Sentenza 16 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2019, n. 21427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21427 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2019 |
Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 17692-2014 proposto da: ME RI PA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO
19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO DE CRESCENZO;
- ricorrente -
2019 contro 1396 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1o rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrente -
nonchè
contro
SCUOLA MEDIA STATALE "A. TORRE" di VALLO DELLA LUCANIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1762/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/01/2014 R.G.N. 1584/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per estinzione per rinuncia;
udito l'Avvocato ANTONIO ROMBOLA' per delega Avvocato MATTEO DE CRESCENZO. RG 17692/14 Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Vallo della Lucania, OL MA IA esponeva che in data 8.9.99, mentre lavorava quale docente in servizio presso la scuola media statale "A. TORRE" di Vallo della Lucania, era rimasta vittima di "difficoltà respiratorie" dovute "all'inalazione di sostanze chimiche tossiche, esalate dalle vernici adoperate da un operaio incaricato dal Comune di tinteggiare le pareti delle aule" della detta scuola. Dedotta la responsabilità della parte datoriale, chiedeva la condanna di essa al pagamento della somma di €.27.996,78, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti come da stima di proprio c.t.p., oltre accessori e spese di lite. Costituitisi in giudizio con separate memorie, il MIUR e la scuola media statale "A. TORRE" di Vallo della Lucania hanno contestato la domanda chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 821\2011 il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando in particolare l'assenza di colpa dell'amministrazione scolastica e la fortuità dell'evento lesivo subito dall'insegnante. Avverso tale pronuncia la OL proponeva gravame. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 7.1.14, la Corte d'appello di Salerno rigettava l'impugnazione compensando le spese. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la OL, affidato a due motivi;
resiste il MIUR con controricorso, mentre la scuola è rimasta intimata. Motivi della decisione Essendo stato prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, notificato alle controparti e da queste accettato, deve dichiararsi l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2019 Il Cons. est. Il Presidente „„,................_......: -~ttlfiledADICAl~gt (dr. Federico Balestrieri) . Giuseppe Bronzini) l' risceondialt79//ca), f3EPOISITAT