Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 892/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Mariateresa Nobile (c.f. ), presso il cui C.F._3 studio in Grazzanise (CE), Via Eufrosina n. 23, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 4
Il PM apponeva il visto in data 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 03.03.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.08.2017 in Casapesenna Parte_2
(CE), dalla cui unione nascevano tre figlie, (a Castel Volturno il 21.08.2018), (a Per_1 Per_2
Napoli il 27.12.2023) e (a Napoli il 27.12.2023), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere Per_3 impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 26.06.2025, sostituita con note scritte, depositate il 20.06.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Villa Literno, alla via Vecchia Aversa n 20/A, di proprietà della sig.ra
[...]
nonna del SI.re , con gli arredi e le suppellettili, vengono assegnati Parte_3 Parte_4
a che la abiterà unitamente ai figli minori;
Parte_2
pagina 2 di 4 3) i figli minori saranno affidati in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale domiciliano. Il padre ha facoltà di vederli e tenerli con sé due pomeriggi
a settimana e precisamente il lunedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e, a fine settimana alterni ogni qualvolta i coniugi lo riterranno opportuno e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici e di ogni altro genere dei figli. Le festività pasquali e natalizie seguono il criterio dell'alternanza.
4) si obbliga a corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori la complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rispettando, a tali fini, le linee guida fornite dal CNF con documento di data
29.11.2017 che dichiarano di aver espressamente letto e reciprocamente approvato. Le somme concordate a titolo di mantenimento saranno corrisposte dall'obbligato mediante accredito in favore di , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, su c/c Intestato a IBAN: Parte_2 Parte_2
[...] ;
5) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento tra di loro e di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
27.07.1988, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2 ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapesenna (Atto n. 19 - Parte II – Serie
A - Anno 2017);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 26.06.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4