CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2876/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12192/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO 36-BIS n. 0158393623001 INPS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la notifica della Comunicazione d'irregolarità n. 0158393623001 eseguita per il controllo automatizzato del presentato Modello Unico PF 2023 relativo all'annualità 2022 – (articolo 36 bis
Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972) – Progressivo n. 00 - Codice Atto: 32972442316 notificata a mezzo PEC in data 28.03.2025 in merito alla richiesta di pagamento per il recupero della differenza dei
Contributi Previdenziali a percentuale.
Contesta la completa assenza della motivazione a sostegno dell'illegittimo recupero, e conseguentemente l'omessa indicazione del conteggio che avrebbe portato alla somma richiesta in recupero.
Controdeduce Agenzia Entrate DP 1 Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta, infatti, provato in atti che il contribuente ha agito sin dal 01/01/2004 quale collaboratore familiare della ditta individuale di titolarità del padre Nominativo_1 (nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1 - Codice Fiscale CF_1 – P.IVA: P.IVA_1 - ditta iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al R.E.A. N. NA339965), il tutto come riportato a pagina 2 dell'atto di Donazione d'Azienda sottoscritto innanzi al Notaio Nominativo_2 in data 29/12/2022 – Repertorio n° 38800 - Raccolta n° 18960 – Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 1^ in data
05/01/2023 al n° 394 – Serie 1T.
Pertanto, il ricorrente, quale collaboratore familiare del padre Nominativo_1, versava i contributi INPS quale iscritto alla Associazione_2 , identificato con il Codice Azienda n° 25469671 GS, provvedendo al relativo pagamento unitamente alla posizione del padre (il tutto come rilevabile dalla
Comunicazione di pagamento ricevuta per l'ultima annualità 2 d'attività 2022 ove sono riportati titolare e collaboratore familiare). Sicché egli, anche per l'annualità 2022, era esonerato dalla compilazione del Modello
RR compreso nella Dichiarazione Modello UNICO, poiché sprovvisto di un personale codice aziendale INPS
e quale partecipante nell'impresa familiare paterna;
l'unico obbligato alla presentazione risultava essere il padre, quale titolare onerato a rappresentare il Nominativo_3 anche per il figlio collaboratore familiare, il tutto in adesione alle istruzioni di compilazione del Nominativo_3, pagina 39.
Per altro verso, il ricorrente, avendo avviate a ridosso del 31/12/2022 le autorizzazioni amministrative in voltura e l'iscrizione alla Gestione Previdenziale Commercianti, alla data del 31/12/2022 era ancora sprovvisto della iscrizione I.N.P.S. e conseguentemente del Codice aziendale occorrente alla compilazione dell'autonomo Nominativo_3, iscrizione poi avvenuta con Codice Azienda Identificativo Inps n° 21805708, avvenuto a seguito di Comunicazione solo in data 23/02/2023 come si rileva dalla Comunicazione ivi allegata che comunicava la decorrenza dalla data di cessazione del padre 29/12/2022 mentre la decorrenza contributiva decorreva dal 01/12/2022.
Sicché, il titolare (padre del ricorrente, Nominativo_1) fino all'ultimo giorno di attività esercitata unitamente al collaboratore figlio ricorrente Ricorrente_1, ha presentato il Modello UNICO 2023 per l'anno d'imposta 2022 tenendo conto della ripartizione di utile aziendale al collaboratore ricorrente partecipante Nominativo_4 per € 5.972,00, il tutto iscritto anche nella ripartizione utile Impresa Familiare Società_1, ma soprattutto ha provveduto quale titolare a fare il Modello RR anche per il collaboratore figlio Nominativo_3 – RIGO RR3 – per la quota di competenza di € 5.972,00 e comunque non presentando eccedenze contributive fino al minimale di € 16.243,00. Così, il titolare Nominativo_1, nell'annualità in contestazione 2022, provvedeva alla compilazione del Nominativo_3 non riscontrando eccedenze oltre il minimale da tassare poiché la quota è abbondantemente al di sotto del minimale di € 16.243,00. Dal proprio canto, il ricorrente non poteva compilare un autonomo Nominativo_3 nella Dichiarazione dei Redditi 2023 anno 2002 in contestazione, poiché al 31/12/2022 era ancora sprovvisto del CODICE INPS D'ISCRIZIONE AZIENDALE, ricevuto solo in data 23/02/2023, pertanto presentava Modello Unico privo del Nominativo_3.
Ad ogni buon conto, pur sommando i redditi percepiti nell'annualità 2022 in contestazione (quale collaboratore familiare dal 01/01/2022 e fino al 29/12/2022 – quadro 4 h - € 5.972,00 da titolare per soli 2 giornate 2022 – dal 30/12/2022 e fino al 31/12/2022 - quadro g € 32,00) si perviene ad un totale complessivo di euro 6.004,00 molto al di sotto del minimale di legge degli euro 16. 243,00 (importo che se non superato non dà eccedenze da versare). Pertanto, anche in base a tale ricalcolo, seppur illegittimo della quota reddituale individuale aziendale, il ricorrente non era tenuto a pagare eccedenze contributive INPS.
Ricorrono i giusti motivi per l'intera compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12192/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO 36-BIS n. 0158393623001 INPS 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la notifica della Comunicazione d'irregolarità n. 0158393623001 eseguita per il controllo automatizzato del presentato Modello Unico PF 2023 relativo all'annualità 2022 – (articolo 36 bis
Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972) – Progressivo n. 00 - Codice Atto: 32972442316 notificata a mezzo PEC in data 28.03.2025 in merito alla richiesta di pagamento per il recupero della differenza dei
Contributi Previdenziali a percentuale.
Contesta la completa assenza della motivazione a sostegno dell'illegittimo recupero, e conseguentemente l'omessa indicazione del conteggio che avrebbe portato alla somma richiesta in recupero.
Controdeduce Agenzia Entrate DP 1 Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta, infatti, provato in atti che il contribuente ha agito sin dal 01/01/2004 quale collaboratore familiare della ditta individuale di titolarità del padre Nominativo_1 (nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Indirizzo_1 - Codice Fiscale CF_1 – P.IVA: P.IVA_1 - ditta iscritta alla Camera di Commercio di Napoli al R.E.A. N. NA339965), il tutto come riportato a pagina 2 dell'atto di Donazione d'Azienda sottoscritto innanzi al Notaio Nominativo_2 in data 29/12/2022 – Repertorio n° 38800 - Raccolta n° 18960 – Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Napoli 1^ in data
05/01/2023 al n° 394 – Serie 1T.
Pertanto, il ricorrente, quale collaboratore familiare del padre Nominativo_1, versava i contributi INPS quale iscritto alla Associazione_2 , identificato con il Codice Azienda n° 25469671 GS, provvedendo al relativo pagamento unitamente alla posizione del padre (il tutto come rilevabile dalla
Comunicazione di pagamento ricevuta per l'ultima annualità 2 d'attività 2022 ove sono riportati titolare e collaboratore familiare). Sicché egli, anche per l'annualità 2022, era esonerato dalla compilazione del Modello
RR compreso nella Dichiarazione Modello UNICO, poiché sprovvisto di un personale codice aziendale INPS
e quale partecipante nell'impresa familiare paterna;
l'unico obbligato alla presentazione risultava essere il padre, quale titolare onerato a rappresentare il Nominativo_3 anche per il figlio collaboratore familiare, il tutto in adesione alle istruzioni di compilazione del Nominativo_3, pagina 39.
Per altro verso, il ricorrente, avendo avviate a ridosso del 31/12/2022 le autorizzazioni amministrative in voltura e l'iscrizione alla Gestione Previdenziale Commercianti, alla data del 31/12/2022 era ancora sprovvisto della iscrizione I.N.P.S. e conseguentemente del Codice aziendale occorrente alla compilazione dell'autonomo Nominativo_3, iscrizione poi avvenuta con Codice Azienda Identificativo Inps n° 21805708, avvenuto a seguito di Comunicazione solo in data 23/02/2023 come si rileva dalla Comunicazione ivi allegata che comunicava la decorrenza dalla data di cessazione del padre 29/12/2022 mentre la decorrenza contributiva decorreva dal 01/12/2022.
Sicché, il titolare (padre del ricorrente, Nominativo_1) fino all'ultimo giorno di attività esercitata unitamente al collaboratore figlio ricorrente Ricorrente_1, ha presentato il Modello UNICO 2023 per l'anno d'imposta 2022 tenendo conto della ripartizione di utile aziendale al collaboratore ricorrente partecipante Nominativo_4 per € 5.972,00, il tutto iscritto anche nella ripartizione utile Impresa Familiare Società_1, ma soprattutto ha provveduto quale titolare a fare il Modello RR anche per il collaboratore figlio Nominativo_3 – RIGO RR3 – per la quota di competenza di € 5.972,00 e comunque non presentando eccedenze contributive fino al minimale di € 16.243,00. Così, il titolare Nominativo_1, nell'annualità in contestazione 2022, provvedeva alla compilazione del Nominativo_3 non riscontrando eccedenze oltre il minimale da tassare poiché la quota è abbondantemente al di sotto del minimale di € 16.243,00. Dal proprio canto, il ricorrente non poteva compilare un autonomo Nominativo_3 nella Dichiarazione dei Redditi 2023 anno 2002 in contestazione, poiché al 31/12/2022 era ancora sprovvisto del CODICE INPS D'ISCRIZIONE AZIENDALE, ricevuto solo in data 23/02/2023, pertanto presentava Modello Unico privo del Nominativo_3.
Ad ogni buon conto, pur sommando i redditi percepiti nell'annualità 2022 in contestazione (quale collaboratore familiare dal 01/01/2022 e fino al 29/12/2022 – quadro 4 h - € 5.972,00 da titolare per soli 2 giornate 2022 – dal 30/12/2022 e fino al 31/12/2022 - quadro g € 32,00) si perviene ad un totale complessivo di euro 6.004,00 molto al di sotto del minimale di legge degli euro 16. 243,00 (importo che se non superato non dà eccedenze da versare). Pertanto, anche in base a tale ricalcolo, seppur illegittimo della quota reddituale individuale aziendale, il ricorrente non era tenuto a pagare eccedenze contributive INPS.
Ricorrono i giusti motivi per l'intera compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.