Sentenza 17 settembre 2025
Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/09/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2025, proposto da MA OL NT, rappresentata e difesa dall’avvocato Liliana Di Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di Benevento in data 23.4.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione sopraindicata;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori presenti nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con l’odierno ricorso il deducente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice ordinario ha dichiarato “il diritto di RI CO ME ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015"; 2) condanna il ministero convenuto ad accreditare €2.500,00 sulla carta elettronica del docente in favore di MA OL NT ; 3) condanna il ministero convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di MA OL NT di € 919,00 a titolo di spese di lite oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione”.
2. Al riguardo , l’instante ha evidenziato, allegando idonea documentazione, che:
- la sentenza de qua è stata notificata 7 giugno 2024;
- è passata in giudicato, come da certificato rilasciato il 18 febbraio 2025 dal Tribunale di Benevento;
3. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo al Collegio di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del titolo de quo e, quindi, di dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi alle statuizioni della predetta sentenza, di condannarlo a corrispondere le somme richieste, oltre interessi, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. Alla Camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel caso di specie, dalla documentazione versta in atti, emerge che:
- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- le statuizioni contenute nella decisione in epigrafe risultano non aver ricevuto piena esecuzione, avendo l’Amministrazione pagato soltanto le relative spese legali (cfr. deposito documentale del 7.6.2025 – Avvocatura Distrettuale dello Stato);
- l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento ( cfr . T.A.R. Campania, NO, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997, in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass., Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533);
2. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo sopraindicato in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
3. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, affinché– previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
4. È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero intimato e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e al rimborso del contributo unificato se versato;
- manda alla Segreteria della sezione per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva (indirizzo P.E.C.: dgosv@postacert.istruzione.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO