Articolo 4 della Legge 2 marzo 1954, n. 19
Articolo 3Articolo 5
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31 marzo 1954
Art. 4.
Le disposizioni previste dall' art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , sono estese - con la stessa decorrenza del 1 luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 - al contributo stabilito dall' art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737 , a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1954