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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3619/2024 R.G.
Oggi 12/06/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol nessuno per parte attrice;
gli
Avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO, oggi sostituiti dall'Avv. FARON ANDREA, per parte convenuta
Il Giudice,
ritenuta la causa matura,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 3619/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3619/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) col patrocinio dell'Avv. CARRAVIERI KATIUSCIA C.F._2
ATTORI-OPPONENTI contro
(P.IVA , col patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO
CONVENUTA-OPPOSTA di opposizione al decreto ingiuntivo N. 2159/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il
15/12/2023, pubblicato il 18/12/2023 nel procedimento monitorio portante R.G.
17950/2023 sulle seguenti conclusioni per parte opponente
“In via preliminare di rito: revocarsi il D.I. Opposto per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito: dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati.
In ogni caso, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei ricorrenti per i motivi esposti in atto di citazione e qui richiamati.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA” per parte opposta
“Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza del Signor
e del Signor nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto.
Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA
e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio dd. 01/12/2023 l'odierna opposta ha Controparte_1 ottenuto l'emissione nei confronti dei Sig.ri e del decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo N. 2159/2023, pubblicato in data 18/12/2023 nell'ambito del procedimento monitorio N. 17950/2023 R.G., con cui il Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento della somma di € 32.434,04, oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sig.ri a mezzo posta il 04/01/2024. Pt_1
Gli ingiunti, con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato il
13/02/2024, hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale la per sentire CP_1
revocare il predetto decreto, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa spiegata dalla CP_1
Con comparsa in data 24/04/2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando quanto ex adverso eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 18/07/2025, pronunciata in esito all'udienza di pari data, il
Giudice ha onerato l'ingiungente di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 8 Con ordinanza dd. 26/02/2025, pronunciata sulla scorta dell'eccezione degli opponenti, i quali hanno affermato che la convenuta opposta avrebbe esperito il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio, il Giudice ha assegnato nuovo termine per lo svolgimento della procedura di ADR (“considerato che la sanzione processuale di improcedibilità ex art.
5-bis ult. per. D.Lgs. n. 28/2010 si riferisce testualmente ai casi in cui “la mediazione non è stata esperita”; considerato che trattandosi di disposizione prevista a titolo sanzionatorio, tesa evidentemente ad agevolare la definizione non contenziosa delle controversie, deve privilegiarsi una interpretazione di tipo tassativo-restrittivo; considerato, altresì, che l'interpretazione restrittiva è imposta anche dalla portata degli effetti previsti dalla disposizione, che comportano la definizione in rito del processo;
considerato, pertanto, che non si possa equiparare l'ipotesi in cui alcun procedimento di mediazione sia stato attivato, alla diversa ipotesi in cui la mediazione sia stata eventualmente attivata dinanzi ad organismo incompetente per territorio, sulla base del mero assunto, come tale aprioristico, per cui la mediazione proposta dinanzi ad organismo territorialmente incompetente non produrrebbe effetto alcuno;
considerato, pertanto, che quand'anche avesse incardinato la CP_1
procedura di mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio non potrebbe giungersi omisso medio ad una pronuncia di improcedibilità; considerato, del resto, che della condotta processuale della parte che abbia, per ipotesi, incardinato la mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio può tenersi conto in sede di regolamentazione delle spese di lite;
ritenuto, quindi, di rimettere la causa sul ruolo istruttorio e di assegnare nuovo termine per l'esperimento della procedura di mediazione;
considerato, infatti, che secondo la regola generale ex art. 162 c.p.c. il giudice che rilevi un vizio processuale deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti, e che, dunque, deve ritenersi possibile l'assegnazione di nuovo termine per la corretta instaurazione della procedura di mediazione, ciò a discapito della diversa tesi interpretativa secondo cui si dovrebbe pronunciare immediatamente l'improcedibilità della domanda;
considerato che
la notifica dell'invito in mediazione potrà avvenire a mezzo PEC al difensore degli opponenti, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (…) onera parte convenuta di Controparte_1
pagina 4 di 8 esperire il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad organismo che abbia sede nel circondario del Tribunale di Venezia e di depositare, entro il 30/05/2025, la documentazione da cui si evinca il corretto assolvimento della condizione di procedibilità (invito in mediazione in formato originale elettronico, atti della procedura, verbale di conclusione della procedura).
Esperito il tentativo di mediazione da parte della convenuta, le parti hanno discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 12/06/2025.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, quale attore sostanziale, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, mentre sull'opponente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. Tuttavia, parte opponente è onerata di formulare una contestazione specifica rispetto alla pretesa svolta in monitorio, giacché "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. Civ. n.
20597/2022)
Nello specifico ambito del contenzioso bancario la predetta regola assume connotati ancora più stringenti, infatti: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 22/08/2022, n.582). CP_1
pagina 5 di 8 Tanto premesso, si evidenzia in primis che gli opponenti hanno genericamente lamentato che “Controparte a fondamento dell'ingiunzione di pagamento produce, in copia fotostatica, contratto solo di finanziamento, non conforme all'originale. Detto documento non risulta essere sottoscritto dal funzionario della e senza CP_1 idonea informativa precontrattuale”.
A tale proposito, tuttavia, si rammenta che “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
(cfr. Cass. Civ. n. 24634/2021). Di conseguenza, stante il tenore generico, il disconoscimento formulato dagli opponenti è privo di effetti.
Si aggiunge che deve ritenersi non proposto il disconoscimento delle sottoscrizioni degli opponenti, in quanto il contratto è stato firmato digitalmente e il disconoscimento della sottoscrizione digitale non può avvenire in maniera generica, come nel caso della firma autografa, ma deve indicare le specifiche circostanze da cui desumere che il documento informatico sarebbe stato alterato.
I Sig.ri a fondamento della propria opposizione hanno dedotto “vizi tecnico- Pt_1
contabili relativamente affliggenti il rapporto oggetto di causa, nello specifico, divergenza fra tasso indicato e tasso effettivamente applicato, irregolare pattuizione degli interessi e conseguente anatocismo contra legem, T.A.E.G./I.S.C. non comprensivo di tutte le voci pertinenti” (cfr. atto opposizione pag. 3).
Null'altro hanno affermato, allegato o documentato nell'arco di tutto il giudizio in punto di ricostruzione del rapporto bancario afflitto, a loro dire, da denunziati vizi tecnico-contabili.
Le censure degli opponenti sono rimaste indeterminate ed indimostrate, con conseguente relevatio ab onere probandi per la convenuta ex art. 115 c.p.c., in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi riportati. I medesimi opponenti non hanno precisato le loro doglianze neanche sulla scorta delle deduzioni avanzate dalla con la comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto che essi non CP_1
hanno depositato memorie integrative ex art 171-ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Per contro, la Banca ha provato il titolo sul quale si fonda la pretesa, cioè i contratti di finanziamento (cfr. doc. 1 monitorio e doc. 2 fascicolo opposizione CP_1
, nonché l'erogazione degli importi (cfr. doc. 4 ed il saldo CP_1 CP_1
debitorio (cfr. doc.
3-4 fascicolo monitorio , mai specificamente contestato. CP_1
Con particolare riguardo al quantum debeatur, è stato prodotto l'estratto conto bancario (cfr. doc. 7 monitorio , che parti opponenti non hanno CP_1
specificamente contestato (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 12818/2024 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 – che Pt_3
nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento –può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”).
Non è supportata da alcuna prova documentale l'asserzione secondo cui “Invero, il presunto finanziamento in realtà risulta essere un finanziamento di scopo che, in forza del collegamento funzionale e negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, espresso in una forma di subordinazione e di condizionamento reciproco al fine adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale e cioè acquisto di un preciso bene come individuato nella clausola di destinazione e/o di scopo inserita nel contratto di finanziamento e costituente il regolamento di interessi voluto espressamente dai contraendi, doveva ritenersi risolto anche il contratto di finanziamento de quo”.
L'opposizione va, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 26.001 ad € 52.000, salva adozione del valore minimo per la fase istruttoria, tenuto conto della natura documentale della controversia, nonché per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− RIGETTA l'opposizione
− DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N.
2159/2023 – R.G. N. 17950/2023 Tribunale di Venezia
− CONDANNA gli attori e , alla rifusione delle spese Parte_2 Parte_1
di costituzione e patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte convenuta liquidate in € 5.261 per compensi;
15% Controparte_1
spese generali;
IVA e c.p.a. come per legge
Venezia, così deciso il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 8 di 8
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3619/2024 R.G.
Oggi 12/06/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol nessuno per parte attrice;
gli
Avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO, oggi sostituiti dall'Avv. FARON ANDREA, per parte convenuta
Il Giudice,
ritenuta la causa matura,
visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 3619/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3619/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) col patrocinio dell'Avv. CARRAVIERI KATIUSCIA C.F._2
ATTORI-OPPONENTI contro
(P.IVA , col patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO
CONVENUTA-OPPOSTA di opposizione al decreto ingiuntivo N. 2159/2023 emesso dal Tribunale di Venezia il
15/12/2023, pubblicato il 18/12/2023 nel procedimento monitorio portante R.G.
