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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 563/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1 F cui s iazza Bianchi n. 5 eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1 C.F._2 sso i lla via Matteotti n.167 è eletto domicilio
–resistente–
Ragioni della decisione (1) in qualità di proprietario dell'alloggio sito in Sanremo al Vicolo dei Parte_1
Bottini n. 51, censito a CF sez. Urb.SR a F.42/Part.205/Sub.5, subentrato, in seguito al decesso della sua dante causa (deceduta il 4.2.2018), nel Persona_1 contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra e Persona_1 CP_1 in data 4.9.2014, rilevato che il contratto di locazione, per espressa volontà delle
[...] parti, si sarebbe risolto alla data di scadenza 4.9.2016 senza necessità di disdetta, dedotto che detiene l'immobile sine titulo a far data dal 4.9.2016, CP_1 lamentato un danno patrimoniale consistito nella mancata percezione dei canoni locativi pari ad € 180 mensili, con ricorso ex art. 447bis Cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile CP_1
e al pagamento dell 00,00, con vittoria di spese, comprese quelle di mediazione. (2) Si costituiva in giudizio che, dedotta la inesistenza di un rapporto CP_1 contrattuale di locazione e la necessità per il ricorrente di procedere con azione di rivendicazione e di provare la titolarità della proprietà usque ad originem, lamentata la inabitabilità dell'alloggio, instava per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese da distrarsi in favore del Procuratore antistatario. (3) Assunta la prova orale (interpello di teste , CP_1 Testimone_1 licenziata CTU volta ad accertare il valore locativo dell'immobile, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 aprile 2024 come da separato verbale.
Pag. 1 a 4 Dai documenti versati in atti (docc. n. 2 e n. 8 di parte ricorrente), è indubbio che il (4)
contratto di locazione tra sia definitivamente Parte_2 cessato alla data del 4.9.2016 (“la locazione avrà durata dal 04-09-2014 al 04-09-2016. Pertanto il presente contratto dovrà intendersi risolto improrogabilmente alla scadenza senza la necessità di disdetta”), talchè la successiva occupazione del bene da parte del SOUBHI risulta essere sine titulo, come peraltro riconosciuto dalla parte resistente in sede di interpello (laddove, alla domanda “Vero che il IG. , successivamente al 04/09/2016 ed CP_1 ancora oggi, abita ed è nella detenzione dell'alloggio sito in Sanremo (IM) in Vicolo dei Bottini n. 51, a suo tempo concessogli in locazione dalla IG.ra ?”, rispondeva: «si è Persona_1 vero»; alla domanda “Vero che il IG. ha offerto in vendita a terzi l'appartamento Parte_1 di cui al capo che precede, reperendo un possibile acquirente nel IG. Kaiser Paul, che ha infine rinunciato all'acquisto stante l'occupazione dell'alloggio da parte del IG. ”, rispondeva: CP_1
«non so dove andare») e confermato dal teste (laddove, alla domanda Testimone_1
“Vero che il IG. ha offerto in vendita a terzi l'appartamento di cui al capo che Parte_1 precede, reperendo un possibile acquirente nel IG. Kaiser Paul, che ha infine rinunciato all'acquisto stante l'occupazione dell'alloggio da parte del IG. ”, rispondeva: «si è vero, CP_1 lo so in quanto io avevo ed ho la procura generale di KAISER Paul. Ho trattato personalmente la vendita, nell'importo di € 30.000, che non è stata portata a termine in quanto l'alloggio era occupato»).
E' altresì pacifico (docc. 4/5 di parte ricorrente), e comunque non contestato, che (5)
sia erede di ed in quanto tale è legittimato ad Parte_1 Persona_1 esercitare tutte le azioni che spettavano alla locatrice originaria, ivi compresa quella personale di restituzione e quella risarcitoria di indennità di occupazione sine titulo, essendosi verificata una successione nella posizione giuridica complessiva della locatrice, che include tutti i diritti e le azioni a quest'ultima spettanti. 5.1) Vieppiù, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cass. n. 10060/20218). (6)
Contrariamente a quanto ritenuto da parte resistente, non è azione di rivendicazione bensì di restituzione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un bene di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al pagamento di un'indennità per indebita occupazione, ricollegando la propria pretesa al venir meno del contratto di locazione, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in locazione va qualificata (6.1)
come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozio giuridico di locazione abitativa che non presuppone(va) necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche
Pag. 2 a 4 originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (v. ex multis, Cass., ord., 10/10/2018, n. 25052). (6.2)
Nella specie, non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto Parte_1 di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, fondando la sua pretesa sul fatto di un volontario trasferimento dell'immobile in forza di un titolo contrattuale che esisteva, ma che è venuto a scadenza, ricollegando la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto.
Pertanto, essendo venuto meno il rapporto contrattuale di (7) CP_1 locazione che giustificava il suo possesso/detenzione qualificata dello stesso, deve restituire a l'immobile occupato e ciò, contrariamento a quanto Parte_1 dedotto da parte resistente, a prescindere dal fatto che esso sia una “reggia” o “una spelonca”. Del resto, il ricorrente abita nell'alloggio dall'anno 2014.
In ragione della circostanza che il canone pattuito in contratto (€ 180 mensili ed € (8)
2.160 annui) era esattamente il canone cui il bene avrebbe potuto essere locato a terzi (vedi CTU), non essendovi maggiori danni rispetto a quello base previsto dall'art. 1591 cc, costituendo il pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna una liquidizione del danno minimo che non richiede alcuna prova specifica di danno né lacuna costituzione in mora e che permane per tutto il tempo della detenzione del bene, deve essere condannato al versamento, in favore di CP_1 Parte_1 maggiorata per gli aggiornamenti ISTAT e tenuto conto che nell'anno 2016 la indebita occupazione si è protratta per soli 4 mesi (vedi conteggio elaborato dal CTU) della somma complessiva di € 19.048,74, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a fa data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo. (9) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannato a rimborsare all'Erario, in quanto è stato ammesso al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di mediazione, € 441,00 _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1680,00 _ per la fase decisionale, € 1701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.518,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge 12) In ragione della circostanza che entrambe le parti sono state ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, le spese di CTU sono anticipate dallo Stato, come da separato provevdimento.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto: (a) condanna al rilascio, in CP_1 favore di dell'immobile sito in Sanremo al vicolo dei Bottini n. 51, Parte_1 censito a CF Sez. Urb. SR, F.42/Part.205/Sub.5), libero da cose persone;
(b) condanna al versamento, in favore di della somma complessiva CP_1 Parte_1
Pag. 3 a 4 di € 19.048,74, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
2) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.518,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge
3) dispone che le spese di CTU siano anticipate dall'Erario
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 29.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
Pag. 4 a 4
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 563/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1 F cui s iazza Bianchi n. 5 eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1 C.F._2 sso i lla via Matteotti n.167 è eletto domicilio
–resistente–
Ragioni della decisione (1) in qualità di proprietario dell'alloggio sito in Sanremo al Vicolo dei Parte_1
Bottini n. 51, censito a CF sez. Urb.SR a F.42/Part.205/Sub.5, subentrato, in seguito al decesso della sua dante causa (deceduta il 4.2.2018), nel Persona_1 contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra e Persona_1 CP_1 in data 4.9.2014, rilevato che il contratto di locazione, per espressa volontà delle
[...] parti, si sarebbe risolto alla data di scadenza 4.9.2016 senza necessità di disdetta, dedotto che detiene l'immobile sine titulo a far data dal 4.9.2016, CP_1 lamentato un danno patrimoniale consistito nella mancata percezione dei canoni locativi pari ad € 180 mensili, con ricorso ex art. 447bis Cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile CP_1
e al pagamento dell 00,00, con vittoria di spese, comprese quelle di mediazione. (2) Si costituiva in giudizio che, dedotta la inesistenza di un rapporto CP_1 contrattuale di locazione e la necessità per il ricorrente di procedere con azione di rivendicazione e di provare la titolarità della proprietà usque ad originem, lamentata la inabitabilità dell'alloggio, instava per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese da distrarsi in favore del Procuratore antistatario. (3) Assunta la prova orale (interpello di teste , CP_1 Testimone_1 licenziata CTU volta ad accertare il valore locativo dell'immobile, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29 aprile 2024 come da separato verbale.
Pag. 1 a 4 Dai documenti versati in atti (docc. n. 2 e n. 8 di parte ricorrente), è indubbio che il (4)
contratto di locazione tra sia definitivamente Parte_2 cessato alla data del 4.9.2016 (“la locazione avrà durata dal 04-09-2014 al 04-09-2016. Pertanto il presente contratto dovrà intendersi risolto improrogabilmente alla scadenza senza la necessità di disdetta”), talchè la successiva occupazione del bene da parte del SOUBHI risulta essere sine titulo, come peraltro riconosciuto dalla parte resistente in sede di interpello (laddove, alla domanda “Vero che il IG. , successivamente al 04/09/2016 ed CP_1 ancora oggi, abita ed è nella detenzione dell'alloggio sito in Sanremo (IM) in Vicolo dei Bottini n. 51, a suo tempo concessogli in locazione dalla IG.ra ?”, rispondeva: «si è Persona_1 vero»; alla domanda “Vero che il IG. ha offerto in vendita a terzi l'appartamento Parte_1 di cui al capo che precede, reperendo un possibile acquirente nel IG. Kaiser Paul, che ha infine rinunciato all'acquisto stante l'occupazione dell'alloggio da parte del IG. ”, rispondeva: CP_1
«non so dove andare») e confermato dal teste (laddove, alla domanda Testimone_1
“Vero che il IG. ha offerto in vendita a terzi l'appartamento di cui al capo che Parte_1 precede, reperendo un possibile acquirente nel IG. Kaiser Paul, che ha infine rinunciato all'acquisto stante l'occupazione dell'alloggio da parte del IG. ”, rispondeva: «si è vero, CP_1 lo so in quanto io avevo ed ho la procura generale di KAISER Paul. Ho trattato personalmente la vendita, nell'importo di € 30.000, che non è stata portata a termine in quanto l'alloggio era occupato»).
E' altresì pacifico (docc. 4/5 di parte ricorrente), e comunque non contestato, che (5)
sia erede di ed in quanto tale è legittimato ad Parte_1 Persona_1 esercitare tutte le azioni che spettavano alla locatrice originaria, ivi compresa quella personale di restituzione e quella risarcitoria di indennità di occupazione sine titulo, essendosi verificata una successione nella posizione giuridica complessiva della locatrice, che include tutti i diritti e le azioni a quest'ultima spettanti. 5.1) Vieppiù, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (cass. n. 10060/20218). (6)
Contrariamente a quanto ritenuto da parte resistente, non è azione di rivendicazione bensì di restituzione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un bene di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al pagamento di un'indennità per indebita occupazione, ricollegando la propria pretesa al venir meno del contratto di locazione, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
L'azione proposta con riferimento al bene concesso in locazione va qualificata (6.1)
come azione personale di restituzione, destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozio giuridico di locazione abitativa che non presuppone(va) necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio alla consegna nei confronti dì chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche
Pag. 2 a 4 originaria dì ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce (v. ex multis, Cass., ord., 10/10/2018, n. 25052). (6.2)
Nella specie, non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto Parte_1 di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, fondando la sua pretesa sul fatto di un volontario trasferimento dell'immobile in forza di un titolo contrattuale che esisteva, ma che è venuto a scadenza, ricollegando la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto.
Pertanto, essendo venuto meno il rapporto contrattuale di (7) CP_1 locazione che giustificava il suo possesso/detenzione qualificata dello stesso, deve restituire a l'immobile occupato e ciò, contrariamento a quanto Parte_1 dedotto da parte resistente, a prescindere dal fatto che esso sia una “reggia” o “una spelonca”. Del resto, il ricorrente abita nell'alloggio dall'anno 2014.
In ragione della circostanza che il canone pattuito in contratto (€ 180 mensili ed € (8)
2.160 annui) era esattamente il canone cui il bene avrebbe potuto essere locato a terzi (vedi CTU), non essendovi maggiori danni rispetto a quello base previsto dall'art. 1591 cc, costituendo il pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna una liquidizione del danno minimo che non richiede alcuna prova specifica di danno né lacuna costituzione in mora e che permane per tutto il tempo della detenzione del bene, deve essere condannato al versamento, in favore di CP_1 Parte_1 maggiorata per gli aggiornamenti ISTAT e tenuto conto che nell'anno 2016 la indebita occupazione si è protratta per soli 4 mesi (vedi conteggio elaborato dal CTU) della somma complessiva di € 19.048,74, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a fa data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo. (9) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarato tenuto e CP_1 condannato a rimborsare all'Erario, in quanto è stato ammesso al Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché del disputatum e del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201 ad € 26.000: _ per la fase di mediazione, € 441,00 _ per la fase di studio, € 919,00 _ per la fase introduttiva, € 777,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 1680,00 _ per la fase decisionale, € 1701,00 per un compenso complessivo pari ad € 5.518,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge 12) In ragione della circostanza che entrambe le parti sono state ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, le spese di CTU sono anticipate dallo Stato, come da separato provevdimento.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto: (a) condanna al rilascio, in CP_1 favore di dell'immobile sito in Sanremo al vicolo dei Bottini n. 51, Parte_1 censito a CF Sez. Urb. SR, F.42/Part.205/Sub.5), libero da cose persone;
(b) condanna al versamento, in favore di della somma complessiva CP_1 Parte_1
Pag. 3 a 4 di € 19.048,74, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
2) condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 5.518,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge
3) dispone che le spese di CTU siano anticipate dall'Erario
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 29.04.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
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