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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 nella causa n. 5657/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1541/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019, vertente tra
(C.F./P.IVA: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BARRACANO ALESSANDRO
- attrice/opponente - e già ) (C.F./P.IVA: Controparte_1 CP_1
), e per essa la mandataria in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI MARCO
- convenuta/opposta – Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, in persona del legale rappresentante pro tempore, odierna CP_1 opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , odierna opponente, per conseguire il Parte_1 pagamento della somma di € 9.261,19, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al mancato pagamento di ratei scaduti (rata n. 5 per € 196,62 + 13 rate non pagate per € 628,01 x 13) del contratto di finanziamento n. 18990 di Lit 21.888.000 originariamente sottoscritto con YO NA SE (UK) in data 31/03/1998 e finalizzato all'acquisto di un'autovettura (v. decreto ingiuntivo n. 1541/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, articolando le seguenti eccezioni: 1) Prescrizione dell'azione,
[...] art 2946 cc. Preliminarmente si eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria.
La società opposta pone a fondamento del credito un contratto di finanziamento di
2 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Lit 21.888.000 omettendo di indicare la data di sottoscrizione, a loro era ben nota;
ed invero l'opponente in data 31/03/98 sottoscrisse un contratto di finanziamento di Lit 21.888.000 con YO NA SE (UK), pagando regolarmente i ratei.
Appare evidente, da quanto sopra detto, che l'azione è da ritenersi prescritta essendo decorso il termine ordinario della prescrizione. (art 2946 cc); 2) Condanna alla spese di lite e responsabilità ex art. 96 cpc. Il comportamento di , che CP_1 ha intrapreso azione monitoria pur consapevole sia dell'avvenuto pagamento sia del decorso del termine per richiedere quanto preteso, va censurato e sanzionato ex art 96 co.1 c.p.c…In ragione di tanto va condannata al pagamento delle CP_1 relative spese di lite, con ulteriore condanna al danno morale e di immagine. [...]. Costituitasi in giudizio, , insisteva per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, rassegnando le seguenti conclusioni:
[…] In via preliminare: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 1541/2019, R.G. 4008/2019, emesso dal Tribunale di Avellino, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In via subordinata:
Ritenere e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei Pt_1 Parte_1 confronti di della somma di Euro 9.261,19, comunque, di quelle Controparte_1 maggiori o minori somme che risulteranno nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle somme suindicate o di quelle maggiori o minori che risulteranno dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale. […]. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la mediazione (v. ordinanza del 07/04/2022), ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii e del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della
3 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio
4 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto, ove prodotti) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, giova innanzitutto precisare come il credito dedotto in ingiunzione trovi il proprio fondamento nel contratto di finanziamento n. 18990, sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
in data 31.03.1998 con YO NA SE (UK)
[...] per la concessione in finanziamento dell'importo di Lire 21.888.000 (pari a € 11.304,00 circa), da restituire in 18 rate mensili di Lire 1.216.000, corrispondenti ad € 628,01, cadauna, pagabili mediante addebito diretto sul c/c della cliente, con prima scadenza al 28.04.2000, finalizzato all'acquisto di un'autovettura (v. contratto in atti, debitamente sottoscritto dalle parti). Va, inoltre, tenuto presente che in data 01.03.2011 YO NA SE (UK) PLC ha ceduto, pro soluto, il credito vantato nei confronti della sig.ra a (v. lettera raccomandata A/R datata Pt_1 Controparte_4
26.05.2011 e notificata in data 14.06.2011, con cui si comunicava alla debitrice l'avvenuta cessione del credito e le si intimava, altresì, il pagamento delle somme dovute); che in seguito si è fusa per incorporazione in Controparte_4 giusto atto di fusione del 28.12.2011, ed ancora che Controparte_5 successivamente appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale Controparte_5 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del Controparte_5 suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc. (v. lettera raccomandata A/R datata 26.03.2019 e notificata in data 5.04.2019, con la quale si informava la debitrice dell'intervenuto passaggio del credito ed ancora una
5 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi volta le si intimava il pagamento delle somme dovute) - v. atti allegati nel fascicolo monitorio. Orbene, a riprova delle proprie pretese la creditrice opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria: 1) copia del contratto debitamente sottoscritto dalle controparti;
2) il documento di accettazione del finanziamento unitamente alla contabile di erogazione;
3) la visura PRA, attestante che il veicolo era stato immatricolato in data 3.04.2000 ed intestato alla sig.ra in data 14.04.2000; Pt_1
