Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2903/2018 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2903/2018 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza del 23 maggio 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra:
• CRU. p.iva in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla Via Reggio Campi I° Tronco n.84/a, presso lo studio dell'avv. Emanuela Ruscio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
-Opponente in riconvenzionale - CONTRO
• Controparte_2
, cod. fisc.
[...] CP_3
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria dalla quale è ex lege rappresentata e difesa;
-Opposta-
Conclusioni delle parti (udienza del 23 maggio 2025): Le parti precisavano come da processo verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE __________________
1
Calabria (ANBSC) della somma di
[...] euro 43.773, 46, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e spese e competenze della procedura (liquidate, le prime, in euro 286,00 e, le seconde, in euro 1.305,00, oltre IVA e CPA come per legge). L'opponente rappresentava, in premessa, che l' , a fondamento della domanda monitoria intrapresa nei propri CP_3 confronti, aveva posto il contratto di affidamento in gestione dello stabilimento balneare denominato “Lido Calajunco”, sottoscritto inter partes in data 11 maggio 2016, relativo all'intera stagione estiva e con scadenza in data 30 ottobre 2016, azionando la fattura n. 47 del 7.12.2016, relativa ai canoni insoluti del mese di agosto e settembre 2016 nonché alla “quota parte del mese di luglio 2016”, e la fattura n. 74/2016 emessa nei confronti della stessa dall'impresa Edile ER CP_3
RA per le spese di smontaggio del Lido. Ciò premesso, a sostegno dell'opposizione e, quindi, della revoca del decreto ingiuntivo, deduceva la
“risoluzione del contratto di gestione per grave inadempimento”, la “restituzione di tutte le somme versate”, la “inesistenza della pretesa”. Asseriva che: in data 12.04.2016, a seguito di Avviso Pubblico e deposito di manifestazione di interesse, aveva ottenuto la gestione dello stabilimento balneare denominato “Lido Calajunco” per la stagione estiva 2016 e, precisamente, dal 1.5.2016 al 30.10.2016; il contratto di affidamento era stato sottoscritto in data 11.5.2016 e, in quella sede, la aveva Parte_2 prestato cauzione, all'uopo depositando un assegno di euro 10.000,00 (che, per come previsto all'art. 4 ultimo comma del contratto, andava restituito a fine gestione), nonché provveduto a stipulare apposite polizze fideiussoria ed assicurativa, impegnandosi altresì al pagamento di un canone mensile;
la consegna dei beni era tuttavia avvenuta in data 24.5.2016, quasi un mese dopo la sottoscrizione del contratto;
il ritardo con cui aveva avuto luogo la consegna del lido, imputabile esclusivamente alla condotta dell' , aveva comportato ingenti danni, CP_3 coincidenti con la perdita degli introiti previsti per l'inizio della gestione balneare oltreché con gli esborsi sostenuti, in quel lasso di tempo, a titolo di canone di locazione (euro 15.000,00 circa) e per il pagamento degli stipendi dei dipendenti;
al suddetto ritardo doveva, altresì, aggiungersi l'ulteriore periodo di tempo (pari a venti giorni) che si era reso necessario per trasportare i beni dal deposito all'arenile e per il loro montaggio;
il 5.9.2016, dopo neanche due mesi effettivi di attività balneare e commerciale, era intervenuto un verbale di sequestro preventivo d'urgenza operato dal Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria,
2 convalidato con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria del 9.9.2016, depositata in data 10.9.2016, con la quale era stato disposto il sequestro di <parte dello stabilimento balneare denominato per aver realizzato all stesso n. plinti in c.a. di dimensioni mq. circa difficile rimozione ed interrati nella sabbia facente parte dell demaniale marittima una profondit non accertabile difformit a quanto autorizzato. sui risultavano ancorati pilastri legno interrate sostegno travi anch lego con copertura tela regolarmente assegnata adibita delle ml altezza inoltre veniva sottoposta sequestro un area postazione costituita da assistito>>, con apertura di notizia di reato ed iscrizione nel registro degli indagati della sig.ra di in proprio, nei confronti della quale erano Pt_1 Pt_1 stati constatati i reati “a) di cui all'art. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/01 perché in qualità di amministratore delegato della ditta alla quale era Parte_2 stata affidata dall' dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata, mediante contratto di affidamento, la gestione dello stabilimento balneare denominato lido Calajunco, eseguiva i lavori consistiti nella realizzazione di plinti in c.a. interrato, ove venivano incardinati n. 12 pilastri in legno a sostegno di travi con copertura in telo trasparente in assenza di permesso a costruire e comunque in difformità del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 60610 del 22.4.2013 emesso in data 9.7.2013; e b) del reato di cui agli artt. 54 e 1161 codice della navigazione perché nella qualità di amministratore delegato della ditta alla quale era Parte_2 stata affidata dall'Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mediante contratto di affidamento, la gestione dello stabilimento balneare denominato lido Calajunco, arbitrariamente senza alcun titolo autorizzativo e comunque in difformità del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 60610 del 22.4.2013 emesso in data 9.7.2013, occupava un'area demaniale marittima mediante il mantenimento su di essa delle opere indicate al capo a)”; la situazione in parola si era rivelata particolarmente gravosa, atteso che lo stato di fatto del sequestro aveva reso impossibile lo svolgimento delle attività commerciali e ricreative e, più in generale, la gestione dello stabilimento, senza considerare che il gestore era stato, ingiustamente, accusato di abusi edilizi;
il sequestro dell'area bar aveva di fatto impedito la gestione del servizio ombrelloni e spiaggia, al punto che i clienti, anche solo per poter acquistare un bicchiere d'acqua, erano costretti ad uscire dal lido e recarsi altrove;
l'abusivismo era unicamente imputabile all' , la quale aveva CP_3 sottaciuto al privato gestore la non conformità del bene consegnato alle normative urbanistiche;
invero, a seguito dell'affidamento, la si era limitata a CP_1
3 montare le strutture preesistenti, attenendosi alle indicazioni di cui ai progetti approvati dall' , allegati al contratto, ed a quelle dei Coadiutori nominati CP_3 dalla stessa medesima;
con pec del 9.6.2016, aveva comunicato all' CP_2 CP_3
l'intervenuta risoluzione del contratto di affidamento per grave inadempimento dell' che, tacendo l'esistenza di abusi preesistenti alla stipula CP_2 dell'affidamento, aveva consegnato un bene non conforme alla normativa urbanistica, chiedendo viepiù che si provvedesse alla custodia dello stabilimento, liberato da tutti i propri beni;
la gravità dell'inadempimento trovava conferma nel fatto che, con ordinanza del 9.10.2016, il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame aveva annullato il provvedimento emesso nei confronti della Div per non aver il suo amministratore unico << commesso il fatto e, comunque, in ogni caso, perché il fatto non costituisce reato >>. Deduceva ulteriormente che, poiché la condotta denunciata le aveva impedito di portare a termine la stagione balneare, già iniziata con 45 giorni di ritardo, ne era derivato un grave pregiudizio economico per il quale, in via riconvenzionale, chiedeva il ristoro. Più precisamente, assumeva di aver diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in euro 15.743, 04, all'uopo richiamando le risultanze di cui alla consulenza di parte a firma del dott.
a cui andava aggiunta la somma di euro 57.831,73 “per mancato utile Persona_2 di esercizio”, quella di euro 14.637, 01 “per costi e retribuzioni e costi dei dipendenti per il periodo di settembre 2016” e l'ulteriore importo di euro 5.000,00, per grave danno d'immagine. Assumeva, ancora, la tenutezza dell'opposta alla rifusione in proprio favore dell'importo versato ai fini dell'aggiudicazione della gara, pari ad euro 25.000,00. Chiedeva, quindi, al Giudice di: “così pronunciare: per tutte le ragioni esposte in atti, tenuto conto della totale carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, considerata la totale carenza di prova in cui versa l'opposta, rigettare - ove richiesta - la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 333/2018 – 1121/2018 R.G. emesso dall'intestato Tribunale, con ogni statuizione conseguente;
in ogni caso, dato atto dell'assoluta carenza di prova del credito e dell'infondatezza della pretesa, vuoi sotto il profilo dell'an come del quantum, asseritamente vantato dalla nei CP_3 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda formulata dall'opposta, per l'effetto dichiarando nullo e/o revocando il decreto ingiuntivo n. 333/2018 – 1121/2018 R.G. e per l'effetto dichiarando non dovute le somme richieste sia a titolo di canoni non versati che a titolo di spese di smontaggio dello stabilimento, - nonché accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave dell' per tutte le ragioni indicate nella parte CP_3 motiva con ogni conseguente statuizione;
in via RICONVENZIONALE, in via principale, ritenere non dovute le somme pagate in esecuzione del contratto di affidamento in gestione, secondo tutte le causali indicate in premessa, e per l'effetto condannare l' alla CP_3
4 restituzione della somma di euro 43.700,00 di cui euro 10.000,00 a titolo di cauzione non restituita ed euro 33.700,00 per canoni versati durante l'esecuzione del contratto oltre interessi di mora dal versamento al soddisfo Condannare la al risarcimento del CP_3 danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della dell'importo di Controparte_6 euro 223.211,78 per tutte le causali di cui in premessa oltre interessi di cui alla legge n. 231/02 e/o della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio o da determinarsi in via equitativa da parte del giudice anche a seguito di CTU -in via gradata senza rinuncia alla superiore richiesta condannare l' al risarcimento di tutti i danni CP_3 derivati dalla risoluzione per grave inadempimento per la somma complessiva di euro 223.211,78 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale oltre interessi di cui alla legge 231/02 e/o della somma maggiore o minore da accertarsi in corso di giudizio o da determinarsi in via equitativa da parte del giudice anche a seguito di CTU IN VIA SUBORDINATA -Compensare le somme già versate a titolo di canoni pari ad euro 43.700,00 oltre che il risarcimento del danno da riconoscersi e che si indica nella somma di euro 228.211,78 per le causali di cui in parte motiva con quanto viene richiesto a titolo di pagamento nell'ingiunzione con eventuale restituzione alla di tutte le somme in Parte_2 esubero oltre che la restituzione della caparra oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo e/o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;
-in via ulteriormente gradata compensare le somme richieste a mezzo dell'ingiunzione con il risarcimento del danno da riconoscersi e che si indica nella somma di euro 228.211,78 per le causali di cui in parte motiva e considerare nel computo la caparra versata di euro 10.000,00 con restituzione dell'esubero alla oltre interessi.” Il tutto con Parte_2 vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza datata 12 gennaio 2019, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 gennaio 2019, il G.o.t. istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dichiarava la contumacia dell'opposta e concedeva CP_3
a parte opponente i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 4 luglio 2019.
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 11 febbraio 2019, si costituiva tardivamente l' , contrastando la domanda CP_3 avversa. Osservava che: nell'ambito del procedimento penale n. 7734/10 R.G.N.R. DDA e n. 4599/10 RG GIP DDA era stata disposta la confisca dell'unità denominata “Lido Calajunco”, con sede in Reggio Calabria, Lungomare Falcomatà snc, quale ramo d'azienda dell'impresa “Le Palme di RG Andrea, partita iva iscritta al REA di Reggio Calabria al n. 176896”, la cui gestione, P.IVA_3 all'atto della definitività della misura patrimoniale, era stata affidata all' ; a CP_3 seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, il Lido Calajunco era 5 stato affidato, per la stagione estiva 2016 (precisamente per il periodo maggio/ottobre 2016), alla società opponente;
in forza del contratto di affidamento, il gestore era tenuto alla corresponsione di un canone complessivo di € 75.000,50 oltre IVA, suddiviso in cinque rate mensili pari a € 15.003,00 oltre IVA;
sul gestore gravavano anche gli oneri di tutte le spese relative al trasporto ed al montaggio delle strutture e degli arredi dello stabilimento nonché, a fine stagione, quelle di smontaggio e traporto presso il deposito messo a disposizione dall' , da CP_3 eseguirsi entro il termine di scadenza della concessione relativa all'occupazione del suolo demaniale;
malgrado gli impegni assunti, il gestore era risultato inadempiente rispetto all'obbligo di versare il canone mensile concordato, avendo invero omesso di corrispondere il saldo dovuto per la rata scaduta in data 11 luglio (pari ad euro 2.900,73) nonché gli importi coincidenti con le rate dei mesi di agosto e settembre, per un ammontare complessivo di euro 39.501, 46 (IVA inclusa), somma portata dalla fattura n. 4 del 7 dicembre 2016, emessa dall'amministrazione giudiziaria dell'impresa in confisca;
al termine della stagione, l'opponente, malgrado i solleciti, non aveva provveduto allo smontaggio delle strutture e delle attrezzature del Lido, sicché l' - al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni per il protrarsi CP_3 dell'occupazione oltre la scadenza della concessione, oltreché al fine di evitare il deterioramento delle strutture durante le intemperie della vicina stagione autunnale
– aveva commissionato i lavori di smontaggio all'impresa Edile ER RA, sopportando i relativi oneri, come attestato dalla fattura n. 71/2016 emessa dalla predetta impresa;
successivamente, aveva inutilmente posto in essere dei tentativi per il recupero delle morosità e la si era allora dimostrata disponibile ad Pt_2 addivenire ad un accordo, accettando la proposta di rientro del debito e di riduzione dell'importo effettivamente dovuto enunciati in apposita transazione (prot. ANBSC n. 37298 del 24 luglio 2017), che la società opponente non aveva osservato, avendo la stessa provveduto unicamente, in data 16 giugno 2017, al versamento della somma di euro 5.000,00; in ragione di ciò, aveva chiesto ingiunzione di pagamento, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto;
il ritardo denunciato dall'opponente era imputabile esclusivamente alla stessa, in quanto la aveva provveduto al Pt_2 saldo del canone dovuto per la gestione 2014 (affidata, in sede di amministrazione giudiziaria del bene, in capo al Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione) soltanto in data 28 aprile 2016 – ciò costituendo condizione imprescindibile per il nuovo affidamento – ed aveva ricevuto la procura speciale conferita dal legale rappresentante della predetta società in favore dell'avv. Pasquale Scrivo “ad assumere qualsiasi decisione ritenuta opportuna in merito alla contrattualizzazione” soltanto in data 9 maggio 2016 - in pari data, con nota prot. n. 20560 del 2016, accogliendo alcune richieste formulate dalla controparte, aveva manifestato ampia disponibilità a stipulare l'accordo, confermando tale volontà
