TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 9154/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DO
1
N. 9154/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9154 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Francesca Golino e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Portico di Caserta (CE) alla via A. Gramsci n. 14;
ATTORE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Victor Gatto e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Giotto n. 70;
CONVENUTA
residente in [...]
Dalla Chiesa n. 8;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.09.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] ed il al fine di sentir dichiarare la esclusiva CP_1 Controparte_2 responsabilità del conducente la vettura BMW tg DE762WS nella causazio- ne del sinistro occorso in data 02.01.2020.
A fondamento della domanda l'attore adduceva che:
1. In data 02.01.2020 intorno alle ore 20:00 circa, nel tenimento del comune di Marcianise,
l'istante si trovava a bordo della vettura Smart ForTwo tg CY743HD in qualità di conducente, di proprietà di allorquando, Controparte_3 giunto all'intersezione tra Via Carbone, Via De Felice e Viale Della Vittoria, veniva tamponato sulla fiancata sx anteriore dalla vettura BMW tg
DE762WS, di proprietà di e condotta da;
Controparte_2 Controparte_4
2. L'istante circolava su via Carbone, quando, giunto all'intersezione, dopo aver già impegnato l'incrocio, mentre si accingeva a svoltare sulla dx, veniva colpito nella fiancata sx dalla vettura BMW che, viaggiando su Via De Felice
a velocità sostenuta, non riusciva ad arrestare la marcia;
3. L'istante veniva condotto dai sanitari del 118 giunti sul posto presso il nosocomio di Caserta ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo in policontuso con tu- mefazione frontale, trauma dell'anca sinistra, trauma contusivo della spalla sinistra con dolore al trochite e alla clavicola” con prognosi di giorni 5; 4. La compagnia ri- sarciva i danni al veicolo per la somma di € 1.500; 5. L'istante si sottoponeva a numerosi controlli successivi al sinistro, in quanto, veniva diagnosticata anche una Sindrome Post Traumatica da Stress.
6. Nei successivi controlli, in particolare, quello del 10.02.2020 presso il DSM di Teano- Sessa Aurun- ca, veniva diagnosticato “sindrome post-traumatica con depressione reattiva atipica ed attacchi di panico.”;
7. In data 10.11.2020 l'istante veniva dichiarato clinica- mente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
8. Il periodo di inabilità temporanea subito dall'istante ha inciso sulle sue occupazioni or- dinarie e straordinarie, in particolar modo, ha subito un'alterazione delle proprie abitudini e della propria vita di relazione sociale;
9. La perizia di par- ta redatta dal Dott. attestava che l'istante riportava, a Persona_1 seguito del sinistro, un DB pari al 23%; 10. L'istante, a mezzo procuratore, inviava lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa, la quale, a se-
3
guito dell'istruzione della pratica sottoponeva a visita lo stesso;
11. I periti della compagnia convenuta, Dott e Dott attestava- Per_2 Persona_3 no un danno biologico del 9% (2% per lesioni anatomiche e 7% per lesioni psichiche) e, pertanto, la compagnia formulava offerta di € 4.900 per tutti i danni. Somma che veniva accettata dall'istante in acconto e non a saldo;
12.
L'istante, a mezzo procuratore, contestava la discrepanza tra la somma li- quidata e il danno quantificato a mezzo mail del 27.05.2021; 13. La liquida- trice della compagnia chiedeva di formulare proposta transattiva che veniva inoltrata a mezzo mail del 24.06.2021 a cui non faceva seguito alcun riscon- tro. 14. L'istante subiva un danno patrimoniale e un danno non patrimonia- le da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del conducente la BMW, il quale,
a causa della forte velocità, non riusciva ad arrestare la sua corsa;
15. Si ri- chiedono gli interessi di cui al D. L.vo n. 231/2002 dal 07.08 2016 ovvero dalla data che riterrà secondo giustizia, al soddisfo, nonché gli interessi di mora e la svalutazione monetaria ex art 1224 comma 2 c.c.; 16. Si richiedo- no le spese ed i compensi per attività stragiudiziale effettuata, nonché spese e compensi ex art DM 55/2014.
Ciò posto, l'istante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accertare e dichiarare la totale responsabilità del conducente del veicolo trg. DE 762 WS in ordine alla produzione e verificazione del sinistro stradale di cui è causa, in solido con il proprietario dello stesso Sig.re residente in [...]
Pertini snc;
2) Condannare la ovvero i convenuti per l'effetto in Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti danni subiti dallo istante, quali quelli patrimoniali
e non patrimoniali a qualunque titolo materiale e non, nonché alle spese mediche e non, sostenute e da sostenersi, in breve nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressa- mente richiamato, per le causali di cui al presente atto, così come dettagliate : Danno Bio- logico 23% (€. 73.845,00) • Invalidità Temporanea Totale giorni 20 (€.1.980,00) •
Invalidità Temporanea Parziale giorni 40 al 50 % (€. 1980,00) • Invalidità Tempora- nea Parziale giorni 20 al 25 % (€. 990,00) • Personalizzazione del danno (morale – salute – esistenziale) (1/2 danno biologico così come da Tabelle di Milano del 2018 il quale hanno statuito che nella fascia che va dal 10 al 34% di invalidità, l'aumento è pro- gressivo per punto dal 26% al 50%) €. 36.922,50 • Danno specifico della capacità la- vorativa (39 %) (danno Patrimoniale) €. 28.799,55; • Per un importo totale €
144.517,05, o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa me- diante equo apprezzamento oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
4
dannoso fino all'effettivo soddisfo;
• Al cui importo integrale va decurtata la somma pari ad €. 4.900,00 offerto dalla compagnia ai sensi del 2054 c.c., accettata a titolo di accon- to e non a saldo del maggior danno subito;
3) CONDANNARE per l'effetto i conve- nuti in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma che sarà liquidata eventualmente anche in via equitativa ex. Art. 2056, comma 1 cc, a titolo di risarcimento, somma che -ove pos- seduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita ex art. 2127 c.c. dall'istante nel- le più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, Ob- bligazioni); con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato loro pagamento in una misura pari al ragionevole ricavato finanziario di una gestione patrimoniale oculata fatta attraverso gestori professionisti;
4) CONDANNARE, per l'effetto, i convenuti in soli- do tra loro, al risarcimento in favore dell'istante dell'ulteriore importo, da liquidarsi even- tualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di spese mediche passate e fu- ture che si renderanno necessarie, non documentate ma ontologicamente certe nella loro esi- stenza;
5) CONDANNARE per l'effetto i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'istante di tutte gli altri danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati a qualunque titolo, materiale e non, nulla escluso od eccet- tuato anche se non direttamente richiesto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
6) CONDANNARE, in ogni caso, oltre interessi come per legge e ri- valutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verifi- cato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, più il danno da ritardo ovvero lucro ces- sante da liquidarsi sotto forma di interessi da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo ovvero sotto forma di perdita della possibilità di usufruire del denaro suddetto nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
Obbligazioni; 7) CONDANNARE i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del presente giudizio, comprensive di IVA e
CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi;
8) Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese (oltre interessi dal giorno della domanda), e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA, giusta nota spese che si produrrà in prosieguo (così in Cass. civ.. n. 12461/ 2011). e/o comunque nei limiti del decisum, e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi da liquidare con la maggiorazione di legge per
5
spese generali, ex DM n.55/2014.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1) Controparte_1
Improcedibilità della domanda attorea e, contestualmente, la carenza di le- gittimazione passiva della convenuta . In parti- CP_5 Controparte_1 colare, l'attore conveniva in giudizio la quale Compagnia Controparte_1
Assicurativa del veicolo BMW Tg. DE 762 WS, presunto responsabile, tro- vando invece applicazione la procedura del cd. Indennizzo diretto, di cui al
D. Lgs. 209/2005; 2) Improponibilità e la improcedibilità della domanda, per violazione degli artt. 145, 148 Codice delle Assicurazioni;
3) Il sinistro di cui è causa è da attribuirsi alla corresponsabilità dell'istante nella causazione come si evince dai fatti;
4) Si contesta il quantum, sproporzionato ed ecces- sivo rispetto alle lesioni documentate;
si ritiene, pertanto, congrua l'offerta della compagnia della somma di € 4.900/00 già liquidata;
5) Si contestano le ulteriori richieste di danno, in quanto, eccessive e non giustificate;
6) Si con- testa il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti con- Controparte_1 clusioni: IN VIA PRELIMINARE, 1. Dichiarare la improcedibilità della doman- da e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della comparente società per i motivi suindicati e, conseguentemente, disporre la estromissione della stes- CP_1 sa dal presente giudizio, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
2. Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, in accoglimento delle formulate eccezioni in rito;
NEL MERITO, 3. Dichiarare la corresponsabilità del con- ducente del veicolo attoreo Smart Fortwo Tg. CY 743 HD nella causazione dell'occorso sinistro;
4. Ritenere la somma offerta e trattenuta a titolo di risarcimento equa, congrua e totalmente satisfattiva di tutte le lesioni lamentate;
5. Rigettare la domanda proposta nei confronti della perché del tutto infondata e non provata sia in ordine all'an che CP_1 al quantum.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Preliminarmente può dirsi accertata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali essendo la stessa provata dalla documentazione in atti.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, il convenuto CP_6
seppur regolarmente citato non è costituito.
[...]
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Deve rilevarsi come il , lamentando che il sinistro occorsogli Parte_1 sarebbe stato determinato dalla esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW tg DE762 WS, chiede sostanzialmente di accertarne tale re-
6
sponsabilità e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa alla liquidazione di tutti i danni derivanti dal medesimo. Ne deriva che il tema della controversia, postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare cor- rettamente la fattispecie di responsabilità addotta, al fine di distribuire cor- rettamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relati- ve conseguenze.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costitui- sce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sini- stro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presun- zione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la con- dotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella pro- duzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo- go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, non si ritiene l'esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW, atteso che, se è pacifico che il teste , escusso in data 19.02.2024 ha dichia- Testimone_1 rato che: a) il conducente la BMW sfrecciava e che lo vide impattare una smart ForTwo, b) che la smart proveniva da Via Carbone, mentre il BMW da strada posta sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia della smart;
c) che la smart avesse già impegnato l'incrocio ed era impegnata a svoltare sulla propria destra;
7
Non può, però, non evidenziarsi che in assenza di allegazioni idonee a defi- nire la responsabilità esclusiva della vettura BMW, non può ritenersi prova- to che l'attore si sia uniformato a tutte le regole di cautela e prudenza previ- ste dal CdS per evitare il sinistro.
Orbene, dall'incarto processuale è emerso che il sinistro avveniva ad una in- tersezione e che, precisamente, la smart condotta dall'istante proveniva da
Via Carbone, strada che si immetteva su Via De Felice, arteria su cui viag- giava la BMW.
Invero, né i testi escussi, né dall'incarto processuale è emersa la descrizione precisa del luogo in cui è avvenuto l'incidente, in particolare, non vi è prova positiva del fatto che fosse la BMW a dover arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio ( circostanza, invero, neppure allegata da parte attrice) e non anche l'istante, il quale, omette in citazione la descrizione compiuta degli obblighi di precedenza, né articola prova sul punto. Peraltro, giova osserva- re che neppure dal rilievo fotografico depositato in atti è possibile evincere con tranquillizzante certezza la esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW, posto che, seppur dalla fotografia si evince la presenza di personale appartenente all'autorità pubblica (polizia municipale), in atti non vi è alcun verbale di sopralluogo del sinistro oggetto di causa.
Pertanto, a fronte di tali carenze in punto di allegazione e prova, salvo inammissibili presunzioni logiche, non può dirsi la presunzione imposta dall'art 2054 c.c. superata da parte attrice.
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Vi è pertanto anche una corresponsabilità a carico dell'istante nella misura del 50% nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso avrebbe dovuto vedere la vettura in arrivo alla sua sinistra e, pertanto, avrebbe potu- to fermarsi e farla passare in ottemperanza all'obbligo di osservanza di at- tuare tutte le cautele possibili come dettato dalle norme del codice della strada.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, Dott.
[...]
, con motivazione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha de- Per_4
8
scritto i postumi, quantificandone la misura nel 10 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 80 il periodo di invalidità parziale, di cui 5 al 75%, 15 al 50% e 60 al 25%.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equitativa ap- plicare il criterio a punto previsto dalle Tabelle di Milano, le cui voci sono state recentemente aggiornate.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, il danno subito dall'appellante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi per- manenti residuati all'esito della sua guarigione, oltre che per le sofferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro
29.295,00 [euro 23.250,00 per D.B., già comprensivo della sofferenza mora- le, più euro € 3.018,75 per ITP].
Tale somma va dimezzata in forza del concorso di colpa dell'appellante nel- la causazione del sinistro e, pertanto, la somma spettante è pari ad euro
14.625,00.
Da tale somma va detratto l'importo di euro 4.900/00 già ricevuto dall'istante a titolo di acconto sul maggior importo ai fini del risarcimento per le lesioni subite e, pertanto, la somma spettante è pari ad euro 9.725,00, somma espressa all'attualità, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Il danno patrimoniale veniva già liquidato dalla compagnia nell'importo di €
1.500/00, come indicato al punto 3 dell'atto di citazione.
Gli ulteriori danni lamentati dall'attore (pp.
6-10 atto di citazione) sono ri- masti del tutto sforniti di prova.
In ordine alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corre- sponsione degli interessi, si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi dalla data del fatto – interessi da calcolarsi sulla somma dovuta a ti- tolo di risarcimento ed espressa in valuta all'epoca in cui il danno si è verifi- cato – il giudicante condivide quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, secondo cui il mancato go- dimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato, an- che mediante presunzioni, dal danneggiato.
9
In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali, la Suprema
Corte di cassazione stabilisce che “in caso di sinistro stradale, le spese legali stra- giudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che po- teva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e comple- mentari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per
l'assistenza legale”. (Cass. n. 9849/2025). Precisamente, le Sezioni Unite han- no precisato che: “In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professioni- sta, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta” (Cass Sez Unite n.
17357/2009).
Pertanto, alla luce dei principi appena enunciati, trattandosi di attività con- nessa e complementare all'attività giudiziale svolta con l'instaurazione del presente giudizio, andranno liquidate le spese per l'assistenza legale.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, la domanda risulta parzialmente fondata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio si dichiarano compensate per la metà e la rimanente parte segue il principio della soccombenza e si liquidano se- condo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore del- la causa e alla attività svolta, come in dispositivo. Tale ultimo principio rego- lamenta il riparto interno delle spese occorse per la relazione tecnica
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
10
Accoglie parzialmente la domanda ed in conseguenza dichiara la con- corrente responsabilità, nelle percentuali indicate in parte motiva, nel si- nistro per cui è causa e per l'effetto:
Condanna e in solido tra di loro, al Controparte_7 Controparte_2 pagamento della somma di euro 9.725,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di oltre interessi legali dalla data del sini- Parte_1 stro al soddisfo;
dichiara compensate le spese di lite per la metà e condanna
[...]
al pagamento della rimanente parte delle spese processuali CP_1 in favore di , che liquida in € 1.270,00 per compenso pro- Parte_1 fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico di parte con- venuta
Santa RI Capua Vetere, 27.10.2025
Il giudice
Dott. GO DO
11
n. 9154/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa RI Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO DO
1
N. 9154/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 9154 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv Francesca Golino e Parte_1 con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Portico di Caserta (CE) alla via A. Gramsci n. 14;
ATTORE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Victor Gatto e presso di questi eletti- vamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Giotto n. 70;
CONVENUTA
residente in [...]
Dalla Chiesa n. 8;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
22.09.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
2
svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1 [...] ed il al fine di sentir dichiarare la esclusiva CP_1 Controparte_2 responsabilità del conducente la vettura BMW tg DE762WS nella causazio- ne del sinistro occorso in data 02.01.2020.
A fondamento della domanda l'attore adduceva che:
1. In data 02.01.2020 intorno alle ore 20:00 circa, nel tenimento del comune di Marcianise,
l'istante si trovava a bordo della vettura Smart ForTwo tg CY743HD in qualità di conducente, di proprietà di allorquando, Controparte_3 giunto all'intersezione tra Via Carbone, Via De Felice e Viale Della Vittoria, veniva tamponato sulla fiancata sx anteriore dalla vettura BMW tg
DE762WS, di proprietà di e condotta da;
Controparte_2 Controparte_4
2. L'istante circolava su via Carbone, quando, giunto all'intersezione, dopo aver già impegnato l'incrocio, mentre si accingeva a svoltare sulla dx, veniva colpito nella fiancata sx dalla vettura BMW che, viaggiando su Via De Felice
a velocità sostenuta, non riusciva ad arrestare la marcia;
3. L'istante veniva condotto dai sanitari del 118 giunti sul posto presso il nosocomio di Caserta ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico non commotivo in policontuso con tu- mefazione frontale, trauma dell'anca sinistra, trauma contusivo della spalla sinistra con dolore al trochite e alla clavicola” con prognosi di giorni 5; 4. La compagnia ri- sarciva i danni al veicolo per la somma di € 1.500; 5. L'istante si sottoponeva a numerosi controlli successivi al sinistro, in quanto, veniva diagnosticata anche una Sindrome Post Traumatica da Stress.
6. Nei successivi controlli, in particolare, quello del 10.02.2020 presso il DSM di Teano- Sessa Aurun- ca, veniva diagnosticato “sindrome post-traumatica con depressione reattiva atipica ed attacchi di panico.”;
7. In data 10.11.2020 l'istante veniva dichiarato clinica- mente guarito con postumi da valutare in sede medico legale;
8. Il periodo di inabilità temporanea subito dall'istante ha inciso sulle sue occupazioni or- dinarie e straordinarie, in particolar modo, ha subito un'alterazione delle proprie abitudini e della propria vita di relazione sociale;
9. La perizia di par- ta redatta dal Dott. attestava che l'istante riportava, a Persona_1 seguito del sinistro, un DB pari al 23%; 10. L'istante, a mezzo procuratore, inviava lettera di messa in mora alla compagnia assicurativa, la quale, a se-
3
guito dell'istruzione della pratica sottoponeva a visita lo stesso;
11. I periti della compagnia convenuta, Dott e Dott attestava- Per_2 Persona_3 no un danno biologico del 9% (2% per lesioni anatomiche e 7% per lesioni psichiche) e, pertanto, la compagnia formulava offerta di € 4.900 per tutti i danni. Somma che veniva accettata dall'istante in acconto e non a saldo;
12.
L'istante, a mezzo procuratore, contestava la discrepanza tra la somma li- quidata e il danno quantificato a mezzo mail del 27.05.2021; 13. La liquida- trice della compagnia chiedeva di formulare proposta transattiva che veniva inoltrata a mezzo mail del 24.06.2021 a cui non faceva seguito alcun riscon- tro. 14. L'istante subiva un danno patrimoniale e un danno non patrimonia- le da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del conducente la BMW, il quale,
a causa della forte velocità, non riusciva ad arrestare la sua corsa;
15. Si ri- chiedono gli interessi di cui al D. L.vo n. 231/2002 dal 07.08 2016 ovvero dalla data che riterrà secondo giustizia, al soddisfo, nonché gli interessi di mora e la svalutazione monetaria ex art 1224 comma 2 c.c.; 16. Si richiedo- no le spese ed i compensi per attività stragiudiziale effettuata, nonché spese e compensi ex art DM 55/2014.
Ciò posto, l'istante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Accertare e dichiarare la totale responsabilità del conducente del veicolo trg. DE 762 WS in ordine alla produzione e verificazione del sinistro stradale di cui è causa, in solido con il proprietario dello stesso Sig.re residente in [...]
Pertini snc;
2) Condannare la ovvero i convenuti per l'effetto in Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti danni subiti dallo istante, quali quelli patrimoniali
e non patrimoniali a qualunque titolo materiale e non, nonché alle spese mediche e non, sostenute e da sostenersi, in breve nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressa- mente richiamato, per le causali di cui al presente atto, così come dettagliate : Danno Bio- logico 23% (€. 73.845,00) • Invalidità Temporanea Totale giorni 20 (€.1.980,00) •
Invalidità Temporanea Parziale giorni 40 al 50 % (€. 1980,00) • Invalidità Tempora- nea Parziale giorni 20 al 25 % (€. 990,00) • Personalizzazione del danno (morale – salute – esistenziale) (1/2 danno biologico così come da Tabelle di Milano del 2018 il quale hanno statuito che nella fascia che va dal 10 al 34% di invalidità, l'aumento è pro- gressivo per punto dal 26% al 50%) €. 36.922,50 • Danno specifico della capacità la- vorativa (39 %) (danno Patrimoniale) €. 28.799,55; • Per un importo totale €
144.517,05, o in quella somma maggiore o minore da determinarsi in corso di causa me- diante equo apprezzamento oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
4
dannoso fino all'effettivo soddisfo;
• Al cui importo integrale va decurtata la somma pari ad €. 4.900,00 offerto dalla compagnia ai sensi del 2054 c.c., accettata a titolo di accon- to e non a saldo del maggior danno subito;
3) CONDANNARE per l'effetto i conve- nuti in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma che sarà liquidata eventualmente anche in via equitativa ex. Art. 2056, comma 1 cc, a titolo di risarcimento, somma che -ove pos- seduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita ex art. 2127 c.c. dall'istante nel- le più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, Ob- bligazioni); con rivalutazione e risarcimento dei danni da ritardato loro pagamento in una misura pari al ragionevole ricavato finanziario di una gestione patrimoniale oculata fatta attraverso gestori professionisti;
4) CONDANNARE, per l'effetto, i convenuti in soli- do tra loro, al risarcimento in favore dell'istante dell'ulteriore importo, da liquidarsi even- tualmente anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di spese mediche passate e fu- ture che si renderanno necessarie, non documentate ma ontologicamente certe nella loro esi- stenza;
5) CONDANNARE per l'effetto i convenuti in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'istante di tutte gli altri danni eventualmente subiti e subendi espressamente e non espressamente richiamati a qualunque titolo, materiale e non, nulla escluso od eccet- tuato anche se non direttamente richiesto che l'Ill.mo giudice ravviserà nel caso di specie ove dovesse rinvenire nuove, ulteriori o diverse categorie di danni accertati sulla base dei fatti in premessa;
6) CONDANNARE, in ogni caso, oltre interessi come per legge e ri- valutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dal giorno in cui si è verifi- cato il sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, più il danno da ritardo ovvero lucro ces- sante da liquidarsi sotto forma di interessi da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo ovvero sotto forma di perdita della possibilità di usufruire del denaro suddetto nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT,
Obbligazioni; 7) CONDANNARE i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del presente giudizio, comprensive di IVA e
CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato, le prime e non riscosso i secondi;
8) Condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese (oltre interessi dal giorno della domanda), e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA, giusta nota spese che si produrrà in prosieguo (così in Cass. civ.. n. 12461/ 2011). e/o comunque nei limiti del decisum, e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, per dichiarazione di fattone anticipato, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi da liquidare con la maggiorazione di legge per
5
spese generali, ex DM n.55/2014.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1) Controparte_1
Improcedibilità della domanda attorea e, contestualmente, la carenza di le- gittimazione passiva della convenuta . In parti- CP_5 Controparte_1 colare, l'attore conveniva in giudizio la quale Compagnia Controparte_1
Assicurativa del veicolo BMW Tg. DE 762 WS, presunto responsabile, tro- vando invece applicazione la procedura del cd. Indennizzo diretto, di cui al
D. Lgs. 209/2005; 2) Improponibilità e la improcedibilità della domanda, per violazione degli artt. 145, 148 Codice delle Assicurazioni;
3) Il sinistro di cui è causa è da attribuirsi alla corresponsabilità dell'istante nella causazione come si evince dai fatti;
4) Si contesta il quantum, sproporzionato ed ecces- sivo rispetto alle lesioni documentate;
si ritiene, pertanto, congrua l'offerta della compagnia della somma di € 4.900/00 già liquidata;
5) Si contestano le ulteriori richieste di danno, in quanto, eccessive e non giustificate;
6) Si con- testa il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Ciò posto la convenuta rassegnava le seguenti con- Controparte_1 clusioni: IN VIA PRELIMINARE, 1. Dichiarare la improcedibilità della doman- da e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della comparente società per i motivi suindicati e, conseguentemente, disporre la estromissione della stes- CP_1 sa dal presente giudizio, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite;
2. Rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, in accoglimento delle formulate eccezioni in rito;
NEL MERITO, 3. Dichiarare la corresponsabilità del con- ducente del veicolo attoreo Smart Fortwo Tg. CY 743 HD nella causazione dell'occorso sinistro;
4. Ritenere la somma offerta e trattenuta a titolo di risarcimento equa, congrua e totalmente satisfattiva di tutte le lesioni lamentate;
5. Rigettare la domanda proposta nei confronti della perché del tutto infondata e non provata sia in ordine all'an che CP_1 al quantum.
6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Preliminarmente può dirsi accertata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali essendo la stessa provata dalla documentazione in atti.
In via ulteriormente preliminare, si dà atto che, il convenuto CP_6
seppur regolarmente citato non è costituito.
[...]
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Deve rilevarsi come il , lamentando che il sinistro occorsogli Parte_1 sarebbe stato determinato dalla esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW tg DE762 WS, chiede sostanzialmente di accertarne tale re-
6
sponsabilità e conseguentemente condannare la compagnia assicurativa alla liquidazione di tutti i danni derivanti dal medesimo. Ne deriva che il tema della controversia, postula, preliminarmente, la necessità di inquadrare cor- rettamente la fattispecie di responsabilità addotta, al fine di distribuire cor- rettamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relati- ve conseguenze.
E' noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costitui- sce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sini- stro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presun- zione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la con- dotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella pro- duzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può li- berarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evi- tare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comporta- mento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da va- lutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luo- go. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, non si ritiene l'esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW, atteso che, se è pacifico che il teste , escusso in data 19.02.2024 ha dichia- Testimone_1 rato che: a) il conducente la BMW sfrecciava e che lo vide impattare una smart ForTwo, b) che la smart proveniva da Via Carbone, mentre il BMW da strada posta sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia della smart;
c) che la smart avesse già impegnato l'incrocio ed era impegnata a svoltare sulla propria destra;
7
Non può, però, non evidenziarsi che in assenza di allegazioni idonee a defi- nire la responsabilità esclusiva della vettura BMW, non può ritenersi prova- to che l'attore si sia uniformato a tutte le regole di cautela e prudenza previ- ste dal CdS per evitare il sinistro.
Orbene, dall'incarto processuale è emerso che il sinistro avveniva ad una in- tersezione e che, precisamente, la smart condotta dall'istante proveniva da
Via Carbone, strada che si immetteva su Via De Felice, arteria su cui viag- giava la BMW.
Invero, né i testi escussi, né dall'incarto processuale è emersa la descrizione precisa del luogo in cui è avvenuto l'incidente, in particolare, non vi è prova positiva del fatto che fosse la BMW a dover arrestare la marcia in prossimità dell'incrocio ( circostanza, invero, neppure allegata da parte attrice) e non anche l'istante, il quale, omette in citazione la descrizione compiuta degli obblighi di precedenza, né articola prova sul punto. Peraltro, giova osserva- re che neppure dal rilievo fotografico depositato in atti è possibile evincere con tranquillizzante certezza la esclusiva responsabilità del conducente la vettura BMW, posto che, seppur dalla fotografia si evince la presenza di personale appartenente all'autorità pubblica (polizia municipale), in atti non vi è alcun verbale di sopralluogo del sinistro oggetto di causa.
Pertanto, a fronte di tali carenze in punto di allegazione e prova, salvo inammissibili presunzioni logiche, non può dirsi la presunzione imposta dall'art 2054 c.c. superata da parte attrice.
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di colpa concor- rente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'al- tro conducente si sia uniformato alle norme sulla circolazione (Cass. civ.,
Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Vi è pertanto anche una corresponsabilità a carico dell'istante nella misura del 50% nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso avrebbe dovuto vedere la vettura in arrivo alla sua sinistra e, pertanto, avrebbe potu- to fermarsi e farla passare in ottemperanza all'obbligo di osservanza di at- tuare tutte le cautele possibili come dettato dalle norme del codice della strada.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, Dott.
[...]
, con motivazione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha de- Per_4
8
scritto i postumi, quantificandone la misura nel 10 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 80 il periodo di invalidità parziale, di cui 5 al 75%, 15 al 50% e 60 al 25%.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equitativa ap- plicare il criterio a punto previsto dalle Tabelle di Milano, le cui voci sono state recentemente aggiornate.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, il danno subito dall'appellante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi per- manenti residuati all'esito della sua guarigione, oltre che per le sofferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro
29.295,00 [euro 23.250,00 per D.B., già comprensivo della sofferenza mora- le, più euro € 3.018,75 per ITP].
Tale somma va dimezzata in forza del concorso di colpa dell'appellante nel- la causazione del sinistro e, pertanto, la somma spettante è pari ad euro
14.625,00.
Da tale somma va detratto l'importo di euro 4.900/00 già ricevuto dall'istante a titolo di acconto sul maggior importo ai fini del risarcimento per le lesioni subite e, pertanto, la somma spettante è pari ad euro 9.725,00, somma espressa all'attualità, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Il danno patrimoniale veniva già liquidato dalla compagnia nell'importo di €
1.500/00, come indicato al punto 3 dell'atto di citazione.
Gli ulteriori danni lamentati dall'attore (pp.
6-10 atto di citazione) sono ri- masti del tutto sforniti di prova.
In ordine alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corre- sponsione degli interessi, si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento degli interessi dalla data del fatto – interessi da calcolarsi sulla somma dovuta a ti- tolo di risarcimento ed espressa in valuta all'epoca in cui il danno si è verifi- cato – il giudicante condivide quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, secondo cui il mancato go- dimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato, an- che mediante presunzioni, dal danneggiato.
9
In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali, la Suprema
Corte di cassazione stabilisce che “in caso di sinistro stradale, le spese legali stra- giudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che po- teva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e comple- mentari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per
l'assistenza legale”. (Cass. n. 9849/2025). Precisamente, le Sezioni Unite han- no precisato che: “In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professioni- sta, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta” (Cass Sez Unite n.
17357/2009).
Pertanto, alla luce dei principi appena enunciati, trattandosi di attività con- nessa e complementare all'attività giudiziale svolta con l'instaurazione del presente giudizio, andranno liquidate le spese per l'assistenza legale.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, la domanda risulta parzialmente fondata.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio si dichiarano compensate per la metà e la rimanente parte segue il principio della soccombenza e si liquidano se- condo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore del- la causa e alla attività svolta, come in dispositivo. Tale ultimo principio rego- lamenta il riparto interno delle spese occorse per la relazione tecnica
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
10
Accoglie parzialmente la domanda ed in conseguenza dichiara la con- corrente responsabilità, nelle percentuali indicate in parte motiva, nel si- nistro per cui è causa e per l'effetto:
Condanna e in solido tra di loro, al Controparte_7 Controparte_2 pagamento della somma di euro 9.725,00 a titolo di risarcimento del danno in favore di oltre interessi legali dalla data del sini- Parte_1 stro al soddisfo;
dichiara compensate le spese di lite per la metà e condanna
[...]
al pagamento della rimanente parte delle spese processuali CP_1 in favore di , che liquida in € 1.270,00 per compenso pro- Parte_1 fessionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico di parte con- venuta
Santa RI Capua Vetere, 27.10.2025
Il giudice
Dott. GO DO
11