TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2786/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2786/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maria Meco, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
Cont
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Concetta Di Controparte_2
Filippo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: all'udienza dell'08/10/2025 i Procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso in data
12/12/2024, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Montesilvano (Pe) in data 05/10/2019 con CP_3
e che dal matrimonio era nato il figlio (il 04.01.2022) - ha chiesto:
[...] Per_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
autorizzare la ricorrente a stabilire la residenza propria e quella del figlio in Tortoreto, Via Monte
Amiata n. 21, presso l'abitazione dei propri genitori;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-tra le parti era venuta da tempo a mancare la comunione morale e materiale tra coniugi, tanto che gli stessi vivevano da circa un anno come “separati in casa”;
-la casa familiare non era di proprietà dei coniugi, per cui si rendeva opportuno il trasferimento, insieme al piccolo , nell'abitazione dei propri genitori, di grandi Per_1
dimensioni e dotata di una cameretta per il bambino.
Con comparsa in data 28/05/2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dalla moglie nel ricorso, ad eccezione di quella relativa alle spese di lite, di cui ha chiesto la compensazione. All'udienza dell'08/10/2025 le parti, dopo aver dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base dell'accordo raggiunto.
Il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle indicate dalla ricorrente nel ricorso in data 12/12/2024, alle quali il resistente ha dichiarato di aderire, ad eccezione della domanda sulle spese di lite (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento congiunto del figlio minorenne alla madre con collocamento prevalente presso la stessa nell'abitazione dei nonni materni sita in Tortoreto, Via Monte Amiata n. 21; la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; che l'assegno unico INPS verrà percepito interamente dalla madre), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
alle condizioni di cui al ricorso in data 12/12/2024;
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2786/2024, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maria Meco, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
Cont
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Concetta Di Controparte_2
Filippo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: all'udienza dell'08/10/2025 i Procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso in data
12/12/2024, con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Montesilvano (Pe) in data 05/10/2019 con CP_3
e che dal matrimonio era nato il figlio (il 04.01.2022) - ha chiesto:
[...] Per_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
autorizzare la ricorrente a stabilire la residenza propria e quella del figlio in Tortoreto, Via Monte
Amiata n. 21, presso l'abitazione dei propri genitori;
regolamentare i tempi di permanenza del figlio presso il padre come da ricorso;
porre a carico del marito l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della prole, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre la percezione esclusiva in proprio favore dell'assegno unico INPS;
porre le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-tra le parti era venuta da tempo a mancare la comunione morale e materiale tra coniugi, tanto che gli stessi vivevano da circa un anno come “separati in casa”;
-la casa familiare non era di proprietà dei coniugi, per cui si rendeva opportuno il trasferimento, insieme al piccolo , nell'abitazione dei propri genitori, di grandi Per_1
dimensioni e dotata di una cameretta per il bambino.
Con comparsa in data 28/05/2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dalla moglie nel ricorso, ad eccezione di quella relativa alle spese di lite, di cui ha chiesto la compensazione. All'udienza dell'08/10/2025 le parti, dopo aver dichiarato di non volersi riconciliare, hanno chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulla base dell'accordo raggiunto.
Il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa alla decisione del Collegio sull'accordo delle parti.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale
(art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle indicate dalla ricorrente nel ricorso in data 12/12/2024, alle quali il resistente ha dichiarato di aderire, ad eccezione della domanda sulle spese di lite (in base alle quali, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento congiunto del figlio minorenne alla madre con collocamento prevalente presso la stessa nell'abitazione dei nonni materni sita in Tortoreto, Via Monte Amiata n. 21; la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il padre come da ricorso;
che il padre verserà l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale con il Coa di Teramo del 05/12/2018; che l'assegno unico INPS verrà percepito interamente dalla madre), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento. Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_3
alle condizioni di cui al ricorso in data 12/12/2024;
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani