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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Pirola Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2164/2024, promossa in grado d'appello
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TEODOSIO 9 20131 MILANO presso il difensore avv. GALDO MANUEL
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO VINCENZO CP_1 C.F._3
e dell'avv. D'AUTILIA UMBERTO ( ) VIALE ORIALI, 48 40137 C.F._4
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI, 3 44121 FERRARA presso il difensore avv. GALASSO VINCENZO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
“1) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata e/o previo suo annullamento, accogliere le domande svolte in primo grado dagli odierni appellanti e, quindi, revocare, annullare e comunque dichiarare privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 21160/19 Tribunale di
Milano, accertando e dichiarando infondata la pretesa di controparte nulla essendogli dovuto;
pagina 1 di 10 2) Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali e altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata o disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare.
Rigettare la domanda di sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale di Milano, per inammissibilità della stessa e per difetto assoluto dei presupposti di legge, ex art. 283 comma 2° c.p.c.
Sempre in via preliminare:
- In riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarare l'inammissibilità, insanabile e rilevabile d'ufficio, e dunque la improcedibilità della opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo n. 21160/ 2019 emesso dal Tribunale di Milano, in favore dell'avv. CP_1
in quanto introdotta con il rito ordinario ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Giudice monocratico, fuori dai casi ammessi dalla legge, essendo la materia riservata al Tribunale Collegiale ex art. 14 D.Lgs n.
150 del 2011, come da giurisprudenza di legittimità citata in premessa (cfr. Cass. Civ. sez. II, 25 febbraio 2019, n.5402 e Cass. sez. Un. 4485/2018), con conseguente dichiarazione di definitività del provvedimento monitoro;
Nel merito e in via principale.
- Rigettare siccome, inammissibile, e comunque perché infondato in fatto e in diritto, l'Appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n° 6337/2024, per le ragioni tutte descritte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
Nel merito e in via incidentale.
In accoglimento delle eccezioni formulate dai sottoscritti difensori nel giudizio di I° grado e riproposte con l'Appello incidentale, ex art. 342 c.p.c., rigettare l'Atto di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n° 6831/2024, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa do costituzione depositata in atti, occorrendo anche con integrazione e/o sostituzione della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese di lite e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 L'avvocato otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano, nei confronti degli CP_1 odierni appellanti, per euro 68.000,00 per compenso professionale (oltre accessori di legge), oltre interessi e spese della fase monitoria;
il compenso è corrispondente all'importo liquidato, a titolo di spese legali, in una sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara (nr 178/2016) a favore dei suoi assistiti.
Affermava il ricorrente nel giudizio monitorio che avrebbe prestato opera come difensore degli odierni appellanti principali in procedimenti civili e penali nei confronti della società “Immobiliare il mare srl”, giudizi sorti in conseguenza della morte del figlio minore degli appellanti, a seguito di crollo in immobile, di proprietà della società, dove gli stessi soggiornavano. Nel procedimento civile avanti il
Tribunale di Ferrara, conclusosi con la sentenza nr 178/2016, gli odierni appellanti ottenevano la condanna della società immobiliare al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre che al pagamento di euro 68.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso spese legali. Aggiungeva che, a seguito dell'ammissione della società soccombente al concordato preventivo, dette spese legali erano state ammesse in prededuzione;
il successivo piano di riparto aveva riconosciuto, a favore degli assistiti, l'importo di Euro 46.000,21, quale acconto sul maggior credito ammesso in prededuzione. La somma sarebbe stata accreditata ai suoi clienti, che non avrebbero più provveduto a versarla all'avv.
CP_1
Gli ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
- affermando di aver già corrisposto il dovuto, su richiesta dell'avvocato, in contanti, e in particolare con versamenti di Euro 53.500,00 nell'Ottobre 2009 ed Euro 46.500,00 nel gennaio
2010;
- eccependo comunque l'intervenuta prescrizione triennale del credito, ex art. 2956 cod. civ..
Pertanto, chiedevano la revoca del decreto opposto e la reiezione delle domande del convenuto opposto;
questi, costituitosi, negava di avere ricevuto i pagamenti in contanti, asseriti dagli opponenti, e affermava non essere inutilmente trascorso il termine prescrizionale dagli opponenti invocato.
L'avv. otteneva, in corso di causa, ai sensi dell'art. 669 sexies comma II c.p.c., decreto di CP_1 sequestro conservativo a carico degli opponenti, per l'importo capitale oggetto del decreto ingiuntivo, aumentato di un quinto;
il sequestro veniva poi convertito in pignoramento, con la pubblicazione della sentenza, qui impugnata, del Tribunale di Milano, nr 6831/24, che rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
Motivava tale decisione il Tribunale, affermando che l' opposto aveva provato il titolo del proprio credito, producendo la sentenza Tribunale di Ferrara n.178/2016; che, avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Ferrara, quanto liquidato in detta sede sarebbe congruo, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., anche alla luce del fatto che gli opponenti non avevano pagina 3 di 10 contestato l'entità e la qualità dell'assistenza legale resa dal professionista opposto;
che l'eccezione di prescrizione spiegata dagli opponenti era infondata;
che, seppure l'opposto non contestava i versamenti in contanti allegati dagli opponenti, tali esborsi sarebbero da imputare ad attività di assistenza legale pregresse sia in sede civile che in sede penale, non avendo gli opponenti provato la diversa imputazione dei pagamenti, dagli stessi affermata, e gravando l'onere probatorio sugli opponenti, che avevano sollevato la relativa eccezione.
e impugnavano detta sentenza;
l'avv. si costituiva in appello, contestando le tesi Pt_1 Pt_2 CP_1 degli appellanti e proponendo appello incidentale.
Il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 8.4.2025, poi rinviata al 16.9.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata, perché non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2596 c.c., del credito vantato dall'avv. sarebbero infatti trascorsi oltre tre anni tra la pubblicazione (avvenuta in data 25.02.16) CP_1 della decisione definitiva del procedimento, per il quale l'avv. chiedeva il pagamento di onorari, e CP_1 la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data12.11.19). Erroneamente la sentenza di primo grado avrebbe individuato il dies a quo nella data in cui la sentenza del Tribunale di Ferrara è divenuta definitiva, invece che nella data di pubblicazione della medesima. Infatti, una volta accertato che la sentenza è divenuta definitiva (per mancata impugnazione, che, viceversa, implicherebbe la prosecuzione del mandato al legale con ulteriore attività svolte in favore del cliente), il dies a quo, da cui decorre il termine, sarebbe la data di pubblicazione della sentenza che ha chiuso il procedimento, nel quale si sono esaurite le prestazioni professionali dell'avvocato.
Al riguardo, l'avv. ha replicato che, nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Ferrara, e poco CP_1 prima dell'emissione della sentenza di condanna, la Immobiliare Il Mare srl veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 180 L.F. (decreto Tribunale di Ferrara del 03.12.2015, doc.
3 fascicolo monitorio). L'avv. pertanto, inviava, in data 14.03.2016, al liquidatore, nota di CP_1 precisazione del credito, vantato da e in ragione della suddetta sentenza del Pt_3 Pt_1
Tribunale di Ferrara n. 178/2016 nei confronti della società (doc. 6 fascicolo monitorio). Il 24 maggio
2019 l'avv. inviava le coordinate bancarie degli appellanti al liquidatore, affinché questi CP_1 effettuasse il pagamento delle somme riconosciute in prededuzione, così asseritamente interrompendo il decorso del termine prescrizionale. L'avv. ha sostenuto che deve tenersi conto dell'intero CP_1 svolgimento dell'incarico professionale, e dunque del completamento di tutte le attività richieste dalla pagina 4 di 10 natura dello stesso. Ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva decorrerebbe dalla conclusione della prestazione, e non da data in cui parti della prestazione fossero ancora da eseguire. Di conseguenza, l'avv. sostiene che, alla data del 25.02.2019, data di presunta scadenza del termine CP_1 di prescrizione presuntiva, il rapporto professionale tra lui e gli appellanti principali non si era esaurito.
Inoltre, anche dopo la conclusione di ogni attività, e avrebbero riconosciuto il Pt_3 Pt_1 proprio debito nei confronti dell'Avv. (doc. n° 11,12,13,14 e 15 fascicolo dell'opposto in primo CP_1 grado). Infine, ha affermato che, per insegnamento costante della Suprema Corte, l'eccezione di prescrizione presuntiva, oltre che inconciliabile con l'eccezione di prescrizione estintiva, sarebbe anche incompatibile con la eccezione di avvenuto pagamento del debito.
Con il secondo motivo di appello principale, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del credito vantato, nel procedimento monitorio, dall'avvocato La sentenza avrebbe errato, in primo luogo, ove attribuisce all'avvocato CP_1
l'affermazione che i pagamenti fossero corrispettivi di vaghe e generiche prestazioni legali CP_1
“pregresse sia in sede civile che in sede penale” (come afferma il Giudice); infatti avrebbe
CP_1 eccepito che l'imputazione dei pagamenti era rispetto ai corrispettivi de“... le sole attività di difesa degli interessi degli stessi opponenti nel procedimento penale ove essi erano costituiti parti civili (proc. pen. Trib. Ferrara 1317/2008 GIP definito con sent. N. 1380/2009 depositata il 28.12.2009, doc. 5), e non già per altro !” (cfr. pag. 7 memoria costituzione . In secondo luogo, il primo Giudice
CP_1 avrebbe errato nel ripartire l'onere probatorio tra le parti: dato che l'avv. ha eccepito che i
CP_1 pagamenti, pacifici, sarebbero da imputare ad altri corrispettivi a lui dovuti, graverebbe su di lui l'onere di provare l'esistenza di tali diversi crediti. Sarebbe irrilevante il fatto che i pagamenti siano stati effettuati all'inizio del procedimento civile, dato che ciò può essere così regolato dalle parti concordemente. Inoltre, l'avv. non risulterebbe avere versato alcun documento in atti, a riprova di
CP_1 tale diverso credito, né nell'an né nel quantum.
L'avv. al riguardo, ha replicato che i pagamenti in contanti non sarebbero mai avvenuti (pag. 7 e CP_1
10 comparsa di costituzione in appello); in ogni caso ci sarebbe stato un pagamento di euro 53500,00 in contanti nel 2009, che sarebbe riconducibile al procedimento penale, ove aveva difeso e CP_1 Pt_3
e ad un asserito procedimento civile di revocatoria instaurato in loro favore (pag. 10 comparsa Pt_1 di costituzione in appello).
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'avv. ha sostenuto l'asserita erroneità della sentenza CP_1 appellata per la mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, promosso dagli appellanti ex art. pagina 5 di 10 702 bis c.p.c., in opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano a carico degli stessi.
Ha affermato che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato rivolto dagli appellanti al Tribunale nella veste di Giudice monocratico e non al Tribunale nella sua composizione collegiale, come prescritto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2021; secondo l'appellante incidentale ciò sarebbe stato richiesto dalla Corte di
Legittimità, a pena di improcedibilità. Inoltre, la procedura speciale, prevista dall' art. 14 del D.Lgs
150/2021, non potrebbe essere derogata, ex officio, dal giudicante. Pertanto, essendo il giudizio stato trattato dal Giudice monocratico, la decisione sarebbe nulla, perché adottata in violazione del combinato disposto dagli artt. 50 quater e 161, comma uno, c.p.c.. Secondo l'avv. il giudicante CP_1 avrebbe dovuto rilevare, anche oltre la prima udienza ed indipendentemente dalla eccezione di parte, l' inammissibilità e l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., invece che ai sensi dell'articolo 702 bis cpc e dell'articolo 14 del D.Lgs 150/2011, poiché la domanda è stata rivolta al giudice monocratico piuttosto che al collegio.
In conclusione, l'avv. ha chiesto alla Corte che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, CP_1 dichiari l'inammissibilità e la improcedibilità dell'opposizione, promossa dagli appellanti avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, per violazione dell'articolo 14 del D.Lgs 150/2011 in relazione a quanto disposto al comma 3 dell'art.702 ter c.p.c., rigettando l'atto di appello.
La Corte ritiene, stante la natura preliminare della questione, di trattare in primo luogo il motivo di appello incidentale dell'avv. CP_1
Al riguardo si rileva come la sentenza della Suprema Corte a SSUU nr. 4485/2018, peraltro citata dall'avv. lungi dall'imporre una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo introdotta ai sensi dell'art. 702 bis cpc, afferma testualmente: “ l'atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall'art. 702-bis c.p.c. e così pure l'attività di costituzione dell'opposto”, in relazione alla forma dell'atto di opposizione. Tale statuizione riguarda le modalità di istaurazione del procedimento, e non la composizione dell'organo giudicante. Avendo
l'avv. introdotto il giudizio con ricorso monitorio, si rileva come l'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo sia stata correttamente instaurata.
Quanto alla necessità di una decisione collegiale, in primo grado, si rileva come l'art. 14 del d.lgs. n.
150 del 2011 preveda, al co. 2 che: “È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”. Il giudizio è stato incardinato innanzi al Giudice monocratico con ricorso ex art. 702 bis cpc;
il Giudice ha disposto il mutamento del rito in rito ordinario;
l'eccezione relativa all' asseritamente erronea pagina 6 di 10 composizione dell'ufficio giudicante è stata spiegata, in primo grado, dall'avv. ben oltre la prima CP_1 udienza;
il Giudice ha rimesso il fascicolo al Presidente della sez. V civile per i provvedimenti sull eventuale riassegnazione al Collegio;
la medesima ha rimesso il fascicolo al Giudice in composizione monocratica con la seguente motivazione: “ non può essere designato, pertanto, il Collegio a norma dell'art. 3 D legisl. 150\2011, in quanto “l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti” (Cass. Ord. N. 186 /2020; cfr. in motivazione anche Cass. Sez. Unite n. 758\2022) “ (cfr provvedimento del 6.2.2022 depositato il
7.2.2022 nel fascicolo di primo grado); all'esito dell'udienza del 19.01.22, il Giudice revocava la precedente ordinanza, di mutamento del rito da sommario ad ordinario del 28.06.2021, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per la relativa designazione, ritenendo che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compenso di avvocato in sede giudiziale civile, la stessa dovesse essere decisa con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/11, e definita collegialmente;
il Collegio, con ordinanza in data 28.6.24, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per la conseguente decisione del giudizio quale giudice monocratico poiché, alla prima udienza non erano stati adottati provvedimenti atti ad incidere sul rito, con la conseguenza che era maturata la preclusione sia sul rilievo d'ufficio dell'erroneità del rito adottato, sia sulla corrispondente eccezione dell'opposto, come statuito da Cass. S.U. 12.01.2022 n.
758.
La Corte ritiene condivisibili le conclusioni del Collegio, secondo le quali, pur vertendosi in materia di compensi di avvocato per prestazioni rese in giudizio civile, dato che sono intervenute le preclusioni sopra indicate, il giudizio si cristallizza quale giudizio ordinario di cognizione;
infatti, non è normativamente prevista la possibilità di un tardivo mutamento del rito adottato nel rito speciale ex art. 14 d.gs. 150/11. Le medesime preclusioni operano relativamente alla richiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché non si tratta di materia per la quale è utilizzabile il ricorso per rito sommario, in considerazione del fatto che l'eccezione è stata proposta tardivamente dall'avv. e il CP_1 potere officioso del giudice non è stato tempestivamente esercitato (cfr. Cass Civ., sez. III, ord.
05.07.2023 n. 18990).
Pertanto, l'appello incidentale dell'avv. deve essere respinto CP_1
Quanto al primo motivo di appello principale, la Corte osserva, nel merito, che la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 178/2016 risulta esser stata pubblicata il 25.2.2016. La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva. L'art. 2957 cod. civ., comma 2, recita: “Per le competenze dovute agli pagina 7 di 10 avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”. Secondo costante orientamento della Suprema Corte, “[…] ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso ai sensi dell'art. 2957, comma 2, cod.civ., la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, cod.civ. individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi "nell'esaurimento dell'affare" per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”. (ex multis, Cass. Civ. ord.
2618 del 2024). Pertanto, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2956 c.c., il credito dell'avv. si sarebbe prescritto il 25.2.2019. Si rileva come la comunicazione, a mezzo CP_1 raccomandata a/r, recapitata a e il 26.6.2019, non sia idonea all'interruzione del Pt_3 Pt_1 decorso del termine prescrizionale, essendo intervenuta successivamente allo spirare dello stesso.
Non rilevanti risultano le ulteriori asserite attività svolte dall'avv. dopo la pubblicazione della CP_1 sentenza del Tribunale di Ferrara, quale l'inoltro della domanda alla procedura concordataria di
Immobiliare Il Mare srl, essendo queste successive all'esaurimento dell'affare, come sopra definito, e attinenti, invece, alle vicende relative al procedimento instaurato dagli odierni appellanti principali nei confronti della procedura concordataria. Si rileva, peraltro, come l'avv. non abbia formulato CP_1 domanda tempestivamente, e cioè nel ricorso monitorio, per compensi relativi alla procedura di insinuazione al passivo della procedura concorsuale di Immobiliare Il mare srl o altre attività successive alla pubblicazione della sentenza di merito;
ha infatti fatto riferimento, sin dal ricorso monitorio, nelle sue domande, esclusivamente alle somme relative a compensi per l'attività svolta nel procedimento definito dalla sentenza del Tribunale di Ferrara;
nelle sue domande non ha fatto riferimento a compensi dovuti per attività successive, con cui ha instaurato un altro procedimento, nei riguardi della procedura concorsuale, e cioè alla domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale, procedimento nuovo e diverso rispetto a quello di cognizione.
Che la domanda introdotta con il ricorso monitorio riguardi esclusivamente i compensi per l'attività professionale svolta relativamente al procedimento di cognizione, e non a quelli successivi è del resto esplicitato dallo stesso avv. nel ricorso monitorio ove, dopo avere elencato gli accadimenti CP_1 principali rilevanti per il caso in esame, egli afferma: “ […] l'istante intende richiedere l'ingiunzione di pagamento a carico di e , dell'intero importo liquidato nella Parte_4 Parte_1 sentenza del Tribunale Civile di Ferrara nr 178/16 a titolo di spese legali pari a euro 68.000,00 oltre accessori, e quindi complessivamente euro 86.278,4” (pag. 3 ricorso monitorio). Ciò trova pagina 8 di 10 corrispondenza nelle conclusioni del ricorso, ove l'avv. richiede esattamente la somma di euro CP_1
86.278,4.
Non possono essere accolte le ulteriori doglianze dell'avv. relative all'asserito riconoscimento CP_1 del debito, in data 24.5.2019, tramite messaggio whatsapp, di (docc. 12, 13, 14,15 allegati alla Pt_3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado), che sarebbe incompatibile con l'applicazione dell'istituto della prescrizione presuntiva. I docc. 11 e 14, infatti, sono costituiti da comunicazioni inviate dall'avv. a;
il doc. 15 è una denuncia querela avanzata dall'appellato; solo i CP_1 Pt_3 docc. 12 e 13 sono messaggi whatsapp scambiati da e . Dalla disamina di tali messaggi CP_1 Pt_3
Whatsapp, emerge che, essi, lungi dal contenere un riconoscimento di debito da parte di , Pt_3 hanno ad oggetto solo il pagamento di somme in prededuzione, da parte della procedura concordataria agli odierni appellanti principali, a cui erano dovute, e non la residua asserita sussistenza, a tale data, di un debito degli appellanti principali nei confronti di CP_1
Si rileva, altresì, che l'eccezione di prescrizione presuntiva esonera il debitore dall'onere di fornire la prova dell'avvenuta estinzione del credito;
tale presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta. Spetta al creditore dimostrare che la prestazione non è stata eseguita;
tale prova non è stata fornita da su CP_1 cui incombe il relativo onere.
Alla luce di tutto quanto più sopra motivato, si deve ritenere provato l'inutile decorso del termine di cui all'art. 2956 e ss. c.c., con la conseguenza che il credito, vantato dall'avv. relativamente ai CP_1 compensi professionali liquidati nella sentenza del Tribunale di Ferrara nr n. 178/2016, pubblicata il
25.2.2016, deve essere dichiarato prescritto.
La sentenza impugnata, nr 6337/2024 del Tribunale di Milano, deve essere integralmente riformata.
Il decreto ingiuntivo nr 21160/2019 del 04.10.19, emesso dal Tribunale di Milano, deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere determinate, in applicazione del DM 147/22 sia quanto al primo grado che quanto al presente grado del giudizio, con riferimento al valore della domanda dell'avv. nei valori medi, con l'esclusione della fase istruttoria del giudizio del secondo CP_1 grado, perché non tenuta.
L'avv. deve pertanto essere condannato alla rifusione, in favore di e delle CP_1 Pt_3 Pt_1 spese di lite, liquidate in euro 14103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15% per il primo grado;
e in euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, per il secondo grado.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o respinta, così statuisce: in riforma integrale della sentenza impugnata nr 6337/2024 del Tribunale di Milano;
accoglie l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 21160/2019 del 04.10.19; rigetta le domande di CP_1 condanna a rifondere a e le spese di lite del primo CP_1 Parte_2 Parte_1 grado del giudizio, liquidate in euro 14103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; e quelle del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Elena Catalano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Pirola Consigliere
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2164/2024, promossa in grado d'appello
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALDO MANUEL, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TEODOSIO 9 20131 MILANO presso il difensore avv. GALDO MANUEL
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO VINCENZO CP_1 C.F._3
e dell'avv. D'AUTILIA UMBERTO ( ) VIALE ORIALI, 48 40137 C.F._4
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI, 3 44121 FERRARA presso il difensore avv. GALASSO VINCENZO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2
“1) In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza gravata e/o previo suo annullamento, accogliere le domande svolte in primo grado dagli odierni appellanti e, quindi, revocare, annullare e comunque dichiarare privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 21160/19 Tribunale di
Milano, accertando e dichiarando infondata la pretesa di controparte nulla essendogli dovuto;
pagina 1 di 10 2) Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali e altri accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata o disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare.
Rigettare la domanda di sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale di Milano, per inammissibilità della stessa e per difetto assoluto dei presupposti di legge, ex art. 283 comma 2° c.p.c.
Sempre in via preliminare:
- In riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dichiarare l'inammissibilità, insanabile e rilevabile d'ufficio, e dunque la improcedibilità della opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo n. 21160/ 2019 emesso dal Tribunale di Milano, in favore dell'avv. CP_1
in quanto introdotta con il rito ordinario ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Giudice monocratico, fuori dai casi ammessi dalla legge, essendo la materia riservata al Tribunale Collegiale ex art. 14 D.Lgs n.
150 del 2011, come da giurisprudenza di legittimità citata in premessa (cfr. Cass. Civ. sez. II, 25 febbraio 2019, n.5402 e Cass. sez. Un. 4485/2018), con conseguente dichiarazione di definitività del provvedimento monitoro;
Nel merito e in via principale.
- Rigettare siccome, inammissibile, e comunque perché infondato in fatto e in diritto, l'Appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n° 6337/2024, per le ragioni tutte descritte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti;
Nel merito e in via incidentale.
In accoglimento delle eccezioni formulate dai sottoscritti difensori nel giudizio di I° grado e riproposte con l'Appello incidentale, ex art. 342 c.p.c., rigettare l'Atto di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n° 6831/2024, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa do costituzione depositata in atti, occorrendo anche con integrazione e/o sostituzione della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese di lite e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 10 L'avvocato otteneva decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano, nei confronti degli CP_1 odierni appellanti, per euro 68.000,00 per compenso professionale (oltre accessori di legge), oltre interessi e spese della fase monitoria;
il compenso è corrispondente all'importo liquidato, a titolo di spese legali, in una sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara (nr 178/2016) a favore dei suoi assistiti.
Affermava il ricorrente nel giudizio monitorio che avrebbe prestato opera come difensore degli odierni appellanti principali in procedimenti civili e penali nei confronti della società “Immobiliare il mare srl”, giudizi sorti in conseguenza della morte del figlio minore degli appellanti, a seguito di crollo in immobile, di proprietà della società, dove gli stessi soggiornavano. Nel procedimento civile avanti il
Tribunale di Ferrara, conclusosi con la sentenza nr 178/2016, gli odierni appellanti ottenevano la condanna della società immobiliare al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre che al pagamento di euro 68.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso spese legali. Aggiungeva che, a seguito dell'ammissione della società soccombente al concordato preventivo, dette spese legali erano state ammesse in prededuzione;
il successivo piano di riparto aveva riconosciuto, a favore degli assistiti, l'importo di Euro 46.000,21, quale acconto sul maggior credito ammesso in prededuzione. La somma sarebbe stata accreditata ai suoi clienti, che non avrebbero più provveduto a versarla all'avv.
CP_1
Gli ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
- affermando di aver già corrisposto il dovuto, su richiesta dell'avvocato, in contanti, e in particolare con versamenti di Euro 53.500,00 nell'Ottobre 2009 ed Euro 46.500,00 nel gennaio
2010;
- eccependo comunque l'intervenuta prescrizione triennale del credito, ex art. 2956 cod. civ..
Pertanto, chiedevano la revoca del decreto opposto e la reiezione delle domande del convenuto opposto;
questi, costituitosi, negava di avere ricevuto i pagamenti in contanti, asseriti dagli opponenti, e affermava non essere inutilmente trascorso il termine prescrizionale dagli opponenti invocato.
L'avv. otteneva, in corso di causa, ai sensi dell'art. 669 sexies comma II c.p.c., decreto di CP_1 sequestro conservativo a carico degli opponenti, per l'importo capitale oggetto del decreto ingiuntivo, aumentato di un quinto;
il sequestro veniva poi convertito in pignoramento, con la pubblicazione della sentenza, qui impugnata, del Tribunale di Milano, nr 6831/24, che rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto.
Motivava tale decisione il Tribunale, affermando che l' opposto aveva provato il titolo del proprio credito, producendo la sentenza Tribunale di Ferrara n.178/2016; che, avuto riguardo alla natura ed all'esito del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Ferrara, quanto liquidato in detta sede sarebbe congruo, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., anche alla luce del fatto che gli opponenti non avevano pagina 3 di 10 contestato l'entità e la qualità dell'assistenza legale resa dal professionista opposto;
che l'eccezione di prescrizione spiegata dagli opponenti era infondata;
che, seppure l'opposto non contestava i versamenti in contanti allegati dagli opponenti, tali esborsi sarebbero da imputare ad attività di assistenza legale pregresse sia in sede civile che in sede penale, non avendo gli opponenti provato la diversa imputazione dei pagamenti, dagli stessi affermata, e gravando l'onere probatorio sugli opponenti, che avevano sollevato la relativa eccezione.
e impugnavano detta sentenza;
l'avv. si costituiva in appello, contestando le tesi Pt_1 Pt_2 CP_1 degli appellanti e proponendo appello incidentale.
Il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 8.4.2025, poi rinviata al 16.9.2025, per la rimessione della causa in decisione. Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato la sentenza impugnata, perché non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2596 c.c., del credito vantato dall'avv. sarebbero infatti trascorsi oltre tre anni tra la pubblicazione (avvenuta in data 25.02.16) CP_1 della decisione definitiva del procedimento, per il quale l'avv. chiedeva il pagamento di onorari, e CP_1 la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta in data12.11.19). Erroneamente la sentenza di primo grado avrebbe individuato il dies a quo nella data in cui la sentenza del Tribunale di Ferrara è divenuta definitiva, invece che nella data di pubblicazione della medesima. Infatti, una volta accertato che la sentenza è divenuta definitiva (per mancata impugnazione, che, viceversa, implicherebbe la prosecuzione del mandato al legale con ulteriore attività svolte in favore del cliente), il dies a quo, da cui decorre il termine, sarebbe la data di pubblicazione della sentenza che ha chiuso il procedimento, nel quale si sono esaurite le prestazioni professionali dell'avvocato.
Al riguardo, l'avv. ha replicato che, nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Ferrara, e poco CP_1 prima dell'emissione della sentenza di condanna, la Immobiliare Il Mare srl veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 180 L.F. (decreto Tribunale di Ferrara del 03.12.2015, doc.
3 fascicolo monitorio). L'avv. pertanto, inviava, in data 14.03.2016, al liquidatore, nota di CP_1 precisazione del credito, vantato da e in ragione della suddetta sentenza del Pt_3 Pt_1
Tribunale di Ferrara n. 178/2016 nei confronti della società (doc. 6 fascicolo monitorio). Il 24 maggio
2019 l'avv. inviava le coordinate bancarie degli appellanti al liquidatore, affinché questi CP_1 effettuasse il pagamento delle somme riconosciute in prededuzione, così asseritamente interrompendo il decorso del termine prescrizionale. L'avv. ha sostenuto che deve tenersi conto dell'intero CP_1 svolgimento dell'incarico professionale, e dunque del completamento di tutte le attività richieste dalla pagina 4 di 10 natura dello stesso. Ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva decorrerebbe dalla conclusione della prestazione, e non da data in cui parti della prestazione fossero ancora da eseguire. Di conseguenza, l'avv. sostiene che, alla data del 25.02.2019, data di presunta scadenza del termine CP_1 di prescrizione presuntiva, il rapporto professionale tra lui e gli appellanti principali non si era esaurito.
Inoltre, anche dopo la conclusione di ogni attività, e avrebbero riconosciuto il Pt_3 Pt_1 proprio debito nei confronti dell'Avv. (doc. n° 11,12,13,14 e 15 fascicolo dell'opposto in primo CP_1 grado). Infine, ha affermato che, per insegnamento costante della Suprema Corte, l'eccezione di prescrizione presuntiva, oltre che inconciliabile con l'eccezione di prescrizione estintiva, sarebbe anche incompatibile con la eccezione di avvenuto pagamento del debito.
Con il secondo motivo di appello principale, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del credito vantato, nel procedimento monitorio, dall'avvocato La sentenza avrebbe errato, in primo luogo, ove attribuisce all'avvocato CP_1
l'affermazione che i pagamenti fossero corrispettivi di vaghe e generiche prestazioni legali CP_1
“pregresse sia in sede civile che in sede penale” (come afferma il Giudice); infatti avrebbe
CP_1 eccepito che l'imputazione dei pagamenti era rispetto ai corrispettivi de“... le sole attività di difesa degli interessi degli stessi opponenti nel procedimento penale ove essi erano costituiti parti civili (proc. pen. Trib. Ferrara 1317/2008 GIP definito con sent. N. 1380/2009 depositata il 28.12.2009, doc. 5), e non già per altro !” (cfr. pag. 7 memoria costituzione . In secondo luogo, il primo Giudice
CP_1 avrebbe errato nel ripartire l'onere probatorio tra le parti: dato che l'avv. ha eccepito che i
CP_1 pagamenti, pacifici, sarebbero da imputare ad altri corrispettivi a lui dovuti, graverebbe su di lui l'onere di provare l'esistenza di tali diversi crediti. Sarebbe irrilevante il fatto che i pagamenti siano stati effettuati all'inizio del procedimento civile, dato che ciò può essere così regolato dalle parti concordemente. Inoltre, l'avv. non risulterebbe avere versato alcun documento in atti, a riprova di
CP_1 tale diverso credito, né nell'an né nel quantum.
L'avv. al riguardo, ha replicato che i pagamenti in contanti non sarebbero mai avvenuti (pag. 7 e CP_1
10 comparsa di costituzione in appello); in ogni caso ci sarebbe stato un pagamento di euro 53500,00 in contanti nel 2009, che sarebbe riconducibile al procedimento penale, ove aveva difeso e CP_1 Pt_3
e ad un asserito procedimento civile di revocatoria instaurato in loro favore (pag. 10 comparsa Pt_1 di costituzione in appello).
Con l'unico motivo di appello incidentale, l'avv. ha sostenuto l'asserita erroneità della sentenza CP_1 appellata per la mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, promosso dagli appellanti ex art. pagina 5 di 10 702 bis c.p.c., in opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Milano a carico degli stessi.
Ha affermato che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato rivolto dagli appellanti al Tribunale nella veste di Giudice monocratico e non al Tribunale nella sua composizione collegiale, come prescritto dall'art. 14 del D.Lgs 150/2021; secondo l'appellante incidentale ciò sarebbe stato richiesto dalla Corte di
Legittimità, a pena di improcedibilità. Inoltre, la procedura speciale, prevista dall' art. 14 del D.Lgs
150/2021, non potrebbe essere derogata, ex officio, dal giudicante. Pertanto, essendo il giudizio stato trattato dal Giudice monocratico, la decisione sarebbe nulla, perché adottata in violazione del combinato disposto dagli artt. 50 quater e 161, comma uno, c.p.c.. Secondo l'avv. il giudicante CP_1 avrebbe dovuto rilevare, anche oltre la prima udienza ed indipendentemente dalla eccezione di parte, l' inammissibilità e l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., invece che ai sensi dell'articolo 702 bis cpc e dell'articolo 14 del D.Lgs 150/2011, poiché la domanda è stata rivolta al giudice monocratico piuttosto che al collegio.
In conclusione, l'avv. ha chiesto alla Corte che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, CP_1 dichiari l'inammissibilità e la improcedibilità dell'opposizione, promossa dagli appellanti avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, per violazione dell'articolo 14 del D.Lgs 150/2011 in relazione a quanto disposto al comma 3 dell'art.702 ter c.p.c., rigettando l'atto di appello.
La Corte ritiene, stante la natura preliminare della questione, di trattare in primo luogo il motivo di appello incidentale dell'avv. CP_1
Al riguardo si rileva come la sentenza della Suprema Corte a SSUU nr. 4485/2018, peraltro citata dall'avv. lungi dall'imporre una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo introdotta ai sensi dell'art. 702 bis cpc, afferma testualmente: “ l'atto introduttivo del giudizio di opposizione si deve intendere regolato dall'art. 702-bis c.p.c. e così pure l'attività di costituzione dell'opposto”, in relazione alla forma dell'atto di opposizione. Tale statuizione riguarda le modalità di istaurazione del procedimento, e non la composizione dell'organo giudicante. Avendo
l'avv. introdotto il giudizio con ricorso monitorio, si rileva come l'opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo sia stata correttamente instaurata.
Quanto alla necessità di una decisione collegiale, in primo grado, si rileva come l'art. 14 del d.lgs. n.
150 del 2011 preveda, al co. 2 che: “È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”. Il giudizio è stato incardinato innanzi al Giudice monocratico con ricorso ex art. 702 bis cpc;
il Giudice ha disposto il mutamento del rito in rito ordinario;
l'eccezione relativa all' asseritamente erronea pagina 6 di 10 composizione dell'ufficio giudicante è stata spiegata, in primo grado, dall'avv. ben oltre la prima CP_1 udienza;
il Giudice ha rimesso il fascicolo al Presidente della sez. V civile per i provvedimenti sull eventuale riassegnazione al Collegio;
la medesima ha rimesso il fascicolo al Giudice in composizione monocratica con la seguente motivazione: “ non può essere designato, pertanto, il Collegio a norma dell'art. 3 D legisl. 150\2011, in quanto “l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti” (Cass. Ord. N. 186 /2020; cfr. in motivazione anche Cass. Sez. Unite n. 758\2022) “ (cfr provvedimento del 6.2.2022 depositato il
7.2.2022 nel fascicolo di primo grado); all'esito dell'udienza del 19.01.22, il Giudice revocava la precedente ordinanza, di mutamento del rito da sommario ad ordinario del 28.06.2021, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione per la relativa designazione, ritenendo che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compenso di avvocato in sede giudiziale civile, la stessa dovesse essere decisa con il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/11, e definita collegialmente;
il Collegio, con ordinanza in data 28.6.24, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore per la conseguente decisione del giudizio quale giudice monocratico poiché, alla prima udienza non erano stati adottati provvedimenti atti ad incidere sul rito, con la conseguenza che era maturata la preclusione sia sul rilievo d'ufficio dell'erroneità del rito adottato, sia sulla corrispondente eccezione dell'opposto, come statuito da Cass. S.U. 12.01.2022 n.
758.
La Corte ritiene condivisibili le conclusioni del Collegio, secondo le quali, pur vertendosi in materia di compensi di avvocato per prestazioni rese in giudizio civile, dato che sono intervenute le preclusioni sopra indicate, il giudizio si cristallizza quale giudizio ordinario di cognizione;
infatti, non è normativamente prevista la possibilità di un tardivo mutamento del rito adottato nel rito speciale ex art. 14 d.gs. 150/11. Le medesime preclusioni operano relativamente alla richiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché non si tratta di materia per la quale è utilizzabile il ricorso per rito sommario, in considerazione del fatto che l'eccezione è stata proposta tardivamente dall'avv. e il CP_1 potere officioso del giudice non è stato tempestivamente esercitato (cfr. Cass Civ., sez. III, ord.
05.07.2023 n. 18990).
Pertanto, l'appello incidentale dell'avv. deve essere respinto CP_1
Quanto al primo motivo di appello principale, la Corte osserva, nel merito, che la sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 178/2016 risulta esser stata pubblicata il 25.2.2016. La sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva. L'art. 2957 cod. civ., comma 2, recita: “Per le competenze dovute agli pagina 7 di 10 avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione”. Secondo costante orientamento della Suprema Corte, “[…] ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso ai sensi dell'art. 2957, comma 2, cod.civ., la conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, cod.civ. individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi "nell'esaurimento dell'affare" per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo”. (ex multis, Cass. Civ. ord.
2618 del 2024). Pertanto, in mancanza di atti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2956 c.c., il credito dell'avv. si sarebbe prescritto il 25.2.2019. Si rileva come la comunicazione, a mezzo CP_1 raccomandata a/r, recapitata a e il 26.6.2019, non sia idonea all'interruzione del Pt_3 Pt_1 decorso del termine prescrizionale, essendo intervenuta successivamente allo spirare dello stesso.
Non rilevanti risultano le ulteriori asserite attività svolte dall'avv. dopo la pubblicazione della CP_1 sentenza del Tribunale di Ferrara, quale l'inoltro della domanda alla procedura concordataria di
Immobiliare Il Mare srl, essendo queste successive all'esaurimento dell'affare, come sopra definito, e attinenti, invece, alle vicende relative al procedimento instaurato dagli odierni appellanti principali nei confronti della procedura concordataria. Si rileva, peraltro, come l'avv. non abbia formulato CP_1 domanda tempestivamente, e cioè nel ricorso monitorio, per compensi relativi alla procedura di insinuazione al passivo della procedura concorsuale di Immobiliare Il mare srl o altre attività successive alla pubblicazione della sentenza di merito;
ha infatti fatto riferimento, sin dal ricorso monitorio, nelle sue domande, esclusivamente alle somme relative a compensi per l'attività svolta nel procedimento definito dalla sentenza del Tribunale di Ferrara;
nelle sue domande non ha fatto riferimento a compensi dovuti per attività successive, con cui ha instaurato un altro procedimento, nei riguardi della procedura concorsuale, e cioè alla domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale, procedimento nuovo e diverso rispetto a quello di cognizione.
Che la domanda introdotta con il ricorso monitorio riguardi esclusivamente i compensi per l'attività professionale svolta relativamente al procedimento di cognizione, e non a quelli successivi è del resto esplicitato dallo stesso avv. nel ricorso monitorio ove, dopo avere elencato gli accadimenti CP_1 principali rilevanti per il caso in esame, egli afferma: “ […] l'istante intende richiedere l'ingiunzione di pagamento a carico di e , dell'intero importo liquidato nella Parte_4 Parte_1 sentenza del Tribunale Civile di Ferrara nr 178/16 a titolo di spese legali pari a euro 68.000,00 oltre accessori, e quindi complessivamente euro 86.278,4” (pag. 3 ricorso monitorio). Ciò trova pagina 8 di 10 corrispondenza nelle conclusioni del ricorso, ove l'avv. richiede esattamente la somma di euro CP_1
86.278,4.
Non possono essere accolte le ulteriori doglianze dell'avv. relative all'asserito riconoscimento CP_1 del debito, in data 24.5.2019, tramite messaggio whatsapp, di (docc. 12, 13, 14,15 allegati alla Pt_3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado), che sarebbe incompatibile con l'applicazione dell'istituto della prescrizione presuntiva. I docc. 11 e 14, infatti, sono costituiti da comunicazioni inviate dall'avv. a;
il doc. 15 è una denuncia querela avanzata dall'appellato; solo i CP_1 Pt_3 docc. 12 e 13 sono messaggi whatsapp scambiati da e . Dalla disamina di tali messaggi CP_1 Pt_3
Whatsapp, emerge che, essi, lungi dal contenere un riconoscimento di debito da parte di , Pt_3 hanno ad oggetto solo il pagamento di somme in prededuzione, da parte della procedura concordataria agli odierni appellanti principali, a cui erano dovute, e non la residua asserita sussistenza, a tale data, di un debito degli appellanti principali nei confronti di CP_1
Si rileva, altresì, che l'eccezione di prescrizione presuntiva esonera il debitore dall'onere di fornire la prova dell'avvenuta estinzione del credito;
tale presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta. Spetta al creditore dimostrare che la prestazione non è stata eseguita;
tale prova non è stata fornita da su CP_1 cui incombe il relativo onere.
Alla luce di tutto quanto più sopra motivato, si deve ritenere provato l'inutile decorso del termine di cui all'art. 2956 e ss. c.c., con la conseguenza che il credito, vantato dall'avv. relativamente ai CP_1 compensi professionali liquidati nella sentenza del Tribunale di Ferrara nr n. 178/2016, pubblicata il
25.2.2016, deve essere dichiarato prescritto.
La sentenza impugnata, nr 6337/2024 del Tribunale di Milano, deve essere integralmente riformata.
Il decreto ingiuntivo nr 21160/2019 del 04.10.19, emesso dal Tribunale di Milano, deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere determinate, in applicazione del DM 147/22 sia quanto al primo grado che quanto al presente grado del giudizio, con riferimento al valore della domanda dell'avv. nei valori medi, con l'esclusione della fase istruttoria del giudizio del secondo CP_1 grado, perché non tenuta.
L'avv. deve pertanto essere condannato alla rifusione, in favore di e delle CP_1 Pt_3 Pt_1 spese di lite, liquidate in euro 14103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15% per il primo grado;
e in euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, per il secondo grado.
pagina 9 di 10 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o respinta, così statuisce: in riforma integrale della sentenza impugnata nr 6337/2024 del Tribunale di Milano;
accoglie l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 21160/2019 del 04.10.19; rigetta le domande di CP_1 condanna a rifondere a e le spese di lite del primo CP_1 Parte_2 Parte_1 grado del giudizio, liquidate in euro 14103,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; e quelle del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Elena Catalano
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