Art. 2.
Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38 del testo-unico 16 gennaio 1936, n. 801.
Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38 del testo-unico 16 gennaio 1936, n. 801.