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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7317/2023 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 con l'avv. NAPOLI FRANCESCA e l'avv. NAPOLI PIERLUCIO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “che il GDL di Lecce dichiari il diritto di a conseguire Persona_1 sulla pensione cat. IOS n. 46101776 da gennaio 2012 a giugno 2019 l'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 51,13 prevista dalla prima fascia della tab. 21 C per un nucleo composto dai soli coniugi, ovvero nella misura dovuta sulla scorta delle risultanze reddituali, e conseguentemente condanni l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali/rivalutazione dal 120° giorno CP_2 successivo alla domanda amministrativa del 26.1.2017 al soddisfo in favore degli eredi”.
L' ha chiesto: - in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o improponibile il ricorso per CP_1 violazione dell'art. 443 c.p.c.; - in subordine e nel merito, respingere il ricorso e le domande avversarie in quanto infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che, come dedotto in ricorso, “Il sig. con domanda del Persona_1
26.01.2017 (domus n. 2083733100060 doc. 2) ha chiesto il pagamento sulla pensione cat IOS da gennaio 2012 dell'assegno per il nucleo familiare composto dal richiedente inabile e dalla moglie
, nella misura di € 51,13 mensili prevista dalla prima fascia reddituale della tab. 21 C Controparte_3 per i nuclei familiari senza figli in cui sia presente un componente inabile.
1 Alla domanda era allegata la documentazione sanitaria del periodo 2010–2016 attestante l'inabilità del richiedente, titolare sin dal 1975 di pensione di invalidità cat. IOS e da febbraio 2016 anche di CP_ indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n.07656203 – doc. 1). L' , come risulta dal prospetto “domus web” (doc. 3), accoglieva la domanda ma non corrispondeva il pagamento della prestazione;
pertanto, il sig. reiterava la domanda il 6.08.2021: “SI RICHIEDE NUOVAMENTE Per_1
IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER INABILE DI CUI SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE SANITARIA A
DECORRERE DAL 2012 AD OGGI, GIÀ RICHIESTO CON DOMANDA DEL 26.1.2017.” (doc. 4).
Anche nella nuova domanda l'istante dichiarava i redditi propri e della moglie , dal Controparte_3
2011 sempre al di sotto del limite previsto dalla prima fascia della citata tabella 21C. CP_ Il sig. decedeva il 27.12.2021 senza che l provvedesse al pagamento della Persona_1 prestazione ripetutamente richiesta.
Solo con provvedimento del 29.08.2022 indirizzato agli eredi del sig. 'Istituto comunicava Per_1 che la pensione di invalidità numero 46101776 categoria IOS intestata a è stata Persona_1 ricalcolata a decorrere dal 1.1.2017, che il ricalcolo comprende la rideterminazione del trattamento di famiglia e che dal ricalcolo è derivato fino al 31 gennaio 2022 un credito di € 1.533.90 (doc. 5).
Come si evince dal prospetto allegato è stato liquidato l'assegno per il nucleo familiare, nella misura richiesta di € 51,13 (primo scaglione di reddito tabella 21C), da luglio 2019 al gennaio 2022”.
Su tali basi, la ricorrente (in qualità di coniuge/erede del defunto ) ha chiesto Persona_1 la condanna dell al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 51,13 al CP_1 mese da gennaio 2012 a giugno 2019 (periodo non coperto dal provvedimento del 29.08.2022).
L' ha dedotto che “Con i provvedimenti del 29.08.2022 e del 10.07.2023, l ha concesso CP_1 CP_2
e liquidato in favore del defunto sig. gli Assegni per il Nucleo Familiare nella misura Per_1 spettante, pari ad € 39,77 mensili, a decorrere dal febbraio 2012, tenuto conto dei redditi del nucleo familiare, comprensivi appunto di quelli derivanti dalle pensioni estere, meglio dettagliati negli allegati mod. TR/150. Si noti a titolo esemplificativo che il reddito del nucleo familiare per
l'anno 2011 ammonta a complessivi € 25.023,00 e per l'anno 2012 ad € 26.648,00 (cfr. docc. 2-4)”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo “che il GDL dichiari il diritto di a conseguire sulla pensione cat. IOS n. 46101776 da febbraio 2012 a giugno Persona_1
2019 l'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 39,77 mensili, pari ad € 3.539,53 oltre interessi legali/rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo, al netto di CP_ eventuali somme - € 136,44 di cui al provvedimento del 10.07.23 – che provi di aver pagato”.
Così precisata, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo, si deve rilevare che il diritto del defunto a percepire l'assegno da Persona_1 febbraio 2012 (nei limiti della prescrizione quinquennale dalla prima domanda amministrativa del 26.01.2017) risulta dagli atti e non è contestato dall;
le uniche questioni da risolvere CP_2 attengono all'entità dell'importo mensile spettante e ai ratei già corrisposti.
2 Con riferimento alla prima questione, le deduzioni dell (che ha quantificato il trattamento CP_1 nella misura di € 39,77 al mese sulla base dei redditi del nucleo familiare) appaiono corrette e non sono contestate da parte ricorrente che, anzi, nelle note scritte ha espressamente aderito a tale importo, sia pure limitatamente al periodo fino a giugno 2019.
Con riferimento alla seconda questione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall , dalla lettura del provvedimento del 10.07.2023 (pag. 4) risulta che il fatto estintivo CP_1 eccepito dall copre solo il periodo a partire da luglio 2018 e non da febbraio 2012; ciò si CP_2 evince chiaramente dagli importi della pensione antecedenti alla ricostituzione, poiché a luglio
2018 il trattamento di famiglia era pari a zero (quindi non era stato ancora liquidato).
Dalla lettura del provvedimento, inoltre, risulta che l ha considerato indebito il pagamento CP_1 della prestazione nella misura di € 51,13 al mese, riconosciuto con provvedimento del 29.08.2022 già citato;
con il provvedimento del 10.07.2023, l ha quindi operato una compensazione, CP_2 riconoscendo soltanto un credito nella misura di € 136,44; tale compensazione non è corretta, in quanto dagli atti risulta che, contrariamente a quanto dedotto dall , i redditi da pensione CP_1 estera (sia del defunto che della moglie ) erano sempre stati Persona_1 Controparte_3 indicati nelle domande amministrative e, pertanto, erano noti all . CP_2
Pertanto, si tratta di indebito non ripetibile, in quanto derivante da errore dell'istituto.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 39,77 al mese per il periodo da febbraio 2012 a giugno 2019 (pari a 89 mesi), per un totale di 3539,53; da tale somma va decurtato il credito di € 136,44 già riconosciuto con il provvedimento del 10.07.2023, per cui il debito residuo ammonta a € 3403,09 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 30/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, in qualità di erede del defunto Per_1
al riconoscimento dell'assegno del nucleo familiare sulla pensione cat. IOS n.
[...]
46101776 nella misura di € 39,77 al mese per il periodo da febbraio 2012 a giugno 2019 e condanna l al pagamento della somma di € 3403,09 (già detratto il credito di € CP_1
136,44 riconosciuto con il provvedimento del 10.07.2023), oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1028,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7317/2023 del Registro Generale e promossa da
, in qualità di erede di , Parte_1 Persona_1 con l'avv. NAPOLI FRANCESCA e l'avv. NAPOLI PIERLUCIO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “che il GDL di Lecce dichiari il diritto di a conseguire Persona_1 sulla pensione cat. IOS n. 46101776 da gennaio 2012 a giugno 2019 l'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 51,13 prevista dalla prima fascia della tab. 21 C per un nucleo composto dai soli coniugi, ovvero nella misura dovuta sulla scorta delle risultanze reddituali, e conseguentemente condanni l' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali/rivalutazione dal 120° giorno CP_2 successivo alla domanda amministrativa del 26.1.2017 al soddisfo in favore degli eredi”.
L' ha chiesto: - in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o improponibile il ricorso per CP_1 violazione dell'art. 443 c.p.c.; - in subordine e nel merito, respingere il ricorso e le domande avversarie in quanto infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che, come dedotto in ricorso, “Il sig. con domanda del Persona_1
26.01.2017 (domus n. 2083733100060 doc. 2) ha chiesto il pagamento sulla pensione cat IOS da gennaio 2012 dell'assegno per il nucleo familiare composto dal richiedente inabile e dalla moglie
, nella misura di € 51,13 mensili prevista dalla prima fascia reddituale della tab. 21 C Controparte_3 per i nuclei familiari senza figli in cui sia presente un componente inabile.
1 Alla domanda era allegata la documentazione sanitaria del periodo 2010–2016 attestante l'inabilità del richiedente, titolare sin dal 1975 di pensione di invalidità cat. IOS e da febbraio 2016 anche di CP_ indennità di accompagnamento (cat. INVCIV n.07656203 – doc. 1). L' , come risulta dal prospetto “domus web” (doc. 3), accoglieva la domanda ma non corrispondeva il pagamento della prestazione;
pertanto, il sig. reiterava la domanda il 6.08.2021: “SI RICHIEDE NUOVAMENTE Per_1
IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA PER INABILE DI CUI SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE SANITARIA A
DECORRERE DAL 2012 AD OGGI, GIÀ RICHIESTO CON DOMANDA DEL 26.1.2017.” (doc. 4).
Anche nella nuova domanda l'istante dichiarava i redditi propri e della moglie , dal Controparte_3
2011 sempre al di sotto del limite previsto dalla prima fascia della citata tabella 21C. CP_ Il sig. decedeva il 27.12.2021 senza che l provvedesse al pagamento della Persona_1 prestazione ripetutamente richiesta.
