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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1849/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 08.05.2025 da 1) Parte_1 nato in [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Bracalente del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Agnozzi n. 9, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fausto Di Marcantonio del Foro di Sulmona elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lamaccio n. 1 Sulmona (AQ);
con i seguenti figli: nato il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex artt. 337 bis e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Persona_1 pagina 1 di 3 Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, nell'abitazione sita in Fermo al Viale Trento n. 194, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: dalle 18:30 del mercoledì fino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, compreso il pernottamento;
durante i fine settimana vi sarà alternanza della frequentazione del minore presso i genitori: nel week end in cui starà presso il padre, lo stesso lo preleverà dalla casa materna alle ore 19:00 della domenica, compresi i pernottamenti e l'eventuale trasporto a e da scuola del sabato;
per quanto concerne le principali festività natalizie e pasquali, ossia i giorni 24 Dicembre, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 Dicembre, il 1° Gennaio e l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il successivo giorno del lunedì dell'Angelo, e tutte le altre festività, quali il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre e l'8 Dicembre, le stesse saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
durante il periodo estivo, possibilmente in concomitanza delle ferie lavorative dei genitori, oltre il normale orario sopra descritto, gli stessi avranno diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, comprensive di pernottamenti, da considerarsi entro il giorno 30 del mese di Giugno dello stesso anno;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno;
il minore trascorrerà con uno dei genitori rispettivamente il giorno della festa del papà e della mamma. Si prevede la partecipazione del minore agli eventi familiari dei genitori e dei nonni – ricorrenze varie, cerimonie etc. – prioritari rispetto alle condizioni di affidamento sin qui elencate, con conseguente modifica ad hoc degli orari e delle giornate sopra descritti. Le condizioni stabilite potranno essere variate di comune accordo tra i genitori e con congruo preavviso, tenuto conto dell'interesse del minore e sempre nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti familiari. In caso di impedimenti sopravvenuti dei genitori che non consentano il regolare svolgimento del diritto di visita secondo quanto sopra stabilito, le parti congiuntamente stabiliscono che i giorni di visita non usufruiti possano essere recuperati, sempre secondo un calendario da individuare con congruo preavviso e di comune accordo tra loro;
2) disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.na a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50 %, al pagamento delle spese straordinarie come meglio determinate nelle premesse del presente ricorso, con integrale richiamo, per quanto non previsto in tal sede, al “Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia” approvato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 03.11.2021. Disporre che l'assegno familiare pagina 2 di 3 continuerà ad essere integralmente percepito dalla Sig.na Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 08.05.2025 da 1) Parte_1 nato in [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Bracalente del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Agnozzi n. 9, Fermo (FM)
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fausto Di Marcantonio del Foro di Sulmona elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lamaccio n. 1 Sulmona (AQ);
con i seguenti figli: nato il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex artt. 337 bis e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i genitori. Persona_1 pagina 1 di 3 Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, nell'abitazione sita in Fermo al Viale Trento n. 194, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita: dalle 18:30 del mercoledì fino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola, compreso il pernottamento;
durante i fine settimana vi sarà alternanza della frequentazione del minore presso i genitori: nel week end in cui starà presso il padre, lo stesso lo preleverà dalla casa materna alle ore 19:00 della domenica, compresi i pernottamenti e l'eventuale trasporto a e da scuola del sabato;
per quanto concerne le principali festività natalizie e pasquali, ossia i giorni 24 Dicembre, il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 Dicembre, il 1° Gennaio e l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il successivo giorno del lunedì dell'Angelo, e tutte le altre festività, quali il 25 Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1° Novembre e l'8 Dicembre, le stesse saranno trascorse alternativamente di anno in anno con ciascun genitore, salvo diverso accordo;
durante il periodo estivo, possibilmente in concomitanza delle ferie lavorative dei genitori, oltre il normale orario sopra descritto, gli stessi avranno diritto di trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, comprensive di pernottamenti, da considerarsi entro il giorno 30 del mese di Giugno dello stesso anno;
il giorno del compleanno del minore sarà trascorso con ciascuno dei genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno del rispettivo compleanno;
il minore trascorrerà con uno dei genitori rispettivamente il giorno della festa del papà e della mamma. Si prevede la partecipazione del minore agli eventi familiari dei genitori e dei nonni – ricorrenze varie, cerimonie etc. – prioritari rispetto alle condizioni di affidamento sin qui elencate, con conseguente modifica ad hoc degli orari e delle giornate sopra descritti. Le condizioni stabilite potranno essere variate di comune accordo tra i genitori e con congruo preavviso, tenuto conto dell'interesse del minore e sempre nell'ottica di una gestione consapevole e civile dei rapporti familiari. In caso di impedimenti sopravvenuti dei genitori che non consentano il regolare svolgimento del diritto di visita secondo quanto sopra stabilito, le parti congiuntamente stabiliscono che i giorni di visita non usufruiti possano essere recuperati, sempre secondo un calendario da individuare con congruo preavviso e di comune accordo tra loro;
2) disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.na a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50 %, al pagamento delle spese straordinarie come meglio determinate nelle premesse del presente ricorso, con integrale richiamo, per quanto non previsto in tal sede, al “Protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia” approvato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 03.11.2021. Disporre che l'assegno familiare pagina 2 di 3 continuerà ad essere integralmente percepito dalla Sig.na Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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