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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1977 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GHISLIERI COSTA DI Parte_1
HE NC e SA TT, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. , giusta delega in Controparte_1 CP_2
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74.
I coniugi si sono separati con accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 27.11.2023.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre il tempo di legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti, in data 07.01.2020 è nato il figlio . Per_1
Per ciò che attiene al regime di affidamento del figlio minore, ritiene il Collegio di dover disporre,
come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio, l'affidamento congiunto di ad Per_1
entrambi i genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento tale da giustificare la deroga a tale generale modello.
Quanto alla collocazione del minore, si osserva quanto segue. La madre ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la propria residenza, portando con sé il minore, da Andora a Torino. A tal proposito,
come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia: “In tema di esercizio
della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da
quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o
ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale
all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò,
ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non
collocatario” (Cass. Civ., n. 21054/2022; cfr. anche Cass. Civ., n. 9633/2015, secondo cui: “Di
fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non
perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di
valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o
l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il
genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di
collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore
che resta”; conf. anche Cass. Civ., n. 18087/2016, che ha affermato: “Il coniuge separato che
intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad
avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario poiché stabilimento
e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non
conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Sulla scorta di tali principi il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale
all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò,
ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario”).
In altre parole: “il giudice non ha il potere di imporre all'uno o all'altro dei coniugi di rinunciare
ad un progettato trasferimento, che del resto corrisponde ad un diritto fondamentale
costituzionalmente garantito (…). Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al
riguardo assunte dall'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione che gli compete
sull'affido ed il collocamento dei figli minori. Nessuna norma, inoltre, impone di privare il coniuge
che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé; la
decisione del giudice è discrezionale e deve ispirarsi al superiore interesse dei figli minori” (Cass.
Civ., n. 9633/2015). Più recentemente è stato precisato che: “Il diritto del minore al mantenimento
di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via
sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale
(art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in
composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui
l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare
il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con
l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di
interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora,
del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse
peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. Civ., n. 4796/2022,
che in motivazione ha specificato: “In una situazione fattuale in cui venga in considerazione,
insieme all'interesse del minore ad una crescita equilibrata nel mantenimento del rapporto con le
figure genitoriali ed il reciproco diritto di entrambi i genitori a quel rapporto e frequentazione, la
distinta posizione del genitore collocatario al mantenimento delle relazioni sociali, affettive e
lavorative godute nell'originaria sua residenza − rispetto alle quali la convivenza more uxorio,
sorta altrove, si sia posta in soluzione di continuità ed il cui rilievo torni al venir meno della
relazione di fatto − può essere presa in considerazione dal giudice del merito che del primo
autorizzi lo spostamento della residenza, purché ciò avvenga in un calibrato equilibrio con la
disciplina del diritto di visita del figlio da parte del non collocatario a tutela del diritto alla
bigenitorialità”).
Nel caso specifico, pertanto, non può certo negarsi alla ricorrente la possibilità di trasferire la propria residenza presso la città di Torino, potendo il Collegio unicamente prendere atto delle scelte, insindacabili, effettuate dalla , limitandosi a valutare quale sia la migliore Pt_1
collocazione del minore , nel suo preminente ed esclusivo interesse e, dunque, potendo il Per_1
Collegio unicamente esprimersi circa l'eventuale trasferimento della residenza del minore. Ebbene,
nel caso specifico, ritiene il Collegio di dover confermare il provvedimento provvisorio già assunto dal Giudice relatore in data 26.02.2025 circa la non rispondenza, all'interesse del minore, di un suo trasferimento a Torino. Si osserva, infatti, che il figlio delle parti, pacificamente, ha sempre vissuto ad Andora, che risulta pertanto costituire attualmente il centro di vita e degli interessi del minore ove si trova radicata la sua rete amicale e famigliare (allo stato comprendente, oltre ai nonni paterni, anche la nonna materna). Giova poi precisare che, nonostante gli accordi conclusi dalle parti in sede di negoziazione assistita – che comunque prevedevano un collocamento quasi paritetico del minore presso ciascun genitore – il regime di collocamento del minore di fatto attuato dalle parti e dalle stesse concordemente riferito per ben due volte all'udienza del 30.01.2025 ed a quella del
21.02.2025, prevedeva – e prevede tuttora – un collocamento perfettamente paritetico del minore presso ciascun genitore, con conseguente impossibilità di individuare un genitore che più dell'altro si sia occupato nel corso del tempo del figlio minore e con il quale il minore abbia, al momento, una consuetudine di vita più stretta. A tal proposito, si osserva che appare pacifico in atti che i nonni – e segnatamente quelli paterni – si siano sempre occupati e continuino ad occuparsi assiduamente del minore, nei periodi in cui i genitori – e segnatamente il padre – sono impegnati nelle rispettive attività lavorative. Ciò peraltro accade nella normalità delle famiglie ove entrambi i genitori prestano attività lavorativa e non pare elemento idoneo ad incidere sulle capacità genitoriali delle parti dell'odierno giudizio, non essendo stata fornita prova alcuna (né a ben vedere precise allegazioni) in relazione ad un presunto disinteresse e/o trascuratezza da parte del padre nei confronti del figlio minore. La circostanza, poi, che il padre (che svolge la professione di preparatore atletico) possa prestare attività lavorativa nelle ore serali o durante il fine settimana non pare dirimente, nel caso specifico, atteso che ciò comporta unicamente una diversa organizzazione degli orari e dei tempi di accudimento rispetto ad un genitore lavorativamente impegnato in orari d'ufficio. Casomai, al contrario, l'organizzazione famigliare pacificamente attuata sinora dalle parti induce a ritenere esistente un forte legame ed una stretta consuetudine di vita tra il minore ed i nonni (non solo quelli paterni, ma anche con la nonna materna) che verrebbe, di fatto, pregiudicata in caso di trasferimento del minore.
In altre parole, il trasferimento del minore a Torino determinerebbe uno sconvolgimento delle abitudini di vita di , nonché l'allontanamento dalla sua rete famigliare ed amicale, oltre Per_1
all'impossibilità di proseguire il regime di collocamento paritetico presso ciascun genitore, senza che ciò risulti bilanciato da fattori realmente positivi per il minore stesso. Infatti, quanto alle condizioni economiche della madre si osserva che la , di anni 31, munita di un titolo di studi Pt_1
elevato e con una buona esperienza professionale alle spalle nonostante la giovane età, risulta dotata di buona capacità lavorativa che potrebbe eventualmente anche spendere in Liguria, come peraltro dimostrato anche dalla proposta lavorativa recentemente ricevuta dalla ricorrente. La ricorrente,
infatti, svolge attualmente la professione di interior designer per uno studio di architetti;
professione che può, certamente, anche essere reperita in Liguria: pertanto l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro attualmente in essere – peraltro, allo stato, non realizzatasi, nonostante la comunicazione effettuata dal datore di lavoro ormai nel maggio 2024 – non pare circostanza volta a determinare univocamente l'indigenza economica della ricorrente, come dalla stessa rappresentato.
Quanto alla collocazione abitativa della , si osserva che la ricorrente non ha contestato la Pt_1
circostanza relativa al suo recente trasferimento presso l'abitazione del nuovo compagno sita in
Garlenda: la ricorrente non ha specificamente indicato gli eventuali oneri alloggiativi attualmente a suo carico - come era, invece, suo preciso onere, anche per il principio di vicinanza della prova - ma può sicuramente presumersi che, quantomeno, la stessa condivida eventuali oneri abitativi con il nuovo compagno, con conseguente ridimensionamento anche di tali spese. Per ciò che attiene alla rete famigliare ed amicale che il minore avrebbe a Torino, si osserva che risulta pacifico in atti che i nonni paterni si trovino in Liguria, così come, allo stato – secondo quanto dichiarato anche dalla stessa ricorrente – la nonna materna ed il di lei compagno, mentre non vi è dubbio che la maggior parte delle relazioni amicali del minore si trovi ad Andora, ove ha sempre frequentato la Per_1
scuola materna e le attività sportive ed extrascolastiche.
Il Collegio ritiene pertanto che l'eventuale trasferimento del minore a Torino non corrisponda al suo interesse, per le ragioni sopra indicate. A tal proposito, giova precisare che ai fini dell'adozione di tale decisione risulta superflua, se non potenzialmente pregiudizievole per il minore, sia l'audizione di da parte del Tribunale, sia lo svolgimento di CTU. Per ciò che attiene all'ascolto del Per_1
minore si osserva, infatti, che ha appena compiuto 5 anni: trattasi, pertanto, di minore Per_1
infradodicenne, peraltro ancora in tenera età, di cui nessuna delle parti ha richiesto l'audizione, né provveduto ad indicare le ragioni per le quali il minore stesso avrebbe dovuto ritenersi capace di discernimento, nonostante la sua età (cfr. Cass. Civ., n. 4595/2025). Parimenti superfluo appariva anche il licenziamento di CTU, atteso che l'idoneità del collocamento del minore è decisione rimessa all'Autorità Giudiziaria e sussistendo, nel caso specifico, plurimi elementi in favore della decisione adottata. Inoltre, nel caso specifico, la CTU risultava superflua anche tenuto conto dell'assenza di profili di inidoneità genitoriale in capo all'una o all'altra parte del giudizio.
Pertanto, considerato che all'udienza del 19.09.2025 la ricorrente ha dichiarato di essere intenzionata a trasferirsi a Torino, anche in caso di mancata autorizzazione al trasferimento del minore, il Collegio ritiene di dover disporre che il figlio minore delle parti sia prevalentemente collocato presso il padre, nell'abitazione di quest'ultimo sita ad Andora.
Per ciò che attiene alle visite in favore del genitore non collocatario, i Servizi Sociali
territorialmente competenti in ragione dell'effettiva collocazione del minore devono essere incaricati di calendarizzare incontri liberi madre-figlio in maniera tale da stabilire in favore della madre il più ampio regime di visita possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi della ricorrente e con quelli scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente.
Per ciò che attiene alle condizioni economiche delle parti si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 31, attualmente lavora presso uno studio di architetti sito in Torino;
2. la ricorrente ha versato in atti una comunicazione, datata 27.05.2024, con la quale il datore di lavoro richiedeva la presenza fisica della presso la sede di lavoro sita in Torino a partire dal gennaio 2025, pena la Pt_1
cessazione del rapporto lavorativo;
3. la ricorrente ha poi depositato ulteriore comunicazione, datata
13.03.2025, con la quale il medesimo datore di lavoro, preso atto del rifiuto da parte della al Pt_1
trasferimento, ha proposto alla lavoratrice la conversione del rapporto di lavoro in contratto part-
time a tempo determinato della durata di mesi 6 con retribuzione netta mensile pari ad euro 640,00;
4. all'udienza del 19.09.2025 parte ricorrente ha dichiarato – senza nulla depositare – di essere ancora impiegata presso il medesimo datore di lavoro e di percepire, fino a dicembre 2025, uno stipendio ridotto pari ad euro 660,00 mensili;
5. all'udienza del 30.01.2025 la ricorrente ha dichiarato di vivere in un bad and breakfast pagando un affitto mensile pari ad euro 600,00; 6. nel corso del giudizio, il resistente ha dato atto del trasferimento della ricorrente presso l'abitazione del nuovo compagno sita in Garlenda e la non ha contestato tale circostanza, né ha fornito Pt_1
precise indicazioni circa gli eventuali oneri alloggiativi dalla stessa sostenuti;
7. la ricorrente ha comunque dedotto che in caso di trasferimento a Torino, la stessa avrebbe vissuto in un'abitazione messale a disposizione gratuitamente dal proprio padre, verosimilmente mantenendo il rapporto lavorativo tuttora in essere alle condizioni precedentemente pattuite (contratto di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00/1.600,00);
8. la ricorrente ha dichiarato redditi lordi annui pari ad euro 12.414,13 nell'anno 2022 e ad euro 20.952,87 nell'anno
2023; 9. la ricorrente ha versato in atti gli estratti – relativi al solo trimestre ottobre-dicembre degli anni 2021, 2022 e 2023 – di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Intesa OL
con saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad euro 3.465,30: tale conto, nei periodi documentati,
risulta alimentato da bonifici di euro 300,00 ciascuno effettuati mensilmente dal padre della ricorrente, oltre ad ulteriori elargizioni, di importi variabili, sempre provenienti dal padre e dai nonni della ricorrente, nonché da alcuni bonifici effettuati dal conto corrente cointestato con l'odierno resistente, di importi variabili ed, infine, da due versamenti di denaro contante (di importo pari ad euro 100,00 ciascuno eseguiti in data 16.12.2023), oltre che nell'ultimo trimestre dell'anno
2023 dagli stipendi percepiti dalla;
in uscita si registrano diversi pagamenti e, tuttavia, non Pt_1
si rinvengono prelievi di denaro contante, segno della disponibilità in capo alla ricorrente di ulteriori risorse;
10. la ricorrente ha poi versato in atti gli estratti di un conto corrente cointestato con il resistente acceso presso Banca Intesa OL relativi al solo trimestre ottobre-dicembre
2022: tale conto, nel breve periodo documentato, risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla e dagli importi erogati dall'INPS a titolo di assegno unico per il figlio minore, oltre che da Pt_1
diversi versamenti di denaro contante (pari a complessivi euro 3.000,00), mentre in uscita si registrano alcuni giroconti effettuati in favore del resistente oltre a spese e pagamenti vari, mentre non si rinvengono prelievi di denaro contante;
11. in data 11.04.2025, verosimilmente a seguito dell'ordine impartito dal Giudice Relatore con provvedimento provvisorio del 26.02.2025, la ricorrente ha depositato gli estratti – sempre relativi al solo trimestre ottobre-dicembre – dell'anno
2024 di un conto corrente acceso presso Unicredit ed intestato alla con saldo attivo alla data Pt_1
del 31.12.2024 pari ad euro 1.115,49: tale conto, nel brevissimo periodo documentato, risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla ricorrente, dagli importi erogati dall'INPS a titolo di assegno unico, da bonifici effettuati dal padre della ricorrente e dai versamenti eseguiti dal resistente per il mantenimento del figlio minore;
in uscita si registrano pagamenti e spese varie,
nonché alcuni prelievi di denaro contante;
12. viceversa, il resistente, di anni 37, ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di svolgere, in proprio, la professione di preparatore atletico,
collaborando con una palestra, nonché con privati e con società sportive, ricavando da tale attività
una retribuzione mensile di circa euro 1.500,00/1.600,00; 13. il resistente ha altresì dichiarato di vivere in un immobile condotto in locazione pagando un canone di euro 500,00 mensili;
14. il ha dichiarato un reddito annuo lordo pari ad euro 11.583,00 nell'anno 2022 e ad euro CP_1
13.465,00 nell'anno 2023; 15. il resistente ha depositato gli estratti – relativi ai soli periodi ottobre-
dicembre 2023 e agosto-novembre 2024 – di un conto corrente a sé intestato acceso presso
Fideuram, con saldo attivo alla data del 13.11.2024 pari ad euro 14.102,58: tale conto risulta alimentato da versamenti di denaro contante e da bonifici effettuati da terzi di importi variabili
(complessivamente pari, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, rispettivamente, ad euro
1.440,00, ad euro 3.200 e ad euro 2.200, mentre nei mesi di agosto e settembre 2024 gli accrediti complessivi a tale titolo effettuati risultano pari, rispettivamente, ad euro 330,00 e ad euro 385,00;
nei mesi di ottobre e novembre 2024 invece le entrate complessive sono state pari ad euro 2.050,00
a ad euro 1.870,00); nei mesi di agosto e settembre 2024 risultano accrediti eseguiti dai famigliari del (genitori e sorella) complessivamente pari a circa euro 20.000,00, di cui circa euro CP_1
5.300,00 risultano utilizzati per la sottoscrizione di polizze: il resistente ha sostenuto che tali somme gli siano state donate dai propri genitori a seguito della vendita di un esercizio commerciale dagli stessi condotto in Andora;
16. a seguito dell'ordine impartito dal Giudice relatore, il ha CP_1 depositato anche l'estratto – relativo al solo periodo ottobre-dicembre 2021 – di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Carige con saldo attivo alla data del 31.12.2021 pari ad euro
1.882,90, nonché documentazione relativa alla giacenza media ed ai saldi presenti su una Carta
Revolut intestata al , di importi trascurabili. CP_1
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, considerata la capacità lavorativa di entrambi i genitori, valutati in particolare gli oneri di viaggio posti a carico della ricorrente e considerata l'età del minore (che compirà a gennaio 6 anni) e le esigenze di vita ad esso correlate, nonché considerato che la distanza tra le abitazioni delle parti e la frequenza da parte del minore, a partire dal prossimo anno scolastico, della scuola dell'obbligo, determinerà, senza dubbio, una collocazione prevalente presso il padre, deve disporsi che la madre versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 150,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie,
ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Tenuto conto della natura della presente controversia e vista la soccombenza reciproca deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
* dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in data 22.05.2022, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Parte_1
Comune di Castelbianco (SV), al numero 1, parte II, serie C, anno 2022, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Castelbianco (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
* dispone che il figlio minore delle parti sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva collocazione del minore provvedano a calendarizzare incontri liberi madre-figlio in maniera tale da stabilire in favore della madre il più ampio regime di visita possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi della ricorrente e con quelli scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
l'importo mensile di euro 150,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in sede di separazione;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Daniela Mele
Dott.ssa OR PA