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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/06/2024, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonella Liberati e dell'avv. Emilio Mucci, in virtù di procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Achille Castelli, in virtù di procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
n. 271/2022 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.5.2022 su istanza della CP_1
ingiunzione avente ad oggetto il pagamento in suo favore dell'importo di € 7.156,00 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre spese di procedura ed accessori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa anche ai sensi dell'art. 1256 comma 2 c.c., revocare, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici il decreto
ingiuntivo n. 271/2022 (n. 748/2022 r.g.) pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del
pagina 1 di 5 Presidente dott. Luigi Cirillo il 18 maggio 2022, notificato alla il 23 maggio 2022; in Parte_1
ogni caso: per i motivi tutti esposti in narrativa, ci si oppone sin da ora alla eventuale richiesta di
controparte di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria del compenso professionale e delle spese del presente giudizio”.
La società opponente, a sostegno, allegava che:
- in data 28 settembre 2020 la e la sottoscrivevano una scrittura privata con la Parte_1 CP_1
quale le parti convenivano la rateizzazione della somma di € 10.736,00 in favore della CP_1
mediante tre pagamenti di pari importo con scadenza rispettivamente 28 febbraio 2021, 30 giugno 2021
e 31 ottobre 2021, il tutto previa emissione della relativa fattura da parte della CP_1
- la provvedeva ad emettere fattura n. 2/2021 in data 14 maggio 2021 e quindi CP_1
successivamente alla prima scadenza, senza indicare il codice iban per provvedere al pagamento, così
impedendo alla di ottemperare;
Parte_1
- quindi la con pec del 20 maggio 2021, chiedeva alla di emettere una nuova Parte_1 CP_1
fattura rispondente alle condizioni di pagamento stabilite, che non veniva riscontrata dalla CP_1
- in data 27 ottobre 2021la inviava diffida di pagamento, che veniva contestata dalla CP_1
con pec del 28 ottobre 2021, atteso che la fattura non conteneva il codice iban necessario Parte_1
e che nessuna costituzione in mora poteva essere intimata alla prima della scadenza del Parte_1
31.10.2021;
- rateizzato di nuovo l'importo la provvedeva al pagamento della prima rata e non Parte_1
riusciva a corrispondere le altre per cause non imputabili alla stessa per l'improvvisa e ingiustificata revoca del mandato esclusivo con la CP_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio la impugnando e contestando ogni deduzione, CP_1
domanda ed eccezione, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione
proposta siccome infondata in fatto ed in diritto ed ogni altra domanda ed eccezione alla stessa connessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 271/2022 (n. 748/2022 r.g.) pronunciato
dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Presidente dott. Luigi Cirillo il 18.05.2022, notificato
alla il 23.05.2022, con ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento di quanto Parte_1
dovuto dalla ditta opponente in favore della società come in premessa rappresentata e CP_1
pagina 2 di 5 difesa; con vittoria di spese, compensi di procuratore oltre spese forfettarie, IVA e CAP, nonché risarcimento ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”.
Concessa l'esecuzione provvisoria e i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2024 veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
L'opposizione risulta infondata e va, quindi, respinta.
Va preliminarmente precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume, sotto il profilo probatorio, la posizione sostanziale di convenuto mentre l'opposto quella di attore, nel senso che spetta a quest'ultimo provare il fatto costitutivo del credito e all'opponente dimostrare l'esistenza di fatti impediti ed estintivi dello stesso, in particolare l'avvenuto pagamento.
Inoltre, com'è noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché
Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Orbene, nel caso che ci occupa, il diritto di credito e l'importo di esso pari ad €10.736,00 non risultano affatto contestati, mentre vi è contestazione della fattura azionata n. 2 del 10.5.2021 con riferimento al tempo della sua emissione ed alla mancanza dell'esposizione ivi dell'iban per il pagamento.
Dette doglianze però non possono essere condivise.
Se è vero che vi è una scrittura del 28.09.2020 nella quale le parti hanno concordato una rateizzazione nel pagamento di detta somma (cfr all. 8 fasc. Convenuto), con scadenze 28.2.2021, 30.6.2021 e
31.10.2021 è anche vero che alla data di emissione della fattura nel maggio 2021 la prima rata era scaduta da oltre due mesi e non era stata corrisposta. Nè ciò può essere addebitato alla mancanza dell'iban in fattura, atteso che il pagamento della rata avrebbe dovuto essere effettuato prima.
Contrariamente a quanto asserito dall'opponente non risulta alcuna richiesta di dati e/o modalità alla creditrice per il pagamento della prima rata nei termini concordati né risulta dalla scrittura che la pagina 3 di 5 R.E.D. avrebbe dovuto emettere la fattura prima del relativo versamento rateale.
A fronte, quindi, dell'inadempimento della società debitrice la fattura n. 2 appare emessa legittimamente, essendo la scrittura privata una ricognizione del debito, mentre la fattura è un documento fiscale che certifica il diritto al pagamento degli importi esposti e che quindi non assume rilevanza sotto il profilo delle scadenze pattuite con il precedente accordo.
E' evidente che il termine per l'adempimento sia stato fissato fra le parti a favore del debitore e che quindi l'esigibilità fosse conseguente al mancato pagamento della prima rata.
Comunque sia, parte opposta ha atteso molti mesi prima di azionare la fattura mediante ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare risulta provato documentalmente che parte opponente ha provveduto al pagamento della prima rata di € 3.580,00 in data 18.11.2021 e solo a seguito di pec di costituzione in
Cont mora della del 27.10.2021 e che seguiva copiosa corrispondenza fra i legali delle società a cui conseguiva la concessione di un nuovo piano di rientro, anch'esso, però, non onorato dalla società
opponente.
Cont Non può, quindi, ravvisarsi nel comportamento della la invocata assenza di cooperazione del creditore né la dedotta mora del creditore, stante anche il difetto di una offerta reale ex art. 1209 c.c.
Il decreto ingiuntivo opposto, va quindi confermato integralmente anche con riferimento agli interessi di mora.
Va, infine, respinta la domanda di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 b) condanna parte attrice-opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 21 giugno 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1027/2022 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonella Liberati e dell'avv. Emilio Mucci, in virtù di procura in atti
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'avv. Achille Castelli, in virtù di procura in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
n. 271/2022 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 18.5.2022 su istanza della CP_1
ingiunzione avente ad oggetto il pagamento in suo favore dell'importo di € 7.156,00 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre spese di procedura ed accessori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale: per tutte le ragioni esposte in narrativa anche ai sensi dell'art. 1256 comma 2 c.c., revocare, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici il decreto
ingiuntivo n. 271/2022 (n. 748/2022 r.g.) pronunciato dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del
pagina 1 di 5 Presidente dott. Luigi Cirillo il 18 maggio 2022, notificato alla il 23 maggio 2022; in Parte_1
ogni caso: per i motivi tutti esposti in narrativa, ci si oppone sin da ora alla eventuale richiesta di
controparte di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria del compenso professionale e delle spese del presente giudizio”.
La società opponente, a sostegno, allegava che:
- in data 28 settembre 2020 la e la sottoscrivevano una scrittura privata con la Parte_1 CP_1
quale le parti convenivano la rateizzazione della somma di € 10.736,00 in favore della CP_1
mediante tre pagamenti di pari importo con scadenza rispettivamente 28 febbraio 2021, 30 giugno 2021
e 31 ottobre 2021, il tutto previa emissione della relativa fattura da parte della CP_1
- la provvedeva ad emettere fattura n. 2/2021 in data 14 maggio 2021 e quindi CP_1
successivamente alla prima scadenza, senza indicare il codice iban per provvedere al pagamento, così
impedendo alla di ottemperare;
Parte_1
- quindi la con pec del 20 maggio 2021, chiedeva alla di emettere una nuova Parte_1 CP_1
fattura rispondente alle condizioni di pagamento stabilite, che non veniva riscontrata dalla CP_1
- in data 27 ottobre 2021la inviava diffida di pagamento, che veniva contestata dalla CP_1
con pec del 28 ottobre 2021, atteso che la fattura non conteneva il codice iban necessario Parte_1
e che nessuna costituzione in mora poteva essere intimata alla prima della scadenza del Parte_1
31.10.2021;
- rateizzato di nuovo l'importo la provvedeva al pagamento della prima rata e non Parte_1
riusciva a corrispondere le altre per cause non imputabili alla stessa per l'improvvisa e ingiustificata revoca del mandato esclusivo con la CP_2
Si costituiva tempestivamente in giudizio la impugnando e contestando ogni deduzione, CP_1
domanda ed eccezione, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione
proposta siccome infondata in fatto ed in diritto ed ogni altra domanda ed eccezione alla stessa connessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 271/2022 (n. 748/2022 r.g.) pronunciato
dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Presidente dott. Luigi Cirillo il 18.05.2022, notificato
alla il 23.05.2022, con ogni conseguente statuizione in ordine al pagamento di quanto Parte_1
dovuto dalla ditta opponente in favore della società come in premessa rappresentata e CP_1
pagina 2 di 5 difesa; con vittoria di spese, compensi di procuratore oltre spese forfettarie, IVA e CAP, nonché risarcimento ex art. 96, 3° comma, c.p.c.”.
Concessa l'esecuzione provvisoria e i termini ex art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2024 veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
L'opposizione risulta infondata e va, quindi, respinta.
Va preliminarmente precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume, sotto il profilo probatorio, la posizione sostanziale di convenuto mentre l'opposto quella di attore, nel senso che spetta a quest'ultimo provare il fatto costitutivo del credito e all'opponente dimostrare l'esistenza di fatti impediti ed estintivi dello stesso, in particolare l'avvenuto pagamento.
Inoltre, com'è noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché
Cass. n. 826 del 20.01.2015).
Orbene, nel caso che ci occupa, il diritto di credito e l'importo di esso pari ad €10.736,00 non risultano affatto contestati, mentre vi è contestazione della fattura azionata n. 2 del 10.5.2021 con riferimento al tempo della sua emissione ed alla mancanza dell'esposizione ivi dell'iban per il pagamento.
Dette doglianze però non possono essere condivise.
Se è vero che vi è una scrittura del 28.09.2020 nella quale le parti hanno concordato una rateizzazione nel pagamento di detta somma (cfr all. 8 fasc. Convenuto), con scadenze 28.2.2021, 30.6.2021 e
31.10.2021 è anche vero che alla data di emissione della fattura nel maggio 2021 la prima rata era scaduta da oltre due mesi e non era stata corrisposta. Nè ciò può essere addebitato alla mancanza dell'iban in fattura, atteso che il pagamento della rata avrebbe dovuto essere effettuato prima.
Contrariamente a quanto asserito dall'opponente non risulta alcuna richiesta di dati e/o modalità alla creditrice per il pagamento della prima rata nei termini concordati né risulta dalla scrittura che la pagina 3 di 5 R.E.D. avrebbe dovuto emettere la fattura prima del relativo versamento rateale.
A fronte, quindi, dell'inadempimento della società debitrice la fattura n. 2 appare emessa legittimamente, essendo la scrittura privata una ricognizione del debito, mentre la fattura è un documento fiscale che certifica il diritto al pagamento degli importi esposti e che quindi non assume rilevanza sotto il profilo delle scadenze pattuite con il precedente accordo.
E' evidente che il termine per l'adempimento sia stato fissato fra le parti a favore del debitore e che quindi l'esigibilità fosse conseguente al mancato pagamento della prima rata.
Comunque sia, parte opposta ha atteso molti mesi prima di azionare la fattura mediante ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare risulta provato documentalmente che parte opponente ha provveduto al pagamento della prima rata di € 3.580,00 in data 18.11.2021 e solo a seguito di pec di costituzione in
Cont mora della del 27.10.2021 e che seguiva copiosa corrispondenza fra i legali delle società a cui conseguiva la concessione di un nuovo piano di rientro, anch'esso, però, non onorato dalla società
opponente.
Cont Non può, quindi, ravvisarsi nel comportamento della la invocata assenza di cooperazione del creditore né la dedotta mora del creditore, stante anche il difetto di una offerta reale ex art. 1209 c.c.
Il decreto ingiuntivo opposto, va quindi confermato integralmente anche con riferimento agli interessi di mora.
Va, infine, respinta la domanda di condanna per lite temeraria, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 cpc.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 5 b) condanna parte attrice-opponente a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 21 giugno 2024
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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