Articolo 2 della Legge 8 novembre 1977, n. 847
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 dicembre 1977
Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1977
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