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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1947/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Ruggeri ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, stradella San Giacomo 29, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Capuano Branca e Gaetano Troiani ed elettivamente domiciliata a Vicenza, corso Andrea Palladio n. 178, presso lo studio dell'avv. Capuano;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 20034/2024, pubblicata il 22 luglio
2024
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 15
1. in riforma della sentenza n. 189 pubblicata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 26 gennaio 2023, accertarsi e dichiararsi che la signora Controparte_1 non ha titolo per occupare la casa già coniugale e ciò a far data dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannandola ad allontanarsene e a liberarla dai propri effetti personali e ordinando al
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione in essere;
2. in riforma della sentenza n. 189 pubblicata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 26 gennaio 2023, accertarsi e dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto alla signora , anche in questo caso a far data dalla Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannando la medesima alle conseguenti restituzioni;
3. Con vittoria delle spese di tutti i gradi del procedimento, ivi compresa la fase rescindente svoltasi avanti alla Corte di Cassazione, come disposto dall'ordinanza di rinvio a questo giudice.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita respingere le domande avversarie, in quanto tutte infondate ed in parte improcedibili, improponibili ed inammissibili per le ragioni dedotte in narrativa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria relativa al godimento della casa di proprietà del , Voglia la Corte Parte_1
d'Appello accogliere la domanda di adeguamento del contributo al mantenimento della ex moglie, aumentando l'assegno divorzile a favore di in Controparte_1 considerazione della perdita dell'utilità economicamente valutabile, rappresentata dal diritto di godimento della villa, già casa familiare. Si confermano perciò sul punto le conclusioni già rassegnate con il ricorso di appello.
Con vittoria di onorari e spese di causa in riferimento anche al grado in
Cassazione.
Fatto e diritto
1. In data 15 settembre 2001 contraeva matrimonio Parte_1 concordatario con . Dal matrimonio non nascevano figli. Controparte_1
pagina 2 di 15 Le parti concordavano la separazione consensuale omologata in data 4 settembre
2014.
Gli accordi di separazione prevedevano l'erogazione di un assegno di euro
6.000,00 al mese in favore della e l'attribuzione a quest'ultima del CP_1 diritto di godimento della casa familiare, alle condizioni previste dall'art. 337 sexies, I comma, c.c., con la precisazione che l'attribuzione di tale diritto di godimento costituiva contributo al mantenimento della moglie.
1.1 Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2017 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario senza alcuna ulteriore statuizione, deducendo che la aveva notevolmente CP_1 ampliato l'attività imprenditoriale di creazione e vendita di articoli di moda di cui era già titolare da prima della separazione.
1.2 Nel costituirsi in giudizio la aderiva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile di euro 15.000,00 mensili o, in subordine, di euro 25.000,00, qualora non le fosse stata assegnata la casa coniugale.
1.3 Con sentenza parziale n. 660/2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, non ammesse le prove orali richieste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale pronunciava la sentenza n. 203/2022 con la quale revocava l'assegnazione della casa familiare e respingeva la richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
2. Avverso tale sentenza proponeva appello quest'ultima sulla base di tre motivi:
1) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in relazione alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, assegnazione che era stata oggetto di un accordo e non di un'assegnazione secondo la disciplina ordinaria, tanto che il non aveva avanzato in giudizio alcuna istanza di revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa ed anzi aveva richiesto che il Tribunale si astenesse dall'adozione di qualunque provvedimento in proposito;
pagina 3 di 15 2) violazione dell'obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle domande e istanze istruttorie e alla complessiva valutazione del materiale probatorio offerto in ordine alle consistenze patrimoniali e reddituali dell'ex marito;
3) vizio di motivazione ed errore di diritto in merito al mancato riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, il chiedeva il rigetto del gravame. Parte_1
2.2 Con sentenza n. 189/2023, la Corte di appello di Venezia riformava la decisione di primo grado, annullando il capo della sentenza che aveva disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare e ponendo a carico del Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 3.500,00, a CP_1 titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
La Corte di appello rilevava che la casa coniugale, nella fase di separazione, era stata oggetto di un accordo privato, e non di un'assegnazione secondo la
“disciplina ordinaria”, avendo i coniugi concluso una convenzione (poi omologata dal Tribunale) per la concessione della casa familiare in godimento alla moglie, tanto che il , nel ricorso di primo grado, non aveva avanzato alcuna Parte_1 istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, ma aveva richiesto al Tribunale di astenersi da ogni pronunciamento sul punto.
Secondo il giudice di secondo grado, dunque, nel disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, il Tribunale aveva violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., avendo statuito ultra petitum su una domanda mai formulata dal ricorrente, anzi da questi espressamente esclusa, e su cui comunque lo stesso
Tribunale non avrebbe potuto provvedere, trattandosi di convenzione autonoma tra le parti raggiunta in fase di separazione che non poteva essere assoggettata alla disciplina ordinaria che attiene al divorzio. La Corte territoriale, poi, riteneva insussistenti i presupposti per riconoscere a favore della un assegno CP_1 divorzile in funzione perequativo-compensativa, mentre poteva esserle attribuito un assegno divorzile di natura assistenziale, quantificato in euro 3.500,00 mensili.
