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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1059/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
PS difeso da avv.ti U. Nucciarone e A. Testa opponente
E
MA AR difeso da avv.to A. Tartaglia opposto
NONCHE'
AS, in persona del legale rappresentante p.t., difesa da avv.to G. Lagioia terzo chiamato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
L'Inps oppone il decreto ingiuntivo n.437/23 emesso da questo GL per l'importo di € 17.461,50, oltre interessi dal 30/10/2020 e spese, a titolo di FS per il servizio svolto dal MA alle dipendenze della AS (già USL n.7 Termoli e USL n.4 Basso
Molise) fino al 29/10/2018 (data delle dimissioni) eccependo:
-che la RE aveva certificato l'interruzione della prestazione lavorativa da parte del ES per assenza ingiustificata sin dal gennaio 1999 con conseguente privazione della retribuzione dal
01/09/2000;
-che, pertanto, il FS si era prescritto;
pagina 1 di 5 -che il MA non aveva più lavorato sin dal gennaio 1999 ed era stato privato della retribuzione dall'1.9.2000;
-che l'art. 127, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.3/57 prevede la decadenza dall'impiego per il dipendente pubblico che si assenti dal servizio per più di 15 giorni (decadenza che opera ex lege);
-che, in ogni caso, la RE lo doveva manlevare nella ipotesi di riconoscimento della pretesa creditoria azionata avendo tenuto una condotta omissiva (non avendo mai trasmesso il prospetto di liquidazione);
-che i calcoli sono errati avendo il MA prestato effettivo servizio di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente per il periodo dal 17/11/1980 al 31/12/1998 e, dunque, per poco più di
18 anni.
MA AR replica:
-che la prescrizione non si è maturata atteso che il diritto al
TF (ex FS) sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui solo da tale data decorrono il termine di prescrizione nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito;
-che in assenza di un provvedimento di decadenza il rapporto di lavoro era rimasto giuridicamente in essere fino alle intervenute dimissioni;
-che l'art.127 D.P.R. . n.3/1957 è rimasto in vigore solo per le cause di decadenza legate ai requisiti genetici del rapporto,
-che era applicabile il CCNL Enti locali 1995 vigente all'epoca dei fatti, per cui a norma dell'art. 24 co.6 , a fronte dell'assenza asseritamente ingiustificata, l'AS avrebbe dovuto disporre il licenziamento.
La AS (costituitasi a seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo da parte dell'Inps) allega:
-che vi è prescrizione quinquennale;
-che è incontestato che il MA dal gennaio 1999 non ha più reso la prestazione lavorativa in favore del proprio datore di pagina 2 di 5 lavoro, che si è assentato dal lavoro senza mai dare alcuna giustificazione, che è stato diffidato dal datore di lavoro a riprendere servizio e che non ha fatto mai fatto più rientro sul posto di lavoro;
-che è configurabile, pertanto, una volontà recessiva, abdicativa e dismissiva del lavoratore;
-che il rapporto di lavoro si era, quindi, estinto già nel 1999,
o al più tardi dall'1/09/2000, momento dal quale il diritto preteso poteva essere azionato;
- che il computo degli anni per cui si chiede la liquidazione del FS è errato, avendo il lavoratore prestato servizio a tempo indeterminato dal 1980 al 1998.
**********
L'opposizione è fondata e va accolta.
Costituiscono dati pacifici e documentati: l'assenza del MA dal posto di lavoro dal gennaio 1999, la sospensione della retribuzione dal settembre 2000 e le dimissioni rassegnate dallo stesso a decorrere dal 30.10.2018.
Considerata l'epoca in cui il MA non si è più recato sul posto di lavoro ne deriva, ratione temporis, l'applicazione dell'art.127 comma 1 lettera c del DPR n.3/57 non essendo, né al gennaio 1999 e nè al settembre 2000, ancora entrato in vigore il
T.U. n.165/2001 (che ha comportato la perdurante efficacia della predetta norma solo per la decadenza in caso di assunzione, sostituendosi alla decadenza di cui alla lettera c le norme dei
CCNL e del TU in materia disciplinare).
La previsione della decadenza a seguito della ingiustificata assenza per un periodo superiore a 15 gg opera ex lege (cfr.
Cassazione n.15125/21) e l'eventuale provvedimento del datore ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (peraltro alla pec
RE del 13.12.18 prodotta dal MA risulta allegata nota del
25.11.10 in cui si richiama la diffida a riprendere servizio n.26426 del 21.9.2000).
pagina 3 di 5 Il provvedimento di decadenza disciplinato all'art. 127, comma
1, lett. c), D.P.R. n. 3/1957, non ha natura disciplinare e non costituisce un'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro riconducibile ad una scelta discrezionale del datore di lavoro, ma è atto vincolato di natura dichiarativa che trae il proprio presupposto dall'oggettivo riscontro dell'assenza dal servizio per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, durante il quale il dipendente non solo non abbia riassunto il servizio nel termine eventualmente prefissato, ma neanche prodotto documentazione inerente ad una causa impeditiva dell'assolvimento della prestazione lavorativa (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 21.01.2019, n. 496 “il provvedimento con cui sia dichiarata la decadenza dall'impiego di un dipendente pubblico, per ingiustificata e prolungata assenza dal servizio, abbia natura meramente dichiarativa, vincolata all'accertamento dell'oggettiva circostanza dell'assenza del dipendente, il quale non abbia fornito congrue giustificazioni”; cfr. anche sent. T.A..R. Roma, sez. I, 07.01.2021, n. 222;
Consiglio di Stato, sez. III, 27.10.2014, n. 5311).
Peraltro lo stesso MA nel ricorso monitorio ha operato il calcolo delle ultime 12 mensilità per il FS considerando gli anni 1999 e 2000 (laddove sostenuta la durata del rapporto di lavoro fino al 2018 avrebbe dovuto allegare altra tipologia di calcolo).
Apparirebbe irrazionale e contra legem consentire una liquidazione del FS allorquando sin dal 2000 il rapporto si è concluso per decadenza dall'impiego; né rilevano eventuali condizioni patologiche in capo al MA all'epoca della maturata decadenza in difetto sia di prova che le stesse siano state portate a conoscenza della datrice sia della coincidenza temporale con l'epoca di sospensione della retribuzione sia della reale incidenza sulle capacità di comprensione ed autodeterminazione del MA (invero dalle cartelle cliniche pagina 4 di 5 allegate emerge una consapevolezza in capo al MA delle proprie condizioni psicologiche, avendo egli stesso richiesto le cure del caso).
La complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto e la novità delle questioni per l'ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 437/23 emesso da questo GL;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 5 di 5
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del lavoro d.ssa Laura Scarlatelli ha pronunciato nella causa n.1059/23 RG, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 23.12.24, la seguente
SENTENZA
TRA
PS difeso da avv.ti U. Nucciarone e A. Testa opponente
E
MA AR difeso da avv.to A. Tartaglia opposto
NONCHE'
AS, in persona del legale rappresentante p.t., difesa da avv.to G. Lagioia terzo chiamato
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note
Motivi della decisione
L'Inps oppone il decreto ingiuntivo n.437/23 emesso da questo GL per l'importo di € 17.461,50, oltre interessi dal 30/10/2020 e spese, a titolo di FS per il servizio svolto dal MA alle dipendenze della AS (già USL n.7 Termoli e USL n.4 Basso
Molise) fino al 29/10/2018 (data delle dimissioni) eccependo:
-che la RE aveva certificato l'interruzione della prestazione lavorativa da parte del ES per assenza ingiustificata sin dal gennaio 1999 con conseguente privazione della retribuzione dal
01/09/2000;
-che, pertanto, il FS si era prescritto;
pagina 1 di 5 -che il MA non aveva più lavorato sin dal gennaio 1999 ed era stato privato della retribuzione dall'1.9.2000;
-che l'art. 127, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.3/57 prevede la decadenza dall'impiego per il dipendente pubblico che si assenti dal servizio per più di 15 giorni (decadenza che opera ex lege);
-che, in ogni caso, la RE lo doveva manlevare nella ipotesi di riconoscimento della pretesa creditoria azionata avendo tenuto una condotta omissiva (non avendo mai trasmesso il prospetto di liquidazione);
-che i calcoli sono errati avendo il MA prestato effettivo servizio di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente per il periodo dal 17/11/1980 al 31/12/1998 e, dunque, per poco più di
18 anni.
MA AR replica:
-che la prescrizione non si è maturata atteso che il diritto al
TF (ex FS) sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui solo da tale data decorrono il termine di prescrizione nonché gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito;
-che in assenza di un provvedimento di decadenza il rapporto di lavoro era rimasto giuridicamente in essere fino alle intervenute dimissioni;
-che l'art.127 D.P.R. . n.3/1957 è rimasto in vigore solo per le cause di decadenza legate ai requisiti genetici del rapporto,
-che era applicabile il CCNL Enti locali 1995 vigente all'epoca dei fatti, per cui a norma dell'art. 24 co.6 , a fronte dell'assenza asseritamente ingiustificata, l'AS avrebbe dovuto disporre il licenziamento.
La AS (costituitasi a seguito di autorizzazione alla chiamata del terzo da parte dell'Inps) allega:
-che vi è prescrizione quinquennale;
-che è incontestato che il MA dal gennaio 1999 non ha più reso la prestazione lavorativa in favore del proprio datore di pagina 2 di 5 lavoro, che si è assentato dal lavoro senza mai dare alcuna giustificazione, che è stato diffidato dal datore di lavoro a riprendere servizio e che non ha fatto mai fatto più rientro sul posto di lavoro;
-che è configurabile, pertanto, una volontà recessiva, abdicativa e dismissiva del lavoratore;
-che il rapporto di lavoro si era, quindi, estinto già nel 1999,
o al più tardi dall'1/09/2000, momento dal quale il diritto preteso poteva essere azionato;
- che il computo degli anni per cui si chiede la liquidazione del FS è errato, avendo il lavoratore prestato servizio a tempo indeterminato dal 1980 al 1998.
**********
L'opposizione è fondata e va accolta.
Costituiscono dati pacifici e documentati: l'assenza del MA dal posto di lavoro dal gennaio 1999, la sospensione della retribuzione dal settembre 2000 e le dimissioni rassegnate dallo stesso a decorrere dal 30.10.2018.
Considerata l'epoca in cui il MA non si è più recato sul posto di lavoro ne deriva, ratione temporis, l'applicazione dell'art.127 comma 1 lettera c del DPR n.3/57 non essendo, né al gennaio 1999 e nè al settembre 2000, ancora entrato in vigore il
T.U. n.165/2001 (che ha comportato la perdurante efficacia della predetta norma solo per la decadenza in caso di assunzione, sostituendosi alla decadenza di cui alla lettera c le norme dei
CCNL e del TU in materia disciplinare).
La previsione della decadenza a seguito della ingiustificata assenza per un periodo superiore a 15 gg opera ex lege (cfr.
Cassazione n.15125/21) e l'eventuale provvedimento del datore ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva (peraltro alla pec
RE del 13.12.18 prodotta dal MA risulta allegata nota del
25.11.10 in cui si richiama la diffida a riprendere servizio n.26426 del 21.9.2000).
pagina 3 di 5 Il provvedimento di decadenza disciplinato all'art. 127, comma
1, lett. c), D.P.R. n. 3/1957, non ha natura disciplinare e non costituisce un'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro riconducibile ad una scelta discrezionale del datore di lavoro, ma è atto vincolato di natura dichiarativa che trae il proprio presupposto dall'oggettivo riscontro dell'assenza dal servizio per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, durante il quale il dipendente non solo non abbia riassunto il servizio nel termine eventualmente prefissato, ma neanche prodotto documentazione inerente ad una causa impeditiva dell'assolvimento della prestazione lavorativa (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V, 21.01.2019, n. 496 “il provvedimento con cui sia dichiarata la decadenza dall'impiego di un dipendente pubblico, per ingiustificata e prolungata assenza dal servizio, abbia natura meramente dichiarativa, vincolata all'accertamento dell'oggettiva circostanza dell'assenza del dipendente, il quale non abbia fornito congrue giustificazioni”; cfr. anche sent. T.A..R. Roma, sez. I, 07.01.2021, n. 222;
Consiglio di Stato, sez. III, 27.10.2014, n. 5311).
Peraltro lo stesso MA nel ricorso monitorio ha operato il calcolo delle ultime 12 mensilità per il FS considerando gli anni 1999 e 2000 (laddove sostenuta la durata del rapporto di lavoro fino al 2018 avrebbe dovuto allegare altra tipologia di calcolo).
Apparirebbe irrazionale e contra legem consentire una liquidazione del FS allorquando sin dal 2000 il rapporto si è concluso per decadenza dall'impiego; né rilevano eventuali condizioni patologiche in capo al MA all'epoca della maturata decadenza in difetto sia di prova che le stesse siano state portate a conoscenza della datrice sia della coincidenza temporale con l'epoca di sospensione della retribuzione sia della reale incidenza sulle capacità di comprensione ed autodeterminazione del MA (invero dalle cartelle cliniche pagina 4 di 5 allegate emerge una consapevolezza in capo al MA delle proprie condizioni psicologiche, avendo egli stesso richiesto le cure del caso).
La complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto e la novità delle questioni per l'ufficio giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 437/23 emesso da questo GL;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Campobasso 2.1.25 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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