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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 2958/2024
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso come da procura in atti dagli avv.ti Nunzia Della Corte e Elio Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli al Corso Secondigliano 398;
-ricorrente adottante-
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Nunzia Della Corte e Elio Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli al Corso Secondigliano 398;
- – CP_2
NONCHÉ
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_3 C.F._3
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Nunzia Della Corte e Elio Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli al Corso Secondigliano 398;
E nato a [...] [...], codice fiscale , Controparte_4 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv.to Stefano Parlati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli alla via Po n. 1;
- Resistente -
PM IN SEDE …………………………………………………… interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.05.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 il ricorrente chiedeva di provvedere Parte_1 all'adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente deduceva che l'adottando è nato a [...] il [...] dalla Controparte_1 relazione intercorsa tra la signora e a partire dall'anno 2008, CP_3 Controparte_4
poi, a seguito della fine della relazione tra le predette parti, il signor lasciava Controparte_4 la casa familiare per trasferirsi sull'isola di Favignana, recandosi in visita dal figlio , rimasto a CP_1
Napoli, soltanto sporadicamente e facendo, altresì, mancare il suo apporto economico.
Part Il Signor deduceva, invece, di aver conosciuto l'adottando nell'anno 2012, quando questi CP_1
aveva circa sei anni, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale con la madre e CP_3
con la quale iniziava una stabile convivenza, unitamente al figlio. Il ricorrente deduceva, altresì, che, complice l'assenza del padre, ben presto diventa una figura fondamentale nella vita, nello sviluppo e nella crescita dell'adottando, venendo a crearsi nel tempo un rapporto affettivo stabile e forte.
Produceva, inoltre, la sentenza n. 2923/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, seconda sez. penale, del 23.11.2021 di condanna del signor padre dell'adottando, alla pena Controparte_4 di mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 570, comma 1 e 2, nr. 2), c.p. ovvero per violazione degli obblighi di assistenza familiare perché “serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, faceva mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore”.
Si costituiva il resistente, padre dell'adottando, il quale prestava il proprio consenso all'adozione del figlio da parte del ricorrente . CP_1 Parte_1
All'udienza di comparizione del 12.05.2025, l'adottante, l'adottando e la di lui madre prestavano il consenso all'adozione. La causa veniva, quindi, riservata al collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, ritiene il Tribunale che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 312 e 291 cc per far luogo all'adozione richiesta.
Ed invero il ricorrente , cittadino italiana con residenza in Casalnuovo di Napoli alla Via Parte_1
Casamanna 3, risulta aver compiuto gli anni 48 e superano di oltre 18 quelli dell'adottando. Il ricorrente si è occupato del signor economicamente ed affettivamente per circa Controparte_1
13 anni;
egli, inoltre, ha una relazione affettiva stabile con madre di , con cui CP_3 CP_1 convive, ed è legato all'adottando da un forte legame al punto da considerarlo come un figlio.
Il signor ha dichiarato che vivere insieme con l'adottante da circa 13 anni, che lo Controparte_1
considera un padre a tutti gli effetti e che lui provvede, insieme alla madre, ad ogni sua esigenza. Ha altresì dichiarato di essere favorevole all'adozione essendo legato al ricorrente da profondo e sincero affetto ed attaccamento.
Alla stregua del sin qui detto, l'adozione in questione quindi appare conveniente per l'adottando, sia perché l'adottante risulta essere persona equilibrata e ponderata, capace di garantire in assoluta tranquillità le cure adeguate dell'adottando come da risultanze processuali, non emergendo situazioni Part debitorie o di dubbia moralità sul suo conto (anzi, il signor è responsabile di un'azienda tessile con retribuzione mensile di circa € 1.700,00 ed proprietario di locale commerciale locato per cui percepisce canoni mensili di circa € 900,00), sia perché appare giusto consolidare il rapporto di affetto che lega adottante ed adottando ormai da diversi anni.
Sul punto, si evidenzia che il signor è apparso molto maturo e consapevole della Controparte_1
scelta, appagata dalla sua serena condizione di vita, non solo sotto il profilo materiale, ma soprattutto perché visceralmente protesa a sentirsi parte indissolubile di una famiglia saldamente unita.
Né va sottaciuto che il resistente padre dell'adottando, costituitosi in giudizio, Controparte_4 ha prestato il proprio consenso all'adozione richiesta.
Per quanto concerne le spese di giudizio nulla va disposto trattandosi di procedimento in camera di consiglio senza richiesta specifica di regime delle spese.
PQM
Decide di far luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], dichiarandolo Controparte_1
figlio legittimo del signor , nato a [...] il [...], con i consequenziali effetti di Parte_1
legge ex art. 299 cc..
Nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 314 cc.
Così deciso in Nola addì 16.05.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) ( dr.ssa Vincenza Barbalucca)