3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a sei motivi, lamentando:
pagina 4 di 15 1) l'errore della Corte nel ritenere che il Tribunale non potesse pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare, operando in tal modo una interpretazione dell'accordo raggiunto in sede di separazione violativa dell'art. 1362 c.c., tenuto conto che dal tenore letterale dello stesso si evinceva che la casa era stata attribuita a titolo di diritto personale di godimento senza il pagamento di alcun corrispettivo, con i limiti di cui all'art. 337 sexies, comma 1, parte seconda, c.c. e con la inequivoca precisazione che tale attribuzione costituiva contributo al mantenimento della moglie da parte del marito. In tale ottica, poiché la pronuncia di divorzio determinava la cessazione dello stato di separazione, anche la regolamentazione del godimento della casa familiare, correlata a tale stato, era destinata a venire meno;
2) l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere la Corte di appello tenuto conto del fatto che le condizioni economiche di separazione tra i coniugi, anche di natura consensuale, sono comunque destinate – a meno che non comportino un trasferimento della proprietà di beni – ad una perdurante vigenza soltanto sino alla introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale fissato ex nunc dal giudice in sede divorzile, secondo i criteri ex lege previsti, sicché nella specie il giudice del divorzio era chiamato a valutare la spettanza o meno dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, tenuto conto che il Parte_1 aveva espressamente chiesto di escluderla e la aveva chiesto che CP_1 venisse confermata;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la Corte di merito travisato le richieste formulate dal in primo grado, il quale aveva Parte_1 chiesto che il Tribunale non adottasse nessuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa familiare non perché il giudice del divorzio non poteva modificare il patto contenuto negli accordi di separazione, ma perché le condizioni di separazione sarebbero venute meno con la sentenza di divorzio, con la conseguenza che il Tribunale era chiamato a definire ex novo la regolamentazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi, escludendo l'assegnazione della casa familiare. Secondo il ricorrente la sua richiesta di non assegnazione della casa di sua proprietà alla ex moglie era facilmente evincibile anche dagli argomenti spesi pagina 5 di 15 nella memoria integrativa in primo grado, ove aveva evidenziato che non poteva essere mantenuto il diritto personale di godimento della casa coniugale, concesso in favore della all'atto della separazione, stante l'assenza di figli. In CP_1 ogni caso, la questione era stata posta anche dalla , che, a sua volta, CP_1 aveva chiesto la conferma dell'assegnazione dell'abitazione;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata essendo stata assegnata la casa familiare alla nonostante mancasse in concreto il presupposto CP_1 indefettibile di tale provvedimento giudiziale, non essendo nati figli dal matrimonio.
5) l'illegittimità della sentenza impugnata avendo la Corte d'appello ritenuto l'impossibilità della di inserirsi nel modo del lavoro in base ad una CP_1 certificazione medica, datata 25.11.2022, acquisita in violazione del principio del contraddittorio;
6) l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c., in relazione alla ritenuta impossibilità della di inserirsi nel CP_1 modo del lavoro in modo redditizio a causa delle sue condizioni di salute, affermata sulla base di una prova inesistente.
3.1 resisteva con controricorso e formulava un motivo di Controparte_1 ricorso incidentale con il quale deduceva l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 898/1970 in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti fondanti la funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile e anche con riguardo alla riduzione dell'importo stabilito dalle parti in sede di separazione.
3.2 Con ordinanza n. 20034/2024 la Corte di cassazione, rigettata in quanto infondata l'eccezione di novità del primo motivo di ricorso principale nella parte in cui era stata dedotta la violazione delle regole ermeneutiche dei contratti, con riferimento all'interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti in sede di separazione consensuale omologata, riteneva fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarava assorbito il quarto e inammissibili il quinto e il sesto. Dichiarato, inoltre, inammissibile il ricorso incidentale, cassava pagina 6 di 15 la decisione impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinviava la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
3.3 In particolare, la Corte di cassazione, precisato che la materia del contendere ruotava intorno alle condizioni di separazione consensuale e rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato sull'assegnazione della casa familiare, senza che fosse stata fatta la relativa richiesta e che, comunque, il Tribunale non avrebbe potuto statuire tale revoca perché
l'attribuzione in godimento della casa familiare, prevista in sede di separazione consensuale, era espressione di un accordo autonomo e distinto rispetto alle vere e proprie condizioni di separazione, affermava che:
- contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nel caso di specie, doveva senza dubbio escludersi che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto il aveva evidenziato (richiamando Parte_1 puntualmente gli atti a cui ha fatto riferimento, e il loro contenuto) di avere esplicitato più volte la volontà che il giudice del divorzio non provvedesse sull'assegnazione della casa familiare, non perché riteneva che fosse ad esso inibita la statuizione sul punto, in ragione della fonte negoziale dell'attribuzione del diritto di godimento su detto bene (come ritenuto dalla Corte di merito), ma perché non intendeva conservare le condizioni concordate in sede di separazione e, perciò, evidenziava che non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, dato che dal matrimonio non erano nati figli;
- la questione dell'assegnazione della casa familiare era entrata a far parte della materia del contendere già nel primo grado di giudizio;
- pur essendo vero che il Tribunale, nel pronunciare sul divorzio, aveva espressamente revocato l'assegnazione della casa familiare, sebbene il avesse espressamente chiesto solo che non venisse disposta Parte_1
l'assegnazione in sede di divorzio, il risultato era sicuramente quello voluto dal ricorrente, che aveva chiaramente espresso la volontà di non conservare in sede di divorzio gli accordi raggiunti sul punto in sede di separazione, i quali, tuttavia, erano stati confermati all'esito dell'udienza presidenziale in sede di pagina 7 di 15 divorzio e, quindi, erano stati espressamente eliminati quando alle statuizioni provvisorie e urgenti del Presidente erano state sostituite quelle che avevano definito il giudizio di primo grado;
