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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1547/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alberto Senigaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via E. Besana,
11
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Cerri,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Saronno, Viale Rimembranze, 43
- parti convenute opposte -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, contestata la produzione avversaria, inidonea a fornire la prova di legge, preso atto che la fattispecie è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1176 II comma cc e 2226 cc., preso altresì atto che la proposta del Giudice formulata nel comune interesse delle parti e della giustizia a'sensi dell' art. 185 bis cpc, così come precisata con provvedimenti 14.05.2024-01.08.2024, prevedente l'abbandono della lite a spese interamente compensate dietro pagamento agli opposti dell'importo omnicomprensivo di €9.000,00=, è stata prima d'ora ingiustificatamente accolta soltanto dall'opponente, che ha anche precisato che a fronte del pagamento già eseguito l'adesione alla detta proposta implica la restituzione a del totale importo di € Parte_1
11.081,82= (€ 20.081,82 - € 9.000,00), così decidere: in via preliminare, nel caso non creduto in cui Controparte mantenga la “non adesione” alla menzionata proposta dell'Ill.mo GU, atteso il tempestivo disconoscimento del documento prodotto ex adverso sub 1 nella parte relativa alla “annotazione” specificata nella premessa della citazione, secondo il significato indicato in atti dagli opposti, si insiste perché, visto il pagina 1 di 10 parere del grafologo Prof. (all. 18) rimasto sostanzialmente incontestato, venga Per_1 disposta la CTU richiesta, nominando un esperto di lottizzazioni e iter burocratici autorizzativi, per accertare se gli opposti, ognuno per quanto di debenza professionale e necessario, abbiano o meno espletato l'incarico affidato, ammettendo le prove orali controdedotte dalla opponente;
nel merito, visto il parere del Prof. (ns all. 18) e ritenute fondate le eccezioni così Per_1 come in atti formulate, revocarsi il decreto impugnato, in quanto privo dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 633-634 ss e 642 cpc, nonché per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti medesimi, disponendosi per l'effetto la restituzione alla opponente delle somme cautelarmente pagate a fronte del precetto notificato, con gli interessi ex art. 1284 IV comma cc dalla data di notifica della citazione in opposizione al saldo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice interpreti il contenuto della
“annotazione” menzionata in citazione nella direzione indicata ex adverso, dichiararsi l'annullamento della relativa dichiarazione per vizio del consenso, ravvisando come scusabile e riconoscibile ictu oculi l'errore in cui è stata indotta dalla Parte_1 assente e comunque scorretta informativa preventiva fornita dai professionisti opposti, tale che, qualora la prima avesse compreso il significato assegnato dai secondi non avrebbe apposto né sottoscritto la dichiarazione stessa;
in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui l'On Giudice valuti quella
“annotazione” valida e idonea ab astracto a fondare il diritto azionato, revocarsi comunque l'impugnato decreto per insussistenza della pretesa creditoria dedotta per intervenuta prescrizione triennale;
in via estremamente subordinata, superate le assorbenti eccezioni fin qui svolte, accertarsi anche a mezzo di CTU l'inadempimento degli opposti in ordine alle obbligazioni e prestazioni promesse a revocandolo egualmente e disponendo, Parte_1 contestualmente, la risoluzione dell'incarico affidato per fatto e colpa ascrivibili ai ricorrenti opposti, con ogni conseguenza risarcitoria del caso, compensando in extremis l'eventuale credito residuo di essi con il danno arrecato per mancata attuazione del PL
“ATR7” e, comunque, nei termini e nella misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via d'equità; in ogni caso, con la restituzione delle somme prima d'ora corrisposte da
[...] agli opposti a fronte del precetto notificato e il favore di spese e competenze di Parte_1 causa. Infine, preso atto che la mancata adesione degli opposti alla proposta del Giudice ex art. 185 bis cpc non è stata validamente giustificata, anche in considerazione di quanto espressamente indicato nel provvedimento 14.05.2024 sopra citato, condannarsi gli opposti a rifondere le spese di lite e al ristoro dei danni in applicazione degli artt. 91 ss- cpc. In via istruttoria, atteso il visto disconoscimento del documento 1 ex adverso nella parte relativa alla “annotazione” apposta secondo il significato datole da controparte, in caso di contestazioni avversarie, nominarsi CTU esperto in materia di lottizzazioni e iter burocratici autorizzativi, perché accerti e verifichi se i ricorrenti, nella presente fattispecie - letti atti e documenti di causa e ulteriori eventualmente acquisendi dal Comune di Cermenate ex art. 213 cpc-, abbiano espletato l'incarico affidato dai lottizzanti, pienamente e correttamente -ciascuno per quanto di competenza e debenza professionale-, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, secondo la “regola dell'arte” e la diligenza dovuta dal buon professionista (artt.1176 II co.-2226-2230 c.c.), con riferimento alle prestazioni promesse (per il cui pagamento è la opposta ingiunzione), alla informativa pre e contrattuale resa, nonché al deposito degli atti e documenti della lottizzazione, specificando quali delle prestazioni di cui al preventivo 24.10.2019 (doc. 32 avvers.) fossero da eseguirsi a cura dell'Ing. e quali a cura del Geom. Controparte_2
pagina 2 di 10 verificando, avvalendosi di esperto grafologo, se gli atti/documenti Controparte_1 depositati dai menzionati professionisti contengano le sottoscrizioni autografe e autentiche di tutti i lottizzanti;
accerti, infine, quale sia l'oggetto della “annotazione” apposta e sottoscritta dalle parti e determini il pertinente quantum debeatur, chiarendo al Giudice se l'assenza di sottoscrizione anche di un solo lottizzante della istanza di attuazione del PL”ATR7” (v doc. 1 avvers. e art. 11 Reg. Edil. Comune Cermenate) e/o degli altri atti e documenti -frazionamento terreni e Convenzione inclusi- presentati al Comune di Cermenate invalidi di per sé il detto PL e l'intero iter autorizzativo, compresa la Delibera 27.05.2021 di cui essi sono il presupposto (v. docc.
2-3 avvers); in questo ultimo caso, preso atto che il progetto realizzativo consisteva nella costruzione di una serie di edifici pluripiano, a schiera e/o unifamiliari, per una volumetria complessiva di mc 17.124,00 (v.doc. 32 avvers.) per il quale erano previste una provvista stanziale per oneri di urbanizzazione e costi complessi (acquisto terreni, spese notarili, edificazione aree verdi, parcheggi, monetizzazioni aree, ecc) di circa € 845.000,00, pari al 40% del PL, stimi l'entità del danno risarcendo a per la perdita di altre opportunità Parte_1 edilizie per avere dovuto tenere fede fino a scadenza ai preliminari di acquisto sottoscritti con i lottizzanti, confidando in buona fede nel corretto adempimento degli odierni opposti e nella validità e regolarità dell'iter autorizzativo svolto, tenendo ferme le risorse economiche e finanziarie utili a fornire la garanzia fidejussoria pretesa dalla Controparte_3
Non bastasse, senza che ciò possa costituire accettazione dell'inversione
[...] dell'onere della prova, incombente ex art. 2697 I comma cc in capo agli opposti, ammettersi a prova contraria il seguente capitolato per interpello e testi: 1.”Vero che in seguito ai contatti avuti nel maggio 2019 con il sig. che propose alla Per_2 di acquistare alcuni terreni oggetto del PL “ATR7” di Cermenate, i signori Pt_1 Per_3
(delega al sig. Pavesi) e e altri proprietari dei terreni Per_4 Per_5 Persona_6 interessati dalla lottizzazione PL “ATR7” furono indirizzati dal geom. tecnico CP_1 incaricato, a trattare la cessione dei rispettivi terreni con la presso la Parte_1 cui sede il detto geometra li accompagnò a sottoscrivere i relativi preliminari, del cui contenuto era a conoscenza, nella data che il medesimo accompagnatore aveva fissato”. Testi: e e Interpello del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_6 geom. CP_1
2. “Vero che il giorno 24.10.2019 l'avv. Gianni Mantegazza convocata riunione in via di urgenza presso la Sede della mostrò a me e ai signori e Parte_1 Pt_2 le note ipotecarie e i pignoramenti in essere
contro
Bicos Srl spiegando la Controparte_4 incidenza negativa di esse sulla attuazione del progetto edilizio “ATR7” per carenza delle liquidità necessarie a coprire le garanzie richieste dall'Amministrazione comunale”. Teste Avv. Mantegazza Gianni. geom. CP_5 CP_1
3. “Vero che in quell'occasione il sig. della fu Controparte_6 Parte_1 rassicurato dal geom. sulla attuazione del PL “ATR7” nonostante le circostanze CP_1 evidenziate dall'avv. Mantegazza, confermando di avere avuto rassicurazioni da Bicos Srl in ordine alla volontà di questa andare in Convenzione con la garanzia fidejussoria”. Teste Avv. Mantegazza. CP_5 geom. CP_1
4. “Vero che usciti da quella riunione con l'avvocato Mantegazza, il sig. per Controparte_6 la CA CO snc concordò con il geom. il compenso forfettario dello CP_1 Studio tecnico in €14.000,00 per il caso in cui il progetto di lottizzazione fosse stato attuato, quindi andato a buon fine, come previsto nei preliminari sottoscritti alla sua presenza o di cui comunque era stato messo a conoscenza”. geom. CP_5 CP_1
pagina 3 di 10 5. “Vero che il giorno 17/12/2019 l'avv. Gianni Mantegazza riferì alla Parte_1 che il giorno 12/12/2019 aveva incontrato il geom. il quale gli aveva ribadito la CP_1 volontà di tutti i lottizzanti di procedere nell'iter attuativo del PL 'ATR7', secondo quanto assentito dalla Giunta comunale”. Teste avv. Mantegazza. geom. CP_5 CP_1
6. “Vero che l'avv. Mantegazza era a conoscenza del fatto che il geom aveva i CP_7 contatti con tutti i lottizzanti del PL “ATR7” di Cermenate”. Teste avv. Mantegazza.
geom. CP_5 CP_1 7. “Vero che il 7 Gennaio 2020 l'avv. Mantegazza esaminata la bozza dello schema di Convenzione per il PL “ATR7” del geom riferì all'ing. CP_1 Controparte_8 che la clausola di solidarietà per la nota situazione economica della
[...] Bicos Srl andava eliminata”. Teste avv. Mantegazza. geom. CP_5 CP_1 8.”Vero che il sig. il giorno 16/01/2020, inoltrando all'ing. Tes_1 Controparte_4 della la bozza dello schema della Convenzione comunale ricevuta dal Parte_1 geom. per osservazioni, lo informò che quest'ultimo aveva sottoposto il PL CP_1
“ATR7” alla firma del sig. (Casa Vinicola Verga Spa) ma senza eventuali Persona_7 loro osservazioni”. Testi Tes_1 Persona_7 9. “Vero che il 07/06/2020 l'ing per la comunicò Controparte_4 Parte_1 all'avv. Mantegazza che il geom. si era occupato di raccogliere le firme CP_1 mancanti sugli atti e i documenti da depositare in Comune per portare a perfezionamento l'iter del Piano Attuativo “ATR7”. Teste Avv. Mantegazza. Conclusioni di parti convenute opposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, anche istruttoria, nel merito:
- previo accertamento della totale infondatezza di tutte le avversarie eccezioni, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta, e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutività per sorte capitale, accessori e spese di lite, nella misura ivi liquidata;
- in ogni caso, condannare l'attrice opponente a pagare in favore Parte_1 dei Sigg.ri Geom. e Ing. , la somma di € Controparte_1 Controparte_2 17.848,60 o, comunque, altra maggiore o minore somma che venisse accertata, in corso di giudizio, come dovuta a saldo del corrispettivo per le prestazioni professionali oltre ad interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo pagamento;
- previo accertamento della natura temeraria dell'opposizione, condannare l'attrice opponente, ex art. 96 C.p.c., al risarcimento dei danni per l'effetto patiti dai convenuti opposti. Con vittoria di spese e compensi di lite. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 563/2023 del 02.03.2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a e a Controparte_1 la somma di € 17.848,60, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_2 monitorio, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali consistenti nella stesura del piano esecutivo di un piano di lottizzazione nel Comune di Cermenate.
pagina 4 di 10 A fondamento dell'opposizione, premesso di aver provveduto, Parte_1 con riserva di ripetizione, all'integrale pagamento dell'importo ingiunto a seguito della notificazione del titolo e del precetto, ha dedotto che:
- il Geometra aveva contattato l'attrice proponendole l'acquisizione di CP_1
aree per realizzare un piano di lottizzazione (ATR7) e aveva invogliato i proprietari delle aree interessate a vendere all'opponente, inducendola così a sottoscrivere sei contratti preliminari di vendita;
- l'opposto, tuttavia, era a conoscenza del fatto che il piano di lottizzazione sarebbe stato irrealizzabile, stante lo stato di quasi decozione della futura lottizzante Bicos
S.r.l., che le avrebbe impedito di affrontare gli impegni finanziari connessi al piano;
- scoperta dalla società attrice la situazione, nel corso di un incontro tra le parti, il
Geom. avrebbe garantito la sottoscrizione della convenzione comunale CP_1 da parte di tutti i lottizzanti, Bicos S.r.l. compresa, così inducendo il rappresentante dell'opponente ad apporre la firma sul preventivo di spesa sottopostole, azionato in via monitoria, condizionando il pagamento all'”approvazione” del piano, da intendersi come sua concreta esecuzione mediante sottoscrizione della convenzione con il Comune;
- tuttavia, la convenzione non era mai stata sottoscritta e, quindi, l'attrice aveva risolto tutti i preliminari di vendita con i lottizzanti;
- la condotta degli opposti, che avevano indotto l'opponente a perseguire un'operazione immobiliare ab origine impossibile, sarebbe contraria a buona fede e, comunque, l'apposizione della condizione al preventivo azionato in via monitoria sarebbe invalida perché avvenuta sulla base di un errore rilevante ed essenziale, indotto nell'opponente dalle rassicurazioni fornite dall'opposto;
- in ogni caso, gli opposti non avrebbero fornito la prova dello svolgimento a regola d'arte delle prestazioni professionali oggetto della pretesa creditoria, né avrebbero provato la consegna della documentazione inerente l'attività svolta;
- inoltre, dal preventivo non risulterebbe quale professionista avrebbe fatto cosa, sicché sarebbe dubbia la legittimazione ad agire dei convenuti, che peraltro avevano agito nella fattispecie utilizzando il logo dello studio professionale in cui erano associati;
- infine, il credito degli opposti sarebbe prescritto non avendo gli stessi agito per il recupero del credito per oltre tre anni.
pagina 5 di 10 Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con restituzione delle somme già pagate in esecuzione del titolo, anche, in subordine rispetto all'interpretazione della clausola apposta al preventivo in senso conforme a quello offerto dall'opponente, previo annullamento della medesima per vizio del consenso e, in ulteriore subordine, previa risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti.
Si sono costituiti in giudizio e deducendo Controparte_1 Controparte_2 che:
- tra gli anni 2017 e 2018 i convenuti erano stati incaricati dai proprietari dei terreni siti nel Comune di Cermenate di procedere all'elaborazione della documentazione tecnica necessaria a presentare al Comune il piano esecutivo di lottizzazione denominato “Via Monte Rosa – ATR7”;
- nel 2019, interessata a rilevare i terreni ricompresi nel Parte_1
piano, aveva preso contatto con i convenuti opposti in quanto tecnici già incaricati dai lottizzanti;
- i convenuti avevano quindi svolto le attività tecniche necessarie alla presentazione del piano di lottizzazione che era stato approvato dal Comune con delibera della
Giunta Comunale del 27.05.2021;
- le parti avevano condizionato il diritto al pagamento del compenso dei tecnici all'approvazione del piano di lottizzazione e, pertanto, il credito azionato in via monitoria sarebbe divenuto esigibile dal momento dell'approvazione con delibera del 27.05.2021;
- i convenuti avevano in ogni caso trasmesso, dopo l'approvazione, tutti gli elaborati grafici, il frazionamento e lo schema di convenzione al notaio deputato alla formalizzazione della convenzione, oltre che al Comune di Cermenate;
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, sia in quanto prescrizione di natura presuntiva, sia in quanto il diritto avrebbe potuto essere fatto valere solo dalla data di approvazione del piano, il 27.05.2021, e, quindi, sarebbe tempestiva la diffida di pagamento del 03.11.2022;
- non corrisponderebbe al vero che i convenuti avrebbero contattato l'attrice e invogliato i proprietari dei terreni a cederli all'opponente, né che gli opposti fossero a conoscenza del fatto che, due anni dopo, Bicos S.r.l. non avrebbe potuto sottoscrivere la convenzione, né, infine, che il Geom. avrebbe fornito CP_1
pagina 6 di 10 rassicurazioni sulla futura sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i lottizzanti.
Hanno quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c..
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 09.11.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto in data 14.05.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa sul ruolo, formulando alle parti una proposta conciliativa. Fallito il tentativo di conciliazione, proseguito anche innanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni avanti questo giudice all'udienza del 10.06.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusivi.
*** e hanno agito in via monitoria per sentir Controparte_1 Controparte_2 condannare al pagamento del corrispettivo delle prestazioni Parte_1 professionali svolte in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione di terreni nel Comune di Cermenate.
Gli opposti hanno prodotto in giudizio un documento (cfr., doc. n. 32), denominato
“prestazione , nel quale Parte_3 sono analiticamente descritte le prestazioni oggetto dell'incarico professionale, inerenti la realizzazione dei piani particolareggiati e di zona, nonché le attività di verifica urbanistica e catastale, ed è indicato l'onorario dovuto per l'esecuzione delle prestazioni. Sul documento
è presente, in calce, un'annotazione a penna datata 24.10.2019, che recita: “concordato forfettariamente € 14.000,00. Quota spettante del progetto spettante ai tecnici compomissati da CA CO SN. Tale importo si intende forfettario all'approvazione del piano ATR7 indipendentemente dai restanti lottizzanti”. Il documento
è sottoscritto, sul rispettivo timbro di ciascuno, da CA CO S.n.c. (ora
[...]
, dal Geom. e dall'Ing. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 10 Gli opposti, pertanto, hanno prodotto il titolo delle proprie pretese creditorie, costituito dal contratto summenzionato, stipulato tra e Parte_1 CP_1 CP_1 avente oggetto lo svolgimento, da parte degli opposti, delle Controparte_2 prestazioni professionali in esso meglio descritte, per il corrispettivo di € 14.000,00, il diritto al percepimento del quale è stato condizionato dalle parti “all'approvazione del piano ATR7”.
Gli opposti, inoltre, hanno provato lo svolgimento delle prestazioni professionali di realizzazione del piano esecutivo di lottizzazione dei terreni per cui è causa, producendo in giudizio non solo gli elaborati predisposti (cfr., docc. da n. 14 a 29), ma soprattutto la delibera n. 91 del 27.05.2021 della Giunta del Comune di Cermenate, con cui è stato approvato in via definitiva il “Piano di Lottizzazione denominato “A.T.R.
7 - Via Monte
Rosa” (cfr., doc. n. 2).
L'avvenuta approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune, per un verso, è la miglior riprova dell'avvenuto effettivo svolgimento dell'attività professionale dei convenuti di predisposizione del piano di lottizzazione, per altro verso, costituisce l'evento al quale le parti avevano condizionato il diritto al compenso dei tecnici.
Difatti, non trova alcun riscontro probatorio, alla luce del chiaro tenore della clausola apposta in calce al contratto sub doc. n. 32 dei convenuti, che fa riferimento
“all'approvazione del piano”, la tesi attorea secondo cui il diritto al compenso sarebbe stato condizionato dalle parti al perfezionamento dell'intero iter di esecuzione del piano di lottizzazione e, quindi, non alla mera approvazione del piano da parte della Giunta del
Comune di Cermenate, ma alla sottoscrizione della convenzione con il Comune da parte di tutti i lottizzanti. Tale interpretazione, oltre a contrastare con il senso letterale delle espressioni utilizzate in contratto, appare, del resto, poco plausibile, essendo di difficile comprensione il motivo per cui i professionisti opposti avrebbero dovuto condizionare il diritto al compenso alla firma della convenzione da parte di tutti i lottizzanti, ossia a circostanze indipendenti sia dalla loro volontà, sia dall'attività di natura tecnica svolta, piuttosto che, come appunto risulta dall'annotazione sul doc. n. 32, all'approvazione del piano che, come riconosciuto dalla stessa opponente, ne “avrebbe attestato la … conformità al Piano Regolatore Generale -PRG alla stregua di “strumento urbanistico attuativo” (cfr.,
p. 15 comparsa conclusionale), così sancendo il raggiungimento dello scopo dell'attività professionale svolta.
pagina 8 di 10 A ciò si aggiunga che parte attrice non ha in alcun modo provato l'allegazione per cui l'opposto Geom. avrebbe rassicurato l'amministratore dell'opponente sulla CP_1 prestazione, da parte di tutti i lottizzanti, compresa Bicos S.r.l., dell'assenso agli atti di lottizzazione, così inducendolo a sottoscrivere la postilla sul doc. n. 32 di cui si discute.
Difatti, risultano inammissibili tutti i documenti prodotti da con Parte_1 la memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c. (depositata il 13.10.2023), oltre il termine per le produzioni documentali a prova diretta fissato dall'art. 171ter, n. 2 c.p.c. (scadente il
05.10.2023, rispetto all'udienza fissata ex art. 171bis c.p.c. al 25.10.2023), né l'opponente ha tempestivamente formulato alcuna istanza istruttoria a prova diretta per l'assunzione di prove costituende, finalizzate a dimostrare le deduzioni poste a fondamento della propria domanda subordinata di invalidità della clausola contrattuale per vizio del consenso.
Così accertato il credito degli opposti, deve essere altresì rigettata l'eccezione dell'opponente di prescrizione triennale del credito ex art. 2956 c.c.. Difatti, anche a prescindere dall'individuazione del corretto dies a quo del termine prescrizionale, costituisce considerazione assorbente quella per cui, avendo l'opponente ammesso di non aver saldato il debito su di lei gravante, la prescrizione presuntiva invocata non può in ogni caso operare, stante il disposto dell'art. 2959 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1 condannata a rifondere a e a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria - in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non può, invece, essere accolta, in mancanza di specifica allegazione del danno subito in conseguenza del comportamento processuale dell'attrice, la domanda degli opposti di condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 563/2023 del 02.03.2023;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da e Controparte_1
Controparte_2
17 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1547/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Alberto Senigaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via E. Besana,
11
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paolo Cerri,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Saronno, Viale Rimembranze, 43
- parti convenute opposte -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, contestata la produzione avversaria, inidonea a fornire la prova di legge, preso atto che la fattispecie è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1176 II comma cc e 2226 cc., preso altresì atto che la proposta del Giudice formulata nel comune interesse delle parti e della giustizia a'sensi dell' art. 185 bis cpc, così come precisata con provvedimenti 14.05.2024-01.08.2024, prevedente l'abbandono della lite a spese interamente compensate dietro pagamento agli opposti dell'importo omnicomprensivo di €9.000,00=, è stata prima d'ora ingiustificatamente accolta soltanto dall'opponente, che ha anche precisato che a fronte del pagamento già eseguito l'adesione alla detta proposta implica la restituzione a del totale importo di € Parte_1
11.081,82= (€ 20.081,82 - € 9.000,00), così decidere: in via preliminare, nel caso non creduto in cui Controparte mantenga la “non adesione” alla menzionata proposta dell'Ill.mo GU, atteso il tempestivo disconoscimento del documento prodotto ex adverso sub 1 nella parte relativa alla “annotazione” specificata nella premessa della citazione, secondo il significato indicato in atti dagli opposti, si insiste perché, visto il pagina 1 di 10 parere del grafologo Prof. (all. 18) rimasto sostanzialmente incontestato, venga Per_1 disposta la CTU richiesta, nominando un esperto di lottizzazioni e iter burocratici autorizzativi, per accertare se gli opposti, ognuno per quanto di debenza professionale e necessario, abbiano o meno espletato l'incarico affidato, ammettendo le prove orali controdedotte dalla opponente;
nel merito, visto il parere del Prof. (ns all. 18) e ritenute fondate le eccezioni così Per_1 come in atti formulate, revocarsi il decreto impugnato, in quanto privo dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 633-634 ss e 642 cpc, nonché per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti medesimi, disponendosi per l'effetto la restituzione alla opponente delle somme cautelarmente pagate a fronte del precetto notificato, con gli interessi ex art. 1284 IV comma cc dalla data di notifica della citazione in opposizione al saldo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice interpreti il contenuto della
“annotazione” menzionata in citazione nella direzione indicata ex adverso, dichiararsi l'annullamento della relativa dichiarazione per vizio del consenso, ravvisando come scusabile e riconoscibile ictu oculi l'errore in cui è stata indotta dalla Parte_1 assente e comunque scorretta informativa preventiva fornita dai professionisti opposti, tale che, qualora la prima avesse compreso il significato assegnato dai secondi non avrebbe apposto né sottoscritto la dichiarazione stessa;
in via di ulteriore subordine, nel denegato caso in cui l'On Giudice valuti quella
“annotazione” valida e idonea ab astracto a fondare il diritto azionato, revocarsi comunque l'impugnato decreto per insussistenza della pretesa creditoria dedotta per intervenuta prescrizione triennale;
in via estremamente subordinata, superate le assorbenti eccezioni fin qui svolte, accertarsi anche a mezzo di CTU l'inadempimento degli opposti in ordine alle obbligazioni e prestazioni promesse a revocandolo egualmente e disponendo, Parte_1 contestualmente, la risoluzione dell'incarico affidato per fatto e colpa ascrivibili ai ricorrenti opposti, con ogni conseguenza risarcitoria del caso, compensando in extremis l'eventuale credito residuo di essi con il danno arrecato per mancata attuazione del PL
“ATR7” e, comunque, nei termini e nella misura che sarà accertata in corso di causa o determinata in via d'equità; in ogni caso, con la restituzione delle somme prima d'ora corrisposte da
[...] agli opposti a fronte del precetto notificato e il favore di spese e competenze di Parte_1 causa. Infine, preso atto che la mancata adesione degli opposti alla proposta del Giudice ex art. 185 bis cpc non è stata validamente giustificata, anche in considerazione di quanto espressamente indicato nel provvedimento 14.05.2024 sopra citato, condannarsi gli opposti a rifondere le spese di lite e al ristoro dei danni in applicazione degli artt. 91 ss- cpc. In via istruttoria, atteso il visto disconoscimento del documento 1 ex adverso nella parte relativa alla “annotazione” apposta secondo il significato datole da controparte, in caso di contestazioni avversarie, nominarsi CTU esperto in materia di lottizzazioni e iter burocratici autorizzativi, perché accerti e verifichi se i ricorrenti, nella presente fattispecie - letti atti e documenti di causa e ulteriori eventualmente acquisendi dal Comune di Cermenate ex art. 213 cpc-, abbiano espletato l'incarico affidato dai lottizzanti, pienamente e correttamente -ciascuno per quanto di competenza e debenza professionale-, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, secondo la “regola dell'arte” e la diligenza dovuta dal buon professionista (artt.1176 II co.-2226-2230 c.c.), con riferimento alle prestazioni promesse (per il cui pagamento è la opposta ingiunzione), alla informativa pre e contrattuale resa, nonché al deposito degli atti e documenti della lottizzazione, specificando quali delle prestazioni di cui al preventivo 24.10.2019 (doc. 32 avvers.) fossero da eseguirsi a cura dell'Ing. e quali a cura del Geom. Controparte_2
pagina 2 di 10 verificando, avvalendosi di esperto grafologo, se gli atti/documenti Controparte_1 depositati dai menzionati professionisti contengano le sottoscrizioni autografe e autentiche di tutti i lottizzanti;
accerti, infine, quale sia l'oggetto della “annotazione” apposta e sottoscritta dalle parti e determini il pertinente quantum debeatur, chiarendo al Giudice se l'assenza di sottoscrizione anche di un solo lottizzante della istanza di attuazione del PL”ATR7” (v doc. 1 avvers. e art. 11 Reg. Edil. Comune Cermenate) e/o degli altri atti e documenti -frazionamento terreni e Convenzione inclusi- presentati al Comune di Cermenate invalidi di per sé il detto PL e l'intero iter autorizzativo, compresa la Delibera 27.05.2021 di cui essi sono il presupposto (v. docc.
2-3 avvers); in questo ultimo caso, preso atto che il progetto realizzativo consisteva nella costruzione di una serie di edifici pluripiano, a schiera e/o unifamiliari, per una volumetria complessiva di mc 17.124,00 (v.doc. 32 avvers.) per il quale erano previste una provvista stanziale per oneri di urbanizzazione e costi complessi (acquisto terreni, spese notarili, edificazione aree verdi, parcheggi, monetizzazioni aree, ecc) di circa € 845.000,00, pari al 40% del PL, stimi l'entità del danno risarcendo a per la perdita di altre opportunità Parte_1 edilizie per avere dovuto tenere fede fino a scadenza ai preliminari di acquisto sottoscritti con i lottizzanti, confidando in buona fede nel corretto adempimento degli odierni opposti e nella validità e regolarità dell'iter autorizzativo svolto, tenendo ferme le risorse economiche e finanziarie utili a fornire la garanzia fidejussoria pretesa dalla Controparte_3
Non bastasse, senza che ciò possa costituire accettazione dell'inversione
[...] dell'onere della prova, incombente ex art. 2697 I comma cc in capo agli opposti, ammettersi a prova contraria il seguente capitolato per interpello e testi: 1.”Vero che in seguito ai contatti avuti nel maggio 2019 con il sig. che propose alla Per_2 di acquistare alcuni terreni oggetto del PL “ATR7” di Cermenate, i signori Pt_1 Per_3
(delega al sig. Pavesi) e e altri proprietari dei terreni Per_4 Per_5 Persona_6 interessati dalla lottizzazione PL “ATR7” furono indirizzati dal geom. tecnico CP_1 incaricato, a trattare la cessione dei rispettivi terreni con la presso la Parte_1 cui sede il detto geometra li accompagnò a sottoscrivere i relativi preliminari, del cui contenuto era a conoscenza, nella data che il medesimo accompagnatore aveva fissato”. Testi: e e Interpello del Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_6 geom. CP_1
2. “Vero che il giorno 24.10.2019 l'avv. Gianni Mantegazza convocata riunione in via di urgenza presso la Sede della mostrò a me e ai signori e Parte_1 Pt_2 le note ipotecarie e i pignoramenti in essere
contro
Bicos Srl spiegando la Controparte_4 incidenza negativa di esse sulla attuazione del progetto edilizio “ATR7” per carenza delle liquidità necessarie a coprire le garanzie richieste dall'Amministrazione comunale”. Teste Avv. Mantegazza Gianni. geom. CP_5 CP_1
3. “Vero che in quell'occasione il sig. della fu Controparte_6 Parte_1 rassicurato dal geom. sulla attuazione del PL “ATR7” nonostante le circostanze CP_1 evidenziate dall'avv. Mantegazza, confermando di avere avuto rassicurazioni da Bicos Srl in ordine alla volontà di questa andare in Convenzione con la garanzia fidejussoria”. Teste Avv. Mantegazza. CP_5 geom. CP_1
4. “Vero che usciti da quella riunione con l'avvocato Mantegazza, il sig. per Controparte_6 la CA CO snc concordò con il geom. il compenso forfettario dello CP_1 Studio tecnico in €14.000,00 per il caso in cui il progetto di lottizzazione fosse stato attuato, quindi andato a buon fine, come previsto nei preliminari sottoscritti alla sua presenza o di cui comunque era stato messo a conoscenza”. geom. CP_5 CP_1
pagina 3 di 10 5. “Vero che il giorno 17/12/2019 l'avv. Gianni Mantegazza riferì alla Parte_1 che il giorno 12/12/2019 aveva incontrato il geom. il quale gli aveva ribadito la CP_1 volontà di tutti i lottizzanti di procedere nell'iter attuativo del PL 'ATR7', secondo quanto assentito dalla Giunta comunale”. Teste avv. Mantegazza. geom. CP_5 CP_1
6. “Vero che l'avv. Mantegazza era a conoscenza del fatto che il geom aveva i CP_7 contatti con tutti i lottizzanti del PL “ATR7” di Cermenate”. Teste avv. Mantegazza.
geom. CP_5 CP_1 7. “Vero che il 7 Gennaio 2020 l'avv. Mantegazza esaminata la bozza dello schema di Convenzione per il PL “ATR7” del geom riferì all'ing. CP_1 Controparte_8 che la clausola di solidarietà per la nota situazione economica della
[...] Bicos Srl andava eliminata”. Teste avv. Mantegazza. geom. CP_5 CP_1 8.”Vero che il sig. il giorno 16/01/2020, inoltrando all'ing. Tes_1 Controparte_4 della la bozza dello schema della Convenzione comunale ricevuta dal Parte_1 geom. per osservazioni, lo informò che quest'ultimo aveva sottoposto il PL CP_1
“ATR7” alla firma del sig. (Casa Vinicola Verga Spa) ma senza eventuali Persona_7 loro osservazioni”. Testi Tes_1 Persona_7 9. “Vero che il 07/06/2020 l'ing per la comunicò Controparte_4 Parte_1 all'avv. Mantegazza che il geom. si era occupato di raccogliere le firme CP_1 mancanti sugli atti e i documenti da depositare in Comune per portare a perfezionamento l'iter del Piano Attuativo “ATR7”. Teste Avv. Mantegazza. Conclusioni di parti convenute opposte voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed istanza, anche istruttoria, nel merito:
- previo accertamento della totale infondatezza di tutte le avversarie eccezioni, respingere integralmente l'opposizione ex adverso proposta, e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone la definitiva esecutività per sorte capitale, accessori e spese di lite, nella misura ivi liquidata;
- in ogni caso, condannare l'attrice opponente a pagare in favore Parte_1 dei Sigg.ri Geom. e Ing. , la somma di € Controparte_1 Controparte_2 17.848,60 o, comunque, altra maggiore o minore somma che venisse accertata, in corso di giudizio, come dovuta a saldo del corrispettivo per le prestazioni professionali oltre ad interessi maturati e maturandi dal dovuto sino all'effettivo pagamento;
- previo accertamento della natura temeraria dell'opposizione, condannare l'attrice opponente, ex art. 96 C.p.c., al risarcimento dei danni per l'effetto patiti dai convenuti opposti. Con vittoria di spese e compensi di lite. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 563/2023 del 02.03.2023, con il quale il Tribunale di Como le ha ingiunto di pagare a e a Controparte_1 la somma di € 17.848,60, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_2 monitorio, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali consistenti nella stesura del piano esecutivo di un piano di lottizzazione nel Comune di Cermenate.
pagina 4 di 10 A fondamento dell'opposizione, premesso di aver provveduto, Parte_1 con riserva di ripetizione, all'integrale pagamento dell'importo ingiunto a seguito della notificazione del titolo e del precetto, ha dedotto che:
- il Geometra aveva contattato l'attrice proponendole l'acquisizione di CP_1
aree per realizzare un piano di lottizzazione (ATR7) e aveva invogliato i proprietari delle aree interessate a vendere all'opponente, inducendola così a sottoscrivere sei contratti preliminari di vendita;
- l'opposto, tuttavia, era a conoscenza del fatto che il piano di lottizzazione sarebbe stato irrealizzabile, stante lo stato di quasi decozione della futura lottizzante Bicos
S.r.l., che le avrebbe impedito di affrontare gli impegni finanziari connessi al piano;
- scoperta dalla società attrice la situazione, nel corso di un incontro tra le parti, il
Geom. avrebbe garantito la sottoscrizione della convenzione comunale CP_1 da parte di tutti i lottizzanti, Bicos S.r.l. compresa, così inducendo il rappresentante dell'opponente ad apporre la firma sul preventivo di spesa sottopostole, azionato in via monitoria, condizionando il pagamento all'”approvazione” del piano, da intendersi come sua concreta esecuzione mediante sottoscrizione della convenzione con il Comune;
- tuttavia, la convenzione non era mai stata sottoscritta e, quindi, l'attrice aveva risolto tutti i preliminari di vendita con i lottizzanti;
- la condotta degli opposti, che avevano indotto l'opponente a perseguire un'operazione immobiliare ab origine impossibile, sarebbe contraria a buona fede e, comunque, l'apposizione della condizione al preventivo azionato in via monitoria sarebbe invalida perché avvenuta sulla base di un errore rilevante ed essenziale, indotto nell'opponente dalle rassicurazioni fornite dall'opposto;
- in ogni caso, gli opposti non avrebbero fornito la prova dello svolgimento a regola d'arte delle prestazioni professionali oggetto della pretesa creditoria, né avrebbero provato la consegna della documentazione inerente l'attività svolta;
- inoltre, dal preventivo non risulterebbe quale professionista avrebbe fatto cosa, sicché sarebbe dubbia la legittimazione ad agire dei convenuti, che peraltro avevano agito nella fattispecie utilizzando il logo dello studio professionale in cui erano associati;
- infine, il credito degli opposti sarebbe prescritto non avendo gli stessi agito per il recupero del credito per oltre tre anni.
pagina 5 di 10 Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con restituzione delle somme già pagate in esecuzione del titolo, anche, in subordine rispetto all'interpretazione della clausola apposta al preventivo in senso conforme a quello offerto dall'opponente, previo annullamento della medesima per vizio del consenso e, in ulteriore subordine, previa risoluzione del contratto per inadempimento degli opposti.
Si sono costituiti in giudizio e deducendo Controparte_1 Controparte_2 che:
- tra gli anni 2017 e 2018 i convenuti erano stati incaricati dai proprietari dei terreni siti nel Comune di Cermenate di procedere all'elaborazione della documentazione tecnica necessaria a presentare al Comune il piano esecutivo di lottizzazione denominato “Via Monte Rosa – ATR7”;
- nel 2019, interessata a rilevare i terreni ricompresi nel Parte_1
piano, aveva preso contatto con i convenuti opposti in quanto tecnici già incaricati dai lottizzanti;
- i convenuti avevano quindi svolto le attività tecniche necessarie alla presentazione del piano di lottizzazione che era stato approvato dal Comune con delibera della
Giunta Comunale del 27.05.2021;
- le parti avevano condizionato il diritto al pagamento del compenso dei tecnici all'approvazione del piano di lottizzazione e, pertanto, il credito azionato in via monitoria sarebbe divenuto esigibile dal momento dell'approvazione con delibera del 27.05.2021;
- i convenuti avevano in ogni caso trasmesso, dopo l'approvazione, tutti gli elaborati grafici, il frazionamento e lo schema di convenzione al notaio deputato alla formalizzazione della convenzione, oltre che al Comune di Cermenate;
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, sia in quanto prescrizione di natura presuntiva, sia in quanto il diritto avrebbe potuto essere fatto valere solo dalla data di approvazione del piano, il 27.05.2021, e, quindi, sarebbe tempestiva la diffida di pagamento del 03.11.2022;
- non corrisponderebbe al vero che i convenuti avrebbero contattato l'attrice e invogliato i proprietari dei terreni a cederli all'opponente, né che gli opposti fossero a conoscenza del fatto che, due anni dopo, Bicos S.r.l. non avrebbe potuto sottoscrivere la convenzione, né, infine, che il Geom. avrebbe fornito CP_1
pagina 6 di 10 rassicurazioni sulla futura sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i lottizzanti.
Hanno quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c..
Fissata con decreto ex art. 171bis c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 09.11.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2023, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto in data 14.05.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa sul ruolo, formulando alle parti una proposta conciliativa. Fallito il tentativo di conciliazione, proseguito anche innanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni avanti questo giudice all'udienza del 10.06.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusivi.
*** e hanno agito in via monitoria per sentir Controparte_1 Controparte_2 condannare al pagamento del corrispettivo delle prestazioni Parte_1 professionali svolte in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione di terreni nel Comune di Cermenate.
Gli opposti hanno prodotto in giudizio un documento (cfr., doc. n. 32), denominato
“prestazione , nel quale Parte_3 sono analiticamente descritte le prestazioni oggetto dell'incarico professionale, inerenti la realizzazione dei piani particolareggiati e di zona, nonché le attività di verifica urbanistica e catastale, ed è indicato l'onorario dovuto per l'esecuzione delle prestazioni. Sul documento
è presente, in calce, un'annotazione a penna datata 24.10.2019, che recita: “concordato forfettariamente € 14.000,00. Quota spettante del progetto spettante ai tecnici compomissati da CA CO SN. Tale importo si intende forfettario all'approvazione del piano ATR7 indipendentemente dai restanti lottizzanti”. Il documento
è sottoscritto, sul rispettivo timbro di ciascuno, da CA CO S.n.c. (ora
[...]
, dal Geom. e dall'Ing. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 10 Gli opposti, pertanto, hanno prodotto il titolo delle proprie pretese creditorie, costituito dal contratto summenzionato, stipulato tra e Parte_1 CP_1 CP_1 avente oggetto lo svolgimento, da parte degli opposti, delle Controparte_2 prestazioni professionali in esso meglio descritte, per il corrispettivo di € 14.000,00, il diritto al percepimento del quale è stato condizionato dalle parti “all'approvazione del piano ATR7”.
Gli opposti, inoltre, hanno provato lo svolgimento delle prestazioni professionali di realizzazione del piano esecutivo di lottizzazione dei terreni per cui è causa, producendo in giudizio non solo gli elaborati predisposti (cfr., docc. da n. 14 a 29), ma soprattutto la delibera n. 91 del 27.05.2021 della Giunta del Comune di Cermenate, con cui è stato approvato in via definitiva il “Piano di Lottizzazione denominato “A.T.R.
7 - Via Monte
Rosa” (cfr., doc. n. 2).
L'avvenuta approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune, per un verso, è la miglior riprova dell'avvenuto effettivo svolgimento dell'attività professionale dei convenuti di predisposizione del piano di lottizzazione, per altro verso, costituisce l'evento al quale le parti avevano condizionato il diritto al compenso dei tecnici.
Difatti, non trova alcun riscontro probatorio, alla luce del chiaro tenore della clausola apposta in calce al contratto sub doc. n. 32 dei convenuti, che fa riferimento
“all'approvazione del piano”, la tesi attorea secondo cui il diritto al compenso sarebbe stato condizionato dalle parti al perfezionamento dell'intero iter di esecuzione del piano di lottizzazione e, quindi, non alla mera approvazione del piano da parte della Giunta del
Comune di Cermenate, ma alla sottoscrizione della convenzione con il Comune da parte di tutti i lottizzanti. Tale interpretazione, oltre a contrastare con il senso letterale delle espressioni utilizzate in contratto, appare, del resto, poco plausibile, essendo di difficile comprensione il motivo per cui i professionisti opposti avrebbero dovuto condizionare il diritto al compenso alla firma della convenzione da parte di tutti i lottizzanti, ossia a circostanze indipendenti sia dalla loro volontà, sia dall'attività di natura tecnica svolta, piuttosto che, come appunto risulta dall'annotazione sul doc. n. 32, all'approvazione del piano che, come riconosciuto dalla stessa opponente, ne “avrebbe attestato la … conformità al Piano Regolatore Generale -PRG alla stregua di “strumento urbanistico attuativo” (cfr.,
p. 15 comparsa conclusionale), così sancendo il raggiungimento dello scopo dell'attività professionale svolta.
pagina 8 di 10 A ciò si aggiunga che parte attrice non ha in alcun modo provato l'allegazione per cui l'opposto Geom. avrebbe rassicurato l'amministratore dell'opponente sulla CP_1 prestazione, da parte di tutti i lottizzanti, compresa Bicos S.r.l., dell'assenso agli atti di lottizzazione, così inducendolo a sottoscrivere la postilla sul doc. n. 32 di cui si discute.
Difatti, risultano inammissibili tutti i documenti prodotti da con Parte_1 la memoria ex art. 171ter, n. 3, c.p.c. (depositata il 13.10.2023), oltre il termine per le produzioni documentali a prova diretta fissato dall'art. 171ter, n. 2 c.p.c. (scadente il
05.10.2023, rispetto all'udienza fissata ex art. 171bis c.p.c. al 25.10.2023), né l'opponente ha tempestivamente formulato alcuna istanza istruttoria a prova diretta per l'assunzione di prove costituende, finalizzate a dimostrare le deduzioni poste a fondamento della propria domanda subordinata di invalidità della clausola contrattuale per vizio del consenso.
Così accertato il credito degli opposti, deve essere altresì rigettata l'eccezione dell'opponente di prescrizione triennale del credito ex art. 2956 c.c.. Difatti, anche a prescindere dall'individuazione del corretto dies a quo del termine prescrizionale, costituisce considerazione assorbente quella per cui, avendo l'opponente ammesso di non aver saldato il debito su di lei gravante, la prescrizione presuntiva invocata non può in ogni caso operare, stante il disposto dell'art. 2959 c.c..
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere Parte_1 condannata a rifondere a e a le spese sostenute Controparte_1 Controparte_2 per il presente giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, salvo quelli minimi per la fase istruttoria - in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Non può, invece, essere accolta, in mancanza di specifica allegazione del danno subito in conseguenza del comportamento processuale dell'attrice, la domanda degli opposti di condanna dell'opponente al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 563/2023 del 02.03.2023;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2
3) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da e Controparte_1
Controparte_2
17 settembre 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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