6 anche con la successiva nota prot. n. 21036 dell'11 maggio 2016 con cui aveva autorizzato i Coadiutori a sottoscrivere il contratto nella stessa giornata -; la società
aveva, peraltro, prodotto con ritardo (solo il 23 maggio 2016) sia la polizza Pt_2 fideiussoria che la polizza assicurativa, che costituivano rispettivamente garanzia di affidamento dell'aggiudicataria e dell'integrità e della conformità alla prescrizione di legge delle strutture e degli arredi in concessione;
ad inizio stagione, l'opponente aveva tempestivamente segnalato ai Coadiutori la presenza di alcuni massi in cemento (c.d. corpi morti), posti in corrispondenza dello specchio acqueo antistante lo stabilimento ed i predetti Coadiutori, per come poteva evincersi dalla nota acquisita al Protocollo dell'Agenzia n. 28764 del 27 giugno 2016, avevano prontamente richiesto alle Autorità competenti (Comune e Capitaneria di Porto) direttive in ordine alla loro rimozione;
la non aveva, invece, agito con Parte_2 la diligenza dovuta e, pertanto, tenuto conto del disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., non aveva diritto ad alcun risarcimento;
era da escludersi che, a seguito del sequestro, l'opponente avesse subito danni per l'interruzione dell'attività, richiamando in tal senso il contenuto del verbale di sopralluogo effettuato in data 8 settembre 2016, ed aggiungendo che, nel periodo considerato (ossia metà settembre), l'attività balneare e quella di intrattenimento serale sulla spiaggia, in quanto attività stagionali, stavano per volgere al termine, mentre nei mesi precedenti (giugno, luglio e agosto), di maggiore affluenza, il lido era stato regolarmente operativo;
ai sensi dell'art. 7 del contratto, l'opponente aveva espressamente esonerato sia l' che i Coadiutori da ogni responsabilità CP_3 connessa ad eventuali provvedimenti sanzionatori derivanti da illeciti (anche colposi) ovvero violazioni o abusi commessi dal gestore medesimo o da terzi operanti per suo conto, sicchè alcuna responsabilità poteva, dunque, essergli imputata e, in ogni caso, le somme azionate in sede monitoria si riferivano a mensilità antecedenti il sequestro;
con l'accordo transattivo sottoscritto in data 17 luglio 2017, l'opponente aveva espressamente riconosciuto il debito per le causali oggetto di causa, senza poi però adempiere agli obblighi in quella sede assunti. Deduceva anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente ed evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, sommando le voci di danno di cui all'atto di citazione, si otteneva un importo pari a ad euro 118.311,78, con uno scarto di euro 109.900,00 rispetto alla somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio. Affermava la non debenza della somma di euro 25.000,00, in quanto coincidente con gli esborsi sostenuti dalla per partecipare alla Parte_2 proceduta competitiva, avendo in ogni caso il contratto avuto esecuzione fino alle fine di agosto. Quanto alla somma richiesta a titolo di mancato utile di esercizio, sosteneva che la stessa non era provata e che fosse, comunque, eccessiva rispetto all'utile effettivamente conseguibile a stagione estiva sostanzialmente conclusasi.
7 Instava, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'esclusione del danno ex art. 1227 co. 1 c.c. o comunque per la riduzione del quantum risarcibile ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e onorari del giudizio di opposizione.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte opponente precisava anzitutto che “per mero errore di battitura alla pagine n. 11 della citazione è stata indicata la somma di euro 15.743,04 in realtà è da intendersi euro 150.743.04 per come indicato alla CTP del Dr già allegata in atti ed alla quale si rimanda in piena corrispondenza Per_2
a quanto richiesto nelle conclusioni.”. Con ordinanza del 10 dicembre 2019, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 dicembre 2019, il G.o.t. rigettava la prova testimoniale offerta da parte opposta, siccome irrilevante ai fini del decidere in quanto già oggetto di prova documentale, ed accoglieva la prova orale offerta da parte opponente, riservando all'esito della stessa la decisione sulla C.T.U. sollecitata dall'opponente.
Con successiva ordinanza del 15 dicembre 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2021, questa Giudice “ritenuto, in merito alla richiesta di parte opponente di integrazione dell'ordinanza istruttoria del 10 dicembre 2019, che la stessa vada respinta, in quanto i capitoli di prova che non sono stati ammessi dal G.o.t. risultano effettivamente pacifici (1, 2, 38) negativi (3, 4, 5, 7, 21, 32, 33, 35, 37), documentali e/o da provarsi documentalmente, oltreché generici ed indeterminati (6, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 42), irrilevanti ai fini del decidere ovvero superflui (10, 12, 13, 24, 25, 26, 34, 40, 41); ritenuto opportuno rammentare alle parti del giudizio, che risulta versato nell'incarto processuale (si veda documento n. 5 allegato al fascicolo di parte opposta) atto di transazione afferente proprio alla posizione debitoria derivante dal contratto di affidamento in gestione stipulato in data 11 maggio 2016, oggetto della presente procedura, che risulta pienamente valido ed efficace, e suscettibile di essere preso in considerazione e ai fini della valutazione dell'azione monitoria intrapresa dall' e ai CP_3 fini della domande formulate da parte opponente” confermava l'ordinanza istruttoria del 10 dicembre 2019 anche in relazione alla riduzione della lista testimoniale (limitata a tre testimoni di parte opponente), fissando l'udienza del 3 marzo 2022 per la loro escussione.
La causa veniva istruita con l'ammessa prova orale di parte opponente.
Con successiva ordinanza del 20 gennaio 2023, questa Giudice “ritenuto di dovere confermare il vaglio istruttorio (sulla prova orale offerta da parte opponente) pronunciato
8 nell'ordinanza del 15 dicembre 2021 nonché la limitazione della lista testimoniale già disposta nell'ordinanza del 10 dicembre 2019; ritenuto non opportuno disporre la C.T.U. contabile, sollecitata da parte opponente nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., “al fine specifico della verifica del danno commerciale subito sotto l'aspetto del mancato guadagno, del mancato utile e delle spese dei dipendenti”, presentandosi esplorativa in assenza di produzione documentale contabile utile all'uopo; ritenuta la causa matura per la decisione;
” rigettava la richiesta di C.T.U. sollecitata da parte opponente e, dichiarando chiusa l'assunzione dei mezzi di prova, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 29 dicembre 2023 il G.o.t. rigettava l'istanza avanzata da parte opponente di revoca dell'ordinanza del 20 gennaio 2023 e fissava l'udienza al 23 maggio 2024, per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza anzidetta la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In premessa, per una migliore intelligenza della vicenda, vale la pena precisare i termini della prima fase del presente giudizio di opposizione, quella cioè “inaudita altera parte”, rammentando che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (così Cass. civ. Sez. Un. n. 927 del 13 gennaio 2022).
3. – L' dei beni Controparte_2 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ha proposto domanda CP_3 ingiuntiva allegando che “come da contratto stipulato in data 11/05/2016 (All. 2), tra i Coadiutori dell' e la TÀ CRUDIV, in persona del legale rappresentate pro- CP_3 tempore, regolarmente sottoscritto dalle parti, l'affidamento prevedeva, a carico del gestore, la corresponsione di un canone complessivo di euro 75.001,50 oltre IVA, suddiviso in cinque rate, mensili pari ad euro 15.003, 00 oltre IVA (art. 4), nonché gli oneri di tutte le spese relative al trasporto e al montaggio delle strutture e degli arredi dello stabilimento e, a fine stagione, alle spese di smontaggio dei medesimi beni e al loro trasporto presso il deposito messo a disposizione dall' entro il termine di scadenza della concessione relativa CP_3 all'occupazione del suo demaniale;
che, tuttavia, a fronte degli impegni assunti contrattualmente, l'affidatario non ha provveduto al pagamento del canone pattuito per l'intera stagione, rimanendo a suo carico
9 morosità per complessivi € 39.501,46 IVA compresa, di cui € 2.900,73 a saldo della rata scaduta in data 11/07/2016 ed € 36.600,73 per le rate di agosto e settembre, come da fattura n. 4 del 07/12/2016 emessa dall'amministrazione giudiziaria dell'impresa in confisca;
che, inoltre, al termine della stagione, nonostante i ripetuti solleciti, la TÀ Crudiv non ha provveduto allo smontaggio delle attrezzature del Lido, sicché l' onde non incorrere CP_3 in eventuali sanzioni, per il protrarsi dell'occupazione oltre la scadenza della concessione, nonché al fine di evitare il deterioramento durante le intemperie della vicina stagione autunnale, si è presa carico dei relativi lavori, con un esborso pari a € 9.272,00, IVA compresa, come da fattura emessa dall'Impresa Edile ER RA (All. 4);
… che TÀ , per il tramite del proprio legale, qualche mese addietro, ha mostrato la volontà di addivenire ad un accordo, per cui l' onde definire bonariamente la controversia, CP_3 ha accettato la proposta di rientro del debito e di riduzione dell'importo effettivamente dovuto, sottoscrivendo con la controparte l'atto di transazione, prot. ANBSC n. 37298 del 24/07/2017 (All. 5)” (così ricorso monitorio). Producendo il contratto di affidamento in parola e le fatture n. 4 del 7 dicembre 2016 (portante la complessiva somma di € 39.501,46 (IVA inclusa), di cui € 2.900,73 a saldo della rata scaduta in data 11.07.2016 ed € 36.600,73 (ossia 15.003, 00 x 2 + IVA) per le rate di agosto e settembre) e n. 71/2016 emessa dall'impresa edile ER RA (portante la complessiva somma di € 9.272,00 e relativa agli oneri sostenuti dall' per lo smontaggio delle attrezzature del Lido), l'Agenzia CP_3 opposta ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna opponente della complessiva somma di euro 43.773,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite (così decreto ingiuntivo n. 333/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16 aprile 2018).
4. - La società ingiunta ha proposto l'odierna opposizione con cui, confermando la stipula del contratto di affidamento in gestione sopra menzionato e la regolamentazione negoziale ivi prevista, ha eccepito l'inadempimento della parte opposta che:
1) a fronte dell'aggiudicazione avvenuta in data 12 aprile 2016, avrebbe stipulato il contratto “solo in data 11.5.2018, mentre i beni sono stati consegnati al gestore per il montaggio solo in data 24.5.2016, con ciò facendo perdere alla ià in partenza Parte_2 un mese intero di conduzione dello Stabilimento, oltre che Euro 15.000,00 circa di affitto ed il pagamento dello stipendio di tutto il personale che è rimasto in attesa dell'inizio dell'attività”;
2) avrebbe “immotivatamente sottaciuto al privato gestore … anche a mezzo dei propri coadiutori” l'esistenza di plinti “interrati nella sabbia facente parte dell'area demaniale 10 marittima per una profondità non accertabile ed in difformità a quanto autorizzato”. Situazione che aveva condotto, in data 5 settembre 2016, “e dunque dopo neanche due mesi effettivi di attività balneare e commerciale”, al sequestro “preventivo e d'urgenza operato dal Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria, convalidato con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria del 9.9.2016 depositato in data 10.9.2016” di parte dello stabilimento balneare, segnatamente quella assegnata ed adibita a bar e postazione DJ, e, quindi, in conseguenza, al fermo dell'attività di balneazione e commerciale, atteso che “il sequestro della parte del bar impediva nei fatti altresì la gestione del servizio ombrelloni e spiaggia perché i clienti per potere acquistare un bicchiere d'acqua erano costretti ad uscire dal lido ed a recarsi al posto sulla via Marina CP_7
Bassa”. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito non sarebbe provato, certo, liquido ed esigibile, spiegando, in riconvenzione, domanda di risoluzione del contratto per inadempimento grave dell'Agenzia opposta.
4.1 – L'opponente non ha contestato, eccependo l'inadempimento, la fattura azionata dalla parte opposta in sede monitoria relativamente all'affidamento in gestione (e, quindi, alle prestazioni) dei mesi luglio ed agosto 2016 né ha svolto alcuna contestazione con riguardo alla prestazione descritta nella fattura a vista emessa dall'impresa edile ER RA, portante la complessiva somma di euro 9.272,00.
4.2 - Tuttavia, come è noto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto” (cfr., ex multis Cass. Civ. Sez. Un. ord. n. 19944 del 12 luglio 2023).
5. - L'Agenzia opposta, costituitasi tardivamente, non ha negato il ritardo (qualificato “di un mese”) lamentato dalla controparte nella stipula del contratto di affidamento e nella consegna dei beni, ma ha replicato che il ritardo afferente alla conclusione del contratto di affidamento in gestione del lido sarebbe imputabile alla società opponente: a) per avere “provveduto al saldo del canone dovuto per la gestione 2014 …solo in data 28 aprile 2016, …, condizione imprescindibile per il nuovo affidamento”; b) per avere ricevuto “procura speciale del legale rappresentante della in favore dell'avv Pasquale Scrivo <<ad assumere qualsiasi decisione riterr parte_2 opportuna in merito alla contrattualizzazione>> … solo in data 9 maggio 2016”; c) per avere adempiuto in ritardo “alla produzione della polizza fideiussoria e della polizza assicurativa”, aggiungendo che “all'atto del ricevimento della polizza assicurativa ,
11 trasmessa dall'assicuratore ai Coadiutori in data 23 maggio 2016… e con decorrenza da tale data, il successivo 24 maggio 2016 i Coadiutori hanno provveduto alla consegna del bene alla società opponente” (così pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
6. – Orbene i superiori profili non giustificano in alcun modo il pacifico (perché, si ribadisce, incontestato) ritardo (nella stipula del contratto e nella consegna dei beni) di parte opposta, in quanto:
- secondo l' “Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione dello stabilimento balneare denominato “Lido Calajunco” facente parte dell'impresa individuale “Le Palme di RG RE (si veda documento allegato 2 fascicolo cartaceo opponente), non costituiva “condizione imprescindibile per il nuovo affidamento” la regolarità di precedenti (evidentemente autonomi e distinti) affidamenti in gestione, rispetto ai quali, comunque, l' avrebbe potuto CP_3 tutelarsi usando i mezzi giuridici che l'ordinamento pone nella disponibilità del creditore. Per altro, in forza delle stesse deduzioni dell'opposta, il saldo della precedente stagione veniva reso in data 28 aprile 2016, sicchè il contratto di affidamento in gestione per la stagione 2016 ben poteva essere stipulato già a fine aprile 2016;
- privo di qualsivoglia pregio è il dato temporale della ricezione della procura speciale del legale rappresentante della società opponente all'avv. Pasquale Scrivo, tenuto conto dell'irrilevanza della persona del suddetto procuratore relativamente alla conclusione del contratto di affidamento in causa, che risulta stipulato dall' con la “in persona dell'Amministratore CP_3 Parte_2
Unico sig.ra che, quale “gestore”, lo sottoscriveva (si veda documento Parte_1 allegato 2 fascicolo cartaceo di parte opposta);
- secondo l'art. 5 del contratto di affidamento in causa, rubricato “Garanzie”, “Il gestore, a garanzia del pagamento dei canoni, provvederà ad esibire polizza fideiussoria rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo competente entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto. La garanzia fideiussoria sarà escussa in caso di inadempimento, nonché in caso di mancato pagamento del canone nei termini e nei modi previsti”, dacchè i contraenti non avevano condizionato la consegna di beni e/o attrezzatura all'esibizione di alcuna polizza.
7. – Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità di cui in seguito, il suddetto dato (recte il contestato inadempimento) non incide sulle prestazioni azionate con la fattura n. 4, relativamente ai mesi di luglio ed agosto 2016 e, quindi, sulle relative rate mensili di gestione: dette prestazioni, per altro, non solo non sono state specificatamente contestate dall'opponente in sede di opposizione, ma rispetto alle stesse l'opponente, a pagina 4 dell'atto di citazione, ne ha ammesso la regolarità
12 di godimento, allegando che vi sono stati “due mesi effettivi di attività balneare e commerciale”.
7.1 - Invero, la Corte di Cassazione insegna che “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica”, quale è quello in specie, “poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni;
ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite” (Cass. Civ. sent. n. 7550 del 15/05/2012; nello stesso senso la più recente Cass. Civ., ord. n. 4225 del 9 febbraio 2022: “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva. Ne deriva che, in caso di risoluzione, rispetto alle reciproche prestazioni già eseguite, il rapporto deve intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio e con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.. può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga temporalmente e logicamente alla prestazione di riferimento, rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente e sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto”).
7.2 – Non sfugge poi al decidente che, nella nota del 9.9.2016, con cui la Parte_2 ha comunicato all la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_3 quest'ultima, non sono stati contestati i superiori profili dichiarando quanto segue:
“Per come comunicatoVi con mia pec del 6.09 u.s., in data 5 settembre 2016, agenti del Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria, in funzione di Ufficiali di P.G., hanno sottoposto a sequestro una vastissima area dello stabilimento, oggetto del contratto di affitto, avendo rilevato la presenza di opere e manufatti abusivi e/o comunque mai autorizzati, la cui presenza non era stata in alcun modo resa nota e/o prospettata dagli attuali proprietari del bene alla affittuaria, la quale, pertanto, era totalmente ignara del gravissimo vizio esistente. Peraltro, per come verificato dagli stessi coadiutori, nell'ambito del sopralluogo effettuato giorno 8 settembre u.s., il sequestro ha interessato una vastissima area, tale da rendere di fatto impraticabile il prosieguo di qualsiasi attività, anche alla luce dell'evidente danno di immagine per la stessa e per l'incolpevole attuale gestione, conseguente alla diffusione della notizia su talune testate giornalistiche locali. Alla luce di quanto sopra, atteso che l'affittante è tenuto a garantire, non solo l'avvenuto rilascio da parte delle autorità di concessioni, autorizzazione o licenze amministrative, relative alla destinazione di uso del bene immobile oggetto contratto, ovvero la stessa agibilità, ma anche il loro persistere nel tempo e considerato che il sequestro effettuato dalla P.G. determina un'incontestabile impossibilità di utilizzare l'immobile, per causa imputabile
13 all'affittante, con la presente la mia Cliente si vede costretta a contestarVi l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla S.V. Pertanto, con ogni più ampia riserva di agire per ottenere il ristoro di tutti i pregiudizi cagionati da tale inadempimento, comunico alla S.V. che la mia assistita è a Vs. completa disposizione per procedere alla immediata riconsegna dei beni oggetto del contratto” (doc.10 parte opponente).
7.3 – Ne consegue che, rispetto al chiesto saldo della rata di luglio 2016 (euro 2.900,73) ed al corrispettivo del mese di agosto 2016 (euro 15.000,30), l'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente non coglie nel segno e l'Agenzia opposta ha diritto ai citati corrispettivi.
8. – In ordine al corrispettivo del mese di settembre 2016, la società opponente ha eccepito l'inadempimento della controparte in relazione a quanto verificatosi il 5 settembre 2016 ovvero in ragione dell'intervenuto “sequestro preventivo e d'urgenza operato dal Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria, convalidato con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria del 9.9.2016, depositato in data 10.9.2016 con la quale si sottoponeva a sequestro, con apertura di notizia di reato ed iscrizione nel registro degli indagati della sig.ra di una parte dello stabilimento Parte_1 balneare con conseguente impedimento al pieno svolgimento dell'attività di balneazione, commerciale e ricreativa. Più precisamente, l'opponente ha dedotto che detta impossibilità di gestire compiutamente l'attività per come previsto nell'affidamento in gestione, era imputabile ed ascrivibile all'Agenzia opposta “che aveva immotivatamente sottaciuto al privato gestore… anche a mezzo dei propri coadiutori” gli abusi contestati dalle Autorità (realizzazione all'interno dello stabilimento balneare di “<n. plinti in c.a. di dimensioni mq. circa difficile rimozione ed interrati nella sabbia facente parte dell demaniale marittima per una profondit non accertabile difformit a quanto autorizzato. sui risultavano ancorati n. pilastri legno interrate sostegno travi anch con copertura tela regolarmente assegnata adibita delle ml altezza inoltre veniva sottoposta sequestro un area postazione dj costituita da assentito>> contestando i reati : a) di cui all'art. 44 comma 1 lett b) DPR 380/01… e b) del reato di cui agli artt. 54, 1161 codice della navigazione…” – così pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
14 8.1 - I termini del sequestro sono pacifici giacchè l'Agenzia opposta non ha contestato la vicenda. Ha però dedotto di non essere “mai stata a conoscenza dell'esistenza dei plinti in cemento armato interrati nella sabbia”, aggiungendo che “né l' né i suoi Coadiutori hanno mai ricevuto una comunicazione in tal Controparte_2 senso” (così pag. 5 della comparsa).
8.2 - Invero, dalla prova testimoniale esperita nel corso del processo è emerso che i Coadiutori, dottori e e, quindi, loro tramite, Controparte_8 Parte_4
l'Agenzia opposta, erano a conoscenza dell'esistenza dei plinti in causa. Il teste di parte opponente, architetto , che ha curato la Testimone_1 progettazione del Lido Calajunco ha affermato “…la progettazione del lido Calajunco è un po' datata ed il montaggio della struttura viene rinnovato di anno in anno. Si tratta di una struttura in legno senza cemento ad eccezione dei cubi, cd. plinti di fondazione, se non erro, nel numero di sei per la struttura bar e quattro per la reception, che venivano sotterrati sotto il piano spiaggia ed erano solidali con delle piastre di ancoraggio in acciaio. ADR: questi plinti a fine stagione devono essere tolti dalla sabbia, salvo autorizzazione specifica alla loro permanenza in loco. Nel caso del Calajunco questa autorizzazione nella progettazione non c'era e, tuttavia, io mi ritrovai, quando curai appunto il montaggio della struttura, questi plinti già presenti e collocati sotto la sabbia. Preciso che la piastra afferiva al singolo plinto. ADR: chiarisco che ho trovato i plinti sotto la sabbia solo alla prima mia opera di cura del montaggio della struttura. Poi vi è stato il sequestro della stessa e i plinti sono stati prelevati e rimossi a fine stagione. La mia seconda attività di montaggio della struttura è stata successiva al sequestro. ADR: io feci una relazione tecnica per il dissequestro della struttura ed ebbi modo di verificare attraverso delle immagini fotografiche tratte da Google che nelle stagioni precedenti, ma non so dire quali, di inverno questi plinti affioravano dalla sabbia a seguito delle mareggiate. Ripeto che questo è stato frutto di una ricerca e non di una constatazione mia personale sui luoghi negli anni precedenti alle mie prestazioni professionali per il Calajunco. ADR: ricordo che l'ing. e la dott.sa Pt_4 erano i soggetti che si occupavano del lido per conto dell' per CP_8 Controparte_2
l'amministrazione dei beni sequestrati. Preciso che i due professionisti già curavano la gestione del bene oggetto del sequestro prima dell'intervento dell' ADR: Controparte_2 preciso che la relazione peritale da me curata è stata fata nell'occasione del sequestro da parte della Polizia Municipale diverso dal sequestro poi predisposto dall'autorità giudiziaria. ADR: Il primo anno ho ricevuto dei consigli da parte dell'ing. e della dott.sa Pt_4 soprattutto l'ingegnere, che già erano a conoscenza delle strutture del lido e di CP_8 come smontarlo e montarlo in maniera corretta. Preciso peraltro che questi stessi professionisti quando io curai il montaggio fecero delle verifiche in cantiere e delle supervisioni. ADR: Chiarisco che i plinti di ancoraggio sono indispensabili per il montaggio della struttura, in difetto di altro sistema di fondazione. Ricordo che quando andai per la 15 verifica iniziale del montaggio del lido, andai a cercare proprio questi plinti già esistenti sotto la sabbia. Di sicuro qualcuno mi mise a conoscenza di questa situazione ma non ricordo chi. Non c'era una comunicazione ufficiale sull'esistenza di questi plinti e tuttavia erano lì presenti e alla visione di tutti. Il teste titolare della totalità delle quote della ha Testimone_2 Parte_2 dichiarato “…ADR: La società ha gestito il lido Calajunco, se non sbaglio, nell'anno 2017. ADR: quando la società si è occupata della gestione del lido ricordo che vi erano già sotto la sabbia dei plinti in cemento armato. Ricordo che la circostanza ci fu detta dai coadiutori ing. e dott.sa che ci diedero delle indicazioni su come montare la struttura in Pt_4 CP_8 legno del Calajunco. Gli operai con la zappa cercarono di togliere la sabbia per far affiorare questi plinti che non erano visibili proprio perché collocati sotto la spiaggia. I predetti coadiutori ci fecero pure vedere come andava montata la struttura utilizzando appunto questi plinti. Preciso che le travi in legno aderivano perfettamente ai plinti in acciaio dai quali uscivano quattro assi filettati con i bulloni. ADR: Nel 2014 una società di cui ero socio ha gestito il lido Calajunco ed anche in quell'occasione i plinti cementizi erano presenti e sempre collocati sotto la sabbia. Anche quest'anno i miei figli gestiscono il lido Calajunco e i plinti non li hanno trovati perché, a fine stagione, dopo il sequestro sono stati rimossi. Quando parlo del sequestro mi riferisco a quello operato dalla Polizia Municipale di Reggio Calabria, se non erro, nell'anno 2017, la quale ha sequestrato i plinti e la struttura che sostenevano cioè il bar, non anche la reception anch'essa ancorata ai plinti cementizi. Di fatto con il sequestro del bar non ci hanno permesso di lavorare. ADR: Preciso che nel 2014 il primo anno di gestione del Calajunco il contratto è stato stipulato con chi si occupava della gestione del bene per conto delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Quando è subentrata l' convenuta mai avrei pensato che il contratto Controparte_2 stipulato con un organo statale potesse riguardare anche elementi abusivi quali erano ritenuti i plinti cementizi di ancoraggio alla struttura. ADR: Ho fatto fare una ricerca presso Google che mi è costata 500€ dalla quale con immagini fotografiche si è visto che i plinti di cemento erano già presenti e collocati sotto la sabbia sin dal 2011. Ad ogni modo quando abbiamo montato il lido per la stagione 2014 i plinti già c'erano, collocati sotto la sabbia, e sono stati presenti sino a quando non è intervenuto il sequestro da parte della Polizia Municipale. Sono stati poi rimossi a fine stagione con ordine credo dell'autorità giudiziaria. ADR: Preciso che l'ing. e la dott.sa se non sbaglio, sono succeduti ad altri Pt_4 CP_8 professionisti nel 2014. Loro hanno potuto vedere ciò che risultava dalle carte ma ricordo che andammo proprio a trovare i punti, cioè questi plinti, per appoggiare la struttura del lido..”. Il teste ha dichiarato che “…ADR: Ho lavorato per la società Testimone_3 opponente a far data dal 2013 per la realizzazione o, meglio, il montaggio, della struttura del lido Calajunco. Ho lavorato solo nella stagione estiva e solo per il montaggio/smontaggio della struttura nonché quando andavamo a prelevare il materiale
16 custodito nei depositi. ADR: Ricordo bene avendo seguito il montaggio per la stagione estiva
2013 e poi anche per quelle successive che c'erano sotto la sabbia dei plinti di cemento con delle barre filettate e dei bulloni. Addirittura per la conservazione c'era della plastica e del grasso a copertura delle barre filettate dove andava poi attaccato il bicchiere della trave di legno della struttura. ADR: Questi plinti servivano a sostenere l'area bar e l'ingresso del lido;
c'era poi una piastra di cemento che doveva sostenere la struttura della cucina. ADR: Ho curato il montaggio direttamente, cioè, lavorando io ovvero fornendo delle indicazioni e andando sul luogo anche nel 2014, 2015, 2016, 2017, se non erro. ADR: Se non erro nel
2014 o, meglio, tra il primo e il secondo anno in cui ho lavorato quindi 2013/2014 c'erano delle dott.se che lavoravano per conto del Tribunale e che seguivano la fase di montaggio del lido, che erano a conoscenza della esistenza sotto la sabbia dei plinti. In sostanza pure loro che hanno seguito l'installazione hanno visto i plinti in questione. ADR: Il materiale veniva prelevato da dei depositi indicati da queste dott.se per conto del Tribunale che ci dava anche delle indicazioni su cosa prendere e dove materialmente trovarlo. Ricordo che tra il materiale che veniva preso per il montaggio delle strutture vi erano anche i bicchieri in acciaio e le piastre avevano le stesse dimensioni dei plinti. Le piastre erano in deposito e venivano poi ancorate con dei bulloni ai plinti. Su queste piastre poggiava poi il bicchiere e dentro il bicchiere veniva collocata la trave in legno di sostegno della struttura…”.
8.2 – Inoltre, nell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame del 10 ottobre 2016, con cui è stato annullato il provvedimento di convalida di sequestro preventivo e contestuale emissione di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 9 settembre 2016, già sopra menzionato, con conseguente restituzione del bene sequestrato all'avente diritto, si legge quanto segue: “I rilievi difensi (svolti da n.d.r.) appaiono assolutamente fondati, Parte_1 dovendosi ritenere sufficientemente dimostrato:
- che la realizzazione dei plinti non poteva essere attribuita all'odierna ricorrente, in quanto gli stessi preesistevano da anni ed erano stati utilizzati in precedenza anche dalla stessa amministrazione giudiziaria per il montaggio della struttura balneare;
- che l'odierna ricorrente si era limitata ad utilizzare i plinti per montare la struttura balneare conformemente a quanto avveniva in passato;
- che, peraltro, nessuna difformità poteva rilevarsi rispetto al provvedimento dirigenziale del 9 luglio 2013, nulla prevedendo lo stesso in ordine alla tipologia delle fondazioni e dovendosi far rientrare i plinti in questione tra le opere di facile rimozione di cui alla citata lett. a) comma 2 art. 9 della L.R. n. 17/2005. In conclusione va escluso il fumus commissi delicti per non aver la ricorrente commesso il fatto e, comunque, in ogni caso perché il fatto non costituisce reato.” (così ordinanza allegata al n. 8 fascicolo cartaceo di parte opponente).
17 8.3 – Deve, pertanto, concludersi che, relativamente alla prestazione del mese di settembre 2016, l' non ha provato di avere esattamente adempiuto la propria CP_2 prestazione, consegnando beni e attrezzature pienamente regolari. Tuttavia questo dato non può eliminare del tutto la debenza del canone del mese di settembre 2016, tenuto conto che, per stessa ammissione di parte opposta, è stata sottoposta a sequestro una parte importante dello stabilimento balneare con ridotto godimento della struttura affidata in gestione. Conseguendone, ad avviso di questo decidente, che, non potendosi ritenere completamente mancata la controprestazione dell'Agenzia, può ragionevolmente ed equitativamente dirsi legittimo il corrispettivo del mese di settembre 2016 nella misura del 30% ovverosia nella quota ridotta di euro 4.500,00 (costituente il 30% della rata mensile di euro 15.000,30). Diversamente opinando vi sarebbe un'alterazione del sinallagma contrattuale determinante uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
9. – In definitiva, rispetto al provvedimento monitorio opposto, lo stesso va revocato, in quanto il credito di parte opposta, in relazione alla gestione in causa, può riconoscersi per la rata di luglio 2016, recte per il suo saldo, di euro 2.900,73, per la rata di agosto 2016, euro 15.000,30, nonché, nella ridotta quota di euro 4.500,00, per il mese di settembre 2016. Per un totale di euro 22.401,00.
9.1 - Va, altresì, riconosciuto il credito portato dalla fattura n. 71/2016 emessa dall'impresa edile ER RA di euro 9.272,00. Quest'ultima non è mai stata contestata dalla parte opponente né è stata contestata la prestazione ad essa sottesa ovverosia l'attività di smontaggio delle attrezzature e delle strutture del Lido. Del resto, è chiara la regolamentazione negoziale, secondo la quale (si veda l'art. 2, rubricato “Oggetto del contratto”) “Sono altresì a carico del gestore gli oneri di trasporto dal e verso il deposito e di montaggio e smontaggio dell'intera struttura …”, sicchè tenuta al loro pagamento era la CRU.DIV. s.r.l.
9.2 - Può dirsi accertato in capo all'Agenzia un credito di euro 31.673,00.
10. – Ciò acclarato, sulla scorta degli inadempimenti eccepiti, l'odierna attrice ha spiegato in riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento “con conseguente liberazione dal vincolo ed obbligo di restituzione della prestazione ricevuta” cioè delle somme pagate in esecuzione del medesimo affidamento in gestione di euro 33.700,00, giusta le fatture n. 1 e n. 2 del 2016 emesse dall'Agenzia opposta.
18 10.1 - Ebbene, la domanda in parola va dichiarata inammissibile alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “Nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato;
ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia "sub iudice", la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento” (così Cass. Civ. sent. n. 20408 del 2015; si veda anche parte motiva Cass. Civ. n. 5022 del 2020 “Per valutare l'ammissibilità d'una domanda di risoluzione per inadempimento proposta dopo la scadenza del termine di adempimento o di durata cui il contratto era soggetto occorre dunque valutare non già se il termine contrattuale di efficacia sia spirato, ma se la risoluzione possa offrire a chi la invochi risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli che potrebbe conseguire con la sola domanda di risarcimento del danno da inadempimento. Questa Corte ha già stabilito, infatti, che la domanda di risoluzione d'un contratto di durata (in quel caso, un contratto di agenzia) è inammissibile quando essa non possa produrre "effetti sostanzialmente diversi da quelli già verificatisi" per effetto dello scioglimento del contratto per altra causa (così Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968, Rv. 335160 - 01). Ebbene, di norma la domanda di risoluzione per inadempimento d'un contratto ad esecuzione continuata o periodica, formulata dopo lo spirare del termine di efficacia del contratto, non può avere alcuna utilità per chi l'abbia proposta. Infatti la scadenza del termine fa cessare gli effetti del contratto, rendendo inutile la pronuncia di scioglimento;
i danni causati dall'inadempimento possono essere invocati dal danneggiato ai sensi dell'art. 1218 c.c., rendendo inutile invocare gli effetti risarcitori della risoluzione;
le prestazioni scadute e non adempiute possono essere pretese dalla parte non inadempiente senza bisogno di passare per una pronuncia di risoluzione, giacché l'effetto liberatorio di questa nei contratti di durata non travolge le prestazioni già scadute e non eseguite (art. 1458 c.c., comma 1, secondo periodo;
in tal senso già Sez. 3, Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019, Rv. 653271 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 4855 del 14/04/2000, Rv. 535715 - 01). Di norma, quindi, la domanda di risoluzione d'un contratto di durata proposta dopo la scadenza del termine di efficacia di esso sarà inammissibile, perché dal suo accoglimento non potrebbe discendere alcun effetto che non si sia già prodotto, o che non sia conseguibile con la generale azione di danno ex art. 1218 c.c..).
10.2 – Nella fattispecie il contratto di affidamento in gestione aveva “durata per la stagione estiva 2016 e precisamente a far data dalla stipula sino al 31/10/2016”. Sicchè, in ossequio all'indirizzo nomofilattico citato, il Tribunale non può emettere alcun pronunciamento risolutivo ovvero, in conseguenza, restitutorio delle “somme versate in ragione di un contratto risolto” (così pag. 11 atto di citazione).
19 11. – Per altro, in forza dell'intervenuta cassazione del contratto per la scadenza del termine di durata, l' è tenuta a restituire alla società opponente la somma CP_2 data a titolo di cauzione e pari ad euro 10.000,00. Ed infatti, pacifica la consegna all'opposta dell'assegno portante detta somma, l'ultimo comma dell'art. 4 del contratto in causa prevede che “la cauzione verrà restituita solo all'esito delle verifiche relative a danni o altro che verranno effettuate al termine del rapporto contrattuale”. Cessato il rapporto, la somma va restituita e, in tal senso, parte opponente ha proposto domanda di restituzione (si veda pag. 14 dell'atto di citazione, domanda riconvenzionale).
12. – L'opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento del danno. In particolare, ha dedotto che “il Dr consulente Persona_2 contabile della valutati gli incassi e corrispettivi del periodo di attività Parte_2 rapportandolo al periodo di perdita (ossia dal 6/9/2016 a sino alla fine della stagione) ha ritenuto che la istante abbia maturato un mancato guadagno pari ad euro 15.743,04. Al mancato guadagno deve aggiungersi la somma di euro 57.831,73 per mancato utile di esercizio, ed euro 14.637,01 per costi e retribuzioni e costi dei dipendenti per il periodo di settembre 2026, e dunque per un ulteriore danno pari alla somma complessiva di euro 72.468,74”, aggiungendo che “si è trovata di fatto con un danno economico, commerciale pari ad euro 223.211,7 oltre che di un grave danno all'immagine della propria e storica attività commerciale … per un ulteriore somma di euro 5.000,00. Il mancato guadagno ed utile oltre che danno all'immagine ammonta nel suo complesso ad euro 228.211,78” (così pagg. 11 e 12 citazione).
12.1 - A sostegno della domanda risarcitoria ha, quindi, allegato una consulenza tecnica di parte a firma del dott. il quale ha quantificato il danno per Persona_2 mancato utile di esercizio “sommando i corrispettivi della società dal 18/06/2016 Pt_2 al 05/09/2016 rapportandoli ai giorni lavorativi con iva esclusa. Una volta ottenuto il corrispettivo giornaliero medio si è proceduto al calcolo presunto di quanto potenzialmente la stessa avrebbe potuto incassare dal 06/09/2016 al 31/10/2016, per un totale di euro 150.743,04 che per euro 61.813, 69 riguarderebbero la gestione del bar;
per euro 79.363,20 le gestione della pizzeria/ristorante e per euro 9.567,66 la gestione del lido (ingressi)”. Il consulente ha poi “ritenuto opportuno simulare un bilancio 'esercizio anno 2016, inserendo i corrispettivi che la avrebbe dovuto incassare senza l'evento dannoso” Parte_2 aggiungendo che “ulteriore danno è stato determinato dalla gestione dei dipendenti per il periodo dal 06/09/2016 al 31/10/2016”. Questa l'essenza della consulenza di parte composta, nella sua interezza, da una decina di righi in più escludendo l'intestazione ed il quesito.
20 12.2 – Ora, premesso che secondo la Suprema Cortedi Cassazione “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (così, tra le tante, Cass. Civ., ord. n. 19551 del 10 luglio 2023), è abbastanza agevole rilevare, da un lato, la genericità ed astrattezza delle richieste risarcitorie attoree, dall'altro lato, l'assenza di qualsivoglia prova documentale contabile a supporto della domanda di ristoro.
12.3 – In particolare, va in primo luogo rilevato che parte attrice, nell'atto di citazione ovvero nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nulla ha dedotto ed allegato circa la tipologia e quantità di clientela, il personale (con individuazione di nomi e unità) impiegato, i posti ombrelloni non coperti a seguito del sequestro, le feste programmate e saltate, le serate prenotate e non svolte, i banchetti e le feste di compleanno rinunciate, i DJ già impegnati e poi impossibilitati a svolgere attività. Allegazioni a fortiori necessarie tenuto conto che il sequestro ha riguardato solo parte dello stabilimento. In secondo luogo, va osservato che nessuna prova documentale contabile, lavorativa, dichiarativa degli introiti della società in relazione all'affidamento in gestione ovvero nessuna fattura o busta paga di personale è stata prodotta al fine di verificare l'andamento dei guadagni ovvero i costi di gestione. In terzo lugo, proprio in forza di questa genericità e mancanza di adeguate allegazioni, avuto riguardo alla totale irrilevanza, per come predisposta e per il contenuto insignificante, della consulenza di parte, è stata respinta la richiesta di CTU che, in questa sede non può che ribadirsi in ossequio al principio di legittimità per cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. tra le tante Cass. Civ. ord. n. 8498 del 31 marzo 2025).
13. – Va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria spiegata dall'opponente.
14. – Il parziale accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in uno all'accoglimento della domanda di restituzione della cauzione,
21 giustificano, sulla base di una sostanziale reciproca soccombenza tra le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 2903/2018 R.G.A.C. proposta da in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'
[...]
e confiscati alla Controparte_2Controparte_2 criminalità organizzata , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_9 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione;
- e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 333/2018 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16 aprile 2018 e pubblicato in pari data;
- accerta e dichiara che il credito dell'Agenzia convenuta in ragione dell'affidamento in gestione in causa è pari ad euro 31.673,00;
- e, per l'effetto, condanna la società a pagare Parte_2 all' la somma di euro 31.673,00, oltre interessi legali dalla data della CP_3 domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di risoluzione dell'anzidetto contratto di affidamento in gestione (e la correlata domanda restitutoria) spiegata dalla parte opponente per quanto indicato in parte motiva;
- dato atto dell'avvenuta cessazione del contratto di affidamento in gestione in causa, ordina all'Agenzia convenuta di restituire alla società opponente la somma di euro 10.000,00 ricevuta a titolo di cauzione in sede di stipula del medesimo contratto;
- rigetta tutte le richieste risarcitorie proposte in riconvenzionale dalla parte opponente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
22