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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ragusa in via Sergente Scribano n. 5/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna
Iachella, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ragusa in via Sergente Scribano n. 5/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aurora
Di Mattea del Foro di Catania, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 21.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 21.05.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_ che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, 13.12.2023); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come, di fatto, già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare cambiamenti di residenza.
2. Assegnare la casa coniugale, dove la famiglia ha vissuto in locazione, sita a Ragusa in via Sergente
Scribano n. 5 A, alla sig.ra , dove vivrà insieme alla figlia. Pt_2
3. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, dove la minore avrà la residenza abituale.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente Per_ richiamato, possa vedere e tenere con sé due domeniche al mese a settimane alternate, dalle ore 09.00 alle ore 20.00, compatibilmente con la volontà e le esigenze di studio, salute e personali della stessa, previo accordo tra i coniugi, senza pernotto, data la tenera età della bambina.
Nel corso della settimana, il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi la settimana (dal lunedì al venerdì) da concordare previamente in considerazione delle esigenze lavorative e personali dei genitori, dalle ore 16,00 alle ore 20.00, compatibilmente con la volontà e le esigenze di studio, salute e personali della bambina.
Il genitore non collocatario potrà altresì chiamare telefonicamente la bambina nella fascia orario che va dalle 18.00 alle 20.00, compatibilmente alle esigenze lavorative e personali dei genitori e alle esigenze della bambina.
Durante le festività, il padre potrà tenere la figlia, tenuto conto della sua volontà e delle sue esigenze, previo accordo tra i coniugi, secondo il principio dell'alternanza, nel seguente modo: Starà col padre nelle festività Natalizie, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale
e un anno il giorno di Capodanno e nelle festività Pasquali in alternanza un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo; durante le altre festività, i ponti primaverili, il 2 giugno, gli onomastici e le altre ricorrenze nel corso dell'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, data la tenera età della bambina, verrà rispettata la stessa routine del periodo scolastico. Per_
potrà comunque vedere o uscire con il padre in qualunque momento essa lo desideri, previo accordo con la madre.
5. Disporre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile Pt_1 complessiva di € 200,00 (duecento), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi alla sig.ra mediante bonifico al seguente Iban: Parte_2
[...], in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, distinguendo tra spese straordinarie che non devono essere previamente concordate e spese straordinarie per le quali è necessario il previo accordo dei genitori, facendo riferimento alle linee giuda allegate al ricorso, in possesso dei ricorrenti.
Le spese straordinarie saranno corrisposte entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
6. Autorizzare la sig.ra a percepire per intero l'assegno unico per la figlia. Parte_2
7. I coniugi esprimono il consenso al rilascio/ rinnovo dei propri passaporti e al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia minore , consentendo l'iscrizione di quest'ultima sul passaporto Persona_2 di entrambi i genitori.
8. Spese di lite integralmente compensate.
Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande ad essa connesse.
Le parti dichiarano di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere reciprocamente. che l'udienza di comparizione del dì 21.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Ragusa in data 21.05.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 381/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ragusa in via Sergente Scribano n. 5/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna
Iachella, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ragusa in via Sergente Scribano n. 5/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aurora
Di Mattea del Foro di Catania, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 21.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ragusa il 21.05.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
Per_ che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, 13.12.2023); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, come, di fatto, già vivono, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare cambiamenti di residenza.
2. Assegnare la casa coniugale, dove la famiglia ha vissuto in locazione, sita a Ragusa in via Sergente
Scribano n. 5 A, alla sig.ra , dove vivrà insieme alla figlia. Pt_2
3. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, dove la minore avrà la residenza abituale.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. Disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente Per_ richiamato, possa vedere e tenere con sé due domeniche al mese a settimane alternate, dalle ore 09.00 alle ore 20.00, compatibilmente con la volontà e le esigenze di studio, salute e personali della stessa, previo accordo tra i coniugi, senza pernotto, data la tenera età della bambina.
Nel corso della settimana, il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi la settimana (dal lunedì al venerdì) da concordare previamente in considerazione delle esigenze lavorative e personali dei genitori, dalle ore 16,00 alle ore 20.00, compatibilmente con la volontà e le esigenze di studio, salute e personali della bambina.
Il genitore non collocatario potrà altresì chiamare telefonicamente la bambina nella fascia orario che va dalle 18.00 alle 20.00, compatibilmente alle esigenze lavorative e personali dei genitori e alle esigenze della bambina.
Durante le festività, il padre potrà tenere la figlia, tenuto conto della sua volontà e delle sue esigenze, previo accordo tra i coniugi, secondo il principio dell'alternanza, nel seguente modo: Starà col padre nelle festività Natalizie, comprendenti alternativamente un anno il giorno di Natale
e un anno il giorno di Capodanno e nelle festività Pasquali in alternanza un anno il giorno di Pasqua
e un anno il giorno del Lunedì dell'Angelo; durante le altre festività, i ponti primaverili, il 2 giugno, gli onomastici e le altre ricorrenze nel corso dell'anno, sempre secondo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo, data la tenera età della bambina, verrà rispettata la stessa routine del periodo scolastico. Per_
potrà comunque vedere o uscire con il padre in qualunque momento essa lo desideri, previo accordo con la madre.
5. Disporre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile Pt_1 complessiva di € 200,00 (duecento), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi alla sig.ra mediante bonifico al seguente Iban: Parte_2
[...], in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, distinguendo tra spese straordinarie che non devono essere previamente concordate e spese straordinarie per le quali è necessario il previo accordo dei genitori, facendo riferimento alle linee giuda allegate al ricorso, in possesso dei ricorrenti.
Le spese straordinarie saranno corrisposte entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
6. Autorizzare la sig.ra a percepire per intero l'assegno unico per la figlia. Parte_2
7. I coniugi esprimono il consenso al rilascio/ rinnovo dei propri passaporti e al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia minore , consentendo l'iscrizione di quest'ultima sul passaporto Persona_2 di entrambi i genitori.
8. Spese di lite integralmente compensate.
Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima domanda o domande ad essa connesse.
Le parti dichiarano di aver regolamentato i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere reciprocamente. che l'udienza di comparizione del dì 21.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Ragusa in data 21.05.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 31, parte I, dell'anno 2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti