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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 575/2021 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ER
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Antonio Lombardo, giusta mandato in atti.
[...]
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Giorgi, giusta Controparte_1 mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 30.4.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione del termine di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e , in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22.1.2021, adivano il Tribunale di Lecce, esponendo: che con ricorso ex art. 696 bis cpc depositato il 2.3.2020 avevano chiesto la nomina di un collegio di consulenti tecnici d'ufficio per accertare che il decesso di ER
, avvenuto il 16.6.2014, era imputabile alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale
[...] di Copertino, i quali, nell'anno 2007, avevano sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico inadeguato, laddove, se avessero proceduto alla enucleazione radicale della neoplasia, gli avrebbero garantito ben altre chance di sopravvivenza;
che i consulenti nominati in sede di consulenza tecnica preventiva avevano riscontrato la fondatezza delle loro doglianze e, in particolare, che i sanitari, preso atto che in data 17.5.2007 il referto dell'esame istologico aveva evidenziato “displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater”, avrebbero dovuto asportarla, mentre si limitarono – in data 11.10.2007 – ad eseguire un intervento chirurgico di semplice derivazione bilio-digestiva interna, senza contestuale rimozione della neoplasia;
che, pertanto, avevano interesse a chiedere al Tribunale di accertare che la condotta negligente dei medici della aveva provocato il decesso di e di Persona_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure successionis, liquidabili nella misura di euro 12.725.569,16 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e spese legali, anche relative all'espletato accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , Controparte_1 contestando la domanda sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
Disposto il mutamento del rito, l'istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni;
seguivano alcune udienze di mero rinvio e, infine, all'udienza del 30.4.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione, previa assegnazione del termine di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo che , già sottoposto nell'anno 2004 ad intervento di colecistectomia ed Persona_1 asportazione di calcoli dal coledoco, nel corso dell'anno 2007 fu nuovamente e ripetutamente ricoverato presso il medesimo nosocomio per “calcolosi del coledoco”; durante il ricovero avvenuto dal 5 al 15 maggio 2007 venne tra l'altro eseguita sul paziente una biopsia endoscopica che rivelò “displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater”; secondo i cc.tt.uu., “sarebbe stato doveroso da parte dei sanitari, venuti a conoscenza del tipo di neoplasia, non manifestamente maligna (displasia di alto grado), ma tendente ad una sicura cancerizzazione, asportarla o endoscopicamente o attraverso l'apertura chirurgica del duodeno o resecando l'intera regione con un intervento chirurgico più radicale (duodenocefalopancreasectomia)”; viceversa, il Quarta in data 11.10.2007 fu sottoposto ad un intervento chirurgico di semplice derivazione bilio-digestiva interna senza contestuale asportazione della neoplasia. Il collegio peritale ha qualificato tale limitato intervento chirurgico “assolutamente non adeguato alle condizioni cliniche del paziente e non rispettoso delle leges artis specialistiche della materia” ed ha affermato che la mancata asportazione della neoplasia (eseguibile con procedure chirurgiche che non comportavano problemi di speciale difficoltà) ha consentito alla stessa di accrescersi indisturbata sino a infiltrare anche il sistema vascolare, rendendo quindi impossibile l'eradicazione completa del tumore in epoca successiva, con conseguente exitus del paziente.
Secondo i periti, “la regola di condotta violata è di non aver eradicato l'ampulloma della papilla di vater consentendo così la sua evoluzione a distanza di sette anni (nel 2014) in neoformazione sanguinante della papilla di vater, tumore maligno in uno stadio di non più operabilità che ha portato il de cuius a morte”.
In alternativa all'asportazione della neoplasia, a seguito del semplice intervento di derivazione bilio-digestiva interna, i sanitari avrebbero dovuto quanto meno seguire l'evoluzione della neoplasia, prescrivendo controlli clinici e strumentali annuali, onde intervenire immediatamente all'evidenza di modifiche volumentriche della neoformazione.
Il collegio dei periti ha concluso rilevando che “la prevedibile sopravvivenza di , Persona_1 come da tavole di mortalità ISTAT, in assenza della condotta colposa dei sanitari, sarebbe stata di 12 anni e mezzo circa e che, pertanto, la stessa si sia ridotta di circa 5 anni e mezzo”. Gli stessi periti hanno poi chiarito che il de cuius aveva avuto piena coscienza dello stadio della patologia in data 20.3.2014 (in occasione della consulenza chirurgica espletata presso l'Istituto Tumori di Milano, che aveva palesato lo stato della neoplasia localmente avanzata con un importante coinvolgimento linfonodale) e che l'exitus era intervenuto 89 giorni dopo la suddetta data.
Gli attori in citazione hanno allegato che l'errata condotta dei sanitari sarebbe stata causa della morte di o comunque avrebbe determinato la perdita della possibilita' di Persona_1 sopravvivenza del proprio congiunto e richiesto, iure proprio e iure successionis, il risarcimento di ogni genere di danno (biologico, catastrofico, tanatologico, da perdita del rapporto parentale, da lesione del diritto di autodeterminazione).
L'articolazione della domanda (con l'allegazione di più fatti costitutivi e la richiesta di molteplici voci di danno, alcune delle quali tra loro incompatibili) impone di chiarire che la domanda di risarcimento di un danno da lesione di un bene costituzionalmente tutelato (quale la salute o il rapporto parentale) e' ontologicamente diversa da una domanda di risarcimento per perdita di chance.
Si richiama sul punto il recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.6.2020, n. 12928) che ha qualificato la perdita di chance come “il sacrificio della possibilita' di un risultato migliore”, precisando che “la chance non va identificata con la probabilita' statistica di sopravvivenza, consistendo la specificita' di tale profilo di danno nella privazione della possibilita' di sopravvivere piu' a lungo e/o con minori sofferenze”.
Nell'enucleare il decalogo riassuntivo della causalita' da perdita di chance ed anticipazione della morte la Corte di Cassazione (sent. 11.11.2019, n. 28993) ha evidenziato che possono, nel caso concreto, formularsi le seguenti ipotesi:
“A) La condotta (commissiva o piu' spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sara' attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi' una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualita' della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sara' chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualita', senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioe', che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilita' di un vita piu' lunga e di qualita' migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilita' di un risultato migliore", bensi' dalla certezza (o rilevante probabilita') di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualita' ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sara' in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualita' della vita (intesa altresi' nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purche' allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualita' della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioe', espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualita' di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilita' - i.e., tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sara' risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilita' perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilita' perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilita', serieta', consistenza”.
Nel caso in esame ricorre l'ipotesi sub a): il collegio dei periti ha infatti chiarito che “la displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater” era una “neoplasia non manifestamente maligna (displasia di alto grado), ma tendente ad una sicura cancerizzazione”, per cui, se fosse stata tempestivamente asportata, non avrebbe potuto accrescersi fino a infiltrare il sistema vascolare.
Si è quindi in presenza di una fattispecie in alcun modo riconducibile non solo alla perdita di chance, ma anche al caso (sub b) in cui la condotta colpevole dei sanitari ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi' una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualita' della stessa per tutta la sua minor durata.
Invero, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato, con la precisazione che in ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalita' materiale, e' univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilita' relativa, anche detto criterio del “piu' probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di la' di ogni ragionevole dubbio”.
Ebbene, nella specie, se i sanitari avesse asportato per tempo la neoplasia, è ragionevole ritenere – secondo il criterio del “più probabile che non” – che il sig. non sarebbe Persona_1 deceduto per “la degenerazione neoplastica dell'adenoma della papilla di Vater” (v. consulenza chirurgica eseguita dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano), per cui deve ritenersi che la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Copertino abbia cagionato – sia pure dopo sette anni – la morte del paziente.
Tanto chiarito in ordine al nesso di causalità sussistente fra la condotta colposa dei sanitari di Copertino e la morte del e quindi relativamente all'an debeatur (è noto che “in tema di ER inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” : v., da ultimo, Cass. 21/10/2024, n.27142), può passare ad esaminarsi il quantum debeatur.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da 'perdita anticipata della vita' con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente;
pertanto, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future” (Cass. 26851/2023; Cass. 35998/2023).
Pertanto, nel caso in esame, essendo il decesso del paziente (eziologicamente riconducibile ad errore medico) intervenuto in un momento antecedente all'introduzione della lite, è astrattamente risarcibile agli attori iure successionis: a) il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta;
b) il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Il danno sub a) non è stato in alcun modo provato, non risultando dalla consulenza tecnica d'ufficio la data in cui la displasia di alto grado si sia trasformata in neoplasia maligna e mancando qualsiasi allegazione circa la durata delle sofferenze patite dal prima di ER morire ed il tipo di crescente inabilità subita fino al decesso.
Risultando invece dalla consulenza tecnica d'ufficio che il a seguito della visita ER espletata presso l'Istituto Tumori di Milano acquisì consapevolezza della patologia mortale da cui era affetto e dell'errore medico di cui era rimasto vittima, può riconoscersi il risarcimento del danno c.d. catastrofale, da liquidarsi – secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024 – per i primi tre giorni di lucida agonia in euro 35.247,00 e per il restante periodo fino al decesso in euro 60.673,00 (per complessivi 89 giorni).
Null'altro compete agli attori iure successionis;
agli stessi spetta, invece, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Giova premettere che riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che “l'evento naturale morte non causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828).
In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972) di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune.
La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto congiunto della vittima (coniuge, genitore, figlio) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di coniugio o di genitorialità - filiazione tra superstite e defunto e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio, secondo l''id quod plerumque accidit, ferma restando la possibilità per parte convenuta di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie). Per quanto concerne la quantificazione e liquidazione del danno, la Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Pertanto, procedendo alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria sulla base della “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge” del Tribunale di Milano dell'anno 2024, tale voce di danno dev'essere liquidata: 1) in favore della moglie in euro 203.372,00 (valore del Parte_1 punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 12; punti in base all'età della vittima 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto); 2) in favore del figlio in euro 164.262,00 Parte_2
(valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto); 3) in favore della figlia in euro 172.084,00 (valore del punto base auro Parte_3
3.911,00; punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto).
Nulla può essere liquidato agli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
in particolare, va rigettata la domanda di pagamento di un importo corrispondente alla pensione che il de cuius avrebbe percepito se non fosse deceduto anticipatamente, in quanto si trattava di una pensione modestissima (pari ad euro 9.205,00 all'anno) che sarebbe stata interamente spesa per il mantenimento del beneficiario, senza alcuna possibilità di risparmiarne una parte da lasciare agli eredi.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate fino alla data dell'evento lesivo (16.6.2014) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 16.6.2014 fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio e del procedimento di consulenza tecnica preventiva seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22.1.2021, da , e Parte_1 Parte_2 , in proprio e quali eredi di , nei confronti di Parte_3 Persona_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) condanna l al pagamento: in favore degli attori, ciascuno in proporzione della CP_2 rispettiva quota ereditaria, della somma di euro 95.920,00; in favore di della Parte_1 somma di euro 203.372,00; in favore di della somma di euro 164.262,00; in Parte_2 favore di della somma di euro 172.084,00 ; tali somme vanno devalutate fino Parte_3 alla data dell'evento lesivo (16.6.2014) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 16.6.2014 fino al soddisfo;
2) condanna l al rimborso, in favore degli attori: a) delle spese e competenze di CP_2 consulenza tecnica preventiva, liquidate in euro 843,00 per spese ed in euro 3.000,00 per onorario;
b) delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 843,00 per spese ed in euro 12.000,00 per onorario;
oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Antonio Lombardo.
3) Pone le spese di consulenza tecnica preventiva definitivamente a carico dell e CP_2 dichiara il diritto degli attori di ripetere le somme eventualmente anticipate.
Così deciso a Lecce il 07.07.2025.
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 575/2021 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale” e vertente:
T R A
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 ER
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Antonio Lombardo, giusta mandato in atti.
[...]
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela De Giorgi, giusta Controparte_1 mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 30.4.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione del termine di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e , in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22.1.2021, adivano il Tribunale di Lecce, esponendo: che con ricorso ex art. 696 bis cpc depositato il 2.3.2020 avevano chiesto la nomina di un collegio di consulenti tecnici d'ufficio per accertare che il decesso di ER
, avvenuto il 16.6.2014, era imputabile alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale
[...] di Copertino, i quali, nell'anno 2007, avevano sottoposto il paziente ad un intervento chirurgico inadeguato, laddove, se avessero proceduto alla enucleazione radicale della neoplasia, gli avrebbero garantito ben altre chance di sopravvivenza;
che i consulenti nominati in sede di consulenza tecnica preventiva avevano riscontrato la fondatezza delle loro doglianze e, in particolare, che i sanitari, preso atto che in data 17.5.2007 il referto dell'esame istologico aveva evidenziato “displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater”, avrebbero dovuto asportarla, mentre si limitarono – in data 11.10.2007 – ad eseguire un intervento chirurgico di semplice derivazione bilio-digestiva interna, senza contestuale rimozione della neoplasia;
che, pertanto, avevano interesse a chiedere al Tribunale di accertare che la condotta negligente dei medici della aveva provocato il decesso di e di Persona_1 condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure successionis, liquidabili nella misura di euro 12.725.569,16 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge e spese legali, anche relative all'espletato accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , Controparte_1 contestando la domanda sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
Disposto il mutamento del rito, l'istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni;
seguivano alcune udienze di mero rinvio e, infine, all'udienza del 30.4.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione, previa assegnazione del termine di giorni 45 per le conclusionali e di giorni 15 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo che , già sottoposto nell'anno 2004 ad intervento di colecistectomia ed Persona_1 asportazione di calcoli dal coledoco, nel corso dell'anno 2007 fu nuovamente e ripetutamente ricoverato presso il medesimo nosocomio per “calcolosi del coledoco”; durante il ricovero avvenuto dal 5 al 15 maggio 2007 venne tra l'altro eseguita sul paziente una biopsia endoscopica che rivelò “displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater”; secondo i cc.tt.uu., “sarebbe stato doveroso da parte dei sanitari, venuti a conoscenza del tipo di neoplasia, non manifestamente maligna (displasia di alto grado), ma tendente ad una sicura cancerizzazione, asportarla o endoscopicamente o attraverso l'apertura chirurgica del duodeno o resecando l'intera regione con un intervento chirurgico più radicale (duodenocefalopancreasectomia)”; viceversa, il Quarta in data 11.10.2007 fu sottoposto ad un intervento chirurgico di semplice derivazione bilio-digestiva interna senza contestuale asportazione della neoplasia. Il collegio peritale ha qualificato tale limitato intervento chirurgico “assolutamente non adeguato alle condizioni cliniche del paziente e non rispettoso delle leges artis specialistiche della materia” ed ha affermato che la mancata asportazione della neoplasia (eseguibile con procedure chirurgiche che non comportavano problemi di speciale difficoltà) ha consentito alla stessa di accrescersi indisturbata sino a infiltrare anche il sistema vascolare, rendendo quindi impossibile l'eradicazione completa del tumore in epoca successiva, con conseguente exitus del paziente.
Secondo i periti, “la regola di condotta violata è di non aver eradicato l'ampulloma della papilla di vater consentendo così la sua evoluzione a distanza di sette anni (nel 2014) in neoformazione sanguinante della papilla di vater, tumore maligno in uno stadio di non più operabilità che ha portato il de cuius a morte”.
In alternativa all'asportazione della neoplasia, a seguito del semplice intervento di derivazione bilio-digestiva interna, i sanitari avrebbero dovuto quanto meno seguire l'evoluzione della neoplasia, prescrivendo controlli clinici e strumentali annuali, onde intervenire immediatamente all'evidenza di modifiche volumentriche della neoformazione.
Il collegio dei periti ha concluso rilevando che “la prevedibile sopravvivenza di , Persona_1 come da tavole di mortalità ISTAT, in assenza della condotta colposa dei sanitari, sarebbe stata di 12 anni e mezzo circa e che, pertanto, la stessa si sia ridotta di circa 5 anni e mezzo”. Gli stessi periti hanno poi chiarito che il de cuius aveva avuto piena coscienza dello stadio della patologia in data 20.3.2014 (in occasione della consulenza chirurgica espletata presso l'Istituto Tumori di Milano, che aveva palesato lo stato della neoplasia localmente avanzata con un importante coinvolgimento linfonodale) e che l'exitus era intervenuto 89 giorni dopo la suddetta data.
Gli attori in citazione hanno allegato che l'errata condotta dei sanitari sarebbe stata causa della morte di o comunque avrebbe determinato la perdita della possibilita' di Persona_1 sopravvivenza del proprio congiunto e richiesto, iure proprio e iure successionis, il risarcimento di ogni genere di danno (biologico, catastrofico, tanatologico, da perdita del rapporto parentale, da lesione del diritto di autodeterminazione).
L'articolazione della domanda (con l'allegazione di più fatti costitutivi e la richiesta di molteplici voci di danno, alcune delle quali tra loro incompatibili) impone di chiarire che la domanda di risarcimento di un danno da lesione di un bene costituzionalmente tutelato (quale la salute o il rapporto parentale) e' ontologicamente diversa da una domanda di risarcimento per perdita di chance.
Si richiama sul punto il recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. 20.6.2020, n. 12928) che ha qualificato la perdita di chance come “il sacrificio della possibilita' di un risultato migliore”, precisando che “la chance non va identificata con la probabilita' statistica di sopravvivenza, consistendo la specificita' di tale profilo di danno nella privazione della possibilita' di sopravvivere piu' a lungo e/o con minori sofferenze”.
Nell'enucleare il decalogo riassuntivo della causalita' da perdita di chance ed anticipazione della morte la Corte di Cassazione (sent. 11.11.2019, n. 28993) ha evidenziato che possono, nel caso concreto, formularsi le seguenti ipotesi:
“A) La condotta (commissiva o piu' spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sara' attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
B) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi' una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualita' della stessa per tutta la sua minor durata, in base all'accertamento compiuto dal CTU. In tal caso il sanitario sara' chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualita', senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioe', che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma "possibilita' di un vita piu' lunga e di qualita' migliore" incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla "possibilita' di un risultato migliore", bensi' dalla certezza (o rilevante probabilita') di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.
C) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola (e diversa) qualita' ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l'aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l'evento di danno (e il danno risarcibile) sara' in tal caso rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualita' della vita (intesa altresi' nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purche' allegato e provato (senza che, ancora una volta, sia lecito evocare la fattispecie della chance).
D) La condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualita' della vita medio tempore e sull'esito finale. La mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento.
E) La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioe', espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualita' di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. Tale possibilita' - i.e., tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sara' risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilita' perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilita' perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilita', serieta', consistenza”.
Nel caso in esame ricorre l'ipotesi sub a): il collegio dei periti ha infatti chiarito che “la displasia grave a carico della neoformazione della papilla di Vater” era una “neoplasia non manifestamente maligna (displasia di alto grado), ma tendente ad una sicura cancerizzazione”, per cui, se fosse stata tempestivamente asportata, non avrebbe potuto accrescersi fino a infiltrare il sistema vascolare.
Si è quindi in presenza di una fattispecie in alcun modo riconducibile non solo alla perdita di chance, ma anche al caso (sub b) in cui la condotta colpevole dei sanitari ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensi' una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualita' della stessa per tutta la sua minor durata.
Invero, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato, con la precisazione che in ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalita' materiale, e' univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilita' relativa, anche detto criterio del “piu' probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di la' di ogni ragionevole dubbio”.
Ebbene, nella specie, se i sanitari avesse asportato per tempo la neoplasia, è ragionevole ritenere – secondo il criterio del “più probabile che non” – che il sig. non sarebbe Persona_1 deceduto per “la degenerazione neoplastica dell'adenoma della papilla di Vater” (v. consulenza chirurgica eseguita dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano), per cui deve ritenersi che la condotta negligente dei sanitari dell'ospedale di Copertino abbia cagionato – sia pure dopo sette anni – la morte del paziente.