4) l'estratto conto analitico, da cui emergeva che la debitrice provvedeva al pagamento, con alterne modalità e tempestività, unicamente delle prime 4 rate, oltre al pagamento parziale della rata n. 5 per € 431,39 (la predetta rata restava pertanto insoluta per Euro 196,62), con ultimo versamento avvenuto tramite assegno e contabilizzato in data 30.05.2001; 5) la missiva con cui YO NA SE (UK) comunicava alla sig.ra la decadenza dal beneficio Pt_1 del termine in data 12.07.2006; 6) la lettera raccomandata A/R datata 26.05.2011 e notificata in data 14.06.2011, con cui comunicava alla Controparte_4 debitrice l'avvenuta cessione del credito in suo favore e le intimava, altresì, il pagamento delle somme dovute;
7) la lettera raccomandata A/R datata 26.03.2019 e notificata in data 5.04.2019, con la quale Controparte_1 appartenente al Gruppo Banca IFIS, informava la debitrice dell'intervenuto passaggio del credito in suo favore ed ancora una volta le intimava il pagamento delle somme dovute (v. produzione di parte). Si tratta pertanto di documentazione che, in applicazione dei principi sin qui citati, non può che ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Prive di pregio, venendo ai motivi di opposizione, risultano per converso le eccezioni in punto di avvenuta prescrizione del credito, atteso che, fermo il consolidato orientamento secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) (Cass. Civ. n. 4232/2023), poiché Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. Civ. n. 4232/2023), nella fattispecie in esame, a fronte di un contratto di finanziamento stipulato il 31/03/1998, recante un piano di restituzione di n. 18 mesi e, dunque, ratei decorrenti dal 28/04/2000 e con ultima rata in scadenza il 28/09/2001, con il maturare della relativa prescrizione
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(decennale) non prima del 28/09/2011, risultano prodotte, al netto della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata 12.07.2006 di cui tuttavia non risulta comprovata la ricezione: una lettera raccomandata A/R del 26.05.2011 inviata da e contenente la comunicazione di Controparte_4 cessione e intimazione di pagamento, documentalmente ricevuta dalla debitrice in data 14.06.2011 (v. comunicazione in atti); nonché, una lettera di cessione e intimazione di pagamento inviata da il 26.03.2019, altrettanto CP_1 documentalmente ricevuta dalla debitrice in data 5.04.2019 (v. comunicazione in atti); seguita poi dal decreto ingiuntivo per cui è causa, dichiaratamente notificato alla medesima debitrice il 13/11/2019 (v. decreto in atti). Circa il (generico e onnicomprensivo) disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente soltanto nella seconda memoria istruttoria (v. memoria ex art. 183, n. 2: […] In ragione di quanto avanti detto e di quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione e dalla documentazione depositata dalla opposta, in cui non si rinviene alcuna firma riferibile alla la prescrizione Pt_1
è piena e provata […], giova precisare come lo stesso non possa dirsi valido e rituale, essendo presenti in atti diversi documenti recanti la relativa firma, non specificamente indicati ed individuati a tal fine. Per costante giurisprudenza di legittimità, difatti, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata (Cass. 13384/05), dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021), non potendo considerarsi valido un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03), essendo la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018), ferma la precisazione secondo cui costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento (v. Cass. 6475 del 1974, 3409 e 6081 del 1980). A ciò deve aggiungersi il fatto che tale disconoscimento sarebbe comunque del tutto intempestivo, non essendo la citata memoria la prima scrittura difensiva successiva a quella in cui è stata esibita e/o prodotta la menzionata documentazione. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata, che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta;
se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima
7 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento (Sez. 2, Sentenza n. 8920 del 02/07/2001), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (Sez. 2 -, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023). Quanto poi alla non riferibilità alla destinataria opponente delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento per cui è causa, in uno a quanto già riferito, non ci si può esimere dal rilevare come, per condivisa giurisprudenza, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” o simili, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., persino l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015), con la conseguenza che poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto […] attiene ad […] un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale […] (cfr.: Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del 24-09-2019, nonché Sez. 6 Sentenze n. 9778/2013, n. 10286/2013, n. 2666/2018; Sez. 1, Sent. n. 14159/2016). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui è già stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa (v. ordinanza in atti), con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma in ogni caso l'assenza di compiute e specifiche contestazioni anche circa la legittimazione ad agire dell'odierna opposta (v. ancora atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
8 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1541/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019, nei confronti di (già Controparte_1 [...]
), e per essa la mandataria in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1541/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 05/11/2019; condanna parte opponente, alla rifusione in favore Parte_1 di parte opposta, già ), e per essa Controparte_1 CP_1 la mandataria delle spese del presente giudizio, Controparte_2 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 23/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2025 nella causa n. 5657/2019 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1541/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019, vertente tra
(C.F./P.IVA: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BARRACANO ALESSANDRO
- attrice/opponente - e già ) (C.F./P.IVA: Controparte_1 CP_1
), e per essa la mandataria in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. PESENTI MARCO
- convenuta/opposta – Conclusioni All'udienza del 23/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, in persona del legale rappresentante pro tempore, odierna CP_1 opposta, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di , odierna opponente, per conseguire il Parte_1 pagamento della somma di € 9.261,19, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al mancato pagamento di ratei scaduti (rata n. 5 per € 196,62 + 13 rate non pagate per € 628,01 x 13) del contratto di finanziamento n. 18990 di Lit 21.888.000 originariamente sottoscritto con YO NA SE (UK) in data 31/03/1998 e finalizzato all'acquisto di un'autovettura (v. decreto ingiuntivo n. 1541/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione Parte_1
, articolando le seguenti eccezioni: 1) Prescrizione dell'azione,
[...] art 2946 cc. Preliminarmente si eccepisce la prescrizione della pretesa creditoria.
La società opposta pone a fondamento del credito un contratto di finanziamento di
2 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Lit 21.888.000 omettendo di indicare la data di sottoscrizione, a loro era ben nota;
ed invero l'opponente in data 31/03/98 sottoscrisse un contratto di finanziamento di Lit 21.888.000 con YO NA SE (UK), pagando regolarmente i ratei.
Appare evidente, da quanto sopra detto, che l'azione è da ritenersi prescritta essendo decorso il termine ordinario della prescrizione. (art 2946 cc); 2) Condanna alla spese di lite e responsabilità ex art. 96 cpc. Il comportamento di , che CP_1 ha intrapreso azione monitoria pur consapevole sia dell'avvenuto pagamento sia del decorso del termine per richiedere quanto preteso, va censurato e sanzionato ex art 96 co.1 c.p.c…In ragione di tanto va condannata al pagamento delle CP_1 relative spese di lite, con ulteriore condanna al danno morale e di immagine. [...]. Costituitasi in giudizio, , insisteva per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta, rassegnando le seguenti conclusioni:
[…] In via preliminare: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 1541/2019, R.G. 4008/2019, emesso dal Tribunale di Avellino, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In via subordinata:
Ritenere e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei Pt_1 Parte_1 confronti di della somma di Euro 9.261,19, comunque, di quelle Controparte_1 maggiori o minori somme che risulteranno nel corso del presente giudizio.
Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento delle somme suindicate o di quelle maggiori o minori che risulteranno dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale. […]. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disposta la mediazione (v. ordinanza del 07/04/2022), ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii e del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione, così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della
3 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di sostanziale irrilevanza, salvo quanto riferito in punto di regolamentazione delle spese, delle eccezioni formulate sul punto. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si fondi su di un contratto di mutuo e/o finanziamento, e non già su di un contratto di conto corrente, è sufficiente che il creditore esibisca a conforto della richiesta di ingiunzione il contratto di finanziamento e/o mutuo con relativo piano di ammortamento, ove previsto e/o rilevante, e tale documentazione avrà valore di piena prova, sia nella fase monitoria secondo il disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., che nella fase di opposizione, essendo in tale successivo giudizio
4 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi onere del debitore dimostrare il pagamento, o la sussistenza di altre cause estintive del credito ex adverso azionato. Non è difatti consentito al giudice, nell'ambito dei giudizi fondati su contratti bancari diversi da quello di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss. c.c.
