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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11708 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9904/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. BISOGNO PATRIZIA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
E
Controparte_2 contumace
OGGETTO: omesso versamento quote tfr al fondo pensione complementare.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente depositato in data 17.3.2025 esponeva Parte_2 di essere stato dipendente, in qualità operatore d'esercizio, della So.Tra.M. s.r.l. e dal 31.3.2017 della
(già CO.TRI s.c.a.r.l.), a seguito di cessione del contratto di lavoro subordinato;
CP_1 di aver scelto di destinare il proprio tfr al fondo denominato “Piamo” dal 2007; di aver ottenuto con sentenza n. 4614/2023 l'accertamento dell'inadempimento della
[...] rispetto al versamento al ON pensione PR delle quote di TFR accantonate dal 1.9.2007 CP_3 al 31.5.2021, con conseguente condanna della società al versamento delle somme trattenute dalle buste pagina 1 di 3 paga e al risarcimento del danno pari agli incrementi che tali somme avrebbero generato se tempestivamente versate;
che anche nel periodo successivo, dal 1.6.2021 al 15.10.2024, data in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni, non ha versato alcunché al fondo . CP_1 CP_2
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato a far data dal
01.06.2021 fino al 25.10.2024 presso il ON MP , in forza del rapporto di lavoro CP_2 intercorso tra il Sig. e la società (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), Parte_1 CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, è pari complessivamente ad € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento in favore del ON PRIAMO –
ON Pensione MP a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote di TFR maturate dal 01.06.2021 sino al
25.10.2025 pari complessivamente ad € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
3) accertare e dichiarare il mancato versamento al ON da parte del (già CP_2 CP_4
CO.TR.I. S.c.a.r.l), della somma di € 10.825,17 per il periodo dal 01.06.2021 sino al 25.10.2025 e, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento del (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in persona CP_4 del suo legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di versare al ON gli emolumenti CP_2 prelevati mensilmente dalla retribuzione del Sig. con decorrenza dal Parte_1
01.06.2021 sino al 25.10.2025 pari ad € 10.825,17;
4) accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. Parte_1
5) accertare e dichiarare la persistenza ancora ad oggi e sino alla pronuncia della sentenza del descritto inadempimento;
6) per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss
c.c, condannare il (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ON della CP_2 somma di € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, maturata dal 01.06.2021 al 25.10.2025;
7) in ogni caso condannare il (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
pagina 2 di 3 8) condannare il (già , in persona del legale rappresentante pro CP_4 Controparte_6 tempore, a risarcire il danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di € 10.825,17 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata da quantificarsi anche in separata sede. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2.- Co. e sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Dalla documentazione in atti si evince che la società convenuta, quale datrice di lavoro del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno 2021 e il 25.10.2024 ha accantonato mensilmente somme maturate a titolo di TFR da destinare al ON pensione PR (vedi buste paga), al quale il ricorrente aveva aderito. Tuttavia, dall'estratto conto proveniente dal ON pensione non risulta alcun CP_2 versamento da parte della società.
Può essere pertanto accolta la domanda di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso il ON , mediante versamento, in favore di CP_2 quest'ultimo, della contribuzione omessa da giugno 2021 al 25.10.2024, da quantificarsi nella somma non contestata di € 10.825,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.- La domanda di risarcimento del danno connesso al minor rendimento economico per effetto del ritardato versamento va invece rigettata, in difetto di allegazione e di prova di un danno maggiore rispetto a quello compensato dagli accessori del credito.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
-condanna la società resistente a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente presso il
ON pensione PR e a versare a tal fine a quest'ultimo la somma di € 10.825,17, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9904/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. BISOGNO PATRIZIA ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
E
Controparte_2 contumace
OGGETTO: omesso versamento quote tfr al fondo pensione complementare.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ritualmente depositato in data 17.3.2025 esponeva Parte_2 di essere stato dipendente, in qualità operatore d'esercizio, della So.Tra.M. s.r.l. e dal 31.3.2017 della
(già CO.TRI s.c.a.r.l.), a seguito di cessione del contratto di lavoro subordinato;
CP_1 di aver scelto di destinare il proprio tfr al fondo denominato “Piamo” dal 2007; di aver ottenuto con sentenza n. 4614/2023 l'accertamento dell'inadempimento della
[...] rispetto al versamento al ON pensione PR delle quote di TFR accantonate dal 1.9.2007 CP_3 al 31.5.2021, con conseguente condanna della società al versamento delle somme trattenute dalle buste pagina 1 di 3 paga e al risarcimento del danno pari agli incrementi che tali somme avrebbero generato se tempestivamente versate;
che anche nel periodo successivo, dal 1.6.2021 al 15.10.2024, data in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni, non ha versato alcunché al fondo . CP_1 CP_2
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato a far data dal
01.06.2021 fino al 25.10.2024 presso il ON MP , in forza del rapporto di lavoro CP_2 intercorso tra il Sig. e la società (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), Parte_1 CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, è pari complessivamente ad € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al versamento in favore del ON PRIAMO –
ON Pensione MP a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote di TFR maturate dal 01.06.2021 sino al
25.10.2025 pari complessivamente ad € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
3) accertare e dichiarare il mancato versamento al ON da parte del (già CP_2 CP_4
CO.TR.I. S.c.a.r.l), della somma di € 10.825,17 per il periodo dal 01.06.2021 sino al 25.10.2025 e, pertanto, accertare e dichiarare l'inadempimento del (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in persona CP_4 del suo legale rappresentante pro tempore, all'obbligo di versare al ON gli emolumenti CP_2 prelevati mensilmente dalla retribuzione del Sig. con decorrenza dal Parte_1
01.06.2021 sino al 25.10.2025 pari ad € 10.825,17;
4) accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. Parte_1
5) accertare e dichiarare la persistenza ancora ad oggi e sino alla pronuncia della sentenza del descritto inadempimento;
6) per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss
c.c, condannare il (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ON della CP_2 somma di € 10.825,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, maturata dal 01.06.2021 al 25.10.2025;
7) in ogni caso condannare il (già CO.TR.I. S.c.a.r.l), in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
pagina 2 di 3 8) condannare il (già , in persona del legale rappresentante pro CP_4 Controparte_6 tempore, a risarcire il danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di € 10.825,17 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata da quantificarsi anche in separata sede. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2.- Co. e sono rimasti contumaci. CP_1 Controparte_2
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Dalla documentazione in atti si evince che la società convenuta, quale datrice di lavoro del ricorrente, nel periodo compreso tra giugno 2021 e il 25.10.2024 ha accantonato mensilmente somme maturate a titolo di TFR da destinare al ON pensione PR (vedi buste paga), al quale il ricorrente aveva aderito. Tuttavia, dall'estratto conto proveniente dal ON pensione non risulta alcun CP_2 versamento da parte della società.
Può essere pertanto accolta la domanda di condanna della società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso il ON , mediante versamento, in favore di CP_2 quest'ultimo, della contribuzione omessa da giugno 2021 al 25.10.2024, da quantificarsi nella somma non contestata di € 10.825,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4.- La domanda di risarcimento del danno connesso al minor rendimento economico per effetto del ritardato versamento va invece rigettata, in difetto di allegazione e di prova di un danno maggiore rispetto a quello compensato dagli accessori del credito.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
-condanna la società resistente a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente presso il
ON pensione PR e a versare a tal fine a quest'ultimo la somma di € 10.825,17, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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