Tanto chiarito in ordine al nesso di causalità sussistente fra la condotta colposa dei sanitari di Copertino e la morte del e quindi relativamente all'an debeatur (è noto che “in tema di ER inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” : v., da ultimo, Cass. 21/10/2024, n.27142), può passare ad esaminarsi il quantum debeatur.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da 'perdita anticipata della vita' con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente;
pertanto, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future” (Cass. 26851/2023; Cass. 35998/2023).
Pertanto, nel caso in esame, essendo il decesso del paziente (eziologicamente riconducibile ad errore medico) intervenuto in un momento antecedente all'introduzione della lite, è astrattamente risarcibile agli attori iure successionis: a) il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta;
b) il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita.
Il danno sub a) non è stato in alcun modo provato, non risultando dalla consulenza tecnica d'ufficio la data in cui la displasia di alto grado si sia trasformata in neoplasia maligna e mancando qualsiasi allegazione circa la durata delle sofferenze patite dal prima di ER morire ed il tipo di crescente inabilità subita fino al decesso.
Risultando invece dalla consulenza tecnica d'ufficio che il a seguito della visita ER espletata presso l'Istituto Tumori di Milano acquisì consapevolezza della patologia mortale da cui era affetto e dell'errore medico di cui era rimasto vittima, può riconoscersi il risarcimento del danno c.d. catastrofale, da liquidarsi – secondo le tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024 – per i primi tre giorni di lucida agonia in euro 35.247,00 e per il restante periodo fino al decesso in euro 60.673,00 (per complessivi 89 giorni).
Null'altro compete agli attori iure successionis;
agli stessi spetta, invece, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Giova premettere che riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che “l'evento naturale morte non causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass., sez. III, 31 maggio 2003 n. 8828).
In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972) di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune.
La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto congiunto della vittima (coniuge, genitore, figlio) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di coniugio o di genitorialità - filiazione tra superstite e defunto e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio, secondo l''id quod plerumque accidit, ferma restando la possibilità per parte convenuta di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie). Per quanto concerne la quantificazione e liquidazione del danno, la Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Pertanto, procedendo alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria sulla base della “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge” del Tribunale di Milano dell'anno 2024, tale voce di danno dev'essere liquidata: 1) in favore della moglie in euro 203.372,00 (valore del Parte_1 punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 12; punti in base all'età della vittima 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto); 2) in favore del figlio in euro 164.262,00 Parte_2
(valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto); 3) in favore della figlia in euro 172.084,00 (valore del punto base auro Parte_3
3.911,00; punti in base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto).
Nulla può essere liquidato agli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
in particolare, va rigettata la domanda di pagamento di un importo corrispondente alla pensione che il de cuius avrebbe percepito se non fosse deceduto anticipatamente, in quanto si trattava di una pensione modestissima (pari ad euro 9.205,00 all'anno) che sarebbe stata interamente spesa per il mantenimento del beneficiario, senza alcuna possibilità di risparmiarne una parte da lasciare agli eredi.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate fino alla data dell'evento lesivo (16.6.2014) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 16.6.2014 fino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio e del procedimento di consulenza tecnica preventiva seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22.1.2021, da , e Parte_1 Parte_2 , in proprio e quali eredi di , nei confronti di Parte_3 Persona_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) condanna l al pagamento: in favore degli attori, ciascuno in proporzione della CP_2 rispettiva quota ereditaria, della somma di euro 95.920,00; in favore di della Parte_1 somma di euro 203.372,00; in favore di della somma di euro 164.262,00; in Parte_2 favore di della somma di euro 172.084,00 ; tali somme vanno devalutate fino Parte_3 alla data dell'evento lesivo (16.6.2014) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 16.6.2014 fino al soddisfo;
2) condanna l al rimborso, in favore degli attori: a) delle spese e competenze di CP_2 consulenza tecnica preventiva, liquidate in euro 843,00 per spese ed in euro 3.000,00 per onorario;
b) delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 843,00 per spese ed in euro 12.000,00 per onorario;
oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Antonio Lombardo.
3) Pone le spese di consulenza tecnica preventiva definitivamente a carico dell e CP_2 dichiara il diritto degli attori di ripetere le somme eventualmente anticipate.
Così deciso a Lecce il 07.07.2025.
Il Giudice Unico