Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2344/2019 R.G.
Tribunale di Messina Prima Sezione Civile
ORDINANZA EX ARTT. 702 bis c.p.c. - 170 D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115
Il giudice designato, dott.ssa Simona Monforte,
a scioglimento della riserva assunta nell'ambito del procedimento n. 2344/19 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Castelmola C.da Mastrissa Piano I^, elettivamente domiciliata in Messina Via
San Filippo Bianchi n° 54, presso lo studio dell'Avv. Mario Intilisano che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 02/05/2019, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del 3 aprile 2019, reso nel giudizio n. 231/2005 R.E. del Tribunale di Messina.
A sostegno delle proprie pretese esponeva di essere erede beneficiata della madre
, a sua volta debitrice esecutata nel procedimento n. 231/2005 R.E. pendente Persona_1
innanzi al Tribunale di Messina, Esecuzione Immobiliare;
che con istanza del 19/10/2018, depositata nell'ambito di quel giudizio, l'odierna ricorrente rilevava che con sentenza della
Corte di Appello di Messina n° 708/2016 veniva rigettata l'opposizione di terzo proposta
Appello; con la medesima sentenza, veniva tuttavia confermata la piena proprietà in capo agli eredi di della quota di 1/6 indiviso del detto bene;
aggiungeva, ancora, che Persona_2 il custode aveva anche affermato che la divisione giudiziale della Corte di Appello non era opponibile alla procedura esecutiva atteso che la stessa non risultava essere trascritta anteriormente alla notifica del pignoramento immobiliare, chiedendo così disporsi una nuova CTU;
chiedeva, dunque, procedersi alla divisione giudiziale del Parte_1
bene; il Tribunale di Messina con ordinanza del 25/10/2018 rigettava le richieste e confermava la delega all'avv. Domenico Cataldo per il compimento delle operazioni di vendita degli immobili meglio indicati in parte motiva e di tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 591-bis c.p.c. nei termini di cui all'ordinanza di rimodulazione della delega resa dal G.E. in data 28 gennaio 2016; avverso detta ordinanza la signora proponeva Pt_1
opposizione agli atti esecutivi, allegando la delibera COA di ammissione al patrocinio alle spese dello Stato;
il Tribunale, dopo la fissazione della prima udienza, con ordinanza del
3/04/2019 rigettava le istanze cautelari e concedeva termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, dopodiché condannava l'opponente al pagamento delle spese della fase di opposizione, oltre al pagamento di una indennità per responsabilità processuale aggravata, e disponeva altresì la revoca del gratuito patrocinio per palese infondatezza e temerarietà dei motivi di doglianza dell'opponente ed evidente colpa grave con cui era stata instaurata la fase camerale dell'opposizione.
Avverso detto provvedimento di revoca, ha proposto la presente Parte_1
opposizione, rilevando, in primo luogo, che non poteva disporsi la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, trovandosi il giudizio ancora in fase cautelare (e che, per tale motivo, il Giudice dovesse astenersi dalla decisione relativa alla revoca al predetto beneficio, atteso che la fase di merito doveva essere esaminata da un altro decidente); rilevava inoltre che mancava il requisito della colpa grave per disporre la revoca del gratuito patrocinio.
Chiedeva, dunque, la revoca del provvedimento opposto.
Il , regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 15/05/2024, il Giudice riservava la decisione.
*******
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si CP_1
è costituito in giudizio, sebbene ritualmente convenuto. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 136 dpr 115/2002 “1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato;
in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.”
Ciò premesso, il decreto oggi opposto è stato emanato nell'ambito della fase cautelare della procedura di opposizione agli atti esecutivi R.G.E. 231/2005, laddove il Giudice, rigettando l'opposizione proposta dall'odierna ricorrente, ha altresì statuito sulle spese limitatamente alla predetta fase, revocando l'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato deliberata dal COA in favore della per manifesta infondatezza della domanda Pt_1
proposta – nei limiti della cognizione sommaria.
Ebbene, non può essere condivisa la contestazione mossa dalla ricorrente secondo cui il Giudice non potesse revocare l'ammissione al gratuito patrocinio poiché il giudizio si trovava ancora in fase cautelare, né che il Giudice dovesse astenersi in quanto la fase di merito doveva essere trattata da un altro decidente.
Invero, come anche correttamente rilevato nel provvedimento opposto, “Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli art. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. 24 febbraio 2006 n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé — sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente — deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.” (Cass. Civ. 22033/2011, cfr. Cass. civ. 16525/2012) con la conseguenza che, se si ritiene che il Giudice debba decidere sulle spese della fase cautelare, può altresì statuire sulla liquidazione dei compensi o, ove lo ritenga, sulla revoca dell'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato.
Va, poi, condivisa, in quanto correttamente motivata, l'argomentazione nel merito offerta dal Giudice dell'esecuzione sulla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, risultando chiara la colpa grave in cui è incorsa la parte nel proporre l'opposizione, rivelatasi manifestamente infondata in quanto vertente su fatti già oggetto di pronunce su cui si è formato un giudicato, nonchè, presumibilmente, esperita anche in carenza di legittimazione attiva.
Nulla si dispone sulle spese di lite stante la contumacia del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
2) Rigetta il ricorso;
3) Nulla dispone sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Messina, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Monforte
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile.