TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 383/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/04/2025, da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f.: (ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 27.03.2025 al n. C.F._1
31/2025 Grat. Patr.) assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Camilla VERRUA (c.f:
[...]
) e, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in Verbania (VB), Via C.F._2
Ruga n. 8 presso il suo studio
ricorrente
nata in [...] il Parte_1
08/01/1978, c.f.: residente a [...] C.F._3
resistente contumace
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
b) Assegnare la casa coniugale sita in Cannobio (VB), via Alla Piana n. 72 al Sig. Controparte_1
c) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
Motivi della decisione
Premesso che e contraevano Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 16.05.2003 a AN JU De La AG (Repubblica Domenicana), regolarmente trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cannobio, con atto nr. 20 – Parte II- Serie C –
Anno 2004;
che con ricorso in data 14/04/2025, avanzava domanda di separazione Controparte_1 personale dei coniugi,
il Giudice, tenutasi in data 22/09/2025 l'udienza ex art 473bis.21 cpc, dichiarava la contumacia di dando conseguentemente atto dell'impossibilità di Parte_1 esperire il previsto tentativo di conciliazione e rimettendo la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dal ricorrente nel senso in epigrafe indicato
Può essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo tra il ricorrente e la resistente contumace cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di separazione.
Si dà atto che la figlia, nata il [...] a [...] Parte_2
Domenicana), maggiorenne, vive a ANto Domingo con la madre ed i nonni materni e che
Controparte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra e uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 16.05.2003 a AN JU De La AG (Repubblica Domenicana), trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Cannobio, con atto nr. 20 – Parte II- Serie C – Anno 2004
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 29/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 14/04/2025, da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f.: (ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 27.03.2025 al n. C.F._1
31/2025 Grat. Patr.) assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Camilla VERRUA (c.f:
[...]
) e, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliato in Verbania (VB), Via C.F._2
Ruga n. 8 presso il suo studio
ricorrente
nata in [...] il Parte_1
08/01/1978, c.f.: residente a [...] C.F._3
resistente contumace
Oggetto: separazione personale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
b) Assegnare la casa coniugale sita in Cannobio (VB), via Alla Piana n. 72 al Sig. Controparte_1
c) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
Motivi della decisione
Premesso che e contraevano Controparte_1 Parte_1 matrimonio il 16.05.2003 a AN JU De La AG (Repubblica Domenicana), regolarmente trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cannobio, con atto nr. 20 – Parte II- Serie C –
Anno 2004;
che con ricorso in data 14/04/2025, avanzava domanda di separazione Controparte_1 personale dei coniugi,
il Giudice, tenutasi in data 22/09/2025 l'udienza ex art 473bis.21 cpc, dichiarava la contumacia di dando conseguentemente atto dell'impossibilità di Parte_1 esperire il previsto tentativo di conciliazione e rimettendo la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dal ricorrente nel senso in epigrafe indicato
Può essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo tra il ricorrente e la resistente contumace cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di separazione.
Si dà atto che la figlia, nata il [...] a [...] Parte_2
Domenicana), maggiorenne, vive a ANto Domingo con la madre ed i nonni materni e che
Controparte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra e uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio il 16.05.2003 a AN JU De La AG (Repubblica Domenicana), trascritto nel
Registro di Stato Civile del Comune di Cannobio, con atto nr. 20 – Parte II- Serie C – Anno 2004
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Così deciso in Verbania il 29/09/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco