Rigetto
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 6933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6933 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06933/2025REG.PROV.COLL.
N. 01805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1805 del 2023, proposto da RI VE e RN IA, rappresentate e difese dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di AT (sezione prima) n. 602/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le appellanti indicate in intestazione sono comproprietarie di un appartamento al piano attico di un fabbricato condominiale, realizzato nei primi anni 70, ubicato in Formia, via Vitruvio 420, avente una superficie lorda di mq 179,00, con annesso terrazzo a livello di mq 142,76. L’unità immobiliare, censita a catasto fabbricati al foglio 12, particella 128, subalterno 21, ricade in area paesaggisticamente vincolata.
2. Con d.i.a. prot. 33847 del 31 luglio 2012 (pratica n. 6837), le appellanti comunicavano l’intenzione di realizzare sul terrazzo « un porticato in struttura lignea con copertura a tegole di cotto ». Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica (determinazione del 19 febbraio 2014, n. 845), per conformarsi alle prescrizioni tipologiche dell’amministrazione (espresse con nota comunale del 26 marzo 2014, prot. n. 15237), con successiva nota di prot. 19153 del 17 aprile 2014 il progettista e direttore dei lavori asseverava che la struttura sarebbe stata realizzata « in pilastrini e travi in legno lamellare e con copertura leggera del tipo doghettato dello spessore di cm 2 9», con la precisazione che l’« intera struttura è del tipo amovibile ». Alla nota era allegato il grafico esecutivo della struttura.
3. Su questa base la d.i.a. veniva assentita dall’amministrazione comunale (in data 8 maggio 2014).
4. All’esito di un sopralluogo dei tecnici comunali in data 13 ottobre 2020 (di cui alla relazione prot. n. 44216 del 15 ottobre 2020) veniva tuttavia accertata la realizzazione dell’opera in difformità rispetto alla d.i.a. a suo tempo presentata, come successivamente integrata. Le difformità erano così descritte nella relazione: « a fronte della superficie di progetto pari a mq 71,25 (quindi contenuta nel limite del 50% della superficie coperta dell’unità residenziale di cui la struttura è pertinenza assentibile a norma della citata delibera C.C. n. 20/09) dalle misurazioni effettuate in sito, risulta un ampliamento sul fronte sud/est di circa mq. 16,20, oltre ad un lieve avanzamento della stessa sul lato sud, con larghezza misurata dal filo della parete esterna del fabbricato pari a mt. 3,50 anziché mt. 3,10, come indicato in progetto, mentre sul lato sud/ovest risulta non realizzata una piccola porzione triangolare. Pertanto, si riscontra una difformità di superficie complessivamente stimata in circa mq. 18,00. L’altezza nella porzione più bassa della struttura risulta essere pari a mt. 3,50 circa anziché mt. 2,44. Perimetralmente alla struttura, in prosecuzione della falda, risulta realizzato un aggetto – non riportato negli elaborati grafici citati – di circa cm. 60 con gronda e discendenti. La continuità della falda lignea sul lato sud è interrotta da n. 3 aperture chiuse superiormente da lastre trasparenti di cui n. 2 di dimensioni mt. 0,65 x 1,20 circa e una di mt. 1,20 x 1,20 circa, ugualmente non indicate nei grafici in parola. Si riscontra, altresì, che la porzione di struttura realizzata sul lato nord sul terrazzino distaccato, della superficie di circa mq. 7,25, è chiusa a nord ed a est da vetrate/infisso mentre a sud è chiusa dalla parete dell’appartamento ».
5. Sulla base delle descritte risultanze, con ordinanza comunale in data 21 dicembre 2020, n. 360, era ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla d.i.a., ai sensi dell’art. 27, comma 2, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
6. Contro il provvedimento ripristinatorio e gli atti presupposti le interessate proponevano ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di AT.
7. Le censure con esso formulate erano intese a sostenere che dal punto di vista strutturale l’opera è aperta e facilmente amovibile, conforme alle prescrizioni tipologiche impartite dall’amministrazione, e dunque qualificabile come pergolato, come tale non necessitante inoltre di autorizzazione paesaggistica. Con motivi aggiunti l’impugnazione veniva estesa al provvedimento comunale di rigetto della sanatoria (di cui alla s.ci.a. presentata in data 12 febbraio 2021, prot. 7313), motivato sulla base dell’insuperabile contrasto dell’ampliamento della copertura, aggettante sui lati sud ed ovest, dell’edificio, oltre che della chiusura di una porzione sul lato nord del terrazzino distaccato con il titolo edilizio, con l’autorizzazione paesaggistica (determinazione del 5 luglio 2012, n. 845) e con le prescrizioni tipologiche e i limiti dimensionali in superficie e altezza stabiliti dall’amministrazione comunale (con la sopra citata delibera consiliare del 27 aprile 2009, n. 20).
8. Le censure formulate con il ricorso e i motivi aggiunti venivano respinte con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
9. La pronuncia di primo grado giudicava legittimi i provvedimenti con essi impugnati, sul rilievo che l’opera realizzata è di dimensioni eccedenti i limiti di copertura stabiliti dalla citata delibera consiliare: superficie pari al 50% della superficie coperta dell’unità residenziale e in ogni caso 50% di quella scoperta; ed inoltre che in parte, e precisamente sul terrazzino aggettato sulla parete opposta dell’edificio era stata chiusa.
10. Veniva a questo specifico riguardo disatteso l’assunto secondo cui la disciplina comunale non sarebbe applicabile, perché incompatibile con quella sovraordinata nazionale di cui al Glossario delle opere realizzabili in regime di attività edilizia libera (approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018), nel cui novero è stato incluso il pergolato, inoltre non soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato A al DPR 13 febbraio 2017, n. 31 ( Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ). Sotto il primo profilo la sentenza rilevata che il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, richiamato dalle stesse ricorrenti indica le seguenti caratteristiche del pergolato: « di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo », con l’effetto di rinviare alla disciplina di dettaglio locale « la specificazione delle “limitate dimensioni” entro le quali il pergolato è realizzabile liberamente ». Sotto il secondo profilo era escluso che « per dimensioni e caratteristiche strutturali » la copertura del terrazzo in contestazione potesse essere ricondotta alle ipotesi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica, di cui alle voci A.12 e A.22 del menzionato allegato al DPR 13 febbraio 2017, n. 31.
11. Contro la pronuncia di primo grado le originarie ricorrenti hanno proposto appello.
12. Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza per omessa pronuncia sui motivi del ricorso originario e ad esso aggiunti, che vengono quindi riproposti.
2. Un primo gruppo di censure prospetta la violazione dell’art. 27, comma 2, del testo unico dell’edilizi. Viene al riguardo precisato che la documentazione progettuale da prendere in considerazione per verificare la difformità dell’opera consiste nell’« elaborato grafico esecutivo del pergolato chiesto dal Comune con Nota n. 15237 del 27.3.2014 e trasmesso dalle ricorrenti con nota 19133 del 17.4.2014 con riferimento al quale il Comune di Formia ha, in data 8.5.2014, assentito la D.I.A. ». Quindi, si assume innanzitutto che la citata disposizione del testo unico dell’edilizia sarebbe stata violata sul piano procedimentale, per mancata previa comunicazione all’autorità preposta al vincolo, e cioè la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici della Regione Lazio.
3. Nel merito, viene riproposta la tesi secondo cui la struttura lignea realizzata sarebbe un pergolato. L’opera consisterebbe più precisamente in « una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di facile rimozione e, comma tale, pienamente conforme, sotto il profilo strutturale, alle prescrizione tipologiche impartite per il pergolato dal dirigente comunale con la nota prot. 15237 del 27.3.2014 ». Per essa - si aggiunge - non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica, perché rientrerebbe nelle ipotesi previste dalle lettere A.12 e A.22 dell’allegato A al citato regolamento relativo all’autorizzazione paesaggistica semplificata, di cui al DPR 13 febbraio 2017, n. 31, rispettivamente concernenti « gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali… » (voce A.12); e l’« installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato » (voce A.22).
4. Con un secondo ordine di censure viene dedotto che dal punto di vista edilizio l’opera sarebbe soggetta al regime di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e- quinquies ), del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, concernente le « aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici », e del sopra menzionato Glossario di cui al decreto ministeriale del 2 marzo 2018. Viene aggiunto sul punto che con il regime di cui alla sopra citata deliberazione consiliare del 27 aprile 2009, n. 20, con la quale l’amministrazione resistente aveva sottoposto a d.i.a. i pergolati aventi una superficie non superiore al 50% della superficie lorda dell’unità immobiliare di cui costituisce pertinenza, sarebbe stato poi superato dalle disposizioni normative statali poc’anzi richiamate.
5. La contestata ripristinatoria sarebbe inoltre illegittima per violazione dell’art. 37 del testo unico dell’edilizia, che per il caso di opere realizzate in difformità della d.i.a. prevede la sanzione pecuniaria, e comunque sanabile ai sensi dell’art. 36 del medesimo testo unico.
6. Sono quindi riproposti i motivi aggiunti contro il diniego di sanatoria. Si lamenta innanzitutto il superamento del termine di conclusione del procedimento e la mancata partecipazione delle interessate. Sono inoltre riproposte le censure di ordine sostanziale relative all’intervento repressivo impugnato con ricorso.
7. Le censure così sintetizzate sono infondate.
8. Innanzitutto, con esse non si contestano le difformità rispetto alla d.i.a. assentita dall’amministrazione comunale resistente, analiticamente descritta nell’ordine di ripristino impugnato con il ricorso di primo grado, oltre che accertate dalla sentenza di primo grado, con statuizione non censurata ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm. a mezzo del presente appello, che in modo palesemente erroneo prospetta in apice un difetto di pronuncia sul punto. Più nello specifico, attraverso il mero richiamo agli elaborati grafici sulla cui base sarebbe intervenuto l’assenso comunale non viene posta in discussione la « difformità di superficie complessivamente stimata in circa mq. 18,00 », di cui viene dato atto anche nella presupposta relazione dello sportello unico dell’edilizia privata del 15 ottobre 2010, prot. n. 44216, e del conseguente superamento del limite dimensionale pari al 50% della superficie coperta dell’unità residenziale, fissato nella più volte citata delibera consiliare del 27 aprile 2009, n. 20, in ragione del quale l’opera era stata assentita per una superficie massima di 71,25 mq. Del pari non sono contestate le ulteriori difformità consistente nell’aggetto di circa 60 cm e delle tre aperture chiuse da lastre trasparenti, entrambe non presenti negli elaborati grafici sulla base dei quali la d.i.a. era stata assentita, dopo il contraddittorio procedimentale tra le interessate e l’amministrazione; così come la chiusura del terrazzino sul lato opposto dell’edificio.
9. Le difformità così accertate e non contestate nel presente giudizio costituiscono elementi di fatto idonei a legittimare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi « in continuità alla DIA n. 6837 del 31.7.2020 (prot. n. 33846), come integrata ». Per questa parte si tratta infatti di « opere eseguite senza titolo » in area paesaggisticamente vincolata, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del testo unico dell’edilizia, il quale costituisce la base normativa legittimante l’intervento comunale repressivo, finalizzato « al ripristino dello stato dei luoghi ».
10. Palese è inoltre il difetto dei requisiti per considerare l’opera in contestazione come pergolato, conseguentemente non soggetto alle prescrizioni edilizie comunali ma riconducibile al regime di edilizia libera. La prospettazione, oltre a porsi in contrasto con l’operato delle stesse ricorrenti, che per l’opera hanno a suo tempo presentato la d.i.a. da cui trae origine il presente giudizio, non considera che tra le caratteristiche del pergolato, e la sua conseguente irrilevanza dal punto di vista urbanistico-edilizio, oltre che paesaggistico, vi è quella dell’apertura nella parte superiore (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, VI, 28 marzo 2025, n. 2603). Una simile caratteristica è evidentemente mancante nel caso di specie, dal momento che l’opera realizzata dalle ricorrenti presenta una « copertura inclinata in doghe di legno sostenuta da traversine in legno (…) e sovrastante guaina impermeabilizzante », come attestato nella sopra richiamata relazione del s.u.a.p. dell’amministrazione comunale resistente. Altrettante evidente è l’estraneità del manufatto all’intervento parimenti realizzabile in regime di edilizia libera dato dalle « aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici », di cui all’art. 6, lett. e- quinquies ), del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
11. Sulle ora descritte caratteristiche si infrangono inoltre le ulteriori deduzioni dirette a sostenere che per l’opera in questione non sarebbe richiesta l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’allegato A al DPR 13 febbraio 2017, n. 31. A questo riguardo, va infatti esclusa tanto l’ipotesi degli « interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali… », quanto quella delle « tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato », di cui rispettivamente alle voci A.12 e A.22. Per gli uni e gli altri non è infatti specificato che essi possano consistere in opere comportanti una copertura di rilevanti dimensioni quale quella realizzata sul terrazzo pertinenziale delle ricorrenti.
12. Il regime vincolistico dell’area osta inoltre ritenere che l’intervento repressivo dell’amministrazione comunale si sarebbe dovuto limitare all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, comma 1, del testo unico dell’edilizia, tra l’altro relativo al caso di difformità dalla s.c.i.a. (già d.i.a.). Come in precedenza esposto, la base normativa legittimante l’intervento dell’autorità comunale è data dal sopra citato art. 27, comma 2, del medesimo testo unico, relativa ad abusi realizzati in area vincolata.
13. Per tutte le ragioni finora esposte è da considerarsi legittimo sul piano sostanziale anche il diniego di sanatoria, oggetto dei motivi aggiunti in primo grado, mentre per quanto concerne le censure di ordine procedimentale prospettate, anche con riguardo all’ordine di ripristino impugnato con ricorso, degradano a mere irregolarità non invalidanti, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A questo riguardo, la mancata previa comunicazione dell’ordine di ripristino all’autorità preposta al vincolo, nel caso di specie individuata nella Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici della Regione Lazio, prevista dall’art. 27, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, si sostanzia in un’omissione procedimentale che solo quest’ultima e non già il destinatario dell’ordine è legittimata a fare valere, nella misura in cui essa impedisce all’amministrazione delle belle arti di « intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa ».
14. L’appello deve quindi essere respinto. In assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO