Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CA, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CA (LU), via G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente continuerà a vivere Persona_1 presso la madre in CA (LU) – S. Alessio – Via Pieve S. Stefano traversa I n. 203, libero di permanere presso il padre quando vorrà.
2) Il padre si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre entro Parte_2 Parte_1 il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla stessa la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente in quanto studente universitario. Tale Per_1 somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di marzo di ogni anno.
3) Le spese straordinarie relative al figlio saranno sostenute da entrambi i genitori Persona_1
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Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di CA in data 07.10.2020 le seguenti: A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), per la formazione o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero ad esempio Progetto Erasmus
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative; cellulare. I genitori concordano altresì di suddividere tra di loro al 50% anche le spese relative all'abbigliamento che corrisponderanno direttamente al figlio.
4) Le spese straordinarie debitamente documentate saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA (LU) il 23/9/1995, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CA, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n CA (LU) in data 23/9/1995, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di CA (LU) all'Atto Numero 269, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1995; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CA (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CA, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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