Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 23/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di amministratrice di sostegno di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena n. 49;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila, in persona del Dirigente Scolastico in carica, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione, redatta su carta intestata degli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), avente ad oggetto “Rinnovo convenzione IIS “-OMISSIS-” - IC “-OMISSIS-”;
e per la declaratoria di illegittimità della PEC di riscontro dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, in punto di mancata trasmissione del verbale del Gruppo per l’Inclusione Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” del -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, nella spiegata qualità, il -OMISSIS-:
- della comunicazione, redatta su carta intestata degli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” (prot. n. -OMISSIS-) e “-OMISSIS-” (prot. n. -OMISSIS-), avente ad oggetto “Esecuzione Ordinanza n.00215/2025 pubblicata il 18.09.2025 resa nel ricorso RG 379/2025”, trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e ricevuta per conoscenza in data -OMISSIS-;
- del verbale del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del-OMISSIS-, ricevuto in data -OMISSIS-;
e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’alunna -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RO LI;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato Matteo Di Tonno;
Sentite le parti presenti, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’alunna -OMISSIS-, affetta fin dalla nascita da una grave disabilità psico-motoria e beneficiaria del sostegno intensivo di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha frequentato la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, concludendo il percorso di studi con il rilascio dell’attestato di credito formativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Al compimento del diciottesimo anno di età, l’alunna è stata iscritta, per l’anno scolastico 2024-2025, al primo anno del Liceo -OMISSIS-” dell’Aquila, afferente all’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila, e tuttavia ha continuato a frequentare la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in virtù del protocollo d’intesa siglato in data -OMISSIS- dai Dirigenti Scolastici dei due Istituti e da un genitore.
A fronte della richiesta di rinnovo della predetta convenzione anche per l’anno scolastico 2025-2026, presentata dai genitori dell’alunna in data -OMISSIS-, con nota congiunta del -OMISSIS- i Dirigenti Scolastici dei due Istituti, sulla scorta dei verbali delle riunioni dei rispettivi Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e dell’assegnazione del posto di sostegno per l’alunna disabile all’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila, hanno ritenuto di non procedere al rinnovo della convenzione.
1.1. Con ricorso notificato il 26 agosto 2025 e depositato il 3 settembre 2025, la ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno della figlia -OMISSIS-, ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota congiunta con la quale gli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” hanno negato il rinnovo della convenzione volta a consentire la frequenza scolastica dell’alunna disabile presso la scuola secondaria di primo grado di -OMISSIS-, deducendo la violazione delle norme che disciplinano il sistema di inclusione scolastica degli alunni disabili, il difetto di istruttoria, la falsità dei presupposti fattuali, l’illogicità e la contraddittorietà manifesta della motivazione. In particolare, la parte ricorrente lamenta la mancata considerazione della patologia dello spettro acustico, che precluderebbe alla figlia di spostarsi dal Comune di residenza (-OMISSIS-) al Comune in cui ha la sede l’Istituto di Istruzione Superiore presso il quale è iscritta (L’Aquila), l’illegittima composizione del GLI, la carenza di motivazione in relazione al percorso di inclusione in atto e la violazione dei principi convenzionali dell’accomodamento ragionevole e della continuità educativa e didattica dello studente con accertata condizione di disabilità.
La parte ricorrente ha, altresì, formulato un’istanza istruttoria, anche ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, per l’acquisizione del verbale della seduta del -OMISSIS- del GLI dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila.
1.2. Si sono costituiti formalmente in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila e l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, allegando i rapporti informativi indirizzati dai Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo (USRA) all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. Con ordinanza n. 215 del 18 settembre 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso “al mero fine di consentire il riesame della situazione dell’alunna da parte delle amministrazioni resistenti, le quali dovranno individuare con sollecitudine il più adeguato e opportuno percorso formativo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli d’intesa, che le consenta di concludere il percorso di istruzione secondaria intrapreso.”
1.4. In data-OMISSIS-, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, si è riunito, presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile e dello Sviluppo Adolescenziale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1, il GLI dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, il quale ha confermato il giudizio già formulato nella riunione del -OMISSIS-, provvedendo ad integrarlo con il parere conforme del Direttore della predetta UOC.
Con nota congiunta dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, inviata all’USRA e, per conoscenza, alla ricorrente, è stato confermato il diniego di rinnovo della convenzione per l’anno scolastico 2025-2026.
1.5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 12 novembre 2025 e depositato il -OMISSIS-, la ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno della figlia -OMISSIS-, ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota congiunta con la quale gli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” hanno nuovamente negato il rinnovo della convenzione per consentire la frequenza scolastica dell’alunna presso la scuola secondaria di primo grado di -OMISSIS-, riproponendo le medesime censure specificate con il ricorso introduttivo, afferenti all’illegittima composizione del GLI, alla carenza di istruttoria in relazione alla patologia dell’orecchio che affligge l’alunna disabile e alla illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla quale si fonda il diniego di rinnovo della convenzione.
La ricorrente ha, altresì, domandato il risarcimento del danno subito dall’alunna disabile per violazione del diritto all’istruzione, stimandolo, in via equitativa, “in Euro tremila per ogni mese di negata frequenza presso l’Istituto scolastico oggetto della richiesta di rinnovo.”
1.6. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, le amministrazioni resistenti hanno depositato le circolari del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 40055 del 12 dicembre 2023 e prot. n. 47577 del 26 novembre 2024 nonché il rapporto informativo del -OMISSIS-, indirizzato dal Dirigente dell’USRA all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.7. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Sussistono tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso per motivi aggiunti, perfezionatasi per le amministrazioni resistenti in data 12 novembre 2025, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
3. Per ragioni di logica e di economia processuale, il Collegio intende procedere alla trattazione congiunta del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, in ragione della coincidenza delle censure in essi specificate.
3.1. Prima di procedere alla disamina dei ricorsi, giova ripercorrere brevemente i tratti salienti della disciplina normativa avente ad oggetto il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità.
3.2. L’articolo 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate , per come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, riconosce il diritto della persona con disabilità “alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato”.
Il comma 3 di tale articolo dispone che “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Tali norme, in quanto espressione dei principi enunciati negli articoli 2 (sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e sui doveri inderogabili di solidarietà sociale) 3 (sull’obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana), 32 (sulla tutela della salute come fondamentale interesse dell’individuo), 34, primo comma, (sull’accessibilità universale della scuola) e 38, terzo comma, (sul diritto all’educazione delle persone disabili) della Costituzione, devono essere applicate anche con riferimento all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto fondamentale, non finanziariamente condizionato, all’istruzione scolastica, mediante l’attuazione delle ineludibili misure di integrazione e sostegno che siano idonee a garantirgli la frequenza degli istituti d’istruzione e il completamento del ciclo di studi intrapreso (Corte Costituzionale, 11 aprile 2019, n. 83; 19 ottobre 2016, n. 275; 22 febbraio 2010, n. 80; 8 giugno 1987, n. 215).
3.3. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 , ha introdotto una serie di misure volte a razionalizzare e incrementare il sistema di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, da determinarsi, in concreto, alla luce del principio convenzionale di accomodamento ragionevole - secondo la definizione fornitane dall’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 - il quale impegna gli Stati Parti ad adottare, ove ve ne sia necessità e in casi particolari, “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato” per assicurare “alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio…di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.
3.4. Sia l’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, il quale riconosce il diritto fondamentale della persona al sostegno, che gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 66 del 2017 includono nell’ambito di applicazione delle misure di sostegno le studentesse e gli studenti iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale che versino in una condizione di disabilità certificata, a prescindere dalla loro età anagrafica.
Il riconoscimento del diritto all’integrazione scolastica delle persone disabili, a prescindere dalla loro età anagrafica vale, dunque, anche per gli studenti che, una volta raggiunta la maggiore età, si siano iscritti presso un istituto di istruzione superiore senza aver completato il percorso educativo individualizzato (Consiglio di Stato, I sezione, adunanza 8 luglio 2020, n. 1331, richiamato anche nel protocollo d’intesa sottoscritto in data -OMISSIS- dai Dirigenti Scolastici degli Istituti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”).
A tal proposito, occorre chiarire sin d’ora che nessuna valenza assumono le circolari prodotte in giudizio dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26 novembre 2025, attesa l’inidoneità delle stesse a limitare i diritti fondamentali della persona disabile all’istruzione e all’inclusione scolastica.
4. Alla luce del predetto quadro normativo, la censura specificata nel primo motivo del ricorso introduttivo e riproposta con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è fondata.
4.1. In data -OMISSIS- si è riunito il GLI dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente per l’inclusione, dal Coordinatore di classe, dall’insegnante di sostegno e dall’insegnante di tecnologia, il quale, lamentando l’inadempimento del protocollo d’intesa sottoscritto in data -OMISSIS-, nella parte in cui era prevista la frequenza della scuola secondaria di secondo grado per almeno un giorno a settimana al fine di consentire all’alunna di “familiarizzare con il nuovo ambiente”, e in considerazione dell’eccessivo divario anagrafico intercorrente tra l’alunna disabile e gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di secondo grado, ha espresso parere negativo in ordine al rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2025-2026.
In data -OMISSIS- si è riunito anche il GLI dell’Istituto d’Istruzione Superiore “-OMISSIS-” dell’Aquila, composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente per l’inclusione, da due docenti specializzate e dalle docenti nella materia delle Discipline geometriche e nella materia di Italiano e Storia, il quale, sulla scorta delle motivazioni contenute nel parere espresso dal GLI dell’Istituto “-OMISSIS-”, della “peculiarità delle discipline di indirizzo del Liceo -OMISSIS-” e dell’inclusività dell’ambiente e della comunità scolastica, ha espresso parere negativo in ordine al rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2025-2026.
Il diniego congiunto di rinnovo del protocollo d’intesa, comunicato ai genitori dell’alunna in data -OMISSIS-, si fonda, oltre che sulle motivazioni esternate dai GLI, anche sulla circostanza che, per l’anno scolastico 2025-2026, l’USRA avrebbe assegnato il posto di sostegno dell’alunna all’Istituto di Istruzione Secondaria “-OMISSIS-” dell’Aquila.
4.2. Il Collegio deve innanzitutto rilevare che la composizione dei GLI di entrambi gli Istituti di istruzione, coinvolti nella valutazione della richiesta di rinnovo della convenzione, viola l’articolo 15, comma 8, della legge n. 104 del 1992, per come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2017, il quale dispone che il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) istituito presso ciascuna istituzione scolastica “è composto da docenti curriculari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica”.
Nella composizione di entrambi i GLI che hanno espresso parere negativo al rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2025-2026 non figurano, infatti, gli specialisti della ASL e del territorio di riferimento, nonostante la richiesta di proroga della convenzione, avanzata dai genitori dell’alunna in data -OMISSIS-, fosse dettagliatamente motivata con riferimento ad uno “specifico disturbo pressorio dell’orecchio che si manifesta con dolori forti” e che impedisce alla figlia di effettuare spostamenti giornalieri per un lungo tragitto.
4.3. L’illegittima composizione dei GLI di entrambi gli Istituti non è stata neppure sanata con la convocazione della riunione del-OMISSIS- presso i locali della UOC di Neuropsichiatria infantile e dello sviluppo territoriale della ASL dell’Aquila, nella quale solo il GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” è stato integrato con la partecipazione del Direttore della predetta UOC.
In applicazione dell’articolo 15, comma 8, della legge n. 104 del 1992, i GLI di entrambi gli Istituti coinvolti avrebbero dovuto essere integrati con la partecipazione di specialisti della ASL e del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica, al fine di rilevare gli effettivi bisogni individuali dell’alunna.
Nel caso si specie, tale valutazione non si è realizzata neppure a seguito dell’integrazione postuma della composizione del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-”, disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 215 del 18 settembre 2025: come risulta dal verbale della riunione del-OMISSIS-, lo specialista - con riferimento al quale la norma non impone ma neppure esclude il possesso di peculiari competenze mirate ad esaminare gli specifici bisogni dell’alunno - ha sostanzialmente ignorato, al pari di tutti gli altri componenti del GLI, il bisogno dell’alunna disabile di non spostarsi a L’Aquila per frequentare il Liceo -OMISSIS-, a causa della patologia acustica posta a base dell’istanza di rinnovo della convenzione.
5. Anche la censura avente ad oggetto il difetto di istruttoria, specificata con il secondo motivo del ricorso introduttivo e riproposta con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è fondata.
Si è già evidenziato che né nelle riunioni dei vari GLI (riunioni del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS- e del-OMISSIS- e riunione del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS-) né nelle comunicazioni congiunte del -OMISSIS- e del 21--OMISSIS-, con le quali è stato negato il rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2025-2026, è stato affrontato e valutato il bisogno individuale dell’alunna di non frequentare, “per gravi motivi di salute e di logistica”, l’Istituto di Istruzione Superiore con sede a L’Aquila, a causa del disturbo pressorio dell’orecchio che i suoi genitori hanno allegato e certificato nella domanda di rinnovo della convenzione, presentata in data -OMISSIS-.
La mancata considerazione della patologia all’apparato acustico è ancor più grave, sol se si consideri che la stessa era ben nota ai due Istituti di Istruzione già dall’-OMISSIS-, tanto da essere espressamente menzionata nelle premesse del protocollo d’intesa sottoscritto in data -OMISSIS-. Nel verbale della riunione del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, pur riconoscendosi espressamente la complessità del quadro clinico dell’alunna, non viene presa in considerazione tale patologia, né si rinviene alcun riferimento ad essa nel verbale della riunione del-OMISSIS-, nonostante la misura cautelare propulsiva adottata da questo Tribunale con l’ordinanza n. 215 del 18 settembre 2025 avesse ad oggetto la valutazione dello stato di salute dell’alunna disabile e delle sue specifiche esigenze.
6. Devono, infine, ritenersi fondate le censure specificate con il terzo motivo del ricorso introduttivo e riproposte con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, afferenti alla carenza, alla illogicità e alla contraddittorietà delle altre motivazioni addotte a sostegno del diniego di rinnovo della convenzione tra Istituti Scolastici per l’anno scolastico 2025-2026.
6.1. La mancata esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data -OMISSIS-, nella parte in cui prevede che l’alunna frequenti il Liceo -OMISSIS-” dell’Aquila per almeno un giorno a settimana per consentirle di “familiarizzare con il nuovo ambiente”, richiamata nella comunicazione congiunta del -OMISSIS- con riferimento al verbale della seduta del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, non è idonea a giustificare il diniego di rinnovo della convenzione.
Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo d’intesa del -OMISSIS-, l’impegno a favorire l’inserimento dell’alunna nel contesto della scuola secondaria di secondo grado ha natura bilaterale ed è posto a carico sia dell’Istituto “-OMISSIS-” che dei genitori dell’alunna; in ogni caso, l’inadempimento di tale obbligo, a prescindere dalla sua imputazione, non può risolversi in danno dell’alunna disabile, la quale, proprio a causa del predetto inadempimento, non ha compiuto il necessario graduale percorso di inclusione nel nuovo ambiente scolastico.
6.2. Neppure l’eccessivo divario anagrafico tra l’alunna disabile e gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado, richiamato nella comunicazione congiunta del -OMISSIS- con riferimento al verbale della seduta del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, è idoneo a giustificare il diniego di rinnovo della convenzione.
Come affermato dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 1331 del 2020, richiamato anche nel protocollo d’intesa sottoscritto in data -OMISSIS-, il diritto fondamentale all’inclusione scolastica dell’alunno disabile non confligge con il diritto all’istruzione degli alunni normo-dotati, ma, in attuazione dei valori costituzionali della coesione, della solidarietà e della valorizzazione delle differenze, i due diritti fondamentali convergono verso la realizzazione di un medesimo progetto sociale, in cui i diversi percorsi di apprendimento si integrano e si arricchiscono reciprocamente.
Si rivela, dunque, contraddittoria, la motivazione richiamata nella comunicazione congiunta del -OMISSIS- con riferimento al verbale della seduta del GLI dell’Istituto “-OMISSIS-” del -OMISSIS-, per cui è stato ritenuto “più utile” permettere all’alunna “di frequentare un ambiente nuovo, dove relazionarsi con compagni più vicini alla sua età e dove poter ricevere ulteriori stimoli a livello di motricità e creatività”, la quale si fonda esclusivamente sulla peculiarità dell’offerta formativa del Liceo -OMISSIS- e non, come esige il rinnovato sistema di inclusione delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017, sui reali bisogni assistenziali, educativi e relazionali dell’alunna.
6.3. I soggetti coinvolti nella valutazione dei bisogni individuali dell’alunna hanno omesso anche di effettuare un giudizio prognostico sull’evoluzione della grave patologia psico-motoria, la cui certificazione ha determinato il riconoscimento di un sostegno di tipo intensivo.
Non si evince, infatti, dai verbali delle riunioni dei GLI e dalle note congiunte di diniego impugnate con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, alcun elemento concreto dal quale ritrarre la dinamica evolutiva del percorso educativo individualizzato dell’alunna, il miglioramento della sua inclusione scolastica mediante l’affermata - ma non comprovata - utilità ritraibile dalla frequentazione di “compagni più vicini a lei come fascia d’età” ovvero il potenziamento delle sua capacità motorie e creative che, verosimilmente, potrebbe conseguire allo svolgimento delle discipline di laboratorio del Liceo -OMISSIS- presso il quale risulta iscritta.
6.4. Il diniego immotivato di rinnovo della convenzione confligge anche con i principi convenzionali dell’accomodamento ragionevole e della continuità dell’intervento educativo, atteso che le esigenze organizzative dell’amministrazione, quale l’avvenuta assegnazione del posto di sostegno per l’alunna disabile all’Istituto di Istruzione secondaria “-OMISSIS-” dell’Aquila, devono comunque recedere ed essere adattate a fronte delle esigenze individuali dell’alunno portatore di una grave disabilità, la quale, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, deve essere considerata in via prioritaria nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, tra i quali è ricompresa l’istruzione scolastica.
Il diniego di rinnovo della convenzione è stato, inoltre, adottato senza procedere alla previa verifica della possibilità di accogliere la proposta scritta presentata dai genitori dell’alunna in data -OMISSIS-, nella quale si fa espresso riferimento all’attivazione dell’accomodamento ragionevole, così come imposto dall’articolo 5-bis, commi 6 e 7, della legge n. 104 del 1992, introdotto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
7. Il Collegio deve, invece, respingere la domanda risarcitoria formulata con il ricorso per motivi aggiunti, atteso che la parte ricorrente non ha evaso l’onere probatorio, sulla stessa gravante ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, in relazione a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, diversi dall’illegittimità del comportamento tenuto dagli Istituti Scolastici coinvolti nella presente fattispecie.
8. In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, devono essere annullate le note di comunicazione sottoscritte dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” del -OMISSIS- e del 21 - -OMISSIS- e tutti i verbali dei GLI in esse richiamati.
9. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare agli Istituti di Istruzione “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” di riesaminare l’istanza di rinnovo del protocollo d’intesa presentata dai genitori dell’alunna disabile in data -OMISSIS-. In particolare, i due Istituti dovranno provvedere a convocare con sollecitudine i rispettivi GLI, assicurando la partecipazione di un numero idoneo di specialisti dell’Azienda Sanitaria locale e del territorio di riferimento, e ad esaminare, nel contraddittorio delle parti, tutti i bisogni individuali dell’alunna, nessuno escluso, alla luce del principio di accomodamento ragionevole e delle motivazioni della presente sentenza.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati e tutti gli atti ad essi presupposti.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito e rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente, sia del genitore-amministratore di sostegno che del figlio disabile, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle persone comunque ivi citate.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
RO LI, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI | NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.