 per il deposito delle note scritte (a norma dell'articolo 127 ter, quarto comma, c.p.c.).
Nessuna delle parti depositava le note nel nuovo termine assegnatole, con la conseguenza che, come previsto dall'articolo 127 ter citato, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del
[...] Controparte_1
per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale
Civile di Napoli in data 21.12.2020, sub RGN 35788/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2 b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli in Camera di Consiglio, 07.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
3