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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 14/01/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2137/2023: tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SANTULLI Parte_1
TERESA
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAZZA CLOTILDE CP_1
Appellato ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1493 del 2023
1 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art 442 cpc ha dedotto di essere Parte_1 dipendente di Trenitalia spa e di aver presentato il 20.3.2020 domanda di riposi orari per allattamento ex artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 151/2001 per il periodo dal 9.6.2020 al 8.3.2021 (fino al compimento del primo anno di età del figlio), domanda che era stata accolta dall'
[...]
in quanto, come noto, tali permessi spettano, in alternativa CP_2 alla madre, al padre lavoratore dipendente, anche in caso di madre casalinga;
di aver usufruito dal 9.6.2020 al 8.3.2021 di riposi orari per allattamento per il figlio, per due ore di lavoro al giorno, retribuite al
100%; di aver fruito durante il periodo di allattamento, in alternativa ai riposi orari per allattamento, di alcuni giorni di congedo parentale e di aver presentato, a tal fine, all'ente Previdenziale domande di congedo parentale su base giornaliera per i giorni ivi analiticamente indicati;
che l' , con comunicazioni datata 8.10.2020, ha respinto le predette CP_1 domande con la seguente motivazione: “……..Riposi per allattamento presenti per il cliente”, comunicazioni inviate anche a Trenitalia, con invito da parte dell' a provvedere “…se l'indennità è già Controparte_2 stata erogata e posta a conguaglio, al recupero dell'importo relativo e alla conseguente restituzione di tale somma all' ; che la prestazione CP_1 richiesta era stata negata in quanto nel medesimo periodo lo stesso aveva richiesto riposi per allattamento laddove il congedo parentale su base giornaliera, per come ivi argomentato, può essere usufruito durante il periodo di allattamento, andandosi a sostituirsi (e non ad aggiungersi) ai riposi per allattamento;
sulla scorta di tali premesse ha chiesto, quindi, previo riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi in modalità giornaliera per i giorni indicati, la condanna dell' ai CP_1 conseguenti adempimenti.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso evidenziando che, a prescindere dalla dedotta compatibilità tra la
2 fruizione dei permessi per allattamento e quelle di congedo parentale su base giornaliera, il ricorrente non aveva allegato né provato di aver fornito al datore di lavoro il preavviso previsto dall'art. 32, comma 3, del
D. Lgs. n. 151 del 2011, ai sensi del quale “Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.”
3. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erronea valutazione dell'oggetto del ricorso, laddove il
Tribunale non era entrato nel merito della domanda, incentrata sul mancato riconoscimento da parte dell' , e non del datore di lavoro, CP_1 del diritto al congedo parentale su base giornaliera allo stesso spettante ex art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, che prevede l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal medesimo T.U. (e, per quel che qui interessa, con i permessi di una o due ore al giorno per l'allattamento), incumulabilità non prevista per il congedo parentale su base giornaliera o mensile.
4. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame, per essere il CP_1 congedo parentale ed il permesso per allattamento due istituti separati ed incompatibili tra loro, salvo che non si tratti di una fruizione alternata e non contemporanea;
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello non essendo pervenuto all' il ricorso di primo grado e CP_3 per violazione dell'art. 433 cpc e 414 cpc.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono, evidenziandosi, in via preliminare, l'avvenuta regolare notifica del ricorso di primo grado all' – per come emerge dalla documentazione in atti – e CP_1
3 l'insussistenza della dedotta inammissibilità dell'atto di appello in punto di specificità dei motivi di gravame, atteso che il ricorso, così come formulato, ben evidenzia le censure mosse alla sentenza impugnata e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
7. Ciò premesso la domanda proposta in giudizio dall'odierno appellante ha ad oggetto, per come emerge dal ricorso di primo grado, il riconoscimento del diritto al congedo parentale su base giornaliera di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001 per i periodi ivi indicati, diritto negato al dall' ; il primo giudice, quindi, erroneamente Parte_1 CP_1 ha ritenuto preliminare la questione relativa all'adempimento dell'obbligo di informativa di cui al comma 3 del suddetto articolo da parte del dipendente nei confronti del datore di lavoro circa l'inizio e la fine del periodo di congedo, tenuto conto che non è stato il datore di lavoro a negare il diritto oggetto del presente giudizio e che, alla data dell'8.10.2020 (di comunicazione da parte dell' rigetto delle CP_4 domande di congedo parentale su base giornaliera presentate dal
) tali congedi parentali (per i giorni 30.6.2020, 28-31 luglio Parte_1
2020, 20 luglio 2020, 24-26 luglio 2020 e 22, 23 e 27 luglio 2020) erano stati già interamente fruiti dal medesimo;
8. Venendo, quindi, ad affrontare il merito della domanda, la stessa è fondata.
Dispone, invero, l'art. 32 (Congedo parentale) del D. Lgs. n. 151 del
2001 – nel testo vigente ratione temporis, quanto segue:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo……….. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
4 b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) ……………………
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa……………..
1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico………..”.
E' quindi possibile – a seguito delle modifiche apportate all'art. 32 del
T.U. n. 151/2001 dalla legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 339) - usufruire del congedo parentale con modalità di fruizione oraria, oltre che su base giornaliera e mensile.
Con il decreto legislativo n. 80 del 2015 (art. 7, comma 1, lett. b) il legislatore è poi nuovamente intervenuto sul predetto art. 32 prevedendo (con l'introduzione del comma 1 ter) l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal medesimo T.U. (e, per ciò che qui interessa, con i permessi per allattamento), incumulabilità non prevista – per come dedotto dal signor
– per il congedo parentale su base giornaliera e mensile. Parte_1
5 Lo stesso messaggio n. 6704/2015 – nel fornire chiarimenti circa la CP_1 cumulabilità del congedo parentale fruito con modalità oraria con altri riposi e permessi – nulla ha disposto in merito al congedo parentale giornaliero ed alle relative ipotesi di cumulabilità (v. doc. 19 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Non trova alcun fondamento normativo, quindi, la tesi dell' , CP_3 secondo la quale il congedo parentale ed il permesso per allattamento sono due istituti separati ed incompatibili tra loro, salvo che non si tratti di una fruizione alternata e non contemporanea, non avendo il legislatore nulla disposto in tal senso, a differenza che per il congedo parentale su base oraria, per il quale è stata espressamente prevista l'incumulabilità con altri permessi o riposi.
Ciò in quanto il congedo parentale su base oraria e i permessi per allattamento rispondono, in modo diverso, all'esigenza di evitare una totale sospensione dal lavoro a favore di un orario ridotto;
tale incumulabilità non può, quindi, estendersi alla fruizione giornaliera del congedo parentale, tenuto conto che il congedo parentale su base giornaliera va a sostituirsi - qualora per la stessa giornata il lavoratore già ha richiesto un permesso per allattamento e sussista la necessita di usufruire di un congedo parentale per l'intera giornata - al permesso per allattamento, con la conseguenza che la retribuzione dovuta all'assicurato per tale giornata è quella del congedo parentale e non quella prevista per il periodo dell'allattamento.
9. L'appello, conclusivamente, per quanto sopra esposto, deve essere accolto;
in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, accertarsi e dichiararsi il diritto di al congedo parentale in Parte_1 modalità giornaliera per i periodi indicati in ricorso, con condanna dell' a porre in essere i conseguenti adempimenti. CP_1
10. Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
6
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara il diritto di al congedo parentale Parte_1 in modalità giornaliera per i periodi indicati in ricorso, con condanna dell' ai conseguenti adempimenti;
CP_1
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, CP_1 liquidate in € 3.291,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.473,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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