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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 05/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2184/2014 R.g.
Tra
n.12.06.1937 ( ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1
.22/04/1977 ) Persona_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Barbuto
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Rosa Sabrina Antonella Caglioti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso iscritto in data 23/12/2014, l' originaria parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizi o (Voglia l'On. Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezi one e dif esa, accertar e e di chiarare il di ritto del Signor Per_1
a riceve da part e della
[...] Controparte_1 [...]
, via NT e LI eri – LA AS ( ex ) la somma di € CP_1 CP_2
5.000,00, conseguentemente e per l'effetto condannare la Azienda S anitaria provincial e di Vibo Val enti a, vi a NT e LI eri – Pal azzo AS ( ex ) al CP_2 pagamento nei confronti dell'attrice della somma pari a € 5.000,00 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto fino all'effettivo soddi sfo. Il t utto con vit tori a di spese e onorari); a seguito di int erruzi one del giudizio, lo stesso proseguiva a fronte dell'atto di riassunzione depositato dall'odierna ricorrente.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a di costi tuzi one.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 15.07.2015 al 28.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 09.12.2020, 27.10.2021, 26.10.2022, 13.09.2023,
08.05.2024, 09.10.2024 e al l'udi enza del 14 m aggi o 2025 , frat tant o sostitui ta dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cart olare, il Giudicante, pres o at to dell a ritual e comunicazione all e parti del decret o res o ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, rit enut a l a controversia decidibil e allo st ato degli atti ha adot tato la sent enza con cont est ual e moti vazione, di cui di spone la comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
La Legge regionale 29/03/1999, n. 8 – Calabria (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie) prevede che i soggetti che patiscano determinate patologie (tra le quali figura anche la situazione dell'odierno ricorrente) e abbiano connesse esigenze di cura, possano salvaguardare la propria salute facendosi assistere presso strutture site al di fuori del territorio calabrese ed abbiano in ragione di ciò il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per affrontare tali cure lontano dalla loro abitazione. Stabilisce a tal riguardo l'art. 1,
L.R. Ca. n. 8/99 che la assume a proprio carico oneri assistenziali connessi Parte_2
ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria. Nonostante la previsione generale contenuta nel citato articolo, una compiuta lettura dell'articolato legislativo nel suo complesso pone in evidenza che
l'impegno assunto dall'Ente regionale non è assoluto, ma è circoscritto alle disponibilità di spesa, tanto che l'art. 2 della medesima legge afferma che le prestazioni assistenziali relative alle patologie di cui all'art. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in [...]. e il cui reddito lordo familiare non superi determinate soglie annue (oggetto di modifiche apportate con
Pag. 2 di 4 legge) che accedono a centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, 'sono erogate, in forma indiretta, mediante rimborso da parte dell Locale di appartenenza Controparte_1
di quota-parte della spesa sostenuta. Il dettato normativo, dunque, pone in evidenza che il rimborso effettuato dall' non è preposto a coprire l'intera spesa sostenuta per CP_3
esigenze di cura, bensì soltanto la quotaparte della stessa, individuata dall'art. 3 della legge n.
8/99, il quale sancisce la rimborsabilità totale delle spese di viaggio e la rimborsabilità pro quota delle spese di soggiorno e permanenza, le quali vengono ritenute indennizzabili solo entro determinati limiti (Tribunale Crotone sez. lav., 11/10/2016, n.810).
Stabilisce a tal riguardo la disposizione in esame che 'allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la assume a proprio carico gli oneri inerenti Parte_2
al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente e dell'eventuale donatore con le seguenti modalità: rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo, ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;
le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all'estero presso la località del centro trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore ad
€100,00 giornalieri;
le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di €3140,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa'. Alla luce della disamina della normativa richiamata, il ricorso introduttivo del presente giudizio si profila come del tutto carente in punto di allegazione. Infatti, risultando chiaro già dal dettato normativo che il rimborso introdotto dalla legge regionale non sarebbe stato satisfattivo di tutte le spese sostenute, ma sarebbe stato effettuato solo in parte, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificare e provare quale genere di costi siano stati da lui sostenuti per affrontare le cure fuori Regione, evidenziandone l'ammontare con riferimento sia alle spese di viaggio, sia a quelle di soggiorno e permanenza, al fine di consentire al giudicante di verificare non solo la sussistenza del titolo della richiesta di rimborso, ma anche la fruibilità dello stesso, poiché relativo al pagamento di somme contenute entro i limiti fissati dalla normativa regionale. Nel caso di specie, invece, l'istante si è limitato a produrre in giudizio i provvedimenti di rimborso parziale, ma nulla ha allegato circa le istanze presentate, gli eventuali provvedimenti autorizzativi e la natura e l'entità dei costi sostenuti, così di fatto inibendo non solo qualsiasi controllo giudiziale sulla compatibilità degli stessi con i criteri fissati dalla normativa in
Pag. 3 di 4 esame, ma anche il riscontro circa la satisfattività del rimborso effettuato su base percentuale dall'ente convenuto. Il difetto di allegazione e prova implica il rigetto ricorso. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 05 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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