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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6043/2020
TRA
( elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla Via Amato 10 presso Parte_1 CodiceFiscale_1 lo studio dell'Avv. G. Ravotti (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso in virtù di C.F._2 mandato posto in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E
e per essa rapp.ta e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. M. Ripa con studio in Padova Galleria Trieste n. 5 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. L'opponente ha promosso opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli l'11-11-2020 col quale la e per essa Controparte_3 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 56.542,36 per omesso versamento delle CP_2 rate di mutuo notificato. i motivi si sostanziano come segue: 1) difetto di rappresentanza;
2) inesistenza del titolo esecutivo;
3) nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; 4) indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Sulla base di detti motivi chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, nel merito, dichiarare il titolo inesistente, nullo il contratto di mutuo e la pratica di capitalizzazione degli interessi e per indeterminatezza del tasso, vinte le spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi ctu contabile.
Si costituiva l'opposta la quale impugnava la domanda;
sugli indicati punti (1,2,3,4) precisava quanto segue: vi era in atti conferimento della procura a rogito del notaio dr. con la quale Per_1 conferisce procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a CP_1 Controparte_2 nella quale viene conferito il potere di rappresentanza processuale di ai sensi dell'art. 77 cpc. CP_1
Riferisce ancora sul punto che tale procura precedeva la procura notarile del 6-8-2018 a rogito del dr. nella quale veniva conferito il medesimo potere a (che poi ha variato la Per_1 CP_4
Cont denominazione in ) “affinchè provveda a compiere in nome e per conto di Controparte_2 ogni attività, adempimento e formalità di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti Cont dei quali è titolare”; fra queste attività vi è anche “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'art. 77 cpc, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare”. Proprio in virtù di tale rappresentanza richiede il pagamento a favore di CP direttamente e non per sé medesima, in quanto non è titolare del credito ma agisce in CP_1 giudizio per conto di al fine di riscuotere il credito. Che all'art. 4 del mutuo è indicato: CP_1
“modalità e tempo di erogazione – deposito cauzionale e svincolo – addebito delle rate”; il notaio attesta l'erogazione: “la parte mutuataria dichiara di aver già ricevuto dalla Banca la somma mutuata con accredito della medesima sul c/c n. 408404 intestato alla parte mutuataria stesso presso la Filiale di Trebaseleghe (PD) della Banca. L'accredito della somma sul conto corrente citato ha effetto liberatorio per la banca e pertanto la parte mutuataria rilascia quietanza”. Che la determinazione dei tassi di interessi è stata effettuata sulla base di un parametro certo e determinato quale l'Euribor. Contestava infine il preteso ricorso all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e quindi la nullità della clausola pattizia degli interessi valida solo per i tassi pubblicizzati Par nei locali della Banca e non per il caso contestato il quale non contesta un che è indicato nel proprio contratto di mutuo all'art. 1 dello stesso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, nel merito il rigetto delle domande, l'inammissibilità della ctu poiché esplorativa, vinte le spese.
Con ordinanza dell'8-1-24, previa revoca dell'ordinanza di rimessione della causa in decisione, alla luce della sentenza n. 9479/2023, veniva concesso all'opponente il termine di giorni 40 ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 cpc. All'esito il giudizio veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine con ordinanza del 15.1.25 veniva ammessa ctu contabile, nominato il dr. Per_2
, per i seguenti quesiti: “verifichi il ctu il tasso di soglia al momento della pattuizione
[...] contrattuale pubblicato semestralmente dal DM del Ministero Economia e Finanza del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto”, “calcoli al momento della pattuizione contrattuale il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG e del TEG (o ISC) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni o qualsiasi tiolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, in qualsiasi modo essi siano indicati, risulti maggiore del tasso soglia, sia per gli interessi compensativi che per quelli di mora, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi ( art. 1815 co. 3 cc), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dell'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta ecc. ) versati e non dovuti” ; “nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine (art. 1186 cc) il cliente fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto (sino a quel momento – data di decadenza del beneficio) dal piano di ammortamento sottoscritto con l'Istituto di credito”. Previo deposito della perizia, la causa, il 14-10-25, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, ridotti alla metà.
La domanda nel merito non è fondata e pertanto va rigettata.
Le eccezioni sollevate dall'opponente sulla incertezza del soggetto agente per non essere chiaro il legame giuridico-sostanziale esistente tra e l'originaria creditrice viene smentito Controparte_2 CP_1 dal conferimento della procura a rogito del notaio dr. dell'11.2.21 con cui la conferisce Per_1 CP_1 procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a , in cui viene conferito il potere Controparte_2 di rappresentanza processuale di ex art. 77 cpc;
sulla circostanza della inidoneità del mutuo quale titolo CP_1 esecutivo in quanto non prova l'erogazione del muto stesso, come eccepito, si rileva dalla lettura del contratto che il mutuatario dichiara di aver già ricevuto la somma e ne rilascia quietanza;
è il pubblico ufficiale che attesta che la parte finanziata ha ricevuto la somma mutuata e che la stessa viene riconsegnata alla Banca in attesa che vengano compiute le formalità elencate nell'art. 4 (es. iscrizione ipoteca). Infine al punto 4 del contratto di finanziamento si legge che parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal precedente comma, lettera dalla a) alla e), la potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione CP_6 del muto. Non vi ha chi non veda che la risoluzione prospettata implica un contratto valido ed efficace che può essere caducato per un inadempimento di una delle parti, sebbene sul punto non si sia formata una giurisprudenza granitica, questo giudicante non ritiene che vi siano elementi per qualificare il mutuo come condizionato.
Infine esaminando le conclusioni riportate nell'elaborato a firma del perito dr. e che questo Persona_2 giudice fa proprie, si rileva: sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti nel contratto al momento della stipula, avvenuta il 10.4.2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge;
…. ed ancora …….. sulla base della documentazione in possesso si conclude nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (cd. “usura sopravvenuta”). Tra l'altro il mutuo, essendo stipulato con atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni in esso contenute sino a querela di falso.
Ciò posto ed in uno alle risultanze documentali in atti come analiticamente sopra indicato si impone il rigetto della domanda;
alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
- e per essa , ogni altra eccezione, Controparte_7 Controparte_2 deduzione disattesa così provvede:
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato l'11-11-2020
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge se dovuti, oltre ctu.
Torre Annunziata 12-12-2025 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 6043/2020
TRA
( elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla Via Amato 10 presso Parte_1 CodiceFiscale_1 lo studio dell'Avv. G. Ravotti (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso in virtù di C.F._2 mandato posto in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E
e per essa rapp.ta e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. M. Ripa con studio in Padova Galleria Trieste n. 5 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. L'opponente ha promosso opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatogli l'11-11-2020 col quale la e per essa Controparte_3 [...]
gli ha intimato il pagamento della somma di € 56.542,36 per omesso versamento delle CP_2 rate di mutuo notificato. i motivi si sostanziano come segue: 1) difetto di rappresentanza;
2) inesistenza del titolo esecutivo;
3) nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; 4) indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Sulla base di detti motivi chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecutività del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, nel merito, dichiarare il titolo inesistente, nullo il contratto di mutuo e la pratica di capitalizzazione degli interessi e per indeterminatezza del tasso, vinte le spese. In via istruttoria chiedeva ammettersi ctu contabile.
Si costituiva l'opposta la quale impugnava la domanda;
sugli indicati punti (1,2,3,4) precisava quanto segue: vi era in atti conferimento della procura a rogito del notaio dr. con la quale Per_1 conferisce procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a CP_1 Controparte_2 nella quale viene conferito il potere di rappresentanza processuale di ai sensi dell'art. 77 cpc. CP_1
Riferisce ancora sul punto che tale procura precedeva la procura notarile del 6-8-2018 a rogito del dr. nella quale veniva conferito il medesimo potere a (che poi ha variato la Per_1 CP_4
Cont denominazione in ) “affinchè provveda a compiere in nome e per conto di Controparte_2 ogni attività, adempimento e formalità di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti Cont dei quali è titolare”; fra queste attività vi è anche “comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'art. 77 cpc, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare”. Proprio in virtù di tale rappresentanza richiede il pagamento a favore di CP direttamente e non per sé medesima, in quanto non è titolare del credito ma agisce in CP_1 giudizio per conto di al fine di riscuotere il credito. Che all'art. 4 del mutuo è indicato: CP_1
“modalità e tempo di erogazione – deposito cauzionale e svincolo – addebito delle rate”; il notaio attesta l'erogazione: “la parte mutuataria dichiara di aver già ricevuto dalla Banca la somma mutuata con accredito della medesima sul c/c n. 408404 intestato alla parte mutuataria stesso presso la Filiale di Trebaseleghe (PD) della Banca. L'accredito della somma sul conto corrente citato ha effetto liberatorio per la banca e pertanto la parte mutuataria rilascia quietanza”. Che la determinazione dei tassi di interessi è stata effettuata sulla base di un parametro certo e determinato quale l'Euribor. Contestava infine il preteso ricorso all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB e quindi la nullità della clausola pattizia degli interessi valida solo per i tassi pubblicizzati Par nei locali della Banca e non per il caso contestato il quale non contesta un che è indicato nel proprio contratto di mutuo all'art. 1 dello stesso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare, nel merito il rigetto delle domande, l'inammissibilità della ctu poiché esplorativa, vinte le spese.
Con ordinanza dell'8-1-24, previa revoca dell'ordinanza di rimessione della causa in decisione, alla luce della sentenza n. 9479/2023, veniva concesso all'opponente il termine di giorni 40 ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 cpc. All'esito il giudizio veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine con ordinanza del 15.1.25 veniva ammessa ctu contabile, nominato il dr. Per_2
, per i seguenti quesiti: “verifichi il ctu il tasso di soglia al momento della pattuizione
[...] contrattuale pubblicato semestralmente dal DM del Ministero Economia e Finanza del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto”, “calcoli al momento della pattuizione contrattuale il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG e del TEG (o ISC) includendo nella stessa commissioni, remunerazioni o qualsiasi tiolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, in qualsiasi modo essi siano indicati, risulti maggiore del tasso soglia, sia per gli interessi compensativi che per quelli di mora, effettuare il ricalcolo dell'intero mutuo espungendo tutti gli interessi ( art. 1815 co. 3 cc), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dell'altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta ecc. ) versati e non dovuti” ; “nell'ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine (art. 1186 cc) il cliente fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale) rispetto al capitale estinto e previsto (sino a quel momento – data di decadenza del beneficio) dal piano di ammortamento sottoscritto con l'Istituto di credito”. Previo deposito della perizia, la causa, il 14-10-25, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, ridotti alla metà.
La domanda nel merito non è fondata e pertanto va rigettata.
Le eccezioni sollevate dall'opponente sulla incertezza del soggetto agente per non essere chiaro il legame giuridico-sostanziale esistente tra e l'originaria creditrice viene smentito Controparte_2 CP_1 dal conferimento della procura a rogito del notaio dr. dell'11.2.21 con cui la conferisce Per_1 CP_1 procura speciale per la gestione dei crediti deteriorati a , in cui viene conferito il potere Controparte_2 di rappresentanza processuale di ex art. 77 cpc;
sulla circostanza della inidoneità del mutuo quale titolo CP_1 esecutivo in quanto non prova l'erogazione del muto stesso, come eccepito, si rileva dalla lettura del contratto che il mutuatario dichiara di aver già ricevuto la somma e ne rilascia quietanza;
è il pubblico ufficiale che attesta che la parte finanziata ha ricevuto la somma mutuata e che la stessa viene riconsegnata alla Banca in attesa che vengano compiute le formalità elencate nell'art. 4 (es. iscrizione ipoteca). Infine al punto 4 del contratto di finanziamento si legge che parte mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal precedente comma, lettera dalla a) alla e), la potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione CP_6 del muto. Non vi ha chi non veda che la risoluzione prospettata implica un contratto valido ed efficace che può essere caducato per un inadempimento di una delle parti, sebbene sul punto non si sia formata una giurisprudenza granitica, questo giudicante non ritiene che vi siano elementi per qualificare il mutuo come condizionato.
Infine esaminando le conclusioni riportate nell'elaborato a firma del perito dr. e che questo Persona_2 giudice fa proprie, si rileva: sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti nel contratto al momento della stipula, avvenuta il 10.4.2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono superiori al limite di legge;
…. ed ancora …….. sulla base della documentazione in possesso si conclude nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (cd. “usura sopravvenuta”). Tra l'altro il mutuo, essendo stipulato con atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni in esso contenute sino a querela di falso.
Ciò posto ed in uno alle risultanze documentali in atti come analiticamente sopra indicato si impone il rigetto della domanda;
alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
- e per essa , ogni altra eccezione, Controparte_7 Controparte_2 deduzione disattesa così provvede:
- rigetta le domande poiché infondate;
- conferma in toto l'atto di precetto notificato l'11-11-2020
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano Parte_1 in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge se dovuti, oltre ctu.
Torre Annunziata 12-12-2025 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora