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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa IR MA Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 201/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Bruno
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Massimo Vitale
E
( ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'avv. Michelangelo Carbone
Appellate
OGGETTO: appello- riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 2 aprile 2024 appellava la sentenza Parte_1
n. 393/2023 del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, notificatale in data
5 giugno 2023, lamentandone l'erroneità per i motivi ivi esposti e da intendersi qui integralmente richiamati.
Con separata istanza depositata il 9 aprile 2024 l'appellante chiedeva di essere rimessa in termini ai fini della proposizione dell'appello evidenziando di aver depositato il primo ricorso in data 5 luglio 2023, ossia entro 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. Allegava alla predetta istanza le ricevute, in formato PDF, di accettazione, di avvenuta consegna e di esito controlli automatici (“Codice esito: -1”), ove in particolare si leggeva: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell' ufficio ricevente NOMEFILE: DatiAtto.xml.p7m Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria: l' attoverra' comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
Evidenziava il difensore che, “nonostante l'errore imprevisto, l'esito 1 rassicurava il sottoscritto depositante assicurando comunque l'accettazione dell'atto ed invitandolo a non fare altro deposito”. Rilevava, altresì, di aver sollecitato, sia a mezzo richieste formali che informali, l'esito del suddetto deposito, senza tuttavia avere “alcuna chiara risposta”.
Motivava l'istanza di rimessione in termini sostenendo la non imputabilità alla parte delle disfunzioni del processo telematico.
Resistevano al gravame le appellate, chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto e, in subordine, il rigetto dello stesso.
La causa è stata posta in decisione in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento.
1.1 L'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza di un errore ascrivibile a un fattore impeditivo estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si sia verificata una decadenza. Affinché tale istituto possa trovare applicazione, anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, l'impedimento deve assumere carattere di assolutezza, e non già di impossibilità relativa né tantomeno di mera difficoltà, e deve porsi in nesso di causalità diretta e determinante con la decadenza in cui, incolpevolmente, la parte sia incorsa (cfr., ex multis, Cass.
27773/2020; 30512/2018; v. anche Cass. Sez. un. n. 4135 del 2019).
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, ai fini dell'applicazione dell'istituto in questione occorre, oltre alla sussistenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte che chiede la rimessione, anche la immediatezza della reazione, da intendersi quale tempestività del comportamento a fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, concretantesi “nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare”
(Cass. 26617/2025 tra le più recenti, i cui principi, dal collegio integralmente condivisi, si prestano a essere applicati alla fattispecie qui oggetto di esame).
Invero - proseguono i giudici di legittimità - “La ratio sottesa alla tempestività dell'istanza, intesa in termini di immediata reazione, si impone al fine di realizzare un ragionevole contemperamento tra l'esigenza di garantire un giusto processo, che non sia appesantito da un eccessivo formalismo, ostativo all'accertamento della verità, e la necessità di rispettare regole procedurali, che assicurino la parità di trattamento tra le parti (da ultimo,
Cass. n. 14348 del 2025). L'immediata reazione consente di armonizzare tali valori, evitando che il rigoroso rispetto delle forme procedimentali si traduca in un ingiusto sacrificio del diritto di difesa e, a contrario, che un'eccessiva flessibilità si traduca in una destrutturazione della scansione ordinata in cui si articola il processo, compromettendone l'efficienza e pregiudicando a monte la certezza del diritto (così Cass. n. 21282 del 2024)”.
In particolare, “rileva la circostanza che la presentazione della richiesta avvenga “in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (Cass. n. 9114 del 2012; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 2473 del 2023) … Il referente temporale al quale ancorare la valutazione circa la tempestività dell'istanza è sganciato dai termini e dalle scansioni processuali, identificandosi invece con il parametro del “termine ragionevolmente contenuto”. Tale parametro, caratterizzato da duttilità ed elasticità, veicola inevitabilmente un apprezzamento di merito, che il giudice al quale viene rivolta l'istanza deve compiere valorizzando le peculiarità del caso concreto … 1.2. Sempre in punto di diritto, al fine di delibare l'istanza di parte ricorrente, occorre rammentare la giurisprudenza di legittimità che si è formata in tema di deposito telematico degli atti processuali. È noto che il meccanismo di deposito telematico di atti del processo civile avvia una procedura informatica all'esito della quale il depositante deve ricevere quattro messaggi di posta elettronica certificata: I) il messaggio che attesta l'inoltro del deposito (ricevuta di accettazione, comunemente detta “RAC”); II) il messaggio di avvenuta consegna del messaggio al server di posta elettronica dell'ufficio giudiziario ricevente (ricevuta di avvenuta consegna, comunemente detta “RdAC”); III) il messaggio attestante il superamento dei controlli automatici e formali da parte del gestore del sistema informatico dell'ufficio giudiziario ricevente (c.d. “terza PEC”); IV) il messaggio attestante il superamento dei controlli manuali, a cura della Cancelleria dell'ufficio giudiziario ricevente, e la definitiva accettazione del deposito e conseguente visibilità al giudice ed alle controparti (c.d. “quarta PEC”). Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (di recente v., diffusamente, Cass.
n. 15801 del 2025), ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass., Sez. un., 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè̀ quella dell'“esito controlli automatici deposito” e quella di “accettazione deposito” (cd. “terza e quarta p.e.c.”); “lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice,
e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)”; “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motivazione). Il principio ha trovato l'avallo delle Sezioni unite, secondo cui,
“in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art.196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. Sez. un. n.
28403 del 2023; conf. Cass. n. 11706 del 2024; Cass. n. 33258 del 2024; Cass.
n. 69 del 2025). Ove la parte sia incolpevolmente decaduta dalla facoltà di depositare l'atto, questa Corte ha previsto due possibili rimedi. Il primo consiste nella “ripresa della procedura di deposito, entro venti giorni da quello in cui il depositante abbia appreso dell'esito infruttuoso del primo deposito”
(in termini, Cass. n. 16552 del 2024); la rinnovazione dell'atto in tal caso impedisce la decadenza, e gli effetti del nuovo deposito - una volta andato a buon fine - retroagiranno alla data della prima RdAC (cfr. Cass. n. 2972 del
2024; Cass. n. 1348 del 2024; Cass. n. 28176 del 2023; Cass. n. 6743 del 2021;
Cass. n. 17328 del 2019). La seconda possibilità consiste nel domandare la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti (cfr.
Cass. n. 29357 del 2022; Cass. n. 238 del 2023; Cass. n. 32296 del 2023).
Ovvero sia l'esistenza di un fatto ostativo che ha impedito il deposito e che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte, sia l'immediatezza della reazione, quale tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del fatto ostativo in sé rilevante, comportamento da tenersi in un tempo “ragionevolmente contenuto”. Così è stato di recente ribadito che: “In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. n. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n.
1348/2024)” (così Cass. n. 15801 del 2025).
1.3. Ciò posto in diritto, occorre valutare i seguenti fatti processuali, confermati anche dall'istanza di rimessione in termini. Notificato il ricorso per cassazione in data 8 aprile 2021, la parte ha provveduto al deposito telematico in data 24 aprile 2021, ricevendo solo la prima e la seconda p.e.c. In data 26 maggio 2021 il legale della controparte segnalava al procuratore del ricorrente che il ricorso non risultava iscritto al ruolo generale della Cassazione. Questi avviava dunque una interlocuzione mediante mail con gli uffici della Corte e, in particolare, il
Gruppo Referenti Processo Telematico comunicava che il deposito non era pervenuto - tanto che l'Avv. C. “non aveva ricevuto la terza p.e.c.” - per una
“anomalia sulla lunghezza dell'oggetto del deposito, che superava una certa dimensione”, anomalia risolta il 27 aprile successivo. Il 31 maggio 2021, quindi, parte ricorrente depositava istanza di rimessione in termini, provvedendo ad un secondo deposito che si perfezionava il 1° giugno.
1.4. Il
Collegio ritiene sussistente, nella fattispecie, il fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte che ha precluso il perfezionamento del primo deposito, dovuto ad una temporanea anomalia tecnica interna al sistema della
Corte. Tuttavia, giudica che non ricorra l'altra condizione, attinente alla
“immediatezza della reazione”, in quanto l'istante non si è prontamente attivato per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Occorre precisare che la valutazione della tempestività, nella specie, deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la parte istante, usando la diligenza e la perizia richiesta ad un operatore professionale (cfr. Cass. n.
9269 del 2025), avrebbe dovuto rendersi conto che il deposito non si era perfezionato in mancanza di ricezione della terza e quarta p.e.c.; non, invece, con riferimento al momento in cui il procuratore, sol perché avvisato dalla controparte, si è concretamente reso conto del mancato perfezionamento del deposito. Altrimenti ragionando si consentirebbe l'utilizzo dello strumento eccezionale della rimessione in termini per il deposito telematico di atti processuali, con termini stabiliti a pena di decadenza ed anche incidenti sul sistema delle impugnazioni e sulla formazione del giudicato, anche al difensore che, pur in difetto di ricezione della terza e quarta p.e.c., provi di aver avuto conoscenza effettiva del mancato perfezionamento del deposito anche a distanza di un notevole lasso temporale dalla scadenza del termine stabilito, pretendendo di misurare la tempestività della sua reazione su tale concreta conoscenza. Pertanto, anche a voler considerare una sfasatura temporale eventualmente presente tra le prime due p.e.c. e le successive, quanto meno dal momento (28 aprile 2021) in cui risultava scaduto il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso previsto, a pena di improcedibilità, dal comma
1 dell'art. 369 c.p.c., il difensore, in mancanza della ricezione della terza e quarta p.e.c., avrebbe dovuto allertarsi;
tanto più in una fase di avvio del PCT in Cassazione, avrebbe dovuto, con vigile premura, assicurarsi dell'avvenuto perfezionamento del deposito nonché, mediante accesso ai registri informatici, dell'avvenuta iscrizione al ruolo generale della Corte, piuttosto che attendere, invece, la sollecitazione di controparte intervenuta dopo quasi un mese, di modo che l'istanza di rimessione in termini presentata solo il 31 maggio successivo non può ritenersi rispettosa del requisito della “immediatezza della reazione”. Analogamente – e a maggior ragione – deve escludersi che il secondo deposito, perfezionato il 1° giugno 2021, possa considerarsi legittima ripresa della procedura di deposito, essendo decorsi ben oltre venti giorni dal momento in cui il depositante avrebbe dovuto diligentemente essere edotto dell'esito infruttuoso del primo deposito in mancanza della ricezione della terza e quarta p.e.c.” (Cass. n. 26617/2025 cit.; v. anche negli stessi termini
Cass. 69/2025, ex multis: “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini”).
1.2 Anche nella fattispecie qui oggetto di esame non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza. L'errore che ha generato la mancata accettazione del deposito (Codice esito:
-1) è dovuto all'allegato n. 2, contenuto nella busta telematica e denominato
“Notifica Sentenza del 5.06.2023.msg”.
La pec generata all'esito dei controlli automatici indicava, dunque, al depositante le ragioni per cui il sistema dava l'“errore imprevisto” (“Atto non conforme alle specifiche”).
Tale circostanza trova conferma anche nelle note autorizzate depositate dall'appellante il 20.05.2024, ove si afferma: “il deposito del Ricorso in
Appello, ha avuto in ultimo esito positivo, sostituendo alla prima allegata notifica telematica della sentenza impugnata, ragione della segnalazione di errore, la stessa notifica ma in formato PDF”.
Il suddetto errore sarebbe stato pertanto agevolmente emendabile a opera della parte che ha curato il deposito (come di fatto poi avvenuto, oltre, però, ogni termine ragionevole).
In ogni caso, parte appellante, nonostante la consapevolezza che il deposito non fosse andato a buon fine e che le richieste di chiarimenti alla cancelleria non avessero sortito effetto (si rileva che, in ipotesi di errore fatale, la cancelleria non è in grado di vedere l'atto e il sistema impedisce l'iscrizione a ruolo), non si è prontamente attivata per porre rimedio alla situazione che si era venuta a determinare.
Parte appellante, invero, in data 5.07.2023, contestualmente al deposito del gravame, ha ricevuto le pec di accettazione, di consegna e quella relativa all'esito controlli automatici, con la quale veniva comunicato l'“errore imprevisto” (Codice esito: -1), dovuto all'allegato n. 2 contenuto nella busta telematica e denominato “Notifica sentenza del 5.06.2023.msg”.
Sebbene, con il suddetto messaggio, alla difesa dell'appellante fosse stato altresì comunicato che non era “necessario effettuare nuovamente il deposito”, la parte era ben consapevole del fatto che il procedimento di deposito non si fosse concluso positivamente. Del resto, già in data 10.07.2023, ma anche successivamente, lo stesso difensore aveva inviato alla cancelleria della Corte, settore civile, richieste di chiarimenti in merito al deposito.
Dagli atti di parte emerge, inoltre, che parte appellante, ben quattro mesi dopo il primo tentativo - e senza nemmeno proporre istanza di rimessione in termini nonostante ampiamente decorso il termine breve per impugnare -, effettuava poi un nuovo deposito, in data 21.11.2023, a seguito del quale veniva generata altra ricevuta pec che segnalava il medesimo “errore imprevisto”, causato sempre per l'allegato n. 2 contenuto nella busta telematica e denominato “Notifica sentenza del 5.06.2023.msg”.
A distanza, poi, di quasi nove mesi dal primo tentato deposito, il difensore effettuava indi un terzo invio dell'atto di appello, che questa volta andava a buon fine e, solo in data 9 aprile 2024, formulava istanza di rimessione in termini.
La scansione temporale sopra evidenziata dimostra come sia mancata in capo all'appellante ogni tempestività di reazione al mancato perfezionamento del deposito del 5.07.2023.
La valutazione della tempestività, nella specie, dev'essere invero effettuata con riferimento al momento in cui la parte istante, usando la diligenza e la perizia richiesta a un operatore professionale (cfr. Cass. cit.), avrebbe dovuto rendersi conto, in mancanza di ricezione della quarta p.e.c. e a fronte dell'anomalia riscontrata dal sistema (Codice esito: -1), che il deposito non si era perfezionato.
In particolare, il difensore avrebbe dovuto assicurarsi dell'avvenuto perfezionamento del deposito nonché, mediante accesso ai registri informatici, dell'avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento, piuttosto che attendere, invece, oltre otto mesi, allorquando risultava ormai scaduto persino il c.d. termine lungo per l'impugnazione.
L'istanza di rimessione in termini presentata solo il 9 aprile 2024, a distanza di un così notevole lasso temporale dalla scadenza del termine ex art. 325 cpc (e financo di quello previsto dall'art. 327 cpc), non può certamente ritenersi rispettosa del requisito della immediatezza della reazione, dovendo escludersi che si sia trattato di termine ragionevolmente contenuto e/o tampoco rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
2. In definitiva, l'istanza di rimessione in termini dev'essere rigettata e l'appello va dichiarato inammissibile poiché depositato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.
L'appellante va condannata al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate, liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss.mm, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
vanno distratte ex art. 93 cpc le spese processuali liquidate in favore di avendo il difensore di quest'ultima Controparte_2
rilasciato la prescritta dichiarazione.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di e di che liquida, in favore Controparte_1 Controparte_2
di ciascuna appellata, in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali (15%),
CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc quelle liquidate in favore di CP_2
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa IR MA