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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 197/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MICHELE Parte_1
PRICOCO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1 dall'avv. ANNA LO PRESTI, giusta procura in atti;
- appellato
, in proprio e n.q. di mandatario rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria CP_2 CP_3
Laganà;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice del lavoro di Palmi, in accoglimento del ricorso con il quale aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420219002818355000 limitatamente all'avviso di addebito n 394/2014/0005343817000 di €
2.095,93, eccependone l'intervenuta prescrizione, ha così statuito: “ Dichiara estinto il credito oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, per la CP_4 somma di €. 620,20, per competenze legali, €. 43,00 per spese, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed .; CP_2
Ha interposto appello la censurando la sentenza impugnata in relazione alla Pt_1
liquidazione delle spese di lite, quantificate al di sotto dei parametri minimi previsti dal D.M n.
147/22.
In particolare ha rilevato che il Giudice del Tribunale di Palmi “anziché tener conto della somma risultante dall'applicazione dei valori medi, per poi apportare la diminuzione dei compensi nella misura del 30%, ha tenuto conto dei valori minimi, apportando su questi la decurtazione indicata.”
Ha concluso chiedendo l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento con riduzione del 30%, in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo che le Controparte_1 partite di ruolo di cui all'avviso di addebito n 39420140005343837000 erano state annullate ex lege in virtù della legge n. 197/2022 ed inoltre che il ricorso era infondato, atteso che, alla data di notifica (31.12.2021) dell'atto di intimazione n 09420219002818355000 impugnato, non era decorso il termine di prescrizione eccepito da parte ricorrente.
CP_ Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'eccezioni solevate da sono irrilevanti attesa la mancaza CP_4
di appello incidentale.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezionne di difetto di legittimazione passiva CP_ sollevata da atteso che con il ricorso originario il ricorrente ha eccepito solo la prescrizione del credito di cui è titolare l'Ente impositore.
Si dà atto, infine, che il Giudice di prime cure ha esplicitamente ritenuto la legittimazione passiva di sicchè sul punto si è creato il giudicato. CP_4
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il valore della causa era pari a € 2.095,93 e le spese di lite, poste a carico di , sono state CP_4 liquidate in € 620,20, oltre IVA e CPA ed € 43,00 per spese.
Appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento sia inferiore a minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal
D.M. n 147/22
Sul punto la S.C. ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.”
Ciò posto, non è accoglibile la domanda della parte volta alla liquidazione dei compensi in base ai parametri medi previsti dal D.M. n147/22, decurtati del solo 30%
Se, infatti, non possono essere liquidati compensi al di sotto dei parametri minimi, certamente l'assoluta semplicità della controversia - nella quale è stata trattata sostanzialmente un'unica questione (prescrizione) peraltro pacifica - impone la liquidazione dei compensi secondo i valori medi dimidiati dello scaglione di riferimento, previsti nel D.M. n 147/22.
Sicchè l'importo spettante ammonta ad € 886,00, importo così rideterminato in questo secondo grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali e con la distrazione in favore del procuratorie distrattario.
L'accoglimento del gravame comporta che debbano essere poste a carico di anche le CP_4
spese di questo secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo scaglione di valore fino a
€ 1.100 (e cioè € 265,8 pari alla differenza tra quanto liquidato in primo grado, €620,20 , e quanto riconosciuto nel presente in accoglimento del gravame, euro 886,00), nei valori medi dimidiati, , con distrazione.
Spese compensate nei confronti di , in proprio e n.q. di mandatario di stante la sua CP_2 CP_5 sostanziale estraneità all'oggetto del contendere in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 86/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2 CP_5
Palmi, pubblicata in data 27/01/2023 , in accoglimento dell'appello parziale ridetermina le spese del primo grado di giudizio in € 886,00, oltre accessori e rimborso forfetario e € 43,00 per spese i c.u. e con la già disposta distrazione;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese del presente grado che liquida in complessivi € 247,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Spesecompensate nei confronti di
[...]
Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025. CP_6
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 197/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MICHELE Parte_1
PRICOCO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata Controparte_1 dall'avv. ANNA LO PRESTI, giusta procura in atti;
- appellato
, in proprio e n.q. di mandatario rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria CP_2 CP_3
Laganà;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il giudice del lavoro di Palmi, in accoglimento del ricorso con il quale aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420219002818355000 limitatamente all'avviso di addebito n 394/2014/0005343817000 di €
2.095,93, eccependone l'intervenuta prescrizione, ha così statuito: “ Dichiara estinto il credito oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, per la CP_4 somma di €. 620,20, per competenze legali, €. 43,00 per spese, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed .; CP_2
Ha interposto appello la censurando la sentenza impugnata in relazione alla Pt_1
liquidazione delle spese di lite, quantificate al di sotto dei parametri minimi previsti dal D.M n.
147/22.
In particolare ha rilevato che il Giudice del Tribunale di Palmi “anziché tener conto della somma risultante dall'applicazione dei valori medi, per poi apportare la diminuzione dei compensi nella misura del 30%, ha tenuto conto dei valori minimi, apportando su questi la decurtazione indicata.”
Ha concluso chiedendo l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento con riduzione del 30%, in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo che le Controparte_1 partite di ruolo di cui all'avviso di addebito n 39420140005343837000 erano state annullate ex lege in virtù della legge n. 197/2022 ed inoltre che il ricorso era infondato, atteso che, alla data di notifica (31.12.2021) dell'atto di intimazione n 09420219002818355000 impugnato, non era decorso il termine di prescrizione eccepito da parte ricorrente.
CP_ Si è costituito l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'8 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'eccezioni solevate da sono irrilevanti attesa la mancaza CP_4
di appello incidentale.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezionne di difetto di legittimazione passiva CP_ sollevata da atteso che con il ricorso originario il ricorrente ha eccepito solo la prescrizione del credito di cui è titolare l'Ente impositore.
Si dà atto, infine, che il Giudice di prime cure ha esplicitamente ritenuto la legittimazione passiva di sicchè sul punto si è creato il giudicato. CP_4
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Il valore della causa era pari a € 2.095,93 e le spese di lite, poste a carico di , sono state CP_4 liquidate in € 620,20, oltre IVA e CPA ed € 43,00 per spese.
Appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento sia inferiore a minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal
D.M. n 147/22
Sul punto la S.C. ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria
l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.”
Ciò posto, non è accoglibile la domanda della parte volta alla liquidazione dei compensi in base ai parametri medi previsti dal D.M. n147/22, decurtati del solo 30%
Se, infatti, non possono essere liquidati compensi al di sotto dei parametri minimi, certamente l'assoluta semplicità della controversia - nella quale è stata trattata sostanzialmente un'unica questione (prescrizione) peraltro pacifica - impone la liquidazione dei compensi secondo i valori medi dimidiati dello scaglione di riferimento, previsti nel D.M. n 147/22.
Sicchè l'importo spettante ammonta ad € 886,00, importo così rideterminato in questo secondo grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali e con la distrazione in favore del procuratorie distrattario.
L'accoglimento del gravame comporta che debbano essere poste a carico di anche le CP_4
spese di questo secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo scaglione di valore fino a
€ 1.100 (e cioè € 265,8 pari alla differenza tra quanto liquidato in primo grado, €620,20 , e quanto riconosciuto nel presente in accoglimento del gravame, euro 886,00), nei valori medi dimidiati, , con distrazione.
Spese compensate nei confronti di , in proprio e n.q. di mandatario di stante la sua CP_2 CP_5 sostanziale estraneità all'oggetto del contendere in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 86/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_2 CP_5
Palmi, pubblicata in data 27/01/2023 , in accoglimento dell'appello parziale ridetermina le spese del primo grado di giudizio in € 886,00, oltre accessori e rimborso forfetario e € 43,00 per spese i c.u. e con la già disposta distrazione;
condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese del presente grado che liquida in complessivi € 247,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Spesecompensate nei confronti di
[...]
Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025. CP_6
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)