- la Corte d'appello, investita della questione relativa all'assegnazione della casa familiare, non voluta dal e richiesta dalla , era stata Parte_1 CP_1 chiamata a valutare, prima di tutto, la possibilità, in sede di divorzio contenzioso, di modificare o revocare la pattuizione contenuta negli accordi di separazione consensuale del 2014, che aveva previsto, oltre all'erogazione di un assegno periodico in favore della , l'attribuzione alla stessa di un CP_1 diritto personale di godimento a titolo gratuito della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, stabilendo espressamente che tale attribuzione costituiva contributo al mantenimento da parte del marito;
- tenuto conto che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni ed essendo necessario distinguerne il contenuto essenziale, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, dal contenuto eventuale, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali, atteso che solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione, è onere dell'interprete verificare se la pattuizione, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no, perché solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio;
- nel caso di specie la sentenza impugnata si era limitata a rilevare che le parti avevano previsto l'attribuzione di un diritto personale di godimento, e non l'assegnazione della casa familiare, senza verificare, secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., e, dunque, valutando prima di tutto il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, se tale attribuzione pagina 8 di 15 rispondesse a finalità proprie delle condizioni essenziali della separazione, e in particolare a quella di assicurare al coniuge economicamente più debole «il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento», secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c., oppure no.
3.4 L'inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso, secondo la Corte di legittimità, era conseguente al fatto che la produzione della certificazione medica da parte della non poteva ritenersi effettuata in violazione del CP_1 contraddittorio e che il ricorrente non aveva riportato il contenuto della suddetta certificazione medica, alla quale la Corte territoriale avrebbe attribuito un errato significato, sicché la censura si rivelava del tutto generica e insuscettibile di essere valutata sulla base della semplice lettura del ricorso, in violazione dell'art. 366, I comma, n. 4, c.p.c.
3.5 Parimenti inammissibile era l'unico motivo di ricorso incidentale, nella parte in cui veniva prospettata l'eccessiva esiguità dell'assegno divorzile, sostanziandosi le censure in una critica alle valutazioni di merito operate dal giudice di appello, non condivise e ritenute ingiuste dalla parte, sollecitando, in tal modo, un inammissibile riesame del giudizio di fatto, mentre, in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste, ai dedotti fini della dimostrazione della spettanza dell'assegno divorzile anche per la funzione perequativo-compensativa, il motivo era estremamente generico e indeterminato e, oltre a non essere corredato dalla indicazione delle norme asseritamente violate, non conteneva alcuna illustrazione dei capitoli di prova formulati, né della loro decisività.
3.6 Pertanto, la Suprema Corte indicava i seguenti principi di diritto ai quali questa Corte deve dare applicazione:
“In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, che ha causa concreta nella separazione, recante le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, che ha mera occasione nella separazione, recante pattuizioni finalizzate a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita. La disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi
pagina 9 di 15 che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati
e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto”.
“In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. -
l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss.
c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate”.
4. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 ha Parte_1 riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.1 si è costituita contestando la tesi del ricorrente e rilevando Controparte_1
l'immodificabilità della statuizione relativa all'assegno di divorzio.
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
5. A questo Giudice del rinvio è chiesto, applicando i principi espressi dalla
Suprema Corte, di interpretare l'accordo di separazione del 2014 tenuto conto che nell'ordinanza di rinvio è statuito che nessun vizio di ultrapetizione era riscontrabile nella sentenza del Tribunale di Vicenza e che il Giudice era chiamato pagina 10 di 15 a provvedere sulle domande delle parti relative all'assegnazione della casa familiare.
Tutte le questioni sollevate dalla parte riassumente, relative all'attribuzione dell'assegno di divorzio e alla sua quantificazione, sono superate a seguito della dichiarazione di inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale.
5.1 Come da tempo affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 24321/2007; Cass.
16909/2015) la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare alla base della quale vi è necessariamente l'accordo tra i coniugi finalizzato sia alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sia alla regolamentazione dei rapporti con i figli, per il tempo successivo alla separazione.
Tali accordi si compongono di un contenuto essenziale e necessario, comprendente le pattuizioni connesse all'assegno di mantenimento, alla collocazione dei figli minori, all'assegnazione della casa familiare, e di un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche, pattuizioni che, quindi, trovano “occasione” nella decisione dei coniugi di separarsi (Cass. 70108/2019;
Cass. n. 25925/2022).
In particolare, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali - art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e pagina 11 di 15 che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili.
La modificazione degli accordi è possibile solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, che possono essere superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
5.2 Nel caso di specie occorre partire dall'esame delle condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Vicenza nel settembre 2014, ove le parti avevano previsto, oltre ad un assegno mensile di euro 6.000,00 in favore della
, quanto segue: “A titolo di diritto personale di godimento con i limiti CP_1 di cui all'art. 337 sexies 1°co. parte II Cod. Civ. (cessazione della stabile abitazione, convivenza more uxorio) la moglie rimarrà nella casa di , Via Parte_2
Della Radura 20, di proprietà esclusiva del marito, già adibita a residenza familiare, senza corresponsione di canone;
dalla casa sono esclusi i lotti di terreno censiti al CA ER … la moglie consentirà l'accesso ai predetti lotti da parte degli incaricati dal marito alla manutenzione. La attribuzione del godimento della casa già familiare costituisce contributo al mantenimento della moglie da parte del marito...”.
Al fine di stabilire se detta “attribuzione” rispondesse a finalità proprie delle condizioni essenziali della separazione o meno, come indicato dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, il primo strumento da utilizzare è “il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate”, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
Orbene, le parole e le espressioni utilizzate nell'accordo di separazione sono chiare e il loro significato non è ambiguo atteso che con tale attribuzione le parti, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, non hanno voluto dare vita a un contratto atipico, caratterizzato da una propria causa, in occasione dell'evento di separazione consensuale e volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo pagina 12 di 15 l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., bensì hanno attribuito il diritto di di continuare a godere dell'immobile, già casa coniugale, di Controparte_1 proprietà di , precisando che proprio l'attribuzione del diritto di Parte_1 godimento dell'immobile costituiva contributo al mantenimento della moglie da parte del marito.
Questa disposizione costituiva una forma di contribuzione al mantenimento della
, in aggiunta all'assegno mensile, che trovava la sua causa concreta CP_1 nella separazione e nei doveri di solidarietà familiare, essendo destinata ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza della Corte territoriale cassata, essa ben poteva, e può, essere modificata o revocata in sede di divorzio.
5.3 Privo di prego è il tentativo della di interpretare il contenuto CP_1 dell'accordo di separazione in modo diverso assegnandogli il significato di patto accessorio, atteso che tale interpretazione non può desumersi da altri atti
(ricorso, missive, ecc.,) ma si deve basare esclusivamente sul contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti in causa.
D'altra parte, l'accordo veniva siglato in sede di separazione e l'art. 156 c.c. stabilisce, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, che il contributo al mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole deve tendere a conservare a quest'ultimo un tenore di vita analogo a quello goduto in corso di convivenza, mentre l'assegno divorzile mira a compensare lo squilibrio economico derivante dalla fine del matrimonio.
5.4 Tenuto conto che l'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico (e non a garantire un vantaggio patrimoniale per l'altro coniuge) e che in assenza di figli l'assegnazione della casa coniugale non può trovare applicazione, non può avanzare Controparte_1 alcuna pretesa sull'immobile di proprietà del e non può essere Parte_1
“confermata” ad ella l'assegnazione della casa già coniugale, come dalla stessa richiesto, dovendo, invece, tale assegnazione essere revocata, con conseguente pagina 13 di 15 pubblicità nei Registri Immobiliari, e ordinata la liberazione dell'immobile entro la data del 30 settembre 2025.
5.5 Né, alla luce di tale revoca, può essere disposto, come richiesto in subordine dalla , l'adeguamento dell'assegno divorzile in quanto il godimento CP_1 della casa coniugale era stato disposto nell'ambito dell'accordo di separazione e in sede di divorzio le condizioni degli ex coniugi sono state valutate e decise dalla
Corte di appello che ha ritenuto che non potessero ravvisarsi i presupposti per riconoscere a favore della un assegno divorzile in funzione CP_1 perequativo-compensativa ma soltanto quelli per riconoscere in suo favore un assegno divorzile di natura assistenziale, quantificato in euro 3.500,00 mensili.
Tale statuizione, come già specificato in premessa, è passata in giudicato e non emergono, né sono stati allegati elementi o circostanze che possano comportare in questa sede una modifica delle condizioni di divorzio.
5.6 D'altra parte, nella fattispecie, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare non costituisce una sopravvenienza sfavorevole per la atteso CP_1 che, come dalla stessa dichiarato (udienza 24 gennaio 2018), il mantenimento, pari al tempo a euro 6.000,00 mensili, non le permetteva di fare fronte alle ingenti spese della casa (ampia villa dotata di ogni comfort) e che non le rimaneva nulla per lei, mentre una diversa e adeguata soluzione abitativa le consentirà di sostenere costi proporzionati, fare fronte alle sue esigenze di vita ed avere una maggiore disponibilità economica.
6. Stante l'esito della controversia e tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio, nonché in considerazione del fatto che sono state riconosciute reciproche pretese, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- revoca l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
- rigetta tutte le ulteriori inammissibili domande formulate da entrambe le parti;
pagina 14 di 15 - ordina la pubblicità nei Registri Immobiliari della revoca dell'assegnazione della casa familiare trascritta in Vicenza il 29 gennaio 2015, Registro generale n.
1613; Registro particolare n. 1242;
- ordina a di rilasciare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito ad Arzignano (VI), via Radura n. 20, libero da cose, persone ed animali, entro il 30 settembre 2025;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Venezia, camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1947/2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Ruggeri ed elettivamente domiciliato a
Vicenza, stradella San Giacomo 29, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Capuano Branca e Gaetano Troiani ed elettivamente domiciliata a Vicenza, corso Andrea Palladio n. 178, presso lo studio dell'avv. Capuano;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 20034/2024, pubblicata il 22 luglio
2024
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 15
1. in riforma della sentenza n. 189 pubblicata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 26 gennaio 2023, accertarsi e dichiararsi che la signora Controparte_1 non ha titolo per occupare la casa già coniugale e ciò a far data dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannandola ad allontanarsene e a liberarla dai propri effetti personali e ordinando al
Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente di cancellare la trascrizione in essere;
2. in riforma della sentenza n. 189 pubblicata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 26 gennaio 2023, accertarsi e dichiararsi che nessun assegno divorzile è dovuto alla signora , anche in questo caso a far data dalla Controparte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, condannando la medesima alle conseguenti restituzioni;
3. Con vittoria delle spese di tutti i gradi del procedimento, ivi compresa la fase rescindente svoltasi avanti alla Corte di Cassazione, come disposto dall'ordinanza di rinvio a questo giudice.
Per Controparte_1
Voglia la Corte adita respingere le domande avversarie, in quanto tutte infondate ed in parte improcedibili, improponibili ed inammissibili per le ragioni dedotte in narrativa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria relativa al godimento della casa di proprietà del , Voglia la Corte Parte_1
d'Appello accogliere la domanda di adeguamento del contributo al mantenimento della ex moglie, aumentando l'assegno divorzile a favore di in Controparte_1 considerazione della perdita dell'utilità economicamente valutabile, rappresentata dal diritto di godimento della villa, già casa familiare. Si confermano perciò sul punto le conclusioni già rassegnate con il ricorso di appello.
Con vittoria di onorari e spese di causa in riferimento anche al grado in
Cassazione.
Fatto e diritto
1. In data 15 settembre 2001 contraeva matrimonio Parte_1 concordatario con . Dal matrimonio non nascevano figli. Controparte_1
pagina 2 di 15 Le parti concordavano la separazione consensuale omologata in data 4 settembre
2014.
Gli accordi di separazione prevedevano l'erogazione di un assegno di euro
6.000,00 al mese in favore della e l'attribuzione a quest'ultima del CP_1 diritto di godimento della casa familiare, alle condizioni previste dall'art. 337 sexies, I comma, c.c., con la precisazione che l'attribuzione di tale diritto di godimento costituiva contributo al mantenimento della moglie.
1.1 Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2017 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario senza alcuna ulteriore statuizione, deducendo che la aveva notevolmente CP_1 ampliato l'attività imprenditoriale di creazione e vendita di articoli di moda di cui era già titolare da prima della separazione.
1.2 Nel costituirsi in giudizio la aderiva alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile di euro 15.000,00 mensili o, in subordine, di euro 25.000,00, qualora non le fosse stata assegnata la casa coniugale.
1.3 Con sentenza parziale n. 660/2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, non ammesse le prove orali richieste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale pronunciava la sentenza n. 203/2022 con la quale revocava l'assegnazione della casa familiare e respingeva la richiesta di attribuzione dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
2. Avverso tale sentenza proponeva appello quest'ultima sulla base di tre motivi:
1) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in relazione alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, assegnazione che era stata oggetto di un accordo e non di un'assegnazione secondo la disciplina ordinaria, tanto che il non aveva avanzato in giudizio alcuna istanza di revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa ed anzi aveva richiesto che il Tribunale si astenesse dall'adozione di qualunque provvedimento in proposito;
pagina 3 di 15 2) violazione dell'obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle domande e istanze istruttorie e alla complessiva valutazione del materiale probatorio offerto in ordine alle consistenze patrimoniali e reddituali dell'ex marito;
3) vizio di motivazione ed errore di diritto in merito al mancato riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno divorzile.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, il chiedeva il rigetto del gravame. Parte_1
2.2 Con sentenza n. 189/2023, la Corte di appello di Venezia riformava la decisione di primo grado, annullando il capo della sentenza che aveva disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare e ponendo a carico del Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 3.500,00, a CP_1 titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
La Corte di appello rilevava che la casa coniugale, nella fase di separazione, era stata oggetto di un accordo privato, e non di un'assegnazione secondo la
“disciplina ordinaria”, avendo i coniugi concluso una convenzione (poi omologata dal Tribunale) per la concessione della casa familiare in godimento alla moglie, tanto che il , nel ricorso di primo grado, non aveva avanzato alcuna Parte_1 istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, ma aveva richiesto al Tribunale di astenersi da ogni pronunciamento sul punto.
Secondo il giudice di secondo grado, dunque, nel disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare, il Tribunale aveva violato il disposto dell'art. 112 c.p.c., avendo statuito ultra petitum su una domanda mai formulata dal ricorrente, anzi da questi espressamente esclusa, e su cui comunque lo stesso
Tribunale non avrebbe potuto provvedere, trattandosi di convenzione autonoma tra le parti raggiunta in fase di separazione che non poteva essere assoggettata alla disciplina ordinaria che attiene al divorzio. La Corte territoriale, poi, riteneva insussistenti i presupposti per riconoscere a favore della un assegno CP_1 divorzile in funzione perequativo-compensativa, mentre poteva esserle attribuito un assegno divorzile di natura assistenziale, quantificato in euro 3.500,00 mensili.
3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione, Parte_1 affidato a sei motivi, lamentando:
pagina 4 di 15 1) l'errore della Corte nel ritenere che il Tribunale non potesse pronunciarsi sulla domanda di assegnazione della casa familiare, operando in tal modo una interpretazione dell'accordo raggiunto in sede di separazione violativa dell'art. 1362 c.c., tenuto conto che dal tenore letterale dello stesso si evinceva che la casa era stata attribuita a titolo di diritto personale di godimento senza il pagamento di alcun corrispettivo, con i limiti di cui all'art. 337 sexies, comma 1, parte seconda, c.c. e con la inequivoca precisazione che tale attribuzione costituiva contributo al mantenimento della moglie da parte del marito. In tale ottica, poiché la pronuncia di divorzio determinava la cessazione dello stato di separazione, anche la regolamentazione del godimento della casa familiare, correlata a tale stato, era destinata a venire meno;
2) l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere la Corte di appello tenuto conto del fatto che le condizioni economiche di separazione tra i coniugi, anche di natura consensuale, sono comunque destinate – a meno che non comportino un trasferimento della proprietà di beni – ad una perdurante vigenza soltanto sino alla introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale fissato ex nunc dal giudice in sede divorzile, secondo i criteri ex lege previsti, sicché nella specie il giudice del divorzio era chiamato a valutare la spettanza o meno dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, tenuto conto che il Parte_1 aveva espressamente chiesto di escluderla e la aveva chiesto che CP_1 venisse confermata;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la Corte di merito travisato le richieste formulate dal in primo grado, il quale aveva Parte_1 chiesto che il Tribunale non adottasse nessuna statuizione in ordine all'assegnazione della casa familiare non perché il giudice del divorzio non poteva modificare il patto contenuto negli accordi di separazione, ma perché le condizioni di separazione sarebbero venute meno con la sentenza di divorzio, con la conseguenza che il Tribunale era chiamato a definire ex novo la regolamentazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi, escludendo l'assegnazione della casa familiare. Secondo il ricorrente la sua richiesta di non assegnazione della casa di sua proprietà alla ex moglie era facilmente evincibile anche dagli argomenti spesi pagina 5 di 15 nella memoria integrativa in primo grado, ove aveva evidenziato che non poteva essere mantenuto il diritto personale di godimento della casa coniugale, concesso in favore della all'atto della separazione, stante l'assenza di figli. In CP_1 ogni caso, la questione era stata posta anche dalla , che, a sua volta, CP_1 aveva chiesto la conferma dell'assegnazione dell'abitazione;
4) l'illegittimità della sentenza impugnata essendo stata assegnata la casa familiare alla nonostante mancasse in concreto il presupposto CP_1 indefettibile di tale provvedimento giudiziale, non essendo nati figli dal matrimonio.
5) l'illegittimità della sentenza impugnata avendo la Corte d'appello ritenuto l'impossibilità della di inserirsi nel modo del lavoro in base ad una CP_1 certificazione medica, datata 25.11.2022, acquisita in violazione del principio del contraddittorio;
6) l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c., in relazione alla ritenuta impossibilità della di inserirsi nel CP_1 modo del lavoro in modo redditizio a causa delle sue condizioni di salute, affermata sulla base di una prova inesistente.
3.1 resisteva con controricorso e formulava un motivo di Controparte_1 ricorso incidentale con il quale deduceva l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 898/1970 in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti fondanti la funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile e anche con riguardo alla riduzione dell'importo stabilito dalle parti in sede di separazione.
3.2 Con ordinanza n. 20034/2024 la Corte di cassazione, rigettata in quanto infondata l'eccezione di novità del primo motivo di ricorso principale nella parte in cui era stata dedotta la violazione delle regole ermeneutiche dei contratti, con riferimento all'interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti in sede di separazione consensuale omologata, riteneva fondati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarava assorbito il quarto e inammissibili il quinto e il sesto. Dichiarato, inoltre, inammissibile il ricorso incidentale, cassava pagina 6 di 15 la decisione impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinviava la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
3.3 In particolare, la Corte di cassazione, precisato che la materia del contendere ruotava intorno alle condizioni di separazione consensuale e rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto che il Tribunale si fosse pronunciato sull'assegnazione della casa familiare, senza che fosse stata fatta la relativa richiesta e che, comunque, il Tribunale non avrebbe potuto statuire tale revoca perché
l'attribuzione in godimento della casa familiare, prevista in sede di separazione consensuale, era espressione di un accordo autonomo e distinto rispetto alle vere e proprie condizioni di separazione, affermava che:
- contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, nel caso di specie, doveva senza dubbio escludersi che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto il aveva evidenziato (richiamando Parte_1 puntualmente gli atti a cui ha fatto riferimento, e il loro contenuto) di avere esplicitato più volte la volontà che il giudice del divorzio non provvedesse sull'assegnazione della casa familiare, non perché riteneva che fosse ad esso inibita la statuizione sul punto, in ragione della fonte negoziale dell'attribuzione del diritto di godimento su detto bene (come ritenuto dalla Corte di merito), ma perché non intendeva conservare le condizioni concordate in sede di separazione e, perciò, evidenziava che non vi erano i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, dato che dal matrimonio non erano nati figli;
- la questione dell'assegnazione della casa familiare era entrata a far parte della materia del contendere già nel primo grado di giudizio;
- pur essendo vero che il Tribunale, nel pronunciare sul divorzio, aveva espressamente revocato l'assegnazione della casa familiare, sebbene il avesse espressamente chiesto solo che non venisse disposta Parte_1
l'assegnazione in sede di divorzio, il risultato era sicuramente quello voluto dal ricorrente, che aveva chiaramente espresso la volontà di non conservare in sede di divorzio gli accordi raggiunti sul punto in sede di separazione, i quali, tuttavia, erano stati confermati all'esito dell'udienza presidenziale in sede di pagina 7 di 15 divorzio e, quindi, erano stati espressamente eliminati quando alle statuizioni provvisorie e urgenti del Presidente erano state sostituite quelle che avevano definito il giudizio di primo grado;
- la Corte d'appello, investita della questione relativa all'assegnazione della casa familiare, non voluta dal e richiesta dalla , era stata Parte_1 CP_1 chiamata a valutare, prima di tutto, la possibilità, in sede di divorzio contenzioso, di modificare o revocare la pattuizione contenuta negli accordi di separazione consensuale del 2014, che aveva previsto, oltre all'erogazione di un assegno periodico in favore della , l'attribuzione alla stessa di un CP_1 diritto personale di godimento a titolo gratuito della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, stabilendo espressamente che tale attribuzione costituiva contributo al mantenimento da parte del marito;
- tenuto conto che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni ed essendo necessario distinguerne il contenuto essenziale, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, dal contenuto eventuale, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali, atteso che solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione, è onere dell'interprete verificare se la pattuizione, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no, perché solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio;
- nel caso di specie la sentenza impugnata si era limitata a rilevare che le parti avevano previsto l'attribuzione di un diritto personale di godimento, e non l'assegnazione della casa familiare, senza verificare, secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., e, dunque, valutando prima di tutto il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, se tale attribuzione pagina 8 di 15 rispondesse a finalità proprie delle condizioni essenziali della separazione, e in particolare a quella di assicurare al coniuge economicamente più debole «il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento», secondo quanto previsto dall'art. 156 c.c., oppure no.
3.4 L'inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso, secondo la Corte di legittimità, era conseguente al fatto che la produzione della certificazione medica da parte della non poteva ritenersi effettuata in violazione del CP_1 contraddittorio e che il ricorrente non aveva riportato il contenuto della suddetta certificazione medica, alla quale la Corte territoriale avrebbe attribuito un errato significato, sicché la censura si rivelava del tutto generica e insuscettibile di essere valutata sulla base della semplice lettura del ricorso, in violazione dell'art. 366, I comma, n. 4, c.p.c.
3.5 Parimenti inammissibile era l'unico motivo di ricorso incidentale, nella parte in cui veniva prospettata l'eccessiva esiguità dell'assegno divorzile, sostanziandosi le censure in una critica alle valutazioni di merito operate dal giudice di appello, non condivise e ritenute ingiuste dalla parte, sollecitando, in tal modo, un inammissibile riesame del giudizio di fatto, mentre, in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste, ai dedotti fini della dimostrazione della spettanza dell'assegno divorzile anche per la funzione perequativo-compensativa, il motivo era estremamente generico e indeterminato e, oltre a non essere corredato dalla indicazione delle norme asseritamente violate, non conteneva alcuna illustrazione dei capitoli di prova formulati, né della loro decisività.
3.6 Pertanto, la Suprema Corte indicava i seguenti principi di diritto ai quali questa Corte deve dare applicazione:
“In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, che ha causa concreta nella separazione, recante le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi un contenuto eventuale, che ha mera occasione nella separazione, recante pattuizioni finalizzate a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita. La disciplina giuridica di tali pattuizioni è profondamente diversa, poiché gli accordi
pagina 9 di 15 che disciplinano il contenuto essenziale della separazione possono essere revocati
e modificati ai sensi del previgente art. 710 c.p.c. (ovvero in applicazione dell'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e il giudice adito non può revocarli o modificarne il contenuto”.
“In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. -
l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss.
c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate”.
4. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024 ha Parte_1 riassunto il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.1 si è costituita contestando la tesi del ricorrente e rilevando Controparte_1
l'immodificabilità della statuizione relativa all'assegno di divorzio.
All'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
5. A questo Giudice del rinvio è chiesto, applicando i principi espressi dalla
Suprema Corte, di interpretare l'accordo di separazione del 2014 tenuto conto che nell'ordinanza di rinvio è statuito che nessun vizio di ultrapetizione era riscontrabile nella sentenza del Tribunale di Vicenza e che il Giudice era chiamato pagina 10 di 15 a provvedere sulle domande delle parti relative all'assegnazione della casa familiare.
Tutte le questioni sollevate dalla parte riassumente, relative all'attribuzione dell'assegno di divorzio e alla sua quantificazione, sono superate a seguito della dichiarazione di inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale.
5.1 Come da tempo affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 24321/2007; Cass.
16909/2015) la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare alla base della quale vi è necessariamente l'accordo tra i coniugi finalizzato sia alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i medesimi, sia alla regolamentazione dei rapporti con i figli, per il tempo successivo alla separazione.
Tali accordi si compongono di un contenuto essenziale e necessario, comprendente le pattuizioni connesse all'assegno di mantenimento, alla collocazione dei figli minori, all'assegnazione della casa familiare, e di un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche, pattuizioni che, quindi, trovano “occasione” nella decisione dei coniugi di separarsi (Cass. 70108/2019;
Cass. n. 25925/2022).
In particolare, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali - art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e pagina 11 di 15 che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili.
La modificazione degli accordi è possibile solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, che possono essere superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
5.2 Nel caso di specie occorre partire dall'esame delle condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Vicenza nel settembre 2014, ove le parti avevano previsto, oltre ad un assegno mensile di euro 6.000,00 in favore della
, quanto segue: “A titolo di diritto personale di godimento con i limiti CP_1 di cui all'art. 337 sexies 1°co. parte II Cod. Civ. (cessazione della stabile abitazione, convivenza more uxorio) la moglie rimarrà nella casa di , Via Parte_2
Della Radura 20, di proprietà esclusiva del marito, già adibita a residenza familiare, senza corresponsione di canone;
dalla casa sono esclusi i lotti di terreno censiti al CA ER … la moglie consentirà l'accesso ai predetti lotti da parte degli incaricati dal marito alla manutenzione. La attribuzione del godimento della casa già familiare costituisce contributo al mantenimento della moglie da parte del marito...”.
Al fine di stabilire se detta “attribuzione” rispondesse a finalità proprie delle condizioni essenziali della separazione o meno, come indicato dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio, il primo strumento da utilizzare è “il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate”, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.
Orbene, le parole e le espressioni utilizzate nell'accordo di separazione sono chiare e il loro significato non è ambiguo atteso che con tale attribuzione le parti, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, non hanno voluto dare vita a un contratto atipico, caratterizzato da una propria causa, in occasione dell'evento di separazione consensuale e volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo pagina 12 di 15 l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., bensì hanno attribuito il diritto di di continuare a godere dell'immobile, già casa coniugale, di Controparte_1 proprietà di , precisando che proprio l'attribuzione del diritto di Parte_1 godimento dell'immobile costituiva contributo al mantenimento della moglie da parte del marito.
Questa disposizione costituiva una forma di contribuzione al mantenimento della
, in aggiunta all'assegno mensile, che trovava la sua causa concreta CP_1 nella separazione e nei doveri di solidarietà familiare, essendo destinata ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza della Corte territoriale cassata, essa ben poteva, e può, essere modificata o revocata in sede di divorzio.
5.3 Privo di prego è il tentativo della di interpretare il contenuto CP_1 dell'accordo di separazione in modo diverso assegnandogli il significato di patto accessorio, atteso che tale interpretazione non può desumersi da altri atti
(ricorso, missive, ecc.,) ma si deve basare esclusivamente sul contenuto dell'accordo sottoscritto dalle parti in causa.
D'altra parte, l'accordo veniva siglato in sede di separazione e l'art. 156 c.c. stabilisce, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, che il contributo al mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole deve tendere a conservare a quest'ultimo un tenore di vita analogo a quello goduto in corso di convivenza, mentre l'assegno divorzile mira a compensare lo squilibrio economico derivante dalla fine del matrimonio.
5.4 Tenuto conto che l'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico (e non a garantire un vantaggio patrimoniale per l'altro coniuge) e che in assenza di figli l'assegnazione della casa coniugale non può trovare applicazione, non può avanzare Controparte_1 alcuna pretesa sull'immobile di proprietà del e non può essere Parte_1
“confermata” ad ella l'assegnazione della casa già coniugale, come dalla stessa richiesto, dovendo, invece, tale assegnazione essere revocata, con conseguente pagina 13 di 15 pubblicità nei Registri Immobiliari, e ordinata la liberazione dell'immobile entro la data del 30 settembre 2025.
5.5 Né, alla luce di tale revoca, può essere disposto, come richiesto in subordine dalla , l'adeguamento dell'assegno divorzile in quanto il godimento CP_1 della casa coniugale era stato disposto nell'ambito dell'accordo di separazione e in sede di divorzio le condizioni degli ex coniugi sono state valutate e decise dalla
Corte di appello che ha ritenuto che non potessero ravvisarsi i presupposti per riconoscere a favore della un assegno divorzile in funzione CP_1 perequativo-compensativa ma soltanto quelli per riconoscere in suo favore un assegno divorzile di natura assistenziale, quantificato in euro 3.500,00 mensili.
Tale statuizione, come già specificato in premessa, è passata in giudicato e non emergono, né sono stati allegati elementi o circostanze che possano comportare in questa sede una modifica delle condizioni di divorzio.
5.6 D'altra parte, nella fattispecie, la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare non costituisce una sopravvenienza sfavorevole per la atteso CP_1 che, come dalla stessa dichiarato (udienza 24 gennaio 2018), il mantenimento, pari al tempo a euro 6.000,00 mensili, non le permetteva di fare fronte alle ingenti spese della casa (ampia villa dotata di ogni comfort) e che non le rimaneva nulla per lei, mentre una diversa e adeguata soluzione abitativa le consentirà di sostenere costi proporzionati, fare fronte alle sue esigenze di vita ed avere una maggiore disponibilità economica.
6. Stante l'esito della controversia e tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio, nonché in considerazione del fatto che sono state riconosciute reciproche pretese, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- revoca l'assegnazione della casa familiare a;
Controparte_1
- rigetta tutte le ulteriori inammissibili domande formulate da entrambe le parti;
pagina 14 di 15 - ordina la pubblicità nei Registri Immobiliari della revoca dell'assegnazione della casa familiare trascritta in Vicenza il 29 gennaio 2015, Registro generale n.
1613; Registro particolare n. 1242;
- ordina a di rilasciare in favore di Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito ad Arzignano (VI), via Radura n. 20, libero da cose, persone ed animali, entro il 30 settembre 2025;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite dei vari gradi di giudizio.
Venezia, camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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