Solo con provvedimento del 29.08.2022 indirizzato agli eredi del sig. 'Istituto comunicava Per_1 che la pensione di invalidità numero 46101776 categoria IOS intestata a è stata Persona_1 ricalcolata a decorrere dal 1.1.2017, che il ricalcolo comprende la rideterminazione del trattamento di famiglia e che dal ricalcolo è derivato fino al 31 gennaio 2022 un credito di € 1.533.90 (doc. 5).
Come si evince dal prospetto allegato è stato liquidato l'assegno per il nucleo familiare, nella misura richiesta di € 51,13 (primo scaglione di reddito tabella 21C), da luglio 2019 al gennaio 2022”.
Su tali basi, la ricorrente (in qualità di coniuge/erede del defunto ) ha chiesto Persona_1 la condanna dell al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 51,13 al CP_1 mese da gennaio 2012 a giugno 2019 (periodo non coperto dal provvedimento del 29.08.2022).
L' ha dedotto che “Con i provvedimenti del 29.08.2022 e del 10.07.2023, l ha concesso CP_1 CP_2
e liquidato in favore del defunto sig. gli Assegni per il Nucleo Familiare nella misura Per_1 spettante, pari ad € 39,77 mensili, a decorrere dal febbraio 2012, tenuto conto dei redditi del nucleo familiare, comprensivi appunto di quelli derivanti dalle pensioni estere, meglio dettagliati negli allegati mod. TR/150. Si noti a titolo esemplificativo che il reddito del nucleo familiare per
l'anno 2011 ammonta a complessivi € 25.023,00 e per l'anno 2012 ad € 26.648,00 (cfr. docc. 2-4)”.
Nelle note scritte, la ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo “che il GDL dichiari il diritto di a conseguire sulla pensione cat. IOS n. 46101776 da febbraio 2012 a giugno Persona_1
2019 l'assegno per il nucleo familiare nella misura di € 39,77 mensili, pari ad € 3.539,53 oltre interessi legali/rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun rateo al soddisfo, al netto di CP_ eventuali somme - € 136,44 di cui al provvedimento del 10.07.23 – che provi di aver pagato”.
Così precisata, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Al riguardo, si deve rilevare che il diritto del defunto a percepire l'assegno da Persona_1 febbraio 2012 (nei limiti della prescrizione quinquennale dalla prima domanda amministrativa del 26.01.2017) risulta dagli atti e non è contestato dall;
le uniche questioni da risolvere CP_2 attengono all'entità dell'importo mensile spettante e ai ratei già corrisposti.
2 Con riferimento alla prima questione, le deduzioni dell (che ha quantificato il trattamento CP_1 nella misura di € 39,77 al mese sulla base dei redditi del nucleo familiare) appaiono corrette e non sono contestate da parte ricorrente che, anzi, nelle note scritte ha espressamente aderito a tale importo, sia pure limitatamente al periodo fino a giugno 2019.
Con riferimento alla seconda questione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dall , dalla lettura del provvedimento del 10.07.2023 (pag. 4) risulta che il fatto estintivo CP_1 eccepito dall copre solo il periodo a partire da luglio 2018 e non da febbraio 2012; ciò si CP_2 evince chiaramente dagli importi della pensione antecedenti alla ricostituzione, poiché a luglio
2018 il trattamento di famiglia era pari a zero (quindi non era stato ancora liquidato).
Dalla lettura del provvedimento, inoltre, risulta che l ha considerato indebito il pagamento CP_1 della prestazione nella misura di € 51,13 al mese, riconosciuto con provvedimento del 29.08.2022 già citato;
con il provvedimento del 10.07.2023, l ha quindi operato una compensazione, CP_2 riconoscendo soltanto un credito nella misura di € 136,44; tale compensazione non è corretta, in quanto dagli atti risulta che, contrariamente a quanto dedotto dall , i redditi da pensione CP_1 estera (sia del defunto che della moglie ) erano sempre stati Persona_1 Controparte_3 indicati nelle domande amministrative e, pertanto, erano noti all . CP_2
Pertanto, si tratta di indebito non ripetibile, in quanto derivante da errore dell'istituto.
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 39,77 al mese per il periodo da febbraio 2012 a giugno 2019 (pari a 89 mesi), per un totale di 3539,53; da tale somma va decurtato il credito di € 136,44 già riconosciuto con il provvedimento del 10.07.2023, per cui il debito residuo ammonta a € 3403,09 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 30/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente, in qualità di erede del defunto Per_1
al riconoscimento dell'assegno del nucleo familiare sulla pensione cat. IOS n.
[...]
46101776 nella misura di € 39,77 al mese per il periodo da febbraio 2012 a giugno 2019 e condanna l al pagamento della somma di € 3403,09 (già detratto il credito di € CP_1
136,44 riconosciuto con il provvedimento del 10.07.2023), oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1028,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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