17950/2023 sulle seguenti conclusioni per parte opponente
“In via preliminare di rito: revocarsi il D.I. Opposto per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Nel merito: dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti e qui richiamati.
In ogni caso, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei ricorrenti per i motivi esposti in atto di citazione e qui richiamati.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA” per parte opposta
“Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza del Signor
e del Signor nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per l'effetto condannare la stessa al pagamento di quanto dovuto.
Con il favore di spese, compensi professionali, oltre 15 % di spese generali, oltre IVA
e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio dd. 01/12/2023 l'odierna opposta ha Controparte_1 ottenuto l'emissione nei confronti dei Sig.ri e del decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo N. 2159/2023, pubblicato in data 18/12/2023 nell'ambito del procedimento monitorio N. 17950/2023 R.G., con cui il Tribunale di Venezia ha ingiunto il pagamento della somma di € 32.434,04, oltre interessi e spese.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sig.ri a mezzo posta il 04/01/2024. Pt_1
Gli ingiunti, con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato il
13/02/2024, hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale la per sentire CP_1
revocare il predetto decreto, eccependo preliminarmente il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa spiegata dalla CP_1
Con comparsa in data 24/04/2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando quanto ex adverso eccepito e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dd. 18/07/2025, pronunciata in esito all'udienza di pari data, il
Giudice ha onerato l'ingiungente di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 8 Con ordinanza dd. 26/02/2025, pronunciata sulla scorta dell'eccezione degli opponenti, i quali hanno affermato che la convenuta opposta avrebbe esperito il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio, il Giudice ha assegnato nuovo termine per lo svolgimento della procedura di ADR (“considerato che la sanzione processuale di improcedibilità ex art.
5-bis ult. per. D.Lgs. n. 28/2010 si riferisce testualmente ai casi in cui “la mediazione non è stata esperita”; considerato che trattandosi di disposizione prevista a titolo sanzionatorio, tesa evidentemente ad agevolare la definizione non contenziosa delle controversie, deve privilegiarsi una interpretazione di tipo tassativo-restrittivo; considerato, altresì, che l'interpretazione restrittiva è imposta anche dalla portata degli effetti previsti dalla disposizione, che comportano la definizione in rito del processo;
considerato, pertanto, che non si possa equiparare l'ipotesi in cui alcun procedimento di mediazione sia stato attivato, alla diversa ipotesi in cui la mediazione sia stata eventualmente attivata dinanzi ad organismo incompetente per territorio, sulla base del mero assunto, come tale aprioristico, per cui la mediazione proposta dinanzi ad organismo territorialmente incompetente non produrrebbe effetto alcuno;
considerato, pertanto, che quand'anche avesse incardinato la CP_1
procedura di mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio non potrebbe giungersi omisso medio ad una pronuncia di improcedibilità; considerato, del resto, che della condotta processuale della parte che abbia, per ipotesi, incardinato la mediazione dinanzi ad organismo non competente per territorio può tenersi conto in sede di regolamentazione delle spese di lite;
ritenuto, quindi, di rimettere la causa sul ruolo istruttorio e di assegnare nuovo termine per l'esperimento della procedura di mediazione;
considerato, infatti, che secondo la regola generale ex art. 162 c.p.c. il giudice che rilevi un vizio processuale deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti, e che, dunque, deve ritenersi possibile l'assegnazione di nuovo termine per la corretta instaurazione della procedura di mediazione, ciò a discapito della diversa tesi interpretativa secondo cui si dovrebbe pronunciare immediatamente l'improcedibilità della domanda;
considerato che
la notifica dell'invito in mediazione potrà avvenire a mezzo PEC al difensore degli opponenti, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (…) onera parte convenuta di Controparte_1
pagina 4 di 8 esperire il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad organismo che abbia sede nel circondario del Tribunale di Venezia e di depositare, entro il 30/05/2025, la documentazione da cui si evinca il corretto assolvimento della condizione di procedibilità (invito in mediazione in formato originale elettronico, atti della procedura, verbale di conclusione della procedura).
Esperito il tentativo di mediazione da parte della convenuta, le parti hanno discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 12/06/2025.
***
L'opposizione è infondata, per i motivi di séguito indicati.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, quale attore sostanziale, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa azionata, mentre sull'opponente grava la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito. Tuttavia, parte opponente è onerata di formulare una contestazione specifica rispetto alla pretesa svolta in monitorio, giacché "nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. Civ. n.
20597/2022)
Nello specifico ambito del contenzioso bancario la predetta regola assume connotati ancora più stringenti, infatti: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, l'opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito opposto. Infatti, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente
(convenuta sostanziale del giudizio di opposizione), non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 22/08/2022, n.582). CP_1
pagina 5 di 8 Tanto premesso, si evidenzia in primis che gli opponenti hanno genericamente lamentato che “Controparte a fondamento dell'ingiunzione di pagamento produce, in copia fotostatica, contratto solo di finanziamento, non conforme all'originale. Detto documento non risulta essere sottoscritto dal funzionario della e senza CP_1 idonea informativa precontrattuale”.
A tale proposito, tuttavia, si rammenta che “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
(cfr. Cass. Civ. n. 24634/2021). Di conseguenza, stante il tenore generico, il disconoscimento formulato dagli opponenti è privo di effetti.
Si aggiunge che deve ritenersi non proposto il disconoscimento delle sottoscrizioni degli opponenti, in quanto il contratto è stato firmato digitalmente e il disconoscimento della sottoscrizione digitale non può avvenire in maniera generica, come nel caso della firma autografa, ma deve indicare le specifiche circostanze da cui desumere che il documento informatico sarebbe stato alterato.
I Sig.ri a fondamento della propria opposizione hanno dedotto “vizi tecnico- Pt_1
contabili relativamente affliggenti il rapporto oggetto di causa, nello specifico, divergenza fra tasso indicato e tasso effettivamente applicato, irregolare pattuizione degli interessi e conseguente anatocismo contra legem, T.A.E.G./I.S.C. non comprensivo di tutte le voci pertinenti” (cfr. atto opposizione pag. 3).
Null'altro hanno affermato, allegato o documentato nell'arco di tutto il giudizio in punto di ricostruzione del rapporto bancario afflitto, a loro dire, da denunziati vizi tecnico-contabili.
Le censure degli opponenti sono rimaste indeterminate ed indimostrate, con conseguente relevatio ab onere probandi per la convenuta ex art. 115 c.p.c., in applicazione dei principi giurisprudenziali innanzi riportati. I medesimi opponenti non hanno precisato le loro doglianze neanche sulla scorta delle deduzioni avanzate dalla con la comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto che essi non CP_1
hanno depositato memorie integrative ex art 171-ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Per contro, la Banca ha provato il titolo sul quale si fonda la pretesa, cioè i contratti di finanziamento (cfr. doc. 1 monitorio e doc. 2 fascicolo opposizione CP_1
, nonché l'erogazione degli importi (cfr. doc. 4 ed il saldo CP_1 CP_1
debitorio (cfr. doc.
3-4 fascicolo monitorio , mai specificamente contestato. CP_1
Con particolare riguardo al quantum debeatur, è stato prodotto l'estratto conto bancario (cfr. doc. 7 monitorio , che parti opponenti non hanno CP_1
specificamente contestato (cfr. sul punto Cass. Civ. n. 12818/2024 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 – che Pt_3
nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento –può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”).
Non è supportata da alcuna prova documentale l'asserzione secondo cui “Invero, il presunto finanziamento in realtà risulta essere un finanziamento di scopo che, in forza del collegamento funzionale e negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, espresso in una forma di subordinazione e di condizionamento reciproco al fine adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale e cioè acquisto di un preciso bene come individuato nella clausola di destinazione e/o di scopo inserita nel contratto di finanziamento e costituente il regolamento di interessi voluto espressamente dai contraendi, doveva ritenersi risolto anche il contratto di finanziamento de quo”.
L'opposizione va, in definitiva, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M 55/2014 dello scaglione di riferimento da € 26.001 ad € 52.000, salva adozione del valore minimo per la fase istruttoria, tenuto conto della natura documentale della controversia, nonché per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c. in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
− RIGETTA l'opposizione
− DICHIARA per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo N.
2159/2023 – R.G. N. 17950/2023 Tribunale di Venezia
− CONDANNA gli attori e , alla rifusione delle spese Parte_2 Parte_1
di costituzione e patrocinio sostenute nella fase di opposizione da parte convenuta liquidate in € 5.261 per compensi;
15% Controparte_1
spese generali;
IVA e c.p.a. come per legge
Venezia, così deciso il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
[Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
pagina 8 di 8