o comunque regolati in conto corrente, pretendere a fini probatori, nemmeno in sede monitoria, la produzione in giudizio degli “estratti conto” ex art. 50 T.U.B. (Sez. 1, Sentenza n. 3949 del 19 febbraio 2018). Quanto poi alla prova dell'erogazione del credito, il relativo onere è assolto dall'istituto finanziatore, mediante documentazione (ivi compresi gli estratti conto, ove prodotti) attestante l'annotazione dell'avvenuto accredito delle somme, ferma la possibilità di valutare in ogni caso ex art. 115 c.p.c. la condotta processuale tenuta dalla controparte, ove affermi di aver comunque usufruito delle suddette somme, ovvero di aver provveduto al rimborso, anche se solo in parte, del finanziamento, o di aver in qualche modo dato esecuzione al rapporto in essere. Passando dunque al merito della controversia, giova innanzitutto precisare come il credito dedotto in ingiunzione trovi il proprio fondamento nel contratto di finanziamento n. 18990, sottoscritto dalla sig.ra Parte_1
in data 31.03.1998 con YO NA SE (UK)
[...] per la concessione in finanziamento dell'importo di Lire 21.888.000 (pari a € 11.304,00 circa), da restituire in 18 rate mensili di Lire 1.216.000, corrispondenti ad € 628,01, cadauna, pagabili mediante addebito diretto sul c/c della cliente, con prima scadenza al 28.04.2000, finalizzato all'acquisto di un'autovettura (v. contratto in atti, debitamente sottoscritto dalle parti). Va, inoltre, tenuto presente che in data 01.03.2011 YO NA SE (UK) PLC ha ceduto, pro soluto, il credito vantato nei confronti della sig.ra a (v. lettera raccomandata A/R datata Pt_1 Controparte_4
26.05.2011 e notificata in data 14.06.2011, con cui si comunicava alla debitrice l'avvenuta cessione del credito e le si intimava, altresì, il pagamento delle somme dovute); che in seguito si è fusa per incorporazione in Controparte_4 giusto atto di fusione del 28.12.2011, ed ancora che Controparte_5 successivamente appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quale Controparte_5 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta titolare del Controparte_5 suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc. (v. lettera raccomandata A/R datata 26.03.2019 e notificata in data 5.04.2019, con la quale si informava la debitrice dell'intervenuto passaggio del credito ed ancora una
5 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi volta le si intimava il pagamento delle somme dovute) - v. atti allegati nel fascicolo monitorio. Orbene, a riprova delle proprie pretese la creditrice opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria: 1) copia del contratto debitamente sottoscritto dalle controparti;
2) il documento di accettazione del finanziamento unitamente alla contabile di erogazione;
3) la visura PRA, attestante che il veicolo era stato immatricolato in data 3.04.2000 ed intestato alla sig.ra in data 14.04.2000; Pt_1
4) l'estratto conto analitico, da cui emergeva che la debitrice provvedeva al pagamento, con alterne modalità e tempestività, unicamente delle prime 4 rate, oltre al pagamento parziale della rata n. 5 per € 431,39 (la predetta rata restava pertanto insoluta per Euro 196,62), con ultimo versamento avvenuto tramite assegno e contabilizzato in data 30.05.2001; 5) la missiva con cui YO NA SE (UK) comunicava alla sig.ra la decadenza dal beneficio Pt_1 del termine in data 12.07.2006; 6) la lettera raccomandata A/R datata 26.05.2011 e notificata in data 14.06.2011, con cui comunicava alla Controparte_4 debitrice l'avvenuta cessione del credito in suo favore e le intimava, altresì, il pagamento delle somme dovute;
7) la lettera raccomandata A/R datata 26.03.2019 e notificata in data 5.04.2019, con la quale Controparte_1 appartenente al Gruppo Banca IFIS, informava la debitrice dell'intervenuto passaggio del credito in suo favore ed ancora una volta le intimava il pagamento delle somme dovute (v. produzione di parte). Si tratta pertanto di documentazione che, in applicazione dei principi sin qui citati, non può che ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dei propri oneri probatori da parte della creditrice agente (v. su tutte citate Sezioni Unite n. 13533/2001). Prive di pregio, venendo ai motivi di opposizione, risultano per converso le eccezioni in punto di avvenuta prescrizione del credito, atteso che, fermo il consolidato orientamento secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) (Cass. Civ. n. 4232/2023), poiché Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. Civ. n. 4232/2023), nella fattispecie in esame, a fronte di un contratto di finanziamento stipulato il 31/03/1998, recante un piano di restituzione di n. 18 mesi e, dunque, ratei decorrenti dal 28/04/2000 e con ultima rata in scadenza il 28/09/2001, con il maturare della relativa prescrizione
6 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
(decennale) non prima del 28/09/2011, risultano prodotte, al netto della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata 12.07.2006 di cui tuttavia non risulta comprovata la ricezione: una lettera raccomandata A/R del 26.05.2011 inviata da e contenente la comunicazione di Controparte_4 cessione e intimazione di pagamento, documentalmente ricevuta dalla debitrice in data 14.06.2011 (v. comunicazione in atti); nonché, una lettera di cessione e intimazione di pagamento inviata da il 26.03.2019, altrettanto CP_1 documentalmente ricevuta dalla debitrice in data 5.04.2019 (v. comunicazione in atti); seguita poi dal decreto ingiuntivo per cui è causa, dichiaratamente notificato alla medesima debitrice il 13/11/2019 (v. decreto in atti). Circa il (generico e onnicomprensivo) disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente soltanto nella seconda memoria istruttoria (v. memoria ex art. 183, n. 2: […] In ragione di quanto avanti detto e di quanto dedotto nell'atto di citazione in opposizione e dalla documentazione depositata dalla opposta, in cui non si rinviene alcuna firma riferibile alla la prescrizione Pt_1
è piena e provata […], giova precisare come lo stesso non possa dirsi valido e rituale, essendo presenti in atti diversi documenti recanti la relativa firma, non specificamente indicati ed individuati a tal fine. Per costante giurisprudenza di legittimità, difatti, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata (Cass. 13384/05), dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021), non potendo considerarsi valido un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03), essendo la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018), ferma la precisazione secondo cui costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento (v. Cass. 6475 del 1974, 3409 e 6081 del 1980). A ciò deve aggiungersi il fatto che tale disconoscimento sarebbe comunque del tutto intempestivo, non essendo la citata memoria la prima scrittura difensiva successiva a quella in cui è stata esibita e/o prodotta la menzionata documentazione. Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata, che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta;
se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima
7 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento (Sez. 2, Sentenza n. 8920 del 02/07/2001), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta (Sez. 2 -, Sentenza n. 9690 del 12/04/2023). Quanto poi alla non riferibilità alla destinataria opponente delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento per cui è causa, in uno a quanto già riferito, non ci si può esimere dal rilevare come, per condivisa giurisprudenza, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” o simili, risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., persino l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16289 del 31/07/2015), con la conseguenza che poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto […] attiene ad […] un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale […] (cfr.: Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del 24-09-2019, nonché Sez. 6 Sentenze n. 9778/2013, n. 10286/2013, n. 2666/2018; Sez. 1, Sent. n. 14159/2016). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui è già stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa (v. ordinanza in atti), con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma in ogni caso l'assenza di compiute e specifiche contestazioni anche circa la legittimazione ad agire dell'odierna opposta (v. ancora atto di opposizione e successivi scritti difensivi). Sulle spese Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
8 Tribunale di Avellino n. 5657/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1541/2019, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 05/11/2019, nei confronti di (già Controparte_1 [...]
), e per essa la mandataria in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1541/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 05/11/2019; condanna parte opponente, alla rifusione in favore Parte_1 di parte opposta, già ), e per essa Controparte_1 CP_1 la mandataria delle spese del presente giudizio, Controparte_2 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 23/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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