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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/09/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2020
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 677/2020 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11/09/2025 il giudice, dott.ssa Simona Di Paolo, letti gli atti e le note delle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 677/2020 RG del Tribunale di Isernia, discussa ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 11.9.2025, promossa da
Prefettura - UTG di Isernia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. - pec P.IVA_1
- fax 0874/604358), nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Email_1
Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLANTE nei confronti di
rappresentato e difeso dall' avv. Floriana Cicchino ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in , via Dei Sanniti n. 7 Pt_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 397/2019 Pt_1
Conclusioni come da verbale di udienza del 11.09.2025
pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Prefettura di Isernia ha chiesto, in totale riforma della sentenza n. 397/2019, emessa dal Giudice di pace di : “in via preliminare, accertare e dichiarare Pt_1 la nullità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6 Cost. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n.
158835034;
- ancora nel merito, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 113 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
In particolare, la Prefettura di Isernia ha proposto gravame avverso la pronuncia del giudice di prime cure rilevando come lo stesso non avrebbe motivato circa le ragioni per le quali avrebbe ritenuto prevalente la produzione fotografica del sul verbale di contestazione n. 158835034, dotato di CP_1 efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., del motivo per cui non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal circa l'utilizzo del veicolo sprovvisto da circa due anni di CP_1 copertura assicurativa per raggiungere un luogo sito a circa 3 km dalla sua abitazione, nonché del motivo per cui avrebbe ritenuto assente l'elemento psicologico ex art. 3 l.n. 689/81 senza, peraltro, che l'opponente avesse sollevato alcuna eccezione al riguardo in primo grado.
Il cui è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituito e deve, pertanto, esserne CP_1 dichiarata la contumacia.
L'appello deve essere accolto per i motivi che verranno di seguito esplicitati.
Il giudice di prime cure ha provveduto a dichiarare nullo il verbale di contestazione impugnato sostenendo, da un lato, che dalla documentazione fotografica del ricorrente emergerebbe che il quadriciclo era parcheggiato su terreno di proprietà privata e che, dall'altro lato, sarebbe assente l'elemento psicologico di cui all'art. 3 l.n. 689/81. Il Giudice di prime cure ha, altresì, sostenuto che l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della colpevolezza del ricorrente e che la fede privilegia pagina 3 di 6 attribuita al verbale dall'art. 2700 c.c. riguarderebbe solo i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza.
Ognuna delle argomentazioni utilizzata dal giudice di prime cure è infondata.
Va, anzitutto, rilevato che il verbale di contestazione è stato elevato nei confronti del per CP_1 violazione dell'art. 193 comma 2 d.lgs. 285/1992 che sanzione chiunque circoli a bordo di veicolo provvisto di copertura assicurativa.
Va, poi, evidenziato che l'art. 3 del codice della strada prevede che "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate", sicchè, anche per i veicoli in sosta o parcheggiati permane l'obbligo della copertura RC auto. Le aree equiparate alle strade di uso pubblico sono tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Nel caso di specie il Quad Access tg. DB83716 di proprietà di era in sosta su Controparte_1 terreno adiacente la strada provinciale che, secondo quanto sostenuto dal nel ricorso di primo CP_1 grado, sarebbe un terreno privato non destinato al transito e/o alla circolazione di veicoli.
Secondo quanto evidenziato dai giudici di legittimità, “la definizione di “strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass. n. 33772/2023), senza che rilevi la presenza di eventuali recinzioni.
Nel caso di specie, il veicolo in questione era parcheggiato su una rampa di terreno/brecce adiacente la
SP 50, lungo la via San Giuseppe altezza civico 12, antistante l'attività pubblica bar “BIM BUM
BAR”. Ebbene, nel caso di specie, è evidente che il luogo ove era parcheggiato il quadriciclo – a prescindere dalla natura pubblica o privata – aveva destinazione di uso pubblico, non solo in quanto collocata sul ciglio della strada provinciale che collega il comune di Castelpetroso con quello di
Carpione ma, soprattutto, in quanto strada/terreno utilizzato dagli avventori del bar in cui si trovava lo stesso al momento del controllo. CP_1
Ciò rende evidente la circostanza per cui il veicolo posteggiato su suolo pubblico e dunque su terreni o strade di passaggio per altri veicoli o persone, per il solo fatto di essere lì, è esposto a dei rischi (es. si pensi al caso del veicolo posteggiato a cui all'improvviso si disinserisce il freno a mano e muovendosi causa danni a cose o persone) e deve, pertanto, essere munito di copertura assicurativa. Ne discende che, a prescindere dalla natura pubblica o privata della proprietà del terreno, il fatto che lo stesso venisse utilizzato dagli avventori del locale anche quale parcheggio comporta l'equiparabilità dello stesso alla “strada” avente destinazione ad uso pubblico con conseguente applicazione delle norme del codice della strada e necessità di copertura assicurativa del veicolo. pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che lo stesso ha dichiarato agli agenti accertatori – e tale dichiarazione, in CP_1 quanto dichiarazione della parte e fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, è certamente dotata di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non avendo il proposto querela di falso - di aver CP_1 percorso con il quadriciclo in questione i circa 3 km che separavano la sua abitazione dal locale in cui è avvenuto il controllo.
Sicchè è certo che il veicolo abbia, non solo, sostato su area destinata ad uso pubblico ma, anche, propriamente circolato su strada pubblica sprovvisto di copertura assicurativa, così configurando la violazione di cui all'art. 193 comma 2 d.lgs. 285/92.
Quanto alla ritenuta esimente della buona fede e all'assenza di colpa sostenuta dal giudice di prime cure, va rilevato, da un lato, che tale eccezione non era neanche stata sollevata da parte ricorrente in primo grado e, dall'altro lato, che secondo i giudici di legittimità, “in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del c.p.., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge” (Cass. n. 24803/2006).
Ebbene, qualora il giudice di pace avesse ravvisato un errore sul diritto - rilevato che nulla viene specificato in sentenza- deve considerarsi notorio l'obbligo di assicurazione RC auto con riferimento a tutti i veicoli a motore mentre, qualora il giudice di pace avesse ravvisato un errore sul fatto, ossia sulla circostanza per cui il veicolo deve essere munito di copertura assicurativa anche qualora sosti su aree di proprietà private ma ad uso pubblico, non opererebbe comunque la limitazione di responsabilità di cui all'art. 3 l.n. 689/81 considerato che, comunque, il stesso ha ammesso di aver percorso 3 km CP_1 per giungere nel luogo ove è stato poi svolto il controllo.
L'impugnazione proposta va, quindi, accolta e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
397/2019 resa dal Giudice di Pace di , deve rigettarsi l'opposizione proposta da Pt_1 [...]
in primo grado e, per l'effetto, deve confermarsi il verbale di contestazione n. 158835034; CP_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite del giudizio di primo grado devono porsi a carico della parte odierna appellata soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellata, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_2 sentenza n. 379/2019 resa dal Giudice di Pace di , deve rigettarsi l'opposizione proposta Pt_1 da in primo grado e, per l'effetto, deve confermarsi il verbale di Controparte_1 contestazione n. 158835034;
- pone le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 207,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge a carico di;
Controparte_1
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 297,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 91,50 a carico di . Controparte_1
Isernia, lì 11/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 677/2020 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11/09/2025 il giudice, dott.ssa Simona Di Paolo, letti gli atti e le note delle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Simona Di Paolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n° 677/2020 RG del Tribunale di Isernia, discussa ex art. 429
c.p.c. all'udienza del 11.9.2025, promossa da
Prefettura - UTG di Isernia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. - pec P.IVA_1
- fax 0874/604358), nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via Email_1
Insorti d'Ungheria n. 74
APPELLANTE nei confronti di
rappresentato e difeso dall' avv. Floriana Cicchino ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in , via Dei Sanniti n. 7 Pt_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 397/2019 Pt_1
Conclusioni come da verbale di udienza del 11.09.2025
pagina 2 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Prefettura di Isernia ha chiesto, in totale riforma della sentenza n. 397/2019, emessa dal Giudice di pace di : “in via preliminare, accertare e dichiarare Pt_1 la nullità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6 Cost. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- nel merito, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n.
158835034;
- ancora nel merito, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 113 c.p.c. e, per l'effetto, confermare il verbale di contestazione n. 158835034;
- in ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
In particolare, la Prefettura di Isernia ha proposto gravame avverso la pronuncia del giudice di prime cure rilevando come lo stesso non avrebbe motivato circa le ragioni per le quali avrebbe ritenuto prevalente la produzione fotografica del sul verbale di contestazione n. 158835034, dotato di CP_1 efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., del motivo per cui non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal circa l'utilizzo del veicolo sprovvisto da circa due anni di CP_1 copertura assicurativa per raggiungere un luogo sito a circa 3 km dalla sua abitazione, nonché del motivo per cui avrebbe ritenuto assente l'elemento psicologico ex art. 3 l.n. 689/81 senza, peraltro, che l'opponente avesse sollevato alcuna eccezione al riguardo in primo grado.
Il cui è stato ritualmente notificato il gravame, non si è costituito e deve, pertanto, esserne CP_1 dichiarata la contumacia.
L'appello deve essere accolto per i motivi che verranno di seguito esplicitati.
Il giudice di prime cure ha provveduto a dichiarare nullo il verbale di contestazione impugnato sostenendo, da un lato, che dalla documentazione fotografica del ricorrente emergerebbe che il quadriciclo era parcheggiato su terreno di proprietà privata e che, dall'altro lato, sarebbe assente l'elemento psicologico di cui all'art. 3 l.n. 689/81. Il Giudice di prime cure ha, altresì, sostenuto che l'amministrazione non avrebbe fornito la prova della colpevolezza del ricorrente e che la fede privilegia pagina 3 di 6 attribuita al verbale dall'art. 2700 c.c. riguarderebbe solo i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza.
Ognuna delle argomentazioni utilizzata dal giudice di prime cure è infondata.
Va, anzitutto, rilevato che il verbale di contestazione è stato elevato nei confronti del per CP_1 violazione dell'art. 193 comma 2 d.lgs. 285/1992 che sanzione chiunque circoli a bordo di veicolo provvisto di copertura assicurativa.
Va, poi, evidenziato che l'art. 3 del codice della strada prevede che "sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate", sicchè, anche per i veicoli in sosta o parcheggiati permane l'obbligo della copertura RC auto. Le aree equiparate alle strade di uso pubblico sono tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
Nel caso di specie il Quad Access tg. DB83716 di proprietà di era in sosta su Controparte_1 terreno adiacente la strada provinciale che, secondo quanto sostenuto dal nel ricorso di primo CP_1 grado, sarebbe un terreno privato non destinato al transito e/o alla circolazione di veicoli.
Secondo quanto evidenziato dai giudici di legittimità, “la definizione di “strada”, che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva” (Cass. n. 33772/2023), senza che rilevi la presenza di eventuali recinzioni.
Nel caso di specie, il veicolo in questione era parcheggiato su una rampa di terreno/brecce adiacente la
SP 50, lungo la via San Giuseppe altezza civico 12, antistante l'attività pubblica bar “BIM BUM
BAR”. Ebbene, nel caso di specie, è evidente che il luogo ove era parcheggiato il quadriciclo – a prescindere dalla natura pubblica o privata – aveva destinazione di uso pubblico, non solo in quanto collocata sul ciglio della strada provinciale che collega il comune di Castelpetroso con quello di
Carpione ma, soprattutto, in quanto strada/terreno utilizzato dagli avventori del bar in cui si trovava lo stesso al momento del controllo. CP_1
Ciò rende evidente la circostanza per cui il veicolo posteggiato su suolo pubblico e dunque su terreni o strade di passaggio per altri veicoli o persone, per il solo fatto di essere lì, è esposto a dei rischi (es. si pensi al caso del veicolo posteggiato a cui all'improvviso si disinserisce il freno a mano e muovendosi causa danni a cose o persone) e deve, pertanto, essere munito di copertura assicurativa. Ne discende che, a prescindere dalla natura pubblica o privata della proprietà del terreno, il fatto che lo stesso venisse utilizzato dagli avventori del locale anche quale parcheggio comporta l'equiparabilità dello stesso alla “strada” avente destinazione ad uso pubblico con conseguente applicazione delle norme del codice della strada e necessità di copertura assicurativa del veicolo. pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che lo stesso ha dichiarato agli agenti accertatori – e tale dichiarazione, in CP_1 quanto dichiarazione della parte e fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, è certamente dotata di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non avendo il proposto querela di falso - di aver CP_1 percorso con il quadriciclo in questione i circa 3 km che separavano la sua abitazione dal locale in cui è avvenuto il controllo.
Sicchè è certo che il veicolo abbia, non solo, sostato su area destinata ad uso pubblico ma, anche, propriamente circolato su strada pubblica sprovvisto di copertura assicurativa, così configurando la violazione di cui all'art. 193 comma 2 d.lgs. 285/92.
Quanto alla ritenuta esimente della buona fede e all'assenza di colpa sostenuta dal giudice di prime cure, va rilevato, da un lato, che tale eccezione non era neanche stata sollevata da parte ricorrente in primo grado e, dall'altro lato, che secondo i giudici di legittimità, “in tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del c.p.., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge” (Cass. n. 24803/2006).
Ebbene, qualora il giudice di pace avesse ravvisato un errore sul diritto - rilevato che nulla viene specificato in sentenza- deve considerarsi notorio l'obbligo di assicurazione RC auto con riferimento a tutti i veicoli a motore mentre, qualora il giudice di pace avesse ravvisato un errore sul fatto, ossia sulla circostanza per cui il veicolo deve essere munito di copertura assicurativa anche qualora sosti su aree di proprietà private ma ad uso pubblico, non opererebbe comunque la limitazione di responsabilità di cui all'art. 3 l.n. 689/81 considerato che, comunque, il stesso ha ammesso di aver percorso 3 km CP_1 per giungere nel luogo ove è stato poi svolto il controllo.
L'impugnazione proposta va, quindi, accolta e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
397/2019 resa dal Giudice di Pace di , deve rigettarsi l'opposizione proposta da Pt_1 [...]
in primo grado e, per l'effetto, deve confermarsi il verbale di contestazione n. 158835034; CP_1
pagina 5 di 6 Le spese di lite del giudizio di primo grado devono porsi a carico della parte odierna appellata soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di appello sono poste a carico della parte appellata, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_2 sentenza n. 379/2019 resa dal Giudice di Pace di , deve rigettarsi l'opposizione proposta Pt_1 da in primo grado e, per l'effetto, deve confermarsi il verbale di Controparte_1 contestazione n. 158835034;
- pone le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 207,00, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge a carico di;
Controparte_1
- pone le spese di lite del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 297,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 91,50 a carico di . Controparte_1
Isernia, lì 11/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 6 di 6