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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2543/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2543/2025 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino M. (RC), via S.S. 106 KM 87 500, presso lo studio dell'avv. Antonio
Marando che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
– (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri, Via CP_ Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia
Bonicioli per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
Resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, deduceva: - di aver Parte_1
CP_ presentato, in data 28.04.2024, domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_ della pensione di inabilità civile;
- che la Commissione Medica con verbale del
03/07/2024 lo riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88): AL :
78%, data decorrenza 28.04.2024; - di aver proposto, in data 03/10/2024,ricorso giudiziale dinanzi il Tribunale di Locri ATP iscritto con il N.R.G. 2745/2024; - che il CTU, dott. , negava il beneficio richiesto riconoscendolo invalido Persona_2 nella misura dell'88%; - di aver depositato dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostiche e valutative.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) accertare nei confronti dei convenuti il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità civile come per legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento della prestazione previdenziale e l'infondatezza del ricorso stante l'assenza di specifici motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 18.08.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71).
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie ma è necessario che lo stesso risulti invalido con totale e permanente inabilità lavorativa.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU, limitandosi parte ricorrente a non condividere la relazione peritale in quanto non adeguatamente considerate le patologie da cui è affetto il ricorrente.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella fase di ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregresso IMA;
Esiti di ICTUS ischemica in soggetto obeso con complicanze artrosiche;
OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno». Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che il ricorrente sia invalido nella misura del 100% (L. 118/1971).
Dall'esame obiettivo del ricorrente, in particolare, è emerso quanto di seguito:
«condizioni generali: discreti;
peso corporeo Kg 105, altezza cm 178; cute rosea;
lingua in asse;
tessuto sottocutaneo: il pannicolo adiposo è abbondantemente rappresentato;
sistema pilifero ben distribuito;
apparato linfoghiandolare: apparentemente indenne;
capo: normo cefalo;
collo sulla norma;
tiroide: apparentemente indenne;
torace ed apparato respiratorio: emitoraci simmetrici, espansibili, all'ascoltazione qualche rumore aspro;
cuore: itto non visibile né palpabile;
aia d'ottusità non delimitabile;
la frequenza cardiaca è di 70 b./min.; apparato circolatorio: pressione arteriosa 140/90 mm di Hg;
addome: palpabile, non dolente alla palpazione superficiale, dolente alla palpazione profonda;
cicatrice ombelicale introflessa non reticoli venosi superficiali;
organi ipocondriaci: fegato aumentato di volume, dolente alla palpazione superficiale, e profonda, deborda
l'arcata costale;
milza non delimitabile;
apparato uro-genitale: manovra del
Giordano negativa da ambo i lati;
apparato oste-articolare: dolore alla digito pressione, scroscio alle ginocchia;
sistema nervoso e mentale: sulla norma».
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico
è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Non risultano neppure presentate osservazioni all'esito dell'attività peritale.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Considerate complessivamente le spese di lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle stesse, in quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo l' si è difeso per il tramite di propri funzionari, non documentando CP_1 spese ed altresì in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
, vanno poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza di dichiarazione Per_2 reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 2543/2025, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura dell'88% con decorrenza dalla domanda ammnistrativa;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 26.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2543/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2543/2025 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino M. (RC), via S.S. 106 KM 87 500, presso lo studio dell'avv. Antonio
Marando che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
– (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri, Via CP_ Matteotti 48, presso l'Agenzia Operativa rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia
Bonicioli per procura generale alle liti del 22.3.2024, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Fiumicino
[...]
Resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, deduceva: - di aver Parte_1
CP_ presentato, in data 28.04.2024, domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento CP_ della pensione di inabilità civile;
- che la Commissione Medica con verbale del
03/07/2024 lo riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88): AL :
78%, data decorrenza 28.04.2024; - di aver proposto, in data 03/10/2024,ricorso giudiziale dinanzi il Tribunale di Locri ATP iscritto con il N.R.G. 2745/2024; - che il CTU, dott. , negava il beneficio richiesto riconoscendolo invalido Persona_2 nella misura dell'88%; - di aver depositato dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU in quanto viziate da contraddizioni diagnostiche e valutative.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «1) accertare nei confronti dei convenuti il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di inabilità civile come per legge, con decorrenza dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
2) Conseguentemente emettere ogni provvedimento di condanna in ordine al diritto come sopra accertato e riconosciuto per il pagamento dei ratei maturati e maturandi;
3) Condannare parte resistente, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità della domanda di pagamento della prestazione previdenziale e l'infondatezza del ricorso stante l'assenza di specifici motivi di contestazione, concludendo per il rigetto dello stesso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 18.08.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/71).
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie ma è necessario che lo stesso risulti invalido con totale e permanente inabilità lavorativa.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU, limitandosi parte ricorrente a non condividere la relazione peritale in quanto non adeguatamente considerate le patologie da cui è affetto il ricorrente.
A fronte delle generiche critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella fase di ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «Cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregresso IMA;
Esiti di ICTUS ischemica in soggetto obeso con complicanze artrosiche;
OSAS (Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno». Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che il ricorrente sia invalido nella misura del 100% (L. 118/1971).
Dall'esame obiettivo del ricorrente, in particolare, è emerso quanto di seguito:
«condizioni generali: discreti;
peso corporeo Kg 105, altezza cm 178; cute rosea;
lingua in asse;
tessuto sottocutaneo: il pannicolo adiposo è abbondantemente rappresentato;
sistema pilifero ben distribuito;
apparato linfoghiandolare: apparentemente indenne;
capo: normo cefalo;
collo sulla norma;
tiroide: apparentemente indenne;
torace ed apparato respiratorio: emitoraci simmetrici, espansibili, all'ascoltazione qualche rumore aspro;
cuore: itto non visibile né palpabile;
aia d'ottusità non delimitabile;
la frequenza cardiaca è di 70 b./min.; apparato circolatorio: pressione arteriosa 140/90 mm di Hg;
addome: palpabile, non dolente alla palpazione superficiale, dolente alla palpazione profonda;
cicatrice ombelicale introflessa non reticoli venosi superficiali;
organi ipocondriaci: fegato aumentato di volume, dolente alla palpazione superficiale, e profonda, deborda
l'arcata costale;
milza non delimitabile;
apparato uro-genitale: manovra del
Giordano negativa da ambo i lati;
apparato oste-articolare: dolore alla digito pressione, scroscio alle ginocchia;
sistema nervoso e mentale: sulla norma».
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato peritale, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita.
Parte ricorrente sotto questo profilo ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico
è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le censure della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Non risultano neppure presentate osservazioni all'esito dell'attività peritale.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Considerate complessivamente le spese di lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle stesse, in quanto nella fase di accertamento tecnico preventivo l' si è difeso per il tramite di propri funzionari, non documentando CP_1 spese ed altresì in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dott.
[...]
, vanno poste a carico di parte ricorrente stante l'assenza di dichiarazione Per_2 reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 2543/2025, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è invalido civile nella misura dell'88% con decorrenza dalla domanda ammnistrativa;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in favore del dott. . Persona_2
Locri, 26.12.2025
Il Giudice Dott.ssa Francesca Caselli