Sentenza 6 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/07/2023, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 00992/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2010, proposto da
PE CE, DD CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cimino, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. ET, in Venezia, Cannaregio, 2277/2278;
contro
Comune di Scorzè, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio eletto presso il suo studio, in Mestre, viale PE Garibaldi 1/I;
Regione del ET, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Franco Botteon, in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti
IN CE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Scorzè n. 14 del 28.02.2005, recante adozione della variante al P.R.G. per le zone residenziali e agricole, nella parte in cui classifica e disciplina le zone C2.1 e C3.1;
delle delibere del Consiglio Comunale di Scorzè n. 47-48-49 del 29.05.2005 e n. 51-52 del 6.06.2005, nella parte in cui hanno respinto l'osservazione n. 111 presentata dai ricorrenti;
della delibera di Giunta Regionale n. 4006 del 22.12.2006, recante approvazione interlocutoria della variante con proposte di modifica ex art. 46 della L.R. n. 61/1985;
della delibera del Consiglio Comunale di Scorzè n. 35 del 15.04.2010, di controdeduzioni alla delibera regionale;
della delibera di Giunta Regionale n. 1982 del 3.08.2010, pubblicata sul B.U.R. del ET n. 67 del 17.08.2010, recante approvazione definitiva della variante al P.R.G.;
di ogni atto connesso e/o presupposto, ivi compresi il parere del Comitato di cui all'art. 27 della L.R. n. 11/2004 reso in data 16.09.2009, argomento n. 325, e ogni altro parere reso in sede istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scorzè e della Regione ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Alfredo PE Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della dichiarazione di rinunzia del 26.4.2023, cui hanno aderito per accettazione altresì le Amministrazioni resistenti costituite, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Rilevato che, con l’atto di rinuncia sopra menzionato, parte ricorrente ha evidenziato, altresì, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;
Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi in ragione dell’esito in rito della vicenda in esame e della limitata attività processuale svolta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo PE Allegretta, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Bardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfredo PE Allegretta |
IL SEGRETARIO