Art